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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2405/2015 r.g. e vertente
TRA
, titolare dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CARAMANICO LUCA
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CAPPUCCILLI GUIDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.5.2025.
pagina 1 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.6.2015, il sig. , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, in qualità di intestatario del conto corrente n. 318,24 (poi divenuto 318.30), connotato da apertura di credito in affidamento pari a £. 100.000.000, (convertite nel corrispettivo di € 52.000,00 alla data dell'1 gennaio 2002), aperto il 27.07.1999 presso la filiale di Pineto di (oggi Controparte_2 incorporata in , conveniva in giudizio quest'ultima per sentir Controparte_1 dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento ovvero per farne dichiarare la giudiziale risoluzione;
far accertare l'eventuale applicazione di interessi superiori alla soglia e conseguentemente depurare il conto di ogni interesse;
far dichiarare la nullità o annullabilità delle clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi, il conteggio degli stessi in misura superiore a quella legale, l'applicazione di CMS, spese, e valute fittizie.
Chiedeva ancora la condanna della banca al risarcimento dei danni per grave inadempimento e la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., ritenendo di vantare un credito, discendente dalle poste illegittimamente corrisposte alla banca, pari a € 48.795,00, come da Consulenza di parte, in atti.
A sostegno della domanda esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che aveva intrattenuto con l'istituto di credito convenuto il rapporto di conto corrente ordinario n.
318,24 (poi divenuto 318.30), connotato da apertura di credito in affidamento pari a £. 100.000.000,
(convertite nel corrispettivo di € 52.000,00 alla data dell'1 gennaio 2002), a partire dal 27.7.1999 sino al 27.1.2015, quando esso correntista comunicava alla convenuta la volontà di risolvere il rapporto;
- che l'attore aveva sottoposto detti rapporti a verifica da parte di esperto del settore e dall' esame erano emerse criticità in tema di interessi usurari, c.m.s., spese non dovute, il tutto come indicato nella
Consulenza tecnica di parte allegata;
- che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e relative alla c.m.s., nonché gli interessi applicati superiori al tasso soglia legittimavano la richiesta del correntista al rimborso delle somme illecitamente corrisposte all'istituto di credito.
Si costituiva in giudizio la , la quale, preliminarmente, chiedeva dichiararsi la nullità CP_3 dell'atto di citazione in quanto genericamente formulato ed eccepiva la prescrizione estintiva pagina 2 di 19 quinquennale degli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c., nonché quella decennale in relazione alle annotazioni contabili, ai pagamenti e al diritto alle restituzioni;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attore.
Disposta c.t.u. contabile, la causa giungeva all'udienza del 27.5.2019 avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore, era stato assegnato il presente fascicolo, e, all'esito dell'istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Disposta, con ordinanza del 6.8.2024, la rimessione della causa in istruttoria per consentire al CTU di rendere chiarimenti sui quesiti assegnatigli, la stessa veniva nuovamente riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del
15.5.2025.
***
1. Questioni preliminari
Preliminarmente, occorre ribadire, con riferimento alla contestazione di parte convenuta concernente l'ammissibilità della produzione degli estratti conto da parte dell'attore (autorizzata con ordinanza del 2.6.2019), le motivazioni poste a fondamento del provvedimento richiamato, non avendo la parte istante fornito ulteriori elementi idonei a giustificare una diversa statuizione.
Sempre in via preliminare, si osserva, con riferimento all'eccezione di nullità della citazione, che questa risulta viceversa enunciare fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa, ed i titoli dai quali la pretesa medesima trae fondamento, salva ovviamente la verifica, attraverso il concreto riscontro che sarà offerto dalle emergenze processuali, delle doglianze specificamente illustrate.
2. Delimitazione del thema decidendum e riparto dell'onere della prova.
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'attore ha agito al fine di ottenere il ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di causa alla luce delle dedotte invalidità, nonché per ottenere la condanna dell'istituto di credito al pagamento degli importi indebitamente versati. Per contro, l'istituto di credito ha dedotto l'infondatezza delle doglianze contenute nell'atto introduttivo.
pagina 3 di 19 Devesi inoltre ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice, in primo luogo, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass., 14 maggio 2012, n. 7501 secondo cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle”.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione ha argomentato come segue: “va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […]
In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi pagina 4 di 19 ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite CP_1
decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse
(n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare
d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare
d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015,
n. 9201).
3. Esame della documentazione in atti e risultanze della c.t.u.
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una c.t.u. contabile.
Mette conto evidenziare che il correntista ha depositato il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 318.24 sottoscritto il 27/07/1999; il documento sottoscritto il 13/08/1999 portante le “norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero”, con ivi indicati i seguenti tassi:
- tasso nominale annuo per saldi creditori 0,125%;
- tasso nominale annuo per saldi debitori 13,00%;
- commissione trimestrale massimo scoperto 0,125%;
- criterio di capitalizzazione: annuale per saldi creditori, trimestrale per saldi debitori;
- valute sui versamenti: non specificate;
nonché gli estratti conto e relativi riassunti scalari e prospetti per il conteggio delle competenze trimestrali dal 27/07/1999 (inizio rapporto, con saldo di partenza pari a zero), al 31/03/2019 (ultimo pagina 5 di 19 estratto conto in atti, con saldo di euro 48.874,50, oltre competenze maturate a tale data di euro 260,00,
a debito del correntista ), ad eccezione del I, II e III Trim. 2018 che, peraltro, non Parte_1 rilevano nel presente accertamento, in quanto estranei al periodo di interesse, compreso tra l'apertura del conto corrente (27.7.1999) e la sua chiusura (I trimestre 2015).
4. Conto corrente ordinario n. 318.24 (poi divenuto 318.30).
Passando all'esame delle contestazioni di merito dedotte da parte attrice in relazione al contratto di conto corrente ordinario, nelle conclusioni rassegnate, il correntista ha chiesto di accertare che la banca convenuta ha addebitato interessi anatocistici, usurari, ultralegali, spese, commissioni, valute illegittime, con conseguente condanna alla rideterminazione del saldo effettivo e alla restituzione di quanto indebitamente versato.
5. Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione a tale rapporto deve ritenersi fondata nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, occorre chiarire che, diversamente da come sostenuto dalla banca in punto di prescrizione quinquennale degli interessi creditori maturati sul rapporto di conto corrente (art. 2948
c.c.), l'azione ex art. 2033 c.c., volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in ottemperanza delle clausole nulle, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale. Non può trovare applicazione nella fattispecie in esame la prescrizione breve quinquennale, stabilita dall'art. 2948 c.c. perché invocabile solo qualora sia pattuita autonomamente una corresponsione periodica di interessi a scadenza annuale o inferiore rispetto alla somma capitale e non quando - come nel caso in esame - la relativa obbligazione sia accessoria rispetto a quella principale (Trib. Bari n. 3776/2016).
Inoltre, in tema di rapporti di apertura di credito regolati in conto corrente, il termine prescrizionale decennale dell'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca decorre dalla chiusura del conto, per le rimesse che abbiano carattere ripristinatorio della provvista affidata, e dal singolo versamento, per le rimesse di carattere solutorio, vale a dire tendenti alla restituzione delle somme utilizzate oltre il limite di affidamento – o in assenza di affidamento -.
La Corte di Cassazione, nell'arresto a sezioni unite n. 24418/10, ha dedotto che, nell'ambito di un contratto di conto corrente al quale acceda una apertura di credito, le rimesse in genere devono pagina 6 di 19 presumersi tese a ripristinare le somme messe a disposizione dalla banca;
inoltre, la Corte di legittimità, con la sentenza 26 febbraio 2014 n. 4518, ha rilevato che i versamenti eseguiti sul c/c, in corso di rapporto, normalmente devono intendersi ripristinatori, corrispondendo allo schema causale tipico del contratto. Tali rimesse non integrano dei pagamenti, in quanto non assolvono alla funzione di ripianare un debito nei confronti della banca: pertanto, dalla data della loro effettuazione non può decorrere alcun termine di prescrizione. La prescrizione potrà decorrere solo a far data dalla chiusura del conto quando,
a fronte della estinzione del saldo negativo, si potrà configurare un pagamento.
La Corte, al contempo, ha individuato alcune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca: si tratta in particolare dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista
(cosiddetto “scoperto”) e dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nelle ipotesi di conto corrente passivo privo di fido e di conto il cui passivo abbia superato l'affidamento concesso dalla banca, i versamenti effettuati dal correntista o da terzi, sono qualificabili come pagamenti, con la conseguenza che, per gli stessi, il termine di prescrizione di una eventuale azione di ripetizione decorre dall'annotazione in conto e non dalla chiusura del medesimo.
Orbene, l'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte interessata, la quale deve allegare e provare gli elementi costitutivi (cfr. Cass.
16326/09).
Atteso che la giurisprudenza successiva alla sentenza Cass. n. 24418/2010 si è orientata nel senso della presunta natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto – in quanto corrispondente alla funzione tipica del contratto di conto corrente - la eventuale diversa natura solutoria delle rimesse, rappresentando uno specifico fatto costitutivo dell'eccezione in esame, prima ancora che provata, deve essere espressamente allegata dal soggetto che intende avvantaggiarsi dell'eccezione di prescrizione, nel rispetto delle preclusioni processuali (cfr. Cass. 17/09/2017 n. 20933).
La banca che sollevi l'eccezione, quindi, è gravata dall'onere di allegare espressamente che i versamenti effettuati dal correntista, essendo confluiti in conto passivo e non affidato o con fido incapiente, hanno rappresentato dei veri e propri pagamenti (funzione solutoria delle rimesse), con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui tali versamenti sono stati effettuati.
In ordine al grado di specificità e determinatezza dell'onere di allegazione di tale eccezione, la recente giurisprudenza è orientata nel senso di valutare tale onere in un'ottica simmetrica rispetto a pagina 7 di 19 quello gravante sull'attore in ripetizione, ritenendo sufficiente l'allegazione del decorso del termine e
l'inerzia del titolare del diritto.
Sulla questione si è espressa la Suprema Corte, affermando che “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”
(cfr. Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
In definitiva, l'esistenza, o no, di una apertura di credito incide sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, comportando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. Pertanto, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto 'passivo', e non 'scoperto'. Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (Cass. 6 dicembre 2019 n. 31927).
A margine dei rilievi che precedono, si evidenzia un recente orientamento della Cassazione, secondo cui la prova dell'esistenza di affidamenti in conto corrente può essere fornita per il tramite di prove indirette, ossia presunzioni gravi, precise e concordanti da cui è possibile evincere il consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, ad es. valorizzando gli estratti conto e altri documenti bancari attestanti le linee di credito concesse (Cass. 14 dicembre 2023 n. 34997: in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito;
Cass. 15 dicembre 2023 n. 35189, Cass. 14 aprile 2023
n. 10026 nonché la recente da ultimo Cass. 24 gennaio 2023 n. 2338, la quale ha ritenuto provato l'affidamento valorizzando la produzione degli estratti conto o dei riassunti scalari, attestanti il reiterato pagina 8 di 19 adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, e la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistente un conto corrente affidato, valorizzando sia l'atteggiamento non oppositivo della convenuta, la quale, più volte, ha confermato la presenza di un affidamento sul conto d'interesse (si veda, a titolo esemplificativo, p. 8 della comparsa di costituzione, ove si legge: “Ad ogni modo, senza aderire ad alcuna inversione dell'onere probatorio, considerato
l'importo dell'affidamento pari a L. 100.000.000 espressamente indicato da controparte (che peraltro ha riconosciuto i costanti sconfinamenti), deve evidenziarsi che le rimesse, in quanto affluite sul conto corrente recante esposizione debitoria oltre tale fido (ovvero, come meglio si evidenzierà, in attivo), hanno avuto effetto solutorio comportando il definitivo pagamento di tutte le competenze precedentemente al 23.6.2005 contabilizzate sul conto”), sia gli esiti cui è pervenuto il CTU a seguito dell'esame della documentazione bancaria, avendo questi espressamente riferito che: “..dagli estratti conto si desume che il rapporto sia affidato” (p. 10 della 1° CTU), dovendosi, dunque, ritenere provata l'apertura di credito sebbene sia assente il relativo contratto scritto.
Devesi, altresì, evidenziare che il c.t.u. ha elaborato un duplice conteggio per l'identificazione delle rimesse antecedenti il 23/06/2005 (corrispondente al periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del correntista del 23/06/2015) aventi funzione solutoria sia sul cd. “saldo , quindi sul CP_1 saldo risultante dagli estratti conto bancari, sia sul cd. “saldo rielaborato o ricalcolato”, quindi sul saldo ricalcolato applicando i criteri indicati nei quesiti formulati dal c.t.u.
Ritiene il Tribunale di condividere il calcolo fondato sulle risultanze del “saldo sulla CP_1
base della considerazione che ai fini prescrizionali, nel contratto influenzato da registrazioni illegittime, deve tenersi conto del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate nel tempo, atteso che il ricalcolo del saldo creerebbe una realtà artificiale e apparente, fondata sulla preventiva ed astratta eliminazione delle poste ritenute indebite;
tale sostituzione determinerebbe una elusione della funzione dell'istituto della prescrizione, in quanto il dies a quo della pretesa illegittima è rappresentato dall'annotazione della competenza, mentre quello della prescrizione decorre dall'effettivo pagamento di quella specifica annotazione.
Allo stesso modo, il Tribunale condivide la posizione assunta dal CTU in ordine alle competenze pagate da rimesse solutorie, per le quali ha considerato pagate le sole competenze maturate sui saldi in extrafido, in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. pagina 9 di 19 10941/16 del 26/05/2016, che ha infatti precisato che le rimesse solutorie sono imputabili a pagamento delle sole competenze extrafido, uniche ad essere liquide ed esigibili, di tal che occorre dar seguito all'IPOTESI 3 prospettata nella CTU depositata il 31.3.2025.
6. Illegittima applicazione di interessi anatocistici
Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della clausola anatocistica.
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
Nella specie, il CTU, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che:
-dall'origine del rapporto e fino alla data del 30/06/2000 la ha applicato la CP_1
capitalizzazione degli interessi debitori con cadenza trimestrale e degli interessi creditori con cadenza annuale;
- dall'1/07/2000 la banca ha applicato la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi ma l'adeguamento alla delibera CICR non è stato specificatamente pattuito per iscritto tra le parti;
- dall'1/10/2016 non risulta in atti che la banca si sia adeguata alle disposizioni (art. 4 e 5) previste dalla delibera CICR del 3 agosto 2016 e che il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera.
Pertanto, è stata esclusa ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
Sul punto, la convenuta ha sostenuto che l'adeguamento alla delibera CICR 09/02/2000 dovesse ritenersi provata dagli stessi documenti prodotti agli atti, tanto da risultare applicata ed indicata negli estratti conto.
Tale doglianza non coglie nel segno.
Occorre, infatti, chiedersi se la comunicazione tramite Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dei contratti conclusi anteriormente alla Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 sia non solo condizione necessaria,
pagina 10 di 19 ma anche sufficiente, per ritenere valida la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi successiva a tale comunicazione.
A tale quesito deve darsi risposta negativa.
Sul punto, infatti, si ritiene di dover dare continuità all'orientamento ("ex pluribus" Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007; Trib. Napoli, n. 1924/2017) secondo cui è infondata la tesi della
Banca convenuta per cui la comunicazione di adeguamento dei contratti alla Delibera C.I.C.R. del
9/2/2000 sarebbe da sola condizione necessaria e sufficiente per la valida pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori.
Secondo quest'interpretazione, che si condivide, infatti, non vi sarebbe necessità di pattuizione per iscritto della clausola che stabilisce la periodicità della capitalizzazione degli interessi con condizione di reciprocità soltanto laddove questa sia ritenuta migliorativa delle precedenti condizioni contrattuali, il che non accade rispetto alla clausola che prevede la produzione di interessi anatocistici stipulata prima della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000.
Ciò perchè la Corte di Cassazione a far data dalla sentenza n. 2374 del 1999, ribadita poi successivamente dalle Sezioni Unite n. 21095/2004, ha stabilito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio juris ac necessitatis": con il risultato che la clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – cui non corrisponde la medesima periodicità di quelli attivi – si pone in contrasto insanabile con il disposto dell'art. 1283 c.c.
Da ciò consegue che se la clausola che prevede la capitalizzazione di interessi su interessi passivi stipulata anteriormente alla Delibera C.I.C.R. del 2000 senza pari periodicità di calcolo tra cliente e banca è nulla, allora la modificazione operata mediante comunicazione sulla Gazzetta
Ufficiale si risolve indubbiamente in una modifica "in peius" per il correntista, poichè consentirebbe di applicare la capitalizzazione di interessi anatocistici passivi (sia pure con la stessa periodicità di quelli attivi) a fronte dell'assenza di qualsiasi capitalizzazione per il passato;
con l'ulteriore conseguenza, dunque, che la comunicazione di adeguamento alla Delibera C.I.C.R. in Gazzetta Ufficiale è sì condizione necessaria per il rispetto della normativa sopraggiunta nel 2000, ma non sufficiente, pagina 11 di 19 occorrendo altresì una nuova stipulazione per iscritto tra le parti della clausola che prevede la produzione di interessi su interessi e con l'identica periodicità.
In adesione a tale orientamento consolidato, va, quindi, affermata la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la conseguente radicale illegittimità degli addebiti effettuati dalla a tale titolo. CP_1
7. Illegittima applicazione di tassi usurari e tassi di interesse debitori.
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il
Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (art. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare,
è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte
Cost. 25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella specie, dall'esame dell'elaborato peritale versato in atti, emerge che, al momento della conclusione del contratto, il tasso effettivo del 13,648% fosse inferiore alla soglia usura pari al
17,580% nel trimestre di riferimento. Al contrario, la stessa verifica, effettuata sulla base dei dati
(interessi, numeri debitori, oneri e commissioni, massimo scoperto rilevato) risultanti dagli estratti conto trimestrali, ha rilevato il superamento dei tassi soglia al momento dell'esercizio dello ius variandi pagina 12 di 19 da parte della banca, nei seguenti trimestri: III trimestre 2010 e IV trimestre 2010. Conseguentemente, il CTU ha correttamente espunto gli interessi nei trimestri in cui sono stati rilevati superamenti delle soglie ex l.108/96, e quindi nel III trimestre 2010 e nel IV trimestre 2010.
Non risultano condividibili le osservazioni di parte convenuta, a dire della quale la mancata produzione attorea dei decreti ministeriali recanti i tassi soglia impedisce di procedere alla verifica di usurarietà né quelle con cui si è sostenuto che la rilevazione del superamento del tasso soglia nei trimestri del 2010 rappresenta un'illecita considerazione di cd. usura sopravvenuta. Quanto alla prima doglianza, è sufficiente ricordare che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata
(Cass. civile sez. III, 13/05/2020, n.8883). Anche l'altra osservazione non si presta a positivo riscontro poiché, per consolidata giurisprudenza, l'usura sopravvenuta ricorre solo quando il superamento del tasso soglia si verifica durante lo svolgimento del rapporto, ove non sia correlato all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, non anche quando, come nella specie, segua alla modifica delle condizioni contrattuali in corso di rapporto, atteso che in quest'ultima ipotesi è sostanzialmente paragonabile ad una nuova contrattazione, con conseguente configurabilità di usura originaria.
Rispetto alla contestazione attorea concernente l'illegittima applicazione di interessi debitori, il
CTU ha applicato i tassi risultanti dagli estratti conto, con la precisazione che le variazioni peggiorative applicate dalla banca, a partire dall'entrata in vigore del nuovo articolo 118 TUB del 4/08/2006, non sono state considerate, atteso che non risultano in atti le prescritte comunicazioni preventive della banca, recanti la proposta di modifica unilaterale del contratto con l'indicazione del giustificato motivo della variazione.
8. Nullità della commissione di massimo scoperto
Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. pagina 13 di 19 In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente
- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti
22 ottobre 2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole pagina 14 di 19 contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre pagina 15 di 19 scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a
500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito pagina 16 di 19 prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Sulla base di tali considerazioni, la CMS è stata espunta nel ricalcolo effettuato dal CTU in quanto, nel periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il 30.6.2006, è stata applicata sulla massima esposizione del trimestre e non sulla parte di fido rimasta disponibile e non utilizzata mentre per il periodo successivo al 30.06.2009 la banca ha applicato una commissione denominata
“corrispettivo su accordato”, commisurata all'importo dell'affidamento, ma non risulta in atti la relativa pattuizione contrattuale, di tal che si è parimenti provveduto alla sua espunzione.
9. Valute.
Quanto alla contestazione avanzata in ordine alla pratica per cui le operazioni non vengono contabilizzate il giorno stesso in cui vengono effettuate, ma antergate (cioè contabilizzate prima della effettuazione) o postergate (cioè contabilizzate dopo la effettuazione), il c.t.u. ha applicato alle operazioni contabilizzate la previsione dell'art. 120 T.U.B., attesa l'assenza di pattuizioni sul punto.
10. Ricalcolo del saldo finale
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dato seguito all'IPOTESI 3 della CTU depositata in data 31.3.2025, come anticipato nel paragrafo 5, pertanto, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente in esame alla data del 31.3.2015 è pari ad € 28.680,68 a credito del correntista.
Di conseguenza, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento di tale importo nei confronti dell'attore, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
pagina 17 di 19 5. Conclusioni
Va, infine, disattesa la domanda di accertamento della risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta e di conseguente risarcimento danni (peraltro, neppure allegati) poiché, pur preso atto della chiusura del rapporto di conto corrente in esame, va rammentata l'ontologica differenza intercorrente tra le norme di validità e le regole di comportamento, dovendosi, dunque, escludere che la nullità delle clausole contrattuali innanzi indicate sia direttamente foriera di una pronuncia risolutoria, la quale implica, al contrario, la violazione di regole di comportamento nella fase esecutiva (e non genetica) del rapporto. In aggiunta, va osservato che non è stata fornita alcuna prova di danno, né prima ancora alcuna allegazione in tal senso, di tal che le relative domande devono essere rigettate.
Dev'essere parimenti disattesa la richiesta di condanna ex art. 120 c.p.c., disposizione che recita: “Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”.
Detta disposizione, per espressa previsione normativa, presuppone l'esistenza di un danno, che, come anticipato, pare mancare nel caso di specie, vista la totale carenza di allegazioni relative alla tipologia ed entità di lesione subita.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza prevalente della convenuta, previa compensazione per 1/3, stante la notevole riduzione del credito accertato rispetto alle richieste iniziali dell'attore e l'infondatezza di alcune domande proposte (risoluzione per inadempimento, risarcimento danni e condanna ex art. 120 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 18 di 19 - dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 318.24 (poi diventato 318.30), la nullità delle clausole relative alla misura del tasso degli interessi debitori, alla capitalizzazione dei medesimi interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione delle valute;
- dichiara che il saldo finale del medesimo conto corrente alla data del 31.3.2015 è pari ad € 28.680,68 a credito per il correntista;
- condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attore della somma di €
28.680,68, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, che già compensate nella misura di 1/3, si liquidano nella somma di euro 363,00 per esborsi ed euro
3.873,33 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con decreto in data odierna e con decreto del 3.12.2021, definitivamente a carico della convenuta nella misura di 2/3, ponendo il restante terzo a carico dell'attore.
Teramo, 30.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2405/2015 r.g. e vertente
TRA
, titolare dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CARAMANICO LUCA
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CAPPUCCILLI GUIDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.5.2025.
pagina 1 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.6.2015, il sig. , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, in qualità di intestatario del conto corrente n. 318,24 (poi divenuto 318.30), connotato da apertura di credito in affidamento pari a £. 100.000.000, (convertite nel corrispettivo di € 52.000,00 alla data dell'1 gennaio 2002), aperto il 27.07.1999 presso la filiale di Pineto di (oggi Controparte_2 incorporata in , conveniva in giudizio quest'ultima per sentir Controparte_1 dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento ovvero per farne dichiarare la giudiziale risoluzione;
far accertare l'eventuale applicazione di interessi superiori alla soglia e conseguentemente depurare il conto di ogni interesse;
far dichiarare la nullità o annullabilità delle clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi, il conteggio degli stessi in misura superiore a quella legale, l'applicazione di CMS, spese, e valute fittizie.
Chiedeva ancora la condanna della banca al risarcimento dei danni per grave inadempimento e la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., ritenendo di vantare un credito, discendente dalle poste illegittimamente corrisposte alla banca, pari a € 48.795,00, come da Consulenza di parte, in atti.
A sostegno della domanda esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che aveva intrattenuto con l'istituto di credito convenuto il rapporto di conto corrente ordinario n.
318,24 (poi divenuto 318.30), connotato da apertura di credito in affidamento pari a £. 100.000.000,
(convertite nel corrispettivo di € 52.000,00 alla data dell'1 gennaio 2002), a partire dal 27.7.1999 sino al 27.1.2015, quando esso correntista comunicava alla convenuta la volontà di risolvere il rapporto;
- che l'attore aveva sottoposto detti rapporti a verifica da parte di esperto del settore e dall' esame erano emerse criticità in tema di interessi usurari, c.m.s., spese non dovute, il tutto come indicato nella
Consulenza tecnica di parte allegata;
- che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e relative alla c.m.s., nonché gli interessi applicati superiori al tasso soglia legittimavano la richiesta del correntista al rimborso delle somme illecitamente corrisposte all'istituto di credito.
Si costituiva in giudizio la , la quale, preliminarmente, chiedeva dichiararsi la nullità CP_3 dell'atto di citazione in quanto genericamente formulato ed eccepiva la prescrizione estintiva pagina 2 di 19 quinquennale degli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c., nonché quella decennale in relazione alle annotazioni contabili, ai pagamenti e al diritto alle restituzioni;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attore.
Disposta c.t.u. contabile, la causa giungeva all'udienza del 27.5.2019 avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore, era stato assegnato il presente fascicolo, e, all'esito dell'istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Disposta, con ordinanza del 6.8.2024, la rimessione della causa in istruttoria per consentire al CTU di rendere chiarimenti sui quesiti assegnatigli, la stessa veniva nuovamente riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del
15.5.2025.
***
1. Questioni preliminari
Preliminarmente, occorre ribadire, con riferimento alla contestazione di parte convenuta concernente l'ammissibilità della produzione degli estratti conto da parte dell'attore (autorizzata con ordinanza del 2.6.2019), le motivazioni poste a fondamento del provvedimento richiamato, non avendo la parte istante fornito ulteriori elementi idonei a giustificare una diversa statuizione.
Sempre in via preliminare, si osserva, con riferimento all'eccezione di nullità della citazione, che questa risulta viceversa enunciare fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa, ed i titoli dai quali la pretesa medesima trae fondamento, salva ovviamente la verifica, attraverso il concreto riscontro che sarà offerto dalle emergenze processuali, delle doglianze specificamente illustrate.
2. Delimitazione del thema decidendum e riparto dell'onere della prova.
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'attore ha agito al fine di ottenere il ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di causa alla luce delle dedotte invalidità, nonché per ottenere la condanna dell'istituto di credito al pagamento degli importi indebitamente versati. Per contro, l'istituto di credito ha dedotto l'infondatezza delle doglianze contenute nell'atto introduttivo.
pagina 3 di 19 Devesi inoltre ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice, in primo luogo, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass., 14 maggio 2012, n. 7501 secondo cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle”.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione ha argomentato come segue: “va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […]
In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi pagina 4 di 19 ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite CP_1
decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse
(n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare
d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare
d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015,
n. 9201).
3. Esame della documentazione in atti e risultanze della c.t.u.
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una c.t.u. contabile.
Mette conto evidenziare che il correntista ha depositato il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 318.24 sottoscritto il 27/07/1999; il documento sottoscritto il 13/08/1999 portante le “norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero”, con ivi indicati i seguenti tassi:
- tasso nominale annuo per saldi creditori 0,125%;
- tasso nominale annuo per saldi debitori 13,00%;
- commissione trimestrale massimo scoperto 0,125%;
- criterio di capitalizzazione: annuale per saldi creditori, trimestrale per saldi debitori;
- valute sui versamenti: non specificate;
nonché gli estratti conto e relativi riassunti scalari e prospetti per il conteggio delle competenze trimestrali dal 27/07/1999 (inizio rapporto, con saldo di partenza pari a zero), al 31/03/2019 (ultimo pagina 5 di 19 estratto conto in atti, con saldo di euro 48.874,50, oltre competenze maturate a tale data di euro 260,00,
a debito del correntista ), ad eccezione del I, II e III Trim. 2018 che, peraltro, non Parte_1 rilevano nel presente accertamento, in quanto estranei al periodo di interesse, compreso tra l'apertura del conto corrente (27.7.1999) e la sua chiusura (I trimestre 2015).
4. Conto corrente ordinario n. 318.24 (poi divenuto 318.30).
Passando all'esame delle contestazioni di merito dedotte da parte attrice in relazione al contratto di conto corrente ordinario, nelle conclusioni rassegnate, il correntista ha chiesto di accertare che la banca convenuta ha addebitato interessi anatocistici, usurari, ultralegali, spese, commissioni, valute illegittime, con conseguente condanna alla rideterminazione del saldo effettivo e alla restituzione di quanto indebitamente versato.
5. Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione a tale rapporto deve ritenersi fondata nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, occorre chiarire che, diversamente da come sostenuto dalla banca in punto di prescrizione quinquennale degli interessi creditori maturati sul rapporto di conto corrente (art. 2948
c.c.), l'azione ex art. 2033 c.c., volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in ottemperanza delle clausole nulle, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale. Non può trovare applicazione nella fattispecie in esame la prescrizione breve quinquennale, stabilita dall'art. 2948 c.c. perché invocabile solo qualora sia pattuita autonomamente una corresponsione periodica di interessi a scadenza annuale o inferiore rispetto alla somma capitale e non quando - come nel caso in esame - la relativa obbligazione sia accessoria rispetto a quella principale (Trib. Bari n. 3776/2016).
Inoltre, in tema di rapporti di apertura di credito regolati in conto corrente, il termine prescrizionale decennale dell'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca decorre dalla chiusura del conto, per le rimesse che abbiano carattere ripristinatorio della provvista affidata, e dal singolo versamento, per le rimesse di carattere solutorio, vale a dire tendenti alla restituzione delle somme utilizzate oltre il limite di affidamento – o in assenza di affidamento -.
La Corte di Cassazione, nell'arresto a sezioni unite n. 24418/10, ha dedotto che, nell'ambito di un contratto di conto corrente al quale acceda una apertura di credito, le rimesse in genere devono pagina 6 di 19 presumersi tese a ripristinare le somme messe a disposizione dalla banca;
inoltre, la Corte di legittimità, con la sentenza 26 febbraio 2014 n. 4518, ha rilevato che i versamenti eseguiti sul c/c, in corso di rapporto, normalmente devono intendersi ripristinatori, corrispondendo allo schema causale tipico del contratto. Tali rimesse non integrano dei pagamenti, in quanto non assolvono alla funzione di ripianare un debito nei confronti della banca: pertanto, dalla data della loro effettuazione non può decorrere alcun termine di prescrizione. La prescrizione potrà decorrere solo a far data dalla chiusura del conto quando,
a fronte della estinzione del saldo negativo, si potrà configurare un pagamento.
La Corte, al contempo, ha individuato alcune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca: si tratta in particolare dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista
(cosiddetto “scoperto”) e dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nelle ipotesi di conto corrente passivo privo di fido e di conto il cui passivo abbia superato l'affidamento concesso dalla banca, i versamenti effettuati dal correntista o da terzi, sono qualificabili come pagamenti, con la conseguenza che, per gli stessi, il termine di prescrizione di una eventuale azione di ripetizione decorre dall'annotazione in conto e non dalla chiusura del medesimo.
Orbene, l'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte interessata, la quale deve allegare e provare gli elementi costitutivi (cfr. Cass.
16326/09).
Atteso che la giurisprudenza successiva alla sentenza Cass. n. 24418/2010 si è orientata nel senso della presunta natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto – in quanto corrispondente alla funzione tipica del contratto di conto corrente - la eventuale diversa natura solutoria delle rimesse, rappresentando uno specifico fatto costitutivo dell'eccezione in esame, prima ancora che provata, deve essere espressamente allegata dal soggetto che intende avvantaggiarsi dell'eccezione di prescrizione, nel rispetto delle preclusioni processuali (cfr. Cass. 17/09/2017 n. 20933).
La banca che sollevi l'eccezione, quindi, è gravata dall'onere di allegare espressamente che i versamenti effettuati dal correntista, essendo confluiti in conto passivo e non affidato o con fido incapiente, hanno rappresentato dei veri e propri pagamenti (funzione solutoria delle rimesse), con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui tali versamenti sono stati effettuati.
In ordine al grado di specificità e determinatezza dell'onere di allegazione di tale eccezione, la recente giurisprudenza è orientata nel senso di valutare tale onere in un'ottica simmetrica rispetto a pagina 7 di 19 quello gravante sull'attore in ripetizione, ritenendo sufficiente l'allegazione del decorso del termine e
l'inerzia del titolare del diritto.
Sulla questione si è espressa la Suprema Corte, affermando che “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”
(cfr. Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
In definitiva, l'esistenza, o no, di una apertura di credito incide sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, comportando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. Pertanto, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto 'passivo', e non 'scoperto'. Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (Cass. 6 dicembre 2019 n. 31927).
A margine dei rilievi che precedono, si evidenzia un recente orientamento della Cassazione, secondo cui la prova dell'esistenza di affidamenti in conto corrente può essere fornita per il tramite di prove indirette, ossia presunzioni gravi, precise e concordanti da cui è possibile evincere il consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, ad es. valorizzando gli estratti conto e altri documenti bancari attestanti le linee di credito concesse (Cass. 14 dicembre 2023 n. 34997: in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito;
Cass. 15 dicembre 2023 n. 35189, Cass. 14 aprile 2023
n. 10026 nonché la recente da ultimo Cass. 24 gennaio 2023 n. 2338, la quale ha ritenuto provato l'affidamento valorizzando la produzione degli estratti conto o dei riassunti scalari, attestanti il reiterato pagina 8 di 19 adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, e la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistente un conto corrente affidato, valorizzando sia l'atteggiamento non oppositivo della convenuta, la quale, più volte, ha confermato la presenza di un affidamento sul conto d'interesse (si veda, a titolo esemplificativo, p. 8 della comparsa di costituzione, ove si legge: “Ad ogni modo, senza aderire ad alcuna inversione dell'onere probatorio, considerato
l'importo dell'affidamento pari a L. 100.000.000 espressamente indicato da controparte (che peraltro ha riconosciuto i costanti sconfinamenti), deve evidenziarsi che le rimesse, in quanto affluite sul conto corrente recante esposizione debitoria oltre tale fido (ovvero, come meglio si evidenzierà, in attivo), hanno avuto effetto solutorio comportando il definitivo pagamento di tutte le competenze precedentemente al 23.6.2005 contabilizzate sul conto”), sia gli esiti cui è pervenuto il CTU a seguito dell'esame della documentazione bancaria, avendo questi espressamente riferito che: “..dagli estratti conto si desume che il rapporto sia affidato” (p. 10 della 1° CTU), dovendosi, dunque, ritenere provata l'apertura di credito sebbene sia assente il relativo contratto scritto.
Devesi, altresì, evidenziare che il c.t.u. ha elaborato un duplice conteggio per l'identificazione delle rimesse antecedenti il 23/06/2005 (corrispondente al periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del correntista del 23/06/2015) aventi funzione solutoria sia sul cd. “saldo , quindi sul CP_1 saldo risultante dagli estratti conto bancari, sia sul cd. “saldo rielaborato o ricalcolato”, quindi sul saldo ricalcolato applicando i criteri indicati nei quesiti formulati dal c.t.u.
Ritiene il Tribunale di condividere il calcolo fondato sulle risultanze del “saldo sulla CP_1
base della considerazione che ai fini prescrizionali, nel contratto influenzato da registrazioni illegittime, deve tenersi conto del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate nel tempo, atteso che il ricalcolo del saldo creerebbe una realtà artificiale e apparente, fondata sulla preventiva ed astratta eliminazione delle poste ritenute indebite;
tale sostituzione determinerebbe una elusione della funzione dell'istituto della prescrizione, in quanto il dies a quo della pretesa illegittima è rappresentato dall'annotazione della competenza, mentre quello della prescrizione decorre dall'effettivo pagamento di quella specifica annotazione.
Allo stesso modo, il Tribunale condivide la posizione assunta dal CTU in ordine alle competenze pagate da rimesse solutorie, per le quali ha considerato pagate le sole competenze maturate sui saldi in extrafido, in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. pagina 9 di 19 10941/16 del 26/05/2016, che ha infatti precisato che le rimesse solutorie sono imputabili a pagamento delle sole competenze extrafido, uniche ad essere liquide ed esigibili, di tal che occorre dar seguito all'IPOTESI 3 prospettata nella CTU depositata il 31.3.2025.
6. Illegittima applicazione di interessi anatocistici
Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della clausola anatocistica.
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
Nella specie, il CTU, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che:
-dall'origine del rapporto e fino alla data del 30/06/2000 la ha applicato la CP_1
capitalizzazione degli interessi debitori con cadenza trimestrale e degli interessi creditori con cadenza annuale;
- dall'1/07/2000 la banca ha applicato la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi ma l'adeguamento alla delibera CICR non è stato specificatamente pattuito per iscritto tra le parti;
- dall'1/10/2016 non risulta in atti che la banca si sia adeguata alle disposizioni (art. 4 e 5) previste dalla delibera CICR del 3 agosto 2016 e che il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera.
Pertanto, è stata esclusa ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
Sul punto, la convenuta ha sostenuto che l'adeguamento alla delibera CICR 09/02/2000 dovesse ritenersi provata dagli stessi documenti prodotti agli atti, tanto da risultare applicata ed indicata negli estratti conto.
Tale doglianza non coglie nel segno.
Occorre, infatti, chiedersi se la comunicazione tramite Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dei contratti conclusi anteriormente alla Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 sia non solo condizione necessaria,
pagina 10 di 19 ma anche sufficiente, per ritenere valida la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi successiva a tale comunicazione.
A tale quesito deve darsi risposta negativa.
Sul punto, infatti, si ritiene di dover dare continuità all'orientamento ("ex pluribus" Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007; Trib. Napoli, n. 1924/2017) secondo cui è infondata la tesi della
Banca convenuta per cui la comunicazione di adeguamento dei contratti alla Delibera C.I.C.R. del
9/2/2000 sarebbe da sola condizione necessaria e sufficiente per la valida pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori.
Secondo quest'interpretazione, che si condivide, infatti, non vi sarebbe necessità di pattuizione per iscritto della clausola che stabilisce la periodicità della capitalizzazione degli interessi con condizione di reciprocità soltanto laddove questa sia ritenuta migliorativa delle precedenti condizioni contrattuali, il che non accade rispetto alla clausola che prevede la produzione di interessi anatocistici stipulata prima della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000.
Ciò perchè la Corte di Cassazione a far data dalla sentenza n. 2374 del 1999, ribadita poi successivamente dalle Sezioni Unite n. 21095/2004, ha stabilito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio juris ac necessitatis": con il risultato che la clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – cui non corrisponde la medesima periodicità di quelli attivi – si pone in contrasto insanabile con il disposto dell'art. 1283 c.c.
Da ciò consegue che se la clausola che prevede la capitalizzazione di interessi su interessi passivi stipulata anteriormente alla Delibera C.I.C.R. del 2000 senza pari periodicità di calcolo tra cliente e banca è nulla, allora la modificazione operata mediante comunicazione sulla Gazzetta
Ufficiale si risolve indubbiamente in una modifica "in peius" per il correntista, poichè consentirebbe di applicare la capitalizzazione di interessi anatocistici passivi (sia pure con la stessa periodicità di quelli attivi) a fronte dell'assenza di qualsiasi capitalizzazione per il passato;
con l'ulteriore conseguenza, dunque, che la comunicazione di adeguamento alla Delibera C.I.C.R. in Gazzetta Ufficiale è sì condizione necessaria per il rispetto della normativa sopraggiunta nel 2000, ma non sufficiente, pagina 11 di 19 occorrendo altresì una nuova stipulazione per iscritto tra le parti della clausola che prevede la produzione di interessi su interessi e con l'identica periodicità.
In adesione a tale orientamento consolidato, va, quindi, affermata la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la conseguente radicale illegittimità degli addebiti effettuati dalla a tale titolo. CP_1
7. Illegittima applicazione di tassi usurari e tassi di interesse debitori.
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il
Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (art. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare,
è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte
Cost. 25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella specie, dall'esame dell'elaborato peritale versato in atti, emerge che, al momento della conclusione del contratto, il tasso effettivo del 13,648% fosse inferiore alla soglia usura pari al
17,580% nel trimestre di riferimento. Al contrario, la stessa verifica, effettuata sulla base dei dati
(interessi, numeri debitori, oneri e commissioni, massimo scoperto rilevato) risultanti dagli estratti conto trimestrali, ha rilevato il superamento dei tassi soglia al momento dell'esercizio dello ius variandi pagina 12 di 19 da parte della banca, nei seguenti trimestri: III trimestre 2010 e IV trimestre 2010. Conseguentemente, il CTU ha correttamente espunto gli interessi nei trimestri in cui sono stati rilevati superamenti delle soglie ex l.108/96, e quindi nel III trimestre 2010 e nel IV trimestre 2010.
Non risultano condividibili le osservazioni di parte convenuta, a dire della quale la mancata produzione attorea dei decreti ministeriali recanti i tassi soglia impedisce di procedere alla verifica di usurarietà né quelle con cui si è sostenuto che la rilevazione del superamento del tasso soglia nei trimestri del 2010 rappresenta un'illecita considerazione di cd. usura sopravvenuta. Quanto alla prima doglianza, è sufficiente ricordare che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata
(Cass. civile sez. III, 13/05/2020, n.8883). Anche l'altra osservazione non si presta a positivo riscontro poiché, per consolidata giurisprudenza, l'usura sopravvenuta ricorre solo quando il superamento del tasso soglia si verifica durante lo svolgimento del rapporto, ove non sia correlato all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, non anche quando, come nella specie, segua alla modifica delle condizioni contrattuali in corso di rapporto, atteso che in quest'ultima ipotesi è sostanzialmente paragonabile ad una nuova contrattazione, con conseguente configurabilità di usura originaria.
Rispetto alla contestazione attorea concernente l'illegittima applicazione di interessi debitori, il
CTU ha applicato i tassi risultanti dagli estratti conto, con la precisazione che le variazioni peggiorative applicate dalla banca, a partire dall'entrata in vigore del nuovo articolo 118 TUB del 4/08/2006, non sono state considerate, atteso che non risultano in atti le prescritte comunicazioni preventive della banca, recanti la proposta di modifica unilaterale del contratto con l'indicazione del giustificato motivo della variazione.
8. Nullità della commissione di massimo scoperto
Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. pagina 13 di 19 In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente
- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti
22 ottobre 2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole pagina 14 di 19 contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre pagina 15 di 19 scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a
500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito pagina 16 di 19 prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Sulla base di tali considerazioni, la CMS è stata espunta nel ricalcolo effettuato dal CTU in quanto, nel periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il 30.6.2006, è stata applicata sulla massima esposizione del trimestre e non sulla parte di fido rimasta disponibile e non utilizzata mentre per il periodo successivo al 30.06.2009 la banca ha applicato una commissione denominata
“corrispettivo su accordato”, commisurata all'importo dell'affidamento, ma non risulta in atti la relativa pattuizione contrattuale, di tal che si è parimenti provveduto alla sua espunzione.
9. Valute.
Quanto alla contestazione avanzata in ordine alla pratica per cui le operazioni non vengono contabilizzate il giorno stesso in cui vengono effettuate, ma antergate (cioè contabilizzate prima della effettuazione) o postergate (cioè contabilizzate dopo la effettuazione), il c.t.u. ha applicato alle operazioni contabilizzate la previsione dell'art. 120 T.U.B., attesa l'assenza di pattuizioni sul punto.
10. Ricalcolo del saldo finale
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dato seguito all'IPOTESI 3 della CTU depositata in data 31.3.2025, come anticipato nel paragrafo 5, pertanto, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente in esame alla data del 31.3.2015 è pari ad € 28.680,68 a credito del correntista.
Di conseguenza, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento di tale importo nei confronti dell'attore, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
pagina 17 di 19 5. Conclusioni
Va, infine, disattesa la domanda di accertamento della risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta e di conseguente risarcimento danni (peraltro, neppure allegati) poiché, pur preso atto della chiusura del rapporto di conto corrente in esame, va rammentata l'ontologica differenza intercorrente tra le norme di validità e le regole di comportamento, dovendosi, dunque, escludere che la nullità delle clausole contrattuali innanzi indicate sia direttamente foriera di una pronuncia risolutoria, la quale implica, al contrario, la violazione di regole di comportamento nella fase esecutiva (e non genetica) del rapporto. In aggiunta, va osservato che non è stata fornita alcuna prova di danno, né prima ancora alcuna allegazione in tal senso, di tal che le relative domande devono essere rigettate.
Dev'essere parimenti disattesa la richiesta di condanna ex art. 120 c.p.c., disposizione che recita: “Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”.
Detta disposizione, per espressa previsione normativa, presuppone l'esistenza di un danno, che, come anticipato, pare mancare nel caso di specie, vista la totale carenza di allegazioni relative alla tipologia ed entità di lesione subita.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza prevalente della convenuta, previa compensazione per 1/3, stante la notevole riduzione del credito accertato rispetto alle richieste iniziali dell'attore e l'infondatezza di alcune domande proposte (risoluzione per inadempimento, risarcimento danni e condanna ex art. 120 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 18 di 19 - dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 318.24 (poi diventato 318.30), la nullità delle clausole relative alla misura del tasso degli interessi debitori, alla capitalizzazione dei medesimi interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione delle valute;
- dichiara che il saldo finale del medesimo conto corrente alla data del 31.3.2015 è pari ad € 28.680,68 a credito per il correntista;
- condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attore della somma di €
28.680,68, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, che già compensate nella misura di 1/3, si liquidano nella somma di euro 363,00 per esborsi ed euro
3.873,33 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con decreto in data odierna e con decreto del 3.12.2021, definitivamente a carico della convenuta nella misura di 2/3, ponendo il restante terzo a carico dell'attore.
Teramo, 30.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
(atto sottoscritto digitalmente)
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