Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2007, n. 5213
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Sentenza 7 marzo 2007

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Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001,la liquidazione dell'equa riparazione per il danno patrimoniale, a differenza di quella del danno non patrimoniale,è soggetta alle regole ordinarie in materia di onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere di dimostrare rigorosamente il danno lamentato.

Il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è soltanto quello che costituisce "conseguenza immediata e diretta" del fatto causativo (art. 1223 cod. civ., richiamato dall'art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all'art. 2056 stesso codice), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2007, n. 5213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5213
    Data del deposito : 7 marzo 2007

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