Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 1 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 949 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” e vertente TRA
, C.F. , parte nata ad [...] in Parte_1 C.F._1 data 16.01.1973, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO D'ALBA, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTRICE - E
AVV. GATTO PIETRO, C.F. parte nata a AN ALNI (CS), in [...] C.F._2
06.07.1977, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato come in atti
- CONVENUTO - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 28.03.2017,
ha convenuto in giudizio l'avv. GATTO PIETRO. La sua difesa ha Parte_1 dedotto che:
- con ricorso del 14.10.2010, notificato il 19.11.2010, l'attrice e il di lei fratello Per_1 avevano proposto azione di reintegra da spoglio nei confronti di fu Persona_2
padre del convenuto, esponendo di essere possessori, perché proprietari, degli Per_3 appezzamenti di terreno siti in Albidona, alla c.da Marraca, in catasto individuati con le particelle 13 e 14 foglio 51 ( e 40, 43 e 60 stesso foglio ( Parte_1 [...]
, per raggiungere i quali entrambi avevano praticato pacificamente e Per_4 ininterrottamente il transito per oltre un quarantennio lungo una stradella privata collegata alla via pubblica;
- e avevano precisato che, in data 18.08.2010, il detto Pt_1 Parte_1 Per_1
fu proprietario di un appezzamento di terreno entrostante al Persona_2 Per_3 quale la detta stradella privata si collegava alla strada comunale, aveva ostruito l'accesso a tale stradella, ivi allocando massi, pietre, terreno di riporto e sterpaglia, così impedendo loro l'accesso e il transito con i mezzi meccanici per raggiungere i fondi di loro proprietà sicché avevano chiesto che il Tribunale di Castrovillari ordinasse al detto di reintegrarli nel possesso della stessa;
Persona_2
- nel procedimento così incardinato (n. 1589/2010 RGAC), all'udienza del 2.12.2010 i ricorrenti, per fugare ogni possibile equivoco quanto alla individuazione della stradella oggetto del loro transito, avevano prodotto una planimetria a colori riproducente lo stato dei luoghi, con l'individuazione dei fondi delle parti in causa e dei numeri delle particelle, della stradella oggetto del loro possesso e delle due ostruzioni, la prima
posizionata ad appena qualche metro dalla strada comunale asfaltata e ricadente all'interno della particella 66 del detto fu Persona_2 Per_3
- lo stesso 2.12.2010 si era costituito in giudizio rendendo le seguenti Persona_2 dichiarazioni: “La stradella oggetto di causa esiste e attraversa il mio terreno. E sempre stata utilizzata da me e da un mio vicino nonché da altre persone tra cui i ricorrenti. Preciso che i ricorrenti non si sono comportati bene, in quanto nell'utilizzare la stradella, mi hanno prodotto dei danni e per conseguenza ho deciso di chiuderla e di coltivarla. Preciso che i massi di cui si parla nel ricorso sono venuti fuori nel corso delle operazioni di semina della stradella. Preciso che i ricorrenti non possono più passare lungo la stradella. Preciso ancora che i ricorrenti utilizzavano la stradella per raggiungere i loro terreni”;
- alla medesima udienza del 2.12.2010 erano stati escussi gli informatori hinc et inde addotti;
- al termine della fase della sommaria cognitio, in data 25.02.2011 il Tribunale, giudice dott.ssa Reggio, aveva emesso provvedimento con il quale aveva ordinato al resistente
“di reintegrare essi ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio sulla stradella oggetto di causa, adottando tutte le misure idonee a renderla nuovamente utilizzabile”;
- notificata in data 9.03.2011 l'ordinanza in forma esecutiva, il resistente aveva proposto reclamo al Collegio, deciso poi con provvedimento di rigetto n. 8/11 RR del 17.06.2011, notificato in copia autentica al resistente in data 03.08.2011, nel quale si faceva espressa menzione “della mappa alligata al giudizio dagli stessi reclamati e da questi richiamata a supporto del proprio assunto”;
- al fine di dare esecuzione al così confermato provvedimento di reintegra, l'attrice e il fratello avevano proposto ricorso ex art. 612 c.p.c., ritenendo non applicabile Per_1 la norma di cui all'art. 669 duodecies, che presuppone un procedimento possessorio in itinere, dal momento che, alla fase della cognizione sommaria, non era seguita la fase del merito possessorio (ormai facoltativo ai sensi del 4° comma del novellato art. 703 c.p.c.), sicché l'ordinanza di reintegra aveva acquisito la natura di sentenza, per giunta passata in giudicato alla data di proposizione del ricorso ex 612;
- con provvedimento del 2.02.2012, il G.E. aveva dichiarato inammissibile il ricorso, dichiarando che lo stesso doveva essere proposto ai sensi dell'art. 669 duodecies allo stesso giudice del provvedimento interdittale, pertanto, è stato proposto ricorso ex art. 669 duodecies al giudice del possessorio, dott.ssa Reggio, con atto del 10.02.2012, chiedendo che fossero determinate le modalità di attuazione del provvedimento di reintegra;
- instauratosi il contraddittorio, con provvedimento ex riserva del 23.08.2012, il giudice aveva disposto che “l'ufficiale giudiziario si rechi nei luoghi in contestazione e provveda
… a verificare se la stradella oggetto dell'ordinanza interdentale del 25/28.02.2011 ricada interamente nel terreno del resistente ( fu EN) [nome errato
Persona_2 perché il resistente era fu ovvero, laddove la stradella de qua
Persona_2 Per_3 attraversi anche terreni di soggetti estranei al procedimento possessorio conclusosi con la richiamata ordinanza interdittale ( fu EN), ad individuare il
Persona_2 punto fino al quale il materiale che impedisce ai resistenti [ma ricorrenti] l'esercizio della servitù di passaggio, può essere rimosso (l'esecuzione dovrà infatti riguardare soltanto il tratto di strada che attraversa il terreno del resistente fu
Persona_2
[ma fu ”, Per_1 Persona_2 Per_3
- con lo stesso provvedimento è stato nominato CTU l'ing. , poi sostituito Persona_5 con il geom. , per affiancare l'ufficiale giudiziario nelle attività di CP_1 verifica sopradette;
- in esecuzione di tale provvedimento, in data 6.12.2012, l'ufficiale giudiziario si è recata sui luoghi di causa con il c.t.u. e, ivi giunta, alla presenza Controparte_2 R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 3 di 15
del marito dell'attrice, , e del fratello il convenuto, Parte_2 Persona_4 qualificatosi legale del padre, ha indicato quale stradella oggetto del provvedimento di reintegra una ben diversa strada e all'uopo aveva invitato l'ufficiale giudiziario e il c.t.u.
a percorrerla;
- la stradella oggetto della richiesta del convenuto era la stradina comunale denominata
“EL” (pag. 7 del verbale di sopralluogo redatto dall' , per come detto, Per_6 mai oggetto del transito da parte dei ricorrenti;
- ha dichiarato all'Ufficiale giudiziario che non era quella la stradella Persona_4 oggetto del loro diritto di passaggio e che, per raggiungerla, bisognava procedere oltre, percorrendo altri 250 metri della strada comunale asfaltata;
- su tale indicazione, l'U.G. e il c.t.u. hanno raggiunto il sito indicato da e Persona_4 l'Ufficiale giudiziario ha verbalizzato che: “Giunti nel sito indicato, probabile ingresso di passaggio, lo stesso è allo stato impraticabile in quanto arato e seminato” (pag. 11 del verbale di sopralluogo);
- proprio quest'area arata e seminata era quella oggetto del provvedimento di reintegra e della quale aveva parlato il padre del convenuto, resistente nel procedimento di reintegra,
fu quando, escusso il 2.12.2010, aveva dichiarato: “Preciso che Persona_2 Per_3 i ricorrenti non si sono comportati bene in quanto, nell'utilizzare la stradella, mi hanno prodotto danni e per conseguenza ho deciso di chiudermi e di coltivarla”;
- il c.t.u. ha fatto verbalizzare all'U.G. la sua richiesta di autorizzazione ad eseguire il rilievo topografico del luogo “in modo da poter definire e posizionare la stradella”, sicché l'ufficiale giudiziario ha sospeso le operazioni rimettendo gli atti al Giudice per ottenere istruzioni in merito;
- proprio a seguito della ingenerata confusione ad opera del convenuto, il giudice Reggio, con ordinanza del 7.02.2013, ha dichiarato ineseguibile il provvedimento de quo e il non luogo a provvedere rilevando che “dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario emerge che la strada denominata "EL" consente l'accesso ai fondi asseritamente appartenenti a e attraverso il terreno Persona_4 Parte_1 appartenente a fu da due diversi punti;
considerato che
dalla Persona_2 Per_3 lettura del ricorso possessorio depositato in data 18 dicembre 2010 non è dato comprendere a quale dei due accessi i ricorrenti abbiano inteso riferirsi. Invero
[...]
e si sono limitati ad evidenziare che per accedere ai Per_4 Parte_1 terreni di loro proprietà si erano sempre serviti di una stradella in terra battuta mediamente larga tre-4 m, senza chiarire quale parte del fondo di proprietà del resistente la stradella de qua attraversasse;
considerato che
nemmeno le dichiarazioni rese dagli informatori nel corso di giudizio possessorio consentono di individuare quale zona del terreno di proprietà di fu attraversasse la stradella Persona_2 Per_3 utilizzata da e ritenuto che la rilevata Persona_4 Pt_1 Parte_1 incertezza incida sulla possibilità di dare esecuzione all'ordinanza interdittale del
25/28.2.2011 facendola venire meno. Peraltro, laddove dovesse ritenersi che il punto
d'accesso sia quello indicato dal resistente in sede di sopralluogo dell'ufficiale giudiziario, nessun provvedimento dovrebbe essere adottato in quanto il c.t.u. ha evidenziato che la sterpaglia e i massi si trovano su un terreno appartenente a persona diversa dal ricorrente rimasta estranea al procedimento possessorio,
PQM
dichiara non luogo a provvedere non essendo l'ordinanza interdittale del 25/28 febbraio 2011 eseguibile”;
- trattasi di una ordinanza censurabile per violazione dell'art. 669 duodecies c.p.c., il quale impone l'audizione delle parti “ove sorgano difficoltà o contestazioni”, per la superficialità nell'esame degli atti del procedimento, poiché la stradella indicata nel provvedimento di reintegra era ben individuata sulla planimetria prodotta dall'attrice all'udienza del 2.12.2010, oltre che menzionata nel provvedimento di rigetto del reclamo R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 4 di 15
emesso dal Tribunale di Castrovillari il 16.06.2011, e prodotta ancora una volta in quel procedimento quale alligato al ricorso ex art. 669 bis e segg. c.p.c., la cui disamina da parte del Giudice avrebbe consentito la individuazione non solo della stradella privata oggetto del provvedimento di reintegra quanto anche della stessa stradella comunale
“EL”, indicata e fatta percorrere dal convenuto, che nulla aveva a che fare col provvedimento di reintegra;
- altro elemento di identificazione della stradella de quo, oltre alla planimetria, era rinvenibile proprio nel ricorso introduttivo, laddove era stato precisato che la prima ostruzione era stata effettuata all'interno del fondo del resistente (ricorso possessorio, pag. 2) di cui alla particella 66, mentre la stradella EL non attraversa affatto il fondo del resistente;
- proposto reclamo avverso il provvedimento di ineseguibilità reso dal detto giudice, il
Tribunale lo ha dichiarato inammissibile;
- il convenuto deve essere ritenuto responsabile della decisione del Tribunale di
Castrovillari di ineseguibilità del provvedimento interdittale, per aver fornito false informazioni all'Ufficiale Giudiziario sulla individuazione della stradella oggetto del provvedimento di reintegra, indicando altra strada, appunto quella denominata EL mai praticata né dai ricorrenti né da alcun altro per la forte pendenza, circostanza questa di cui era perfettamente consapevole il convenuto per essere il figlio del resistente in reintegra fu proprietario della particella 66, sicché allo stesso Persona_2 Per_3 non va neppure riconosciuto il beneficio del dubbio;
- il convenuto, all'epoca dei fatti - e tuttora -, è in stato di grave inimicizia con l'attrice e i di lei familiari, ciononostante tale circostanza non doveva in nessun caso determinarlo ad assumere iniziative sconsiderate ed illegittime;
- con atto del 10.02.2012 l'attrice ha proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. al giudice del possessorio per la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento di reintegra e il convenuto, nella dichiarata qualità di procuratore di fu EN, ha redatto (26.04.2012) e depositato (05.05.2012) una
Persona_2 memoria di costituzione, nella quale, al fine di scagionare il padre, per come detto obbligato a rimuovere le ostruzioni collocate nel di lui fondo onde reintegrare l'attrice nel possesso della stradella privata, trionfalmente ha dichiarato che tale provvedimento non doveva essere eseguito poiché a tanto si opponeva il detto fu
Persona_2 EN, motivando tale opposizione col fatto che costui era l'unico “proprietario e possessore (titoli alla mano) della suddetta particella [è la particella 14] come di altre in contrada Marraca del Comune di Albidona”, ribadendo, poi, che “quindi bisogna prendere atto che fu EN è proprietario oggi, anzi prima del 2010,
Persona_2 quando si instaurò il procedimento possessorio della suddetta particella. Il proprietario e possessore ( fu EN) ha provveduto ad eseguire le volture presso
Persona_2 gli uffici competenti che a loro volta hanno agito in attuazione di una sentenza esecutiva”;
- sulla base di tale teorema veicolato dal convenuto a fu EN, Persona_2 quest'ultimo, in data 13.07.2012, ha presentato alla Procura della Repubblica di Castrovillari formale querela (redatta dal convenuto, cui contestualmente è stata rilasciata procura in calce) contro , marito dell'attrice, e “contro le Parte_2 altre parti (da accertarsi) che hanno ricoperto il ruolo di locatori”, sull'assunto che l'attrice, il di lei marito e il fratello avevano indebitamente stipulato Pt_2 Per_1 un contratto di affitto del fondo de quo, comprendente le part. 14 e 43 - l'attrice e il fratello dichiarandosene rispettivi proprietari e lo in veste di locatario Per_1 Pt_2
- e che quest'ultimo, proprio a seguito della stipula di tale contratto di affitto, aveva cominciato a percepire illegalmente sussidi statali, mentre in realtà il proprietario di tali particelle era lui, fu EN, e solo lui poteva disporne;
Persona_2 R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 5 di 15
- la querela ha determinato l'avvio dell'azione penale iscritta al n.1907/2012 RGNR e n. 1856/2013 R.GIP nei confronti dell'attrice (cui, in data 18.08.2014, è stata notificata richiesta di rinvio a giudizio del 17.12.2013), del di lei marito, , e del Parte_2 fratello tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 81 Persona_4 cpv, 640 e 483 bis c.p. in danno dell' , perché in concorso tra loro, con più azioni CP_3 esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, nelle domande presentate per ottenere sussidi dall' (...) falsamente attestava di utilizzare anche CP_3 gli appezzamenti di terreno siti in Comune di Albidona catastalmente individuati al fg.
50, particelle 14 e 43, condizione che non sussisteva in quanto i predetti fondi in realtà di proprietà di (come da sentenza del Tribunale di Castrovillari n. Persona_2 940/2007) erano posseduti da quest'ultimo;
- per quanto esposto, il convenuto deve ritenersi responsabile della dolosa preordinazione con il fu EN, o quanto meno del convincimento ingenerato in Persona_2 quest'ultimo, di essere proprietario a tutti gli effetti di legge delle particelle de quo sulla base della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 4/2007, assunto radicalmente infondato e falso poiché l'attrice aveva proposto appello e tale sentenza non era passata in giudicato, con la conseguenza che: - al detto non poteva - e tuttora Persona_2 non può - essere riconosciuto alcun diritto di proprietà sulle dette particelle, continuando ad essere efficace e valido l'atto di donazione paterna delle stesse all'attrice rogato da notar 1'1.08.1998 rep. 1234; - fu EN non poteva Per_7 Persona_2 procedere ad alcuna voltura catastale in proprio favore non avendo alcun titolo al riguardo;
- lo stesso fu EN non poteva sporgere alcuna querela Persona_2 spacciandosi quale parte offesa e/o danneggiata;
- il convenuto, sempre nelle vesti di difensore di fu EN, non poteva procedere ad indagini difensive Persona_2 per giunta inducendo il responsabile della , tal , a Controparte_4 Persona_8 intimare a responsabile di Trebisacce, l'annullamento di CP_5 CP_4 efficacia del contratto di affitto intercorrente tra l'attrice, lo e e Pt_2 Persona_4
a dare, invece, validità a quello stipulato tra fu EN e tale Persona_2 [...]
, per giunta formulando domande a e nelle Per_9 CP_6 Persona_8 quali dava per scontata la proprietà delle particelle 14 e 43 in capo a fu Persona_2
EN;
- il convenuto era, o avrebbe dovuto essere, conscio che la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 531/2001, relativa all'altro procedimento sbandierato dal convenuto, quello di reintegra, non poteva legittimare alcun possesso del detto fu Persona_2
EN valido ai fini dell'usucapione, essendo pacifico il principio di diritto secondo il quale la tutela reintegratoria viene accordata anche a tutela di un possesso illegittimo o abusivo, sulla scorta del principio “possideo quia possideo” e, in definitiva, che nel giudizio petitorio non è invocabile il giudicato formatosi nel procedimento possessorio;
- il convenuto, inoltre, era, o avrebbe dovuto essere, conscio delle pregresse iniziative penali e civili proposte dal fu EN dinnanzi al Giudice di Pace di Persona_2
Trebisacce e al Tribunale di Castrovillari, regolarmente naufragate;
- in particolare, il decreto di archiviazione emesso dal GUP di Castrovillari in data
22.10.2003, nel procedimento n. 2466/1998, su querela di fu EN Persona_2 per danneggiamento, distruzione e sradicamento alberi e incendio della vegetazione e aratura del terreno di cui alle particelle di c.da Marraca, compresa la n. 14, delle quali si dichiarava possessore, era stata disposta dal GUP perché “risulta documentalmente provato il titolo di proprietà in testa a ”; Parte_1
- l'attrice, da allora, proprio in conseguenza dei fatti sopra esposti, vive in uno stato di prostrazione e di sofferenza psichica che hanno stravolto la sua quotidianità e hanno visto venir meno le risorse a lei derivanti dalla coltivazione del fondo assegnatole dal R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 6 di 15
padre ex atto di donazione notar dell'1.8.1998 n.1234 in precedenza coltivato Per_7 dal marito;
- a prescindere dalle responsabilità che fanno capo al detto fu EN, Persona_2 le cui iniziative saranno oggetto di successive valutazioni giudiziarie, si chiede che al convenuto sia ascritta la responsabilità della decisione del Tribunale di Castrovillari, di ineseguibilità del provvedimento di reintegra e della cooperazione dolosa o quanto meno dell'aver coscientemente e illegittimamente ingenerato nel detto fu Persona_2
EN il convincimento di essere divenuto definitivamente proprietario delle particelle 14 e 43 sulla base della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 4/2007, tacendo sul fatto che avverso tale sentenza l'attrice aveva proposto appello, e delle conseguenze che portarono all'avvio della sopradetta azione penale contro l'attrice, lo e il Pt_2 Persona_4
- i danni patrimoniali sono costituiti dal danno emergente, consistente nelle spese legali sostenute dall'attrice sia per il procedimento di esecuzione dell'obbligo di fare già pendente dinnanzi al Tribunale Castrovillari che per quelli relativi alla difesa nel processo penale n.1907/2012 RGNR, per un totale di € 4.500,00, oltre a quelli derivanti dal lucro cessante correlato alla cessazione delle erogazioni e al mancato CP_3 godimento dei frutti del fondo di cui alla particella 14, in particolare, dalla mancata raccolta delle olive da olio e dalla mancata semina e raccolta di grano e cereali per come avvenute negli anni precedenti;
- quanto ai danni non patrimoniali, pure conseguenti ai fatti sopra esposti, si evidenzia che accanto alla salute (statica e dinamica;
lesione del corpo e della psiche e conseguenze sulla vita quotidiana), devono essere risarciti la sofferenza soggettiva, interinale e provvisoria, nonché il pregiudizio esistenziale, consistente nella mutata qualità della vita del danneggiato;
- il danno non patrimoniale è risarcibile, quand'anche non sussista un fatto-reato, né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, sulla ricorrenza che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi;
- nel caso di specie, alla ricorrenza dei detti tre elementi fa riscontro, per la gravità dei fatti esposti e la rilevanza penale degli stessi, uno stato di prostrazione e di sofferenza psichica che hanno stravolto la quotidianità e la qualità della vita dell'attrice sia a livello personale che familiare e sociale anche e soprattutto per la sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza di essere considerata nel piccolo ambiente di Albidona una truffatrice in combutta col marito e il fratello per aver spillato denaro all' e cioè CP_3 allo Stato;
- tanto sarà oggetto di più approfondite specificazioni oltre che di precisi riscontri probatori che emergeranno dalle richieste istruttorie in sede di 183, c. 6, n. 1 e 2 c.p.c.;
- la quantificazione del danno morale ed esistenziale è affidata ai poteri discrezionali ed equitativi del Giudicante, pur se gli stessi vengono indicati in € 20.000,00, comunque nel rispetto del principio dell'integrale risarcimento secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte secondo il quale nessuno degli aspetti in cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale rimanga priva di ristoro e dell'ulteriore principio della unitarietà del danno per cui il danno deve essere risarcito in tutte le sue componenti. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale, di: Parte_1
a. condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da nella misura di € 25.000 o a quell'altra che sarà liquidata Parte_1 R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 7 di 15
equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria trattandosi di obligatio ex delictu e interessi di legge sulla somma rivalutata a far data dai singoli eventi;
b. condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Si è costituito in giudizio l'avv. GATTO PIETRO, con comparsa di costituzione depositata in data 27.06.2017, deducendo che:
- dalla lettura della citazione e dalla produzione documentale allegata è doveroso contestare la mappa prodotta da controparte, in quanto molto diversa rispetto ai documenti dei pubblici uffici e rispetto alla realtà fattuale;
- su detta mappa è stata riportata una proprietà di sulle particelle Pt_1 Parte_1
13 e 14, foglio 50, che dagli atti pubblici risultano intestate al proprio cliente
[...]
fu EN;
Per_2
- nella prima pagina dell'atto di citazione di i terreni sono stati Parte_1 identificati alle particelle 13 e 14 del foglio 51, che appartengono a e al Persona_10
Comune di Albidona;
- stante agli atti pubblici, parte attrice identifica quattro particelle di terreno come se fossero le proprie quando in realtà appartengono ad altri, inoltre, inspiegabilmente, sulla stessa mappa, controparte identifica, di propria iniziativa, una servitù di passaggio su alcuni terreni per cercare di superare quanto già deciso dal Tribunale di Castrovillari nel suddetto procedimento possessorio;
- la stradella oggetto di causa di cui si è discusso, non è stata identificata né nel ricorso introduttivo né dalle dichiarazioni degli informatori e il Tribunale, con Ordinanza del
07.02.2013, ha fatto decadere le pretese di e Parte_1 Persona_4
- avverso tale provvedimento controparte ha presentato reclamo, l'esito del quale è stato il rigetto;
- risulta inveritiero lo stato di inimicizia tra AT Pietro e ma, al Parte_1 contrario, uno stato di inimicizia si rileva da tantissimo tempo tra la stessa Parte_1 e il di lei fratello, nonché cliente dell'avv. AT Pietro, fu
[...] Persona_2
EN, è che è alla base di tanti contrasti giudiziari;
- ha confuso la parte con l'avvocato della parte stessa;
Parte_1
- l'avv. AT Pietro ha agito secondo verità e a sostegno delle ragioni dei propri clienti;
- in merito alla prima vicenda, controparte accusa il convenuto di aver indirizzato l'U.G. e il C.T.U. in un posto diverso dal luogo di attuazione;
- in realtà, l'avv. , insieme alle parti, all' al C.T.U. e ad altri che hanno Pt_1 Per_6 sottoscritto il verbale, attraversando la strada EL, ha indicato il punto su cui erano collocate le ostruzioni;
- controparte si lamenta di ciò, perché riteneva di raggiungere prima altre Persona_4 ostruzioni, collocate in un altro punto;
- nonostante la corposa documentazione prodotta, controparte dimentica di produrre la relazione del C.T.U. Geom. depositata il 17.01.2013, che riporta testualmente CP_1
“Dopo aver percorso circa metri trecento, dall'imbocco della strada asfaltata trovasi la ostruzione indicata nella documentazione fotografica in atti”;
- continuando lungo EL, “Il Sig. intanto, fa notare che anche in Persona_4 altre due parti è stato ostruito il passaggio per raggiungere la sua proprietà”;
- non si comprende come (assente al sopralluogo) non solo Parte_1 vorrebbe smentire l'operato dell'avv. , citandolo in giudizio, ma anche quello del Pt_1 C.T.U., dell' e dello stesso ricorrente insieme all'odierna parte Per_6 Persona_4 attrice nel giudizio possessorio;
- successivamente l' il C.T.U. insieme ai sottoscrittori del verbale di sopralluogo si Per_6 sono diretti in altro punto indicato ancora da e, dopo aver effettuato tutte Persona_4 le verifiche, l' a restituito gli atti al giudice dell'attuazione; Per_6
- nessuno ha impedito al ricorrente di indicare tutti i punti che voleva;
Persona_4 R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 8 di 15
- il giudice dell'attuazione, a quel punto, ha adottato l'ordinanza del 07.02.2013, nella quale ha rilevato l'indeterminatezza ab origine della stradella oggetto di causa;
- il convincimento del Giudice si è basato sulle lacune del ricorso introduttivo e da quanto dichiarato dagli informatori;
- l'operato di tutti durante il sopralluogo è servito, in definitiva, ad evidenziare tali problemi;
- infatti, se il giudice avesse avuto la necessaria certezza sul luogo esatto della stradella, avrebbe richiesto un nuovo intervento, ma il Tribunale, ha rilevato l'incertezza che incide sulla possibilità di dare esecuzione all'ordinanza interdittale del 25/28.02.2011, facendola venire meno, affermando, altresì, che “Peraltro, laddove dovesse ritenersi che il punto d'accesso sia quello indicato dal resistente in sede di sopralluogo dell'Ufficiale giudiziario, nessun provvedimento dovrebbe essere adottato, in quanto il c.t.u. ha evidenziato che la sterpaglia e i massi si trovano su un terreno appartenente a persona diversa dal ricorrente, rimasta estranea al procedimento possessorio” e perciò ha dichiarato la non eseguibilità dell'ordinanza interdittale;
- l'incertezza, quindi, come rileva il Tribunale c'era dall'inizio, sin dal ricorso introduttivo e non dal sopralluogo;
- in merito alla seconda vicenda, derivante dalla denuncia querela presentata dal
[...]
fu EN, fratello della parte attrice, il sottoscritto avvocato si è attenuto a Per_2 quanto riportano gli atti pubblici;
- non si comprende come controparte si autoproclami proprietaria di terreni intestati ad altri per il solo fatto di avere, all'epoca, presentato appello (rigettato nel 2015), senza che la stessa corte di appello avesse sospeso la sentenza di primo grado o dato indicazioni in merito;
- controparte aveva proposto istanza di sospensione della sentenza impugnata, che è stata rigettata;
- ad oggi il proprietario e possessore, stante le sentenze e gli atti pubblici, è
[...]
fu EN;
Per_2
- in ogni caso, il prudente apprezzamento dei giudici incaricati di ricoprire i ruoli di GIP e
GUP, ha portato al rinvio a giudizio tra gli altri della parte attrice;
- non vi è nesso di causalità con l'avvocato che ha svolto il proprio lavoro per conto Pt_1 del proprio cliente riportandosi appunto ai suddetti atti;
- il Tribunale, in persona del Giudice designato T. Reggio, secondo controparte avrebbe errato ad applicare l'art. 669 duodecies c.p.c. e sorvolato sul fatto che la stradella fosse perfettamente individuata;
- ammessa una siffatta teoria, anche per questo, non doveva essere chiamato in causa l'avv. , atteso che la difesa attorea sostiene che la stradella era individuata mentre il Pt_1 giudice Reggio dice no, rilevando l'incertezza sull'oggetto di causa sin dall'inizio, dal ricorso introduttivo, rivedendo sin anche le dichiarazioni degli informatori;
- nessun appunto può muoversi all'avv. che ha svolto solo il proprio lavoro e non ha Pt_1 impedito a nessuno, in sede di sopralluogo, di indicare i punti desiderati e sperati dalla controparte che ben poteva individuare nel ricorso introduttivo;
- in merito alla seconda vicenda, parte attrice, riporta il fatto che fu Persona_2
EN non avrebbe dovuto effettuare presso il catasto le volture dei propri terreni, pertanto, si rileva la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto;
- l'attrice evidenzia le sue argomentazioni avverso tali giudici e, solo perché l'esito non è stato quello sperato, decide di proporre una nuova causa innanzi ad altro giudice dello stesso Tribunale, il quale dovrebbe giudicare le cause già concluse dai propri colleghi;
- in virtù di tutti i motivi sopra esposti, poiché documentalmente provato, è evidente che l'attrice, ha agito con colpa grave chiamando in causa l'avv. Parte_1
Pietro AT, nel presente giudizio;
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- controparte ha, peraltro, ricevuto, in risposta alla chiamata in negoziazione, apposita risposta sull'infondatezza della domanda, a mezzo posta ricevuta in data Pt_3 17.03.2017, e nonostante tale missiva, in data 22.03.2017 ha notificato l'atto di citazione;
- tale comportamento da parte di ha comportato e comporta un Parte_1 pregiudizio per lo scrivente avvocato, consistente negli oneri di ogni genere che lo stesso ha dovuto affrontare per essere stato costretto a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'attrice, pertanto, si ravvisano in tale comportamento gli estremi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., ovvero di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. sulla responsabilità aggravata. Tanto premesso, l'avv. GATTO PIETRO ha chiesto a questo Tribunale di: a. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la carenza di legittimazione passiva dell'avv. Pietro AT in relazione alla domanda proposta e per l'effetto rigettare tale domanda;
b. nel merito, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto;
c. condannare per i motivi esposti, ex art. 96, comma 1, c.p.c., al Parte_1 pagamento del risarcimento, in favore dell'avv. Pietro AT, dei danni;
d. in via subordinata, condannare, per i motivi esposti, ex art. 96, comma 3 c.p.c., Parte_1 al pagamento, in favore dell'avv. Pietro AT, di una somma equitativamente
[...] determinata;
e. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie ed escussi i testi di parte attrice, all'udienza del 03.12.24 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, le stesse devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del
2012).
2. Nel merito.
2.1. Alla luce del petitum e della causa petendi articolati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, l'attrice ha esperito domanda volta al risarcimento del danno, asseritamente sofferto a seguito delle condotte poste in essere dal convenuto nell'espletamento della propria attività professionale in favore di fu (n. 1953) e di fu Persona_2 Per_3 Persona_2
EN (n. 1952), nelle vicende giudiziarie contro dettagliatamente Parte_1 descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio. In particolare, l'attrice ha dedotto la responsabilità dell'avv. AT Pietro, per avere indotto il Tribunale di Castrovillari, mediante “false informazioni all'Ufficiale Giudiziario”, a dichiarare la non eseguibilità dell'ordinanza di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio del 25.02.2011 – disposta in favore di da e e a carico di Parte_1 Persona_4 [...]
fu (n. 1953), rappresentato e difeso dall'odierno convenuto, - ingenerando Per_2 Per_3 confusione sulla individuazione della stradella oggetto del provvedimento (v. pag. 5 atto di citazione).
inoltre, ha sostenuto che il convenuto deve essere ritenuto, altresì, Parte_1 responsabile della “dolosa preordinazione”, con fu EN (n. 1952), dell'avvio Persona_2 del procedimento penale, tra l'altro, nei suoi confronti (oltre che di e Persona_4 Parte_2
per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 640 e 483 bis c.p., a seguito della presentazione
[...] della denuncia-querela del 13.07.2012, fondata sull'erroneo assunto che il querelante,
[...]
fu EN (n. 1952), fosse proprietario del terreno sito nel Comune di Albidona, Per_2 catastalmente individuato al foglio 51, particella 14 in virtù della sentenza del Tribunale di R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 10 di 15
Castrovillari n. 4/2007 dichiarativa dell'usucapione, nonostante la stessa non fosse ancora passata in giudicato (v. pag. 5 atto di citazione). Delimitando in tal modo petitum e causa petendi e, per l'effetto, il thema decidendum della presente controversia, la parte attrice ha dedotto la responsabilità del convenuto per i danni conseguenti alle condotte dallo stesso tenute nell'esecuzione del mandato difensivo in favore dei propri clienti nelle predette vicende processuali;
pertanto, la domanda esperita deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.. 2.2. La responsabilità civile ex art. 2043 c.c., nella rimodulazione operata dei suoi elementi costitutivi e della sua funzione, – è utile rammentare – non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della concezione pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure ("ingiusto", secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.).
Il danno ingiusto – nell'ottica di un illecito aperto e non tipizzato da mere condotte contra ius – è il cuore pulsante della responsabilità aquiliana e si traduce in un evento che ha leso un interesse meritevole di tutela;
quest'ultimo si identifica non necessariamente in un diritto soggettivo, ma nella pluralità di interessi tutelati dall'ordinamento, la cui individuazione è affidata alla selezione della giurisprudenza.
Dolo e colpa, quindi, da elementi costitutivi di una condotta colpevole integrativa dell'illecito “degradano” a strumenti utili per allocare correttamente un danno che l'ordinamento non vuole che resti nella sfera giuridica del soggetto che lo ha subito. Disegnati in maniera sintetica i riferimenti strutturali e funzionali della responsabilità extracontrattuale, necessario corollario – con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova – è che l'attore provi, in primo luogo, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui.
In secondo luogo, è necessario documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'"eventus-damni", e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della "deminutio" cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una “determinata conseguenza pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all'"eventum-damni" (cfr. Cass. Civ. n. 11203 del 2019, entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto;
Cass. Civ. Ord. n. 7594 del 2018, in tema di danno da lesione di diritto della personalità).
Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno – ivi compreso quello non patrimoniale - non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass.
Civ. n. 1046 del 2019); infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). Sotto il profilo eziologico, pertanto, l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 11 di 15
L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto tale ultimo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano ex art. 1223 c.c. conseguenza “immediata e diretta” di quello e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo.
A fini di precisione dogmatica, poi, ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, tra causalità materiale e causalità giuridica, il danno di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: in assenza di danno conseguenza, non esiste danno.
Da un lato, il danno conseguenza assume rilievo giuridico solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita (cfr. Cass. Civ. Sez. U. n. 500 del 1999); d'altro canto, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. 2.3. Tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, la domanda attorea è infondata e non può essere accolta, dal momento che, dalla istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta in atti, in primo luogo, non sono emersi profili di illiceità della condotta ascritta al convenuto;
in secondo luogo, non è neppure emersa la sussistenza di un danno tecnicamente inteso sofferto dall'attrice – in termini di conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali - che sia causalmente riconducibile al comportamento tenuto dal convenuto nelle vicende processuali indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio. La parte attrice non ha dato prova, innanzitutto, della condotta dolosa o colposa del convenuto avv. , lesiva di un proprio interesse giuridicamente protetto. Pt_1 Parte_1
infatti, si è limitata soltanto a dedurre che i lamentati danni, patrimoniali e non
[...] patrimoniali, sarebbero diretta conseguenza del comportamento perpetrato dall'avv. nella sua Pt_1 qualità di difensore nelle predette vicende processuali, concretatosi in false informazioni, generanti confusione ed erronei convincimenti in capo sia all'ufficiale giudiziario, sia al c.t.u. sia al giudice. La stessa, dunque, si è limitata a ricondurre causalmente l'esito negativo del procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. e la pendenza di un procedimento penale a suo carico all'attività difensiva prestata dall'avv. AT Pietro a favore di fu (n. 1953) e Persona_2 Per_3 [...]
fu EN (n. 1952), avendo l'avvocato sostenuto la sussistenza del diritto di proprietà Per_2 del terreno sito in Albidona, c.da Marraca, identificato al foglio 50, p.lla 14, in capo a
[...]
fu EN (n. 1952) in virtù della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 4/2007, Per_2 dichiarativa dell'usucapione in suo favore, non ancora passata in giudicato, ma senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare l'illiceità del comportamento del convenuto nell'espletamento del mandato difensivo, né, soprattutto, l'esistenza del nesso eziologico tra le condotte contestate e l'evento lesivo lamentato. In via assorbente, è opportuno rilevare che, dalla documentazione in atti e dall'espletata istruttoria non sono emersi né profili di illiceità della condotta posta in essere dal convenuto, atteso che l'attrice non ha fornito alcuna prova di un comportamento, intenzionale o colposo, del convenuto, causativo di un danno a suo carico, né, soprattutto, di un nesso causale tecnicamente inteso tra l'evento lesivo lamentato e la condotta del convenuto. R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 12 di 15
2.4. Quanto al procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. – concluso con l'ordinanza del
7.02.213, con cui il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non luogo a provvedere non essendo l'ordinanza interdittale eseguibile, revocando, di fatto, le precedenti ordinanze di accoglimento della reintegra nel possesso del diritto reale dedotto – non è emerso che l'avv. AT Pietro abbia fornito false informazioni all'Ufficiale Giudiziario in ordine alla individuazione della stradella oggetto del provvedimento di reintegra, indicandone una diversa.
Invero, come documentato dalle stesse mappe depositate dalla parte attrice, l'area oggetto della tutela possessoria aveva due diversi accessi, ciascuno posto in corrispondenza delle c.d. due ostruzioni.
Pertanto, la circostanza secondo cui il convenuto, quale procuratore di fu Persona_2
(n. 1953), avrebbe dolosamente indicato quale stradella oggetto del provvedimento di Per_3 reintegra una strada diversa, invitando l'ufficiale giudiziario e il c.t.u. a percorrerla, non ha trovato riscontro. Al più, infatti, è stato indicato dal convenuto il diverso accesso alla stradella.
Come emerso dalla documentazione in atti (v. verbale operazioni del 6.12.2012 e relazione tecnica geom. allegati al fascicolo di parte convenuta) e dalle dichiarazioni CP_1 testimoniali rese dai testi di parte attrice (v. verbali udienze 25.05.2021 e 09.01.2024) – di dubbia attendibilità considerato l'interesse personale che gli stessi avevano nelle vicende giudiziarie di cui si discute -, al fine di individuare il luogo di esecuzione del provvedimento di reintegrazione della servitù di passaggio, sono state seguite le indicazioni sia dell'avv. , quale procuratore di Pt_1 [...]
fu (n. 1953), sia di fratello di a favore Per_2 Per_3 Persona_4 Parte_1 dei quali era stata pronunciata l'ordinanza interdittale. Così, procedendo secondo le indicazioni di entrambe le parti, è stata rilevata la presenza delle ostruzioni indicate nelle planimetrie allegate in atti (v. fascicolo di parte attrice), l'una (2° ostruzione planimetria) costituita da una “recinzione con due fili di ferro spinato, con nastro bianco/rosso, con tabella “Proprietà Privata fu EN” con masso e piccolo Persona_2 terrapieno”, posta dove si evince un “passaggio che, allo stato attuale, si presenta impraticabile in quanto pieno di rifiuti e rovi” (cfr. verbale operazioni del 6.12.2012), raggiunta percorrendo dalla strada comunale asfaltata la strada “EL”, su indicazione dell'avv. , e l'altra (1° Pt_1 ostruzione planimetria), costituita da una zona arata e seminata, individuata procedendo circa duecento metri più avanti rispetto all'imbocco tra la strada comunale e la strada “EL”, come indicato da (cfr. verbale: “Tornati sulla strada asfaltata abbiamo percorso Persona_4 duecento cinquanta metri, circa, in avanti e siamo giunti del sito, precedentemente indicato dal sig.
istante. Giunti nel sito da lui indicato, probabile ingresso di passaggio, è allo stato Persona_4 impraticabile in quanto arato e seminato”). Peraltro, accanto a tali considerazioni meramente fattuali, non può non precisarsi che è arduo sostenere che l'evento dannoso asseritamente subito da parte attrice sia causalmente riconducibile non già, al più, agli ausiliari del giudice e al provvedimento del Tribunale di non luogo a provvedere all'esito del giudizio ex art. 669 duodecies c.p.c., ma alla condotta del difensore di una delle parti che, nell'espletamento del mandato difensivo, tutela ovviamente gli interessi del proprio assistito.
Né è plausibile sostenere che le “false informazioni” fornite da un difensore, quand'anche provate, abbiano interferito eziologicamente con l'operato degli ausiliari e del giudice dell'attuazione, atteso che, in definitiva, quest'ultimo ha ritenuto l'ordinanza interdittale del 25.02.2011 non eseguibile alla luce sia dei rilievi operati dagli ausiliari nominati, ai quali hanno partecipato tutte le parti interessate (in proprio o mediante propri rappresentanti), sia delle scarne allegazioni e risultanze istruttorie del giudizio possessorio (cfr. ordinanza del 7.02.2013 allegata la fascicolo di parte attrice). Pertanto, non emerge, anche alla luce della istruttoria espletata, come i rilievi difensivi abbiano deviato il convincimento del convincimento del giudice dell'attuazione; né come a ciò abbia contribuito il contenuto delle note autorizzate depositate nel predetto giudizio ex art. 669 duodecies c.p.c. dall'avv. AT Pietro, nell'interesse di fu (n. 1953), nelle Persona_2 Per_3 R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 13 di 15
quali ha sostenuto che il fondo, individuato al foglio 50, p.lla 14, del comune di Albidona, era posseduto da oltre trent'anni da fu EN (n. 1952), il quale aveva ottenuto Persona_2 anche sentenza dichiarativa dell'usucapione (sent. n. 4/2007 del Tribunale di Castrovillari) e non da fu (n. 1953) contro cui e avevano Persona_2 Per_3 Parte_1 Persona_4 agito per la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio.
Occorre, poi, rilevare che, in entrambe le predette vicende processuali, la parte attrice si è costituita in giudizio, partecipando attivamente (il ricorso possessorio e il conseguente procedimento di attuazione sono stati, invero, introdotti dalla stessa attrice) e ha, quindi, avuto la possibilità non solo di contestare gli assunti sostenuti dal convenuto a difesa degli interessi dei propri clienti (sue controparti), ma anche di operare ogni opportuna specificazione in ordine alla propria posizione sostanziale e processuale.
In sostanza, ad una attenta analisi, manca un autentico nesso causale tecnicamente inteso tra la condotta posta in essere dal convenuto e l'evento lesivo asseritamente subito dalla parte attrice. 2.5. Le medesime considerazioni possono essere traslate anche in relazione all'incidenza della condotta del convenuto in relazione al procedimento prima e processo poi penale nei confronti della attrice.
In assenza di ulteriori elementi, non può ritenersi provato che il convenuto abbia consapevolmente indotto ovvero persuaso fu EN (n. 1952) a considerarsi Persona_2 proprietario del predetto fondo (foglio 50, p.lla 14), in danno all'attrice, per il solo fatto di averlo assistito nella presentazione della denuncia-querela nei confronti di Parte_1 [...]
e , nonché nel successivo procedimento penale (n. 1907/2012 RGNR). Per_4 Parte_2
Inoltre, è assorbente il rilievo per cui l'azione penale è esercitata dal pubblico ministero e, quindi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante/querelante, togliendole ogni effetto causale e così interrompendo il nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato. Ciò vale, a fortiori, in relazione all'attività del difensore del denunziante/querelante. 2.6. La parte attrice, dunque, non ha fornito alcuna prova di un comportamento contra ius del convenuto né del nesso causale esistente tra la condotta del convenuto e l'evento lesivo asseritamente subito dalla parte attrice, al più riconducibile al provvedimento giudiziale.
La domanda attorea, pertanto, risulta infondata e deve essere rigettata, essendo carenti tutti gli elementi che strutturano la responsabilità ex art. 2043 c.c.
2.7. Infine, a meri fini di completezza della decisione, alla luce della istruttoria espletata, nonché della produzione documentale in atti, non vi è prova dell'esistenza, in capo all'attrice, dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti, né della derivazione causale di questi dal comportamento tenuto dal convenuto nelle vicende processuali indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio. Quanto al profilo patrimoniale, l'attrice ha lamentato di aver sostenuto spese legali per un totale di € 4.500,00 per il procedimento di esecuzione dell'obbligo di fare già pendente e per la difesa nel procedimento penale n. 1907/2012 RGNR (danno emergente), nonché di non potere più avvalersi delle risorse derivanti dalla coltivazione del fondo assegnatole dal padre ex atto di donazione notar dell'1.8.1998 n. 1234, in precedenza coltivato dal marito (lucro cessante). Per_7
Tuttavia, quanto dedotto risulta sfornito di qualsiasi supporto probatorio, non avendo l'attrice offerto alcun elemento – neppure presuntivo – in grado di provare il lamentato pregiudizio patrimoniale. Non risulta, infatti, né l'avvenuto pagamento delle predette spese legali, né il godimento del predetto fondo da parte di mediante percezione di frutti e/o di Parte_1 sussidi statali per l'agricoltura. Invero, il rilievo è stato colto dalla stessa parte attrice, la quale, in sede di comparsa conclusionale, fa riferimento ad una implicita rinuncia al risarcimento del danno patrimoniale.
2.8. Alle medesime conclusioni si giunge anche in relazione al profilo non patrimoniale del danno. R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 14 di 15
In particolare, non è stato fornito, alcun elemento – neppure presuntivo – in grado di provare il pregiudizio subito. Del resto, la domanda risarcitoria è generica già sotto il profilo assertivo (cfr. Cass. Civ., n. 13328 del 2015, ove si precisa che la regola generale in tema di domanda risarcitoria dispone che chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe, ma indicando con precisione in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale, con quali criteri di calcolo dovrà essere quantificato. In assenza di specifica descrizione del pregiudizio, le domande risarcitorie generiche non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa, trattandosi di domande che non consentono al convenuto di difendersi e non impongono al giudice di pronunciarsi).
Nella fattispecie in esame, ha allegato in maniera del tutto generica Parte_1 di aver subito un danno non patrimoniale, in conseguenza della condotta tenuta dal convenuto nelle vicende giudiziarie di cui si discute, consistente in uno stato di prostrazione e di sofferenza psichica che avrebbe stravolto la sua quotidianità, senza, tuttavia, specificare e, soprattutto, provare quali siano state realmente le conseguenze pregiudizievoli patite nel caso concreto.
Sotto il profilo probatorio, poi, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici.
Dal punto di vista dogmatico, poi, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto- reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 26972 del 2008).
Sotto il profilo probatorio, alcuna prova è stata offerta sul punto da parte attrice, volta a dimostrare non solo la sussistenza del danno morale, ma anche l'eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità (sancita dalle note sentenze delle Sezioni Unite del 2008).
In conclusione, trattandosi di danno conseguenza (che, come tale, deve essere provato) e non già di danno in re ipsa, a fronte delle generiche allegazioni in proposito svolte dalla parte attrice, non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per il riconoscimento della voce di danno non patrimoniale in questione, dovendosi anche ritenere che il pregiudizio lamentato si sia tradotto in un disagio inidoneo al superamento della soglia di gravità e rilevanza necessaria per il riconoscimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26973 del 2008). 2.9. È evidente, pertanto, che il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale lamentato dall'attrice risulta del tutto sfornito di prova, sia in relazione alla sua esistenza oggettiva, sia in relazione al nesso di causalità giuridica con la condotta contestata al convenuto. Le domande risarcitorie avanzate dall'attrice, pertanto, sono infondate e devono essere rigettate.
3. La condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito R.G. n. 949 del 2017 - Pag. 15 di 15
o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr., ex pluribus, Cass. Civ. n. 27383 del 2005, Cass. Civ. n. 21393 del 2005), potendo il Giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno.
Ciò detto, la parte convenuta, AT Pietro, non solo non ha provato, ma in verità nemmeno ha dedotto l'esistenza di tale danno, mai evidenziando in cosa esso sarebbe consistito.
Né la condotta processuale integra un abuso del processo, dal momento che, anche ai sensi del comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
4. Il regime delle spese.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte da nei confronti dell'avv. Parte_1
GATTO PIETRO, per le ragioni esposte in parte motiva;
B. CONDANNA la parte attrice al pagamento in favore del convenuto avv. GATTO PIETRO delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 16 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia