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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 19.02.2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 35524/2024
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. MANCUSI SERGIO Parte_1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti .
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 02/10/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e la condanna al pagamento dei ratei relativi dovuti e non versati come riconosciuti, in sede di omologa, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.p.c., dal decreto di omologa del 22/04/2024 RG n. 22252/2023 emesso da codesto Tribunale, nella persona del giudice del lavoro, dott.ssa Anna Baroncini.
L' convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e deve CP_1 esserne dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, concludeva confermando il mancato pagamento dei ratei e chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna alle spese. All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La richiesta della parte ricorrente di pagamento dei ratei maturati risulta, all'esito del giudizio, pienamente dimostrata attesa la sussistenza di:
· decreto di omologa emesso il 22/04/2024 RG n. 22252/2023, di accertamento del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17/1/2023 (cfr. documentazione allegata, in maniera cumulativa e non separatamente, al fascicolo di parte ricorrente e non numerata);
· decorrenza di 120 giorni dall'invio del modello AP70 e dalla notifica del provvedimento di omologa (ibidem).
Stante la piena fondatezza, per tutto quanto sopra precede, della pretesa azionata in ricorso, lo stesso va accolto con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente alla indennità di accompagnamento ex. Art. 1 L.
18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17/01/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento dei relativi ratei con pari decorrenza, oltre accessori come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € CP_1
1.864,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 24/02/2025
Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 19.02.2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 35524/2024
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. MANCUSI SERGIO Parte_1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti .
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 02/10/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e la condanna al pagamento dei ratei relativi dovuti e non versati come riconosciuti, in sede di omologa, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.p.c., dal decreto di omologa del 22/04/2024 RG n. 22252/2023 emesso da codesto Tribunale, nella persona del giudice del lavoro, dott.ssa Anna Baroncini.
L' convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e deve CP_1 esserne dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, concludeva confermando il mancato pagamento dei ratei e chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna alle spese. All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La richiesta della parte ricorrente di pagamento dei ratei maturati risulta, all'esito del giudizio, pienamente dimostrata attesa la sussistenza di:
· decreto di omologa emesso il 22/04/2024 RG n. 22252/2023, di accertamento del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17/1/2023 (cfr. documentazione allegata, in maniera cumulativa e non separatamente, al fascicolo di parte ricorrente e non numerata);
· decorrenza di 120 giorni dall'invio del modello AP70 e dalla notifica del provvedimento di omologa (ibidem).
Stante la piena fondatezza, per tutto quanto sopra precede, della pretesa azionata in ricorso, lo stesso va accolto con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente alla indennità di accompagnamento ex. Art. 1 L.
18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17/01/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento dei relativi ratei con pari decorrenza, oltre accessori come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € CP_1
1.864,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 24/02/2025
Il G.L.
P. Farina