Sentenza 7 marzo 2007
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001,la liquidazione dell'equa riparazione per il danno patrimoniale, a differenza di quella del danno non patrimoniale,è soggetta alle regole ordinarie in materia di onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere di dimostrare rigorosamente il danno lamentato.
Il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è soltanto quello che costituisce "conseguenza immediata e diretta" del fatto causativo (art. 1223 cod. civ., richiamato dall'art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all'art. 2056 stesso codice), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2007, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA RI Cristina - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETROCCHI IS, in proprio e quale erede di MO RI RI e di ET LU e RA, elettivamente domiciliato in Roma, v.le Tiziano 80, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso e dall'Avv. Caparvi Claudio, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei portoghesi 12;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia depositato il 18 gennaio 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2006 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
udito per il ricorrente l'Avv. ET, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carestia Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001 l'avv. ET IS adiva la Corte d'Appello di Perugia onde ottenere la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione dell'equa riparazione dei danni patiti per la irragionevole durata del processo in una causa civile iniziata, dalla sua dante causa, il 21 febbraio 1966 innanzi al Tribunale di Roma ed estinta per intervenuta transazione il 19 dicembre 2000. Costituitosi il Ministero della Giustizia, l'adita Corte con decreto 8 agosto 2001, accertata la irragionevole durata del giudizio pari a 34 anni, escludeva l'indennizzabilità di alcun danno patrimoniale (non essendovi dello stesso certezza alcuna, non essendosi conclusa la causa con una pronuncia di accoglimento della domanda) e riconosceva quale pecunia doloris la somma di L. 15 milioni.
Su ricorso del ET, tale decreto veniva cassato da questa Corte, la quale, nella sentenza n. 1069 del 2003, riteneva che l'affermazione della Corte d'Appello sul difetto di prova dell'an del danno patrimoniale per difetto di un suo riconoscimento giudiziale fosse errata sotto diversi profili. La Corte, infatti, premesso che nella previsione dell'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 trova certamente posto l'ipotesi per la quale l'indennizzo venga accordato senza alcun riguardo all'esito del giudizio che ha registrato l'irragionevole durata, osservava che, pur se il buon diritto azionato venga dal giudice del merito utilizzato nella ricostruzione dei presupposti per l'indennizzo del danno patrimoniale (e basti pensare al ruolo che tale presupposto assume nell'indennizzo per la perdita di chances o per la riparazione dal pregiudizio patito per la dispersione della garanzia patrimoniale), non per questo quel Giudice può esigere che la verifica della fondatezza della domanda sia affidata in ogni caso alla definitiva statuizione del giudizio a quo, a tal condizionamento sottraendosi tutte le ipotesi nelle quali un processo di durata irragionevole si concluda in modo diverso da quello della decisione irrevocabile sul merito della controversia. Pertanto - ha osservato la Corte - le volte in cui all'esito di un processo di durata irragionevole la parte attrice si sia indotta a transigere la controversia il giudice del merito non troverà in tal vicenda di conclusione alcun ostacolo alla propria valutazione della domanda ne' tampoco potrà da tal scelta (che pervero è la stessa statuizione di irragionevole durata a far sovente presumere sia stata imposta a chi, in tal guisa, certat de damno vitando) far discendere l'automatico diniego del ristoro del danno patrimoniale. In tale ipotesi il giudice del merito - ove ritenga di collegare l'indennizzo per il danno da irragionevole durata al diritto vantato nel giudizio definito per conciliazione - dovrà quindi esaminare il processo nel suo svolgimento e nelle statuizioni decisorie che si siano succedute al fine di scrutinare, se pur nell'ottica sommaria ed esterna propria dell'accertamento incidentale condotto, l'esistenza del danno rappresentato dall'attore e tenendo ben presente che, se per la determinazione della riparazione del danno patrimoniale deve avvalersi dei parametri ai quali fa rinvio l'art. 2056 c.c. (richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3), la prova dell'an del suddetto danno incombe interamente sull'attore.
Riassunta la causa dinnanzi al giudice di rinvio, la Corte d'appello di Perugia, con decreto in data 18 gennaio 2005, rigettava la domanda.
La Corte d'appello riteneva preliminarmente fondato il rilievo dell'Amministrazione convenuta, secondo cui il giudicato formatosi non comprendeva l'accertamento nell'an del preteso diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Nel merito, rilevava che il ricorrente aveva individuato il danno patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del processo presupposto nel mancato godimento dei beni ereditari ottenuti con la transazione del 9 giugno 2000 e di quelli che gli sarebbero ancora spettati al termine di un processo di durata fisiologica, ed aveva a tal fine indicato anche dei criteri di liquidazione, consistenti nella rivalutazione o negli interessi sul valore dei terreni e canoni di locazione per l'appartamento. Rilevava ancora che il ricorrente aveva affermato che le sentenze parziali emesse nel corso del giudizio conclusosi con la transazione, avevano riconosciuto il suo diritto, quale erede di MO RI TO, alla restituzione in natura per la reintegra della sua quota di legittima di parte di tutti i beni donati dal de cuius a MO US nel 1951 e che compito del giudice del rinvio era quindi solo quello di dare concreta applicazione ai criteri stabiliti dalla Corte di cassazione. Rilevava infine che il ricorrente aveva sostenuto che la durata del processo rilevante ai fini della determinazione del danno sarebbe stata l'intera durata del processo presupposto e non la sola parte eccedente la durata ragionevole, avendo la Corte d'appello, nel primo decreto, affermato che tutta la durata del processo era irragionevole ed essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'amministrazione proprio in ordine a tale affermazione.
La Corte riteneva, peraltro, che tale ultima prospettazione del ricorrente non potesse essere condivisa, in quanto l'affermazione contenuta nel decreto poi cassato doveva essere intesa nel senso che con essa il Collegio intendeva respingere la tesi dell'amministrazione secondo cui non si doveva tenere conto della durata del processo anteriore al momento di assunzione della qualità di parte del ricorrente nel processo stesso.
In ogni caso, la Corte riteneva assorbente il rilievo che il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente non era in alcun modo risarcibile in sede di equa riparazione. Detto danno, infatti, non è quello che deriva dalla protrazione della lesione della situazione giuridica di cui la parte aveva chiesto tutela nel processo presupposto, perché tale danno non è imputabile al protrarsi irragionevole del processo e di esso la parte ha l'onere di chiedere il risarcimento, nello stesso o in altro processo, all'autore della lesione. E nella specie, il danno di cui il ricorrente ha chiesto il rimborso è proprio quello imputabile al protrarsi della lesione del diritto alla riduzione delle donazioni e alla parziale restituzione degli immobili che ne costituivano l'oggetto da parte della sorella donataria;
danno che, in quanto tale, eccede l'ambito dell'equa riparazione, giacché il ricorrente avrebbe potuto e dovuto chiedere il ristoro di esso nel processo presupposto e, se non l'ha chiesto o se, pur avendolo chiesto, vi ha poi rinunciato in sede di transazione, non può poi pretendere che lo Stato provveda a ristorare danni cagionatigli dalla controparte, rimediando cosi ad eventuali errori da lui commessi nella conduzione o nella definizione della lite.
Per la cassazione di tale decreto ricorre ET IS, in proprio e nella qualità, sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;
resiste, con controricorso, il Ministero della giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 384 cod. proc. civ., violazione del giudicato (art. 2909 cod. civ.) e dei principi e criteri affermati nella sentenza n. 1069 del 2003. Il ricorrente rileva che il precedente decreto aveva escluso la risarcibilità del danno patrimoniale in considerazione delle modalità di conclusione della lite e della incertezza sull'esito della stessa, con ciò implicitamente riconoscendo che se la fondatezza della domanda proposta nello processo presupposto fosse stata accertata, non si sarebbe potuto dubitare della esistenza del danno patrimoniale. E ciò in quanto il danno patrimoniale, lamentato come danno da mancato guadagno, per il periodo di ritardo, sugli immobili accettati in transazione e sugli altri, alienati dalla convenuta, era fondato sulla evidente impossibilità o grave difficoltà di conseguire processualmente quanto dovuto al momento della transazione. Nel giudizio per riduzione e collazione ereditaria, egli aveva sempre avanzato anche le connesse domande accessorie per frutti, mancato godimento, spese processuali ecc. e se alle stesse aveva rinunciato, ciò era dipeso non da errori nella conduzione della lite, ma da precisa e consapevole scelta, e cioè quella di evitare danni maggiori se la convenuta avesse alienato anche gli unici beni ancora relitti e dalla constatazione che comunque quelle pretese accessorie non avrebbero potuto trovare più alcuna soddisfazione vista la insufficienza delle garanzie patrimoniali a quella data.
Tenuto quindi conto di quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 1069 del 2003, il giudice del rinvio avrebbe dovuto, in conformità ai principi in detta sentenza espressi, accertare l'esistenza del danno patrimoniale o sulla base dei criteri indicati nella sentenza stessa, o collegando detto danno all'accertamento della fondatezza del diritto vantato nel giudizio conclusosi con transazione;
certamente, "non poteva prescindere dall'adottare la sistematica processuale affermata da questa Corte e cioè da una valutazione sull'an del danno sulla base della documentazione in atti".
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 384 cod. proc. civ., e, in generale, del giudicato (art.2909 cod. civ.) in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza citata. La Corte d'appello ha rivalutato le precedenti statuizioni contenute nel decreto poi cassato e nella sentenza di questa Corte n. 1069 del 2003, secondo cui la durata irragionevole del processo doveva essere individuata in 34 anni. La stessa Corte d'appello, nel precedente decreto, pur escludendo il danno patrimoniale, aveva riconosciuto un danno morale di 15 milioni di lire, tenuto conto dell'abnorme durata della causa di 34 anni, senza avvedersi che detto periodo coincideva con l'intera durata del procedimento, e quindi senza quantificare l'eccedenza rispetto alla durata ragionevole. Errore, questo, che era stato contestato dall'amministrazione con ricorso incidentale, peraltro dichiarato inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di merito sul punto, che non poteva essere messa nuovamente in discussione dalla Corte d'appello, come invece la stessa aveva fatto con una valutazione postuma del giudicato. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, dell'art. 2056 cod. civ., e dei principi desumibili da alcune sentenze di questa
Corte in tema di danno patrimoniale, e in generale dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione sul punto della sussistenza o meno del danno patrimoniale da ritardo nel processo in rapporto alla totale fondatezza dell'azione di merito promossa e alla dispersione delle garanzie patrimoniali e alle alienazioni dei beni patrimoniali da parte della convenuta nel giudizio presupposto. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe applicato i principi affermati da questa Corte in tema di danno patrimoniale ad una fattispecie rispetto alla quale non erano pertinenti. Da tutti gli atti processuali era in fatti agevole desumere che egli aveva chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale non come una ripetizione dello stesso petitum fatto valere nel giudizio presupposto, ma come un petitum che non aveva potuto conseguire in quel giudizio proprio in conseguenza del ritardo del processo per ben 34 anni e per l'intervenuta dispersione dei beni e delle garanzie patrimoniali della controparte. In sostanza, il danno richiesto non era attribuibile al comportamento della controparte, ma discendeva ed era stato subito a causa dell'annosità del procedimento. Peraltro, pur ritenendosi la situazione di lesione attribuibile alla controparte, ciò che si doveva accertare era se una durata ragionevole del processo avrebbe consentito di evitare i danni patrimoniali che, per ragioni oggettive a lui non imputabili, non potevano trovare soddisfazione in quella sede. In sostanza, le varie vendite effettuate dalla convenuta non avrebbero potuto trovare luogo se la stessa fosse stata condannata alle restituzioni in tempi ragionevoli. E su tali aspetti il decreto impugnato sarebbe carente di motivazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d'appello di Perugia, contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente, non era affatto vincolata, dalla sentenza di questa Corte n. 1069 del 2003, a riconoscere il danno patrimoniale da irragionevole durata del processo in favore del ricorrente. Dalla motivazione della citata sentenza emerge infatti chiaramente come non vi sia stata in quel giudizio alcuna statuizione circa la sussistenza del richiesto danno patrimoniale. La Corte, invero, si è limitata a cassare il primo decreto in quanto la Corte d'appello erroneamente aveva ritenuto non provato l'an del danno non patrimoniale per difetto di un suo riconoscimento giudiziale, essendosi il processo presupposto concluso non con una pronuncia sul merito della domanda, ma con una transazione. La Corte ha, in primo luogo, affermato la erroneità di tale statuizione perché in tal modo la Corte d'appello aveva attribuito rilievo ad un elemento - l'esito del giudizio - che non ha alcuna incidenza ai fini della sussistenza del danno da irragionevole durata, non potendosi del resto escludere che pur in ipotesi di rigetto della domanda proposta dalla parte che successivamente agisce per equa riparazione possa essere configurabile un danno patrimoniale. Inoltre, dopo aver evidenziato altre ragioni per le quali la definizione con una transazione o con una pronuncia in rito non può essere di per sè ostativa al riconoscimento del danno patrimoniale, questa Corte ha precisato che "le volte in cui all'esito di un processo di durata irragionevole la parte attrice si sia indotta a transigere la controversia il giudice del merito non troverà in tal vicenda di conclusione alcun ostacolo alla propria valutazione della domanda ne' tampoco potrà da tal scelta (che pervero è la stessa statuizione di irragionevole durata a far sovente presumere sia stata imposta a chi, in tal guisa, certat de damno vitando) far discendere (...) l'automatico diniego del ristoro del danno patrimoniale". In tale ipotesi - ha ulteriormente chiarito la Corte - sarà compito del giudice del merito, ove ritenga di collegare l'indennizzo per il danno da irragionevole durata al diritto vantato nel giudizio definito per conciliazione, esaminare il processo nel suo svolgimento e nelle statuizioni decisorie che si siano succedute al fine di scrutinare, se pur nell'ottica sommaria ed esterna propria dell'accertamento incidentale condotto, l'esistenza del danno rappresentato dall'attore e tenendo ben presente che, se per la determinazione della riparazione del danno patrimoniale deve avvalersi dei parametri ai quali fa rinvio l'art. 2056 c.c. (richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3), "la prova dell'an del suddetto danno incombe interamente sull'attore". Orbene, tale essendo la motivazione della sentenza di questa Corte, ritiene il Collegio che correttamente la Corte d'appello abbia escluso che in essa vi fosse una statuizione in ordine all'esistenza del danno: vuoi perché la cassazione del decreto impugnato è stata, in quella sede, disposta perché la mancanza di prova del danno patrimoniale è stata fatta discendere automaticamente dall'intervenuta transazione;
vuoi perché risulta rimesso al giudice del merito il compito di procedere proprio all'accertamento dell'an del danno patrimoniale, sia pure con l'indicazione di un metodo da seguire, ferma restando comunque l'incidenza dell'onere della prova in capo all'attore.
Il decreto impugnato si sottrae quindi ai denunciati vizi. Inammissibile, per carenza di interesse, è altresì il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente si duole dell'affermazione della Corte d'appello, secondo cui sarebbe stata rilevante, ai fini della determinazione del danno, la sola durata della causa eccedente la durata ragionevole e non la "intera estensione temporale della causa", come testualmente affermato nel decreto del 2001, dovendo detta espressione essere riferita alla necessità di computare anche il periodo anteriore al subingresso del ricorrente in quel giudizio, quale successore della sua dante causa. Tale affermazione, peraltro, risulta in realtà priva di alcuna attitudine lesiva, giacché da essa la Corte d'appello non ha fatto discendere alcuna determinazione in punto di individuazione della durata irragionevole del processo presupposto diversa da quella affermata nel precedente decreto. Infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il decreto impugnato per non aver riconosciuto l'esistenza del danno patrimoniale.
Come questa Corte ha più volte affermato, il danno patrimoniale non è (e non può essere) rappresentato dal bene della vita dedotto nel processo irragionevolmente lungo (Cass., n. 3143 del 2004), ma è costituito dallo specifico pregiudizio derivato alla parte dal fatto che la controversia si è irragionevolmente protratta nel tempo (Cass., n. 6163 del 2003), occorrendo mantenere "netta la distinzione tra l'oggetto di detta causa e quello del giudizio di equa riparazione, il quale non può costituire, neppure indirettamente, un mezzo per replicare il merito della precedente controversia" (Cass., n. 6163 del 2003). Il danno risarcibile è, inoltre, esclusivamente quello causalmente riconducibile alla violazione della CEDU, occorrendo, come ha precisato la Corte europea dei diritti dell'uomo "un nesso di causalità diretta tra la durata della procedura ed il danno" (sentenza 16 maggio 2002, sul ricorso n. 41424/98; cfr. anche sentenza 28 marzo 2002, sul ricorso n. 47479/99). La natura dell'equa riparazione quale obbligazione indennitaria derivante da un'attività lecita dello Stato-apparato (Cass., n. 1094 del 2005; n. 6071 del 2004) rende irrilevante l'indagine in ordine al profilo soggettivo dell'agente, ma non esclude che debba essere applicato "il principio della causalità adeguata, principio cardine del nostro ordinamento e recepito dall'art. 41 c.c., comma 2, idoneo ad accertare se quel danno che si lamenti sia riconducibile alla condotta od al fatto ipotizzato come generatore" (Cass., n. 6071 del 2004). Pertanto, deve ritenersi danno risarcibile soltanto quello che costituisce "conseguenza "immediata e diretta" del fatto causativo" (ex art. 1223, cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, attraverso il rinvio all'art. 2056 cod. civ., Cass., n. 123
del 2004), in quanto sia ricollegabile al superamento del termine e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo nella definizione del processo (Cass., n. 1094 del 2005; n. 17999 del 2005). Inoltre, le Sezioni Unite civili non soltanto hanno ricollegato l'indennizzo all'avere la parte "subito un danno patrimoniale o non patrimoniale", non considerando quindi a questo fine sufficiente l'accertamento della mera violazione della CEDU, ma hanno precisato anche che la formula della L. n. 89 del 2001, art. 2 non impedisce "di ravvisare una diversità della prova richiesta per la sussistenza dei due tipi di danno, diversità strettamente correlata alle differenti caratteristiche del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale". Pertanto, "mentre l'esistenza del primo, derivando da circostanze esteriori e sensibili, può (e deve) formare oggetto di specifica dimostrazione", è solo per il danno non patrimoniale che può parlarsi "di prova (del danno) di regola in re ipsa" (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; successivamente, Cass., n. 1094 del 2005). In altri termini, la liquidazione dell'equa riparazione per il danno "patrimoniale" è soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all'art. 2697 cod. civ., sicché grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere "di dimostrare rigorosamente il danno (patrimoniale appunto) lamentato" (Cass., n. 1094 del 2005; n. 12935 del 2003; n. 7388 del 2003; n. 2478 del 2003), non estendendosi il potere di iniziativa del giudice ex art. 738 cod. proc. civ., al capo avente ad oggetto gli eventuali danni patrimoniali che la parte deduca di avere subito e che ad essa spetta allegare e provare (Cass., n. 17999 del 2005). A tali principi si è attenuta la Corte d'appello, la quale ha rilevato che il danno patrimoniale richiesto dal ricorrente coincideva, nella sostanza, con quello al medesimo provocato dalla condotta della parte convenuta nel giudizio presupposto ed era pertanto non riconducibile alla irragionevole durata. Correttamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto che detto danno avrebbe dovuto formare essere accertato in quel giudizio proprio perché strettamente connesso con l'oggetto della pretesa ivi azionata. Si deve solo aggiungere che in quel giudizio il ricorrente avrebbe potuto attivare tutti gli strumenti offerti dall'ordinamento processuale per prevenire la dispersione della garanzia patrimoniale e comunque far valere le proprie ragioni in punto di danno patrimoniale. Nè giova alla tesi del ricorrente il rilievo che, mentre oggetto del giudizio presupposto era la divisione, previa collazione, dei residui beni di un asse ereditario, il danno patrimoniale rivendicato era quello derivante dal mancato godimento dei beni rimasti nella disponibilità della convenuta e da questa alienati: tale circostanza rende infatti ancor più evidente che il danno lamentato rappresenta, per stessa ammissione del ricorrente, effetto di un comportamento della controparte, che, per definizione doveva trovare il proprio regolamento nel giudizio presupposto e non poteva quindi formare oggetto di domanda di equa riparazione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In considerazione della complessità della vicenda processuale, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La RE rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2007