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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12462 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 31263 dell'anno 2024, vertente
TRA con l'Avv.to ALTIERI MARIA ROSARIA per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t
[...]
Resistente contumace
Oggetto: accertamento diritto alla c.d. Carta elettronica di aggiornamento per l'anno
2023/2024
Con ricorso depositato il 27 agosto 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver lavorato per l'anno scolastico 2023/2024 con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2024 in Roma presso l' Istituto scolastico indicato in ricorso, con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato, di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di ruolo, la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione professionale, ha chiesto al
Tribunale sez. Lavoro di in difformità del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, che esclude i precari nell'area personale docente, di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui
1 all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 in suo favore.
Ha allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che è nominativa personale e non trasferibile”; l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM 28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ha altresì richiamato le motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precedenti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...”
2 mentre “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirsi” .
Parte ricorrente ha inoltre richiamato la recente pronunzia della Corte di Cassazione intervenuta in materia il 27 ottobre 2023 n. 29961 e la legge n. 103 del 10 agosto 2023 e chiesto l'accoglimento del ricorso, in ragione della persistenza dell'inserimento nelle graduatorie provinciali.
Parte resistente, regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha richiamato il disposto normativo di cui alla legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. n. 69 del 13 giugno
2023, il quale all'art. 15 stabilisce che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" ed insistito per l'accoglimento della domanda.
La causa è stata quindi decisa con deposito di sentenza in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che la recente pronuncia della
Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, sulla disciplina anteriore alla legge n. 103 del 10 agosto 2023 ha ricostruito compiutamente la fattispecie e ritenuto, che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino
3 al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. CP_1
29961/2023 del 27/10/2023).
In ragione tuttavia di assenza di domande formulate da parte ricorrente con riguardo all'art. 15 L n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023
e del contratto a termine concluso da parte ricorrente per detto anno, diverso da quello preso in considerazione dalla stessa norma, di contratto cioè fino al 30 giugno 2024, termine delle attività didattiche e non di contratto di supplenza annuale, la domanda non merita accolta, stante appunto l'espresso dettato normativo che esclude i docenti precari con contratto a tempo determinato concluso fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico dal diritto alla carta di aggiornamento e l'assenza di richieste e deduzioni svolte sul nuovo disposto normativo.
Nulla si provvede sulle spese in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 27 agosto 2024 , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Respinge la domanda.
Roma, 5 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 31263 dell'anno 2024, vertente
TRA con l'Avv.to ALTIERI MARIA ROSARIA per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t
[...]
Resistente contumace
Oggetto: accertamento diritto alla c.d. Carta elettronica di aggiornamento per l'anno
2023/2024
Con ricorso depositato il 27 agosto 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver lavorato per l'anno scolastico 2023/2024 con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2024 in Roma presso l' Istituto scolastico indicato in ricorso, con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato, di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di ruolo, la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione professionale, ha chiesto al
Tribunale sez. Lavoro di in difformità del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, che esclude i precari nell'area personale docente, di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui
1 all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 in suo favore.
Ha allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che è nominativa personale e non trasferibile”; l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM 28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ha altresì richiamato le motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precedenti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...”
2 mentre “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirsi” .
Parte ricorrente ha inoltre richiamato la recente pronunzia della Corte di Cassazione intervenuta in materia il 27 ottobre 2023 n. 29961 e la legge n. 103 del 10 agosto 2023 e chiesto l'accoglimento del ricorso, in ragione della persistenza dell'inserimento nelle graduatorie provinciali.
Parte resistente, regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha richiamato il disposto normativo di cui alla legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. n. 69 del 13 giugno
2023, il quale all'art. 15 stabilisce che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" ed insistito per l'accoglimento della domanda.
La causa è stata quindi decisa con deposito di sentenza in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che la recente pronuncia della
Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, sulla disciplina anteriore alla legge n. 103 del 10 agosto 2023 ha ricostruito compiutamente la fattispecie e ritenuto, che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino
3 al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. CP_1
29961/2023 del 27/10/2023).
In ragione tuttavia di assenza di domande formulate da parte ricorrente con riguardo all'art. 15 L n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023
e del contratto a termine concluso da parte ricorrente per detto anno, diverso da quello preso in considerazione dalla stessa norma, di contratto cioè fino al 30 giugno 2024, termine delle attività didattiche e non di contratto di supplenza annuale, la domanda non merita accolta, stante appunto l'espresso dettato normativo che esclude i docenti precari con contratto a tempo determinato concluso fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico dal diritto alla carta di aggiornamento e l'assenza di richieste e deduzioni svolte sul nuovo disposto normativo.
Nulla si provvede sulle spese in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 27 agosto 2024 , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Respinge la domanda.
Roma, 5 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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