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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2024, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17 settembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, come da Parte_1 procura in atti
APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., APPELLATA NON COSTITUITA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 febbraio 2022 ha proposto Parte_2 appello parziale avverso la sentenza n.912\2021 del 20.9.2021 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la nullità del licenziamento comminato con raccomandata del 13 maggio 2020, ricevuta il 18.05.2020, perché intimato in violazione dell'art. 46 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come prorogato per effetto del D.L. n. 34/2020, ordinando alla Controparte_1 di reintegrare essa istante nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannandola al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto (pari ad euro 629,00 mensili) dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'appellante ha censurato la statuizione nella parte in cui ha omesso di pronunciare la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nell'importo minimo ed intangibile di cinque mensilità, in violazione del disposto dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015. Ricostituito il contraddittorio, la Società appellata, nonostante la regolare notificazione eseguita all'indirizzo di posta elettronica dell'avv. G. Rosciano (cfr. certificazioni allegate alle note di trattazione scritta), non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le presenti motivazioni costituiscono integrale condivisione -con richiamo per assoluta identità di oggetto e materia del contendere- di quelle poste a base della sentenza di questa Corte su appello di
[...] con r.g. 476/22 (Sezione Lavoro prima unità, sentenza Parte_3
n.4357\2022 del 23.11.22, estensore dott.ssa M. Agostinacchio).
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata che – pur avendo ricevuto regolare notificazione dell'appello, unitamente al decreto di fissazione di udienza ed al decreto di trattazione scritta- non ha inteso costituirsi in giudizio. Sempre in via preliminare occorre dare atto che la declaratoria di nullità del licenziamento e l'ordine di reintegrazione non sono oggetto dell'odierno esame, trattandosi di capi della sentenza cui è stata prestata acquiescenza, non essendo stati oggetto di alcuna forma di gravame. La Corte, infatti, è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sul diritto della
[...] di ottenere l'indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità. Pt_1
Occorre evidenziare, prima di ogni altra considerazione, che sussiste l'interesse dell'appellante alla pronuncia invocata, atteso che -secondo quanto espressamente indicato in sentenza- “a far data dal 19 giugno 2020 la parte ricorrente è stata assunta, senza soluzione di continuità- dalla capogruppo Pulim2000”. La assunzione immediata presso altra azienda, con la conseguente detrazione degli importi percepiti a titolo di retribuzione, nullifica la condanna all'indennità risarcitoria come disposta in sentenza. Il primo giudice, infatti, ha omesso di pronunciare la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria minima, che costituisce la tutela inderogabile accordata dalla normativa al lavoratore che abbia subito un licenziamento nullo. Tanto risulta dal disposto dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 il quale recita: “
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18, quinto comma, della legge 30 maggio 1970, n. 300 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ne consegue che detto importo minimo è dovuto anche ove la reintegra intervenga a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità risarcitoria” (Cass. siv., Sez.Lav. 17.10.2014 n. 22050). Pertanto, la mancata previsione dell'indennità impone la modifica della sentenza nel senso auspicato dall'appellante, il cui gravame merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art.127 comma 3 c.p.a. e l'art.127 ter comma 1 c.p.c., così provvede: a) accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la società appellata a risarcire a il danno Parte_1 subito a causa del licenziamento mediante la corresponsione, in suo favore, di un'indennità -commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 629,00 mensili)- dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre accessori, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
b) condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso in Napoli in data 17 settembre 2024 Il Consigliere est. Dott.ssa Chiara De Franco Il Presidente dott. Gennaro Iacone
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17 settembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, come da Parte_1 procura in atti
APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., APPELLATA NON COSTITUITA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 febbraio 2022 ha proposto Parte_2 appello parziale avverso la sentenza n.912\2021 del 20.9.2021 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la nullità del licenziamento comminato con raccomandata del 13 maggio 2020, ricevuta il 18.05.2020, perché intimato in violazione dell'art. 46 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come prorogato per effetto del D.L. n. 34/2020, ordinando alla Controparte_1 di reintegrare essa istante nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannandola al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto (pari ad euro 629,00 mensili) dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'appellante ha censurato la statuizione nella parte in cui ha omesso di pronunciare la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nell'importo minimo ed intangibile di cinque mensilità, in violazione del disposto dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015. Ricostituito il contraddittorio, la Società appellata, nonostante la regolare notificazione eseguita all'indirizzo di posta elettronica dell'avv. G. Rosciano (cfr. certificazioni allegate alle note di trattazione scritta), non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le presenti motivazioni costituiscono integrale condivisione -con richiamo per assoluta identità di oggetto e materia del contendere- di quelle poste a base della sentenza di questa Corte su appello di
[...] con r.g. 476/22 (Sezione Lavoro prima unità, sentenza Parte_3
n.4357\2022 del 23.11.22, estensore dott.ssa M. Agostinacchio).
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata che – pur avendo ricevuto regolare notificazione dell'appello, unitamente al decreto di fissazione di udienza ed al decreto di trattazione scritta- non ha inteso costituirsi in giudizio. Sempre in via preliminare occorre dare atto che la declaratoria di nullità del licenziamento e l'ordine di reintegrazione non sono oggetto dell'odierno esame, trattandosi di capi della sentenza cui è stata prestata acquiescenza, non essendo stati oggetto di alcuna forma di gravame. La Corte, infatti, è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sul diritto della
[...] di ottenere l'indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità. Pt_1
Occorre evidenziare, prima di ogni altra considerazione, che sussiste l'interesse dell'appellante alla pronuncia invocata, atteso che -secondo quanto espressamente indicato in sentenza- “a far data dal 19 giugno 2020 la parte ricorrente è stata assunta, senza soluzione di continuità- dalla capogruppo Pulim2000”. La assunzione immediata presso altra azienda, con la conseguente detrazione degli importi percepiti a titolo di retribuzione, nullifica la condanna all'indennità risarcitoria come disposta in sentenza. Il primo giudice, infatti, ha omesso di pronunciare la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria minima, che costituisce la tutela inderogabile accordata dalla normativa al lavoratore che abbia subito un licenziamento nullo. Tanto risulta dal disposto dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 il quale recita: “
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18, quinto comma, della legge 30 maggio 1970, n. 300 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ne consegue che detto importo minimo è dovuto anche ove la reintegra intervenga a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità risarcitoria” (Cass. siv., Sez.Lav. 17.10.2014 n. 22050). Pertanto, la mancata previsione dell'indennità impone la modifica della sentenza nel senso auspicato dall'appellante, il cui gravame merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art.127 comma 3 c.p.a. e l'art.127 ter comma 1 c.p.c., così provvede: a) accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la società appellata a risarcire a il danno Parte_1 subito a causa del licenziamento mediante la corresponsione, in suo favore, di un'indennità -commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 629,00 mensili)- dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre accessori, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
b) condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso in Napoli in data 17 settembre 2024 Il Consigliere est. Dott.ssa Chiara De Franco Il Presidente dott. Gennaro Iacone