Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1774 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(SP), Via Vittorio Veneto n. 289, rappresentata e difesa dall'Avv. Rugantino Marcantoni (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._3
Via Vittorio Veneto n. 289, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mammana (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 7
Per entrambe le parti: pronunciare separazione personale tra i coniugi come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 16.5.2025, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
22.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 15.11.2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio in Albania in data 06.07.2016 con (atto successivamente trascritto CP_1 all'Ufficio dello Stato Civile del Comune della Spezia al n. 117, P. II Serie C, anno 2022) e che dall'unione Per_ è nata la FI (il 20.01.2017). Ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, con dà atto che le parti sono CP_1
addivenute a un accordo che, una volta confermato dalla controparte in giudizio, potrà portare alla redazione di identiche conclusioni.
All'udienza del 22.05.2025, dopo alcuni rinvii di udienza, i procuratori delle parti hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 16.5.2025 che vengono indicate nel verbale d' udienza che di seguito si richiamano:
“1) “i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, con l'obbligo però di comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambiamento. Il GN , attualmente impossibilitato, porrà la residenza propria e della CP_1
propria madre in nuova abitazione, entro un anno dalla omologazione della separazione.
2) “la ex casa coniugale sita in La Spezia alla Via Vittorio Veneto n. 289, rimarrà nell'esclusiva Per_ disponibilità della GNa che ci vivrà con la FI ”; Parte_1
3) “le spese condominiali straordinarie (così come tutte le altre spese di tipo straordinario), relative alla ex casa coniugale, saranno a carico al 50% di ciascun coniuge, mentre le spese condominiali ordinarie
(così come tutte le altre spese di tipo ordinario) relative alla ex casa coniugale, saranno a carico al 100% della GNa;
Parte_1
Per_ 4) “la FI sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori”;
5) “nei giorni infrasettimanali, il GN potrà vedere anche tutti i giorni dopo CP_1 Per_1
l'orario scolastico (ad esclusione dei giorni in cui avrà terapia nel pomeriggio): alle 16,30 potrà Per_1
prendere la bimba presso la casa della madre e dovrà riportarla presso l'abitazione materna alle 18,30”;
6) “il sabato e la domenica, il GN otrà prendere la bimba presso la casa materna alle CP_1 ore 10.00 e riportarla presso la casa della madre alle 14.00”;
pag. 2 di 7 7) “in caso di impossibilità a rispettare tali orari e giorni, il GN dovrà avvertire la CP_1 GNa con almeno una settimana di anticipo”; Parte_1
8) “Le Festività Natalizie, e limitatamente ai giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Per_ Per_ saranno trascorse da in via alternata con uno o con l'altro genitore: il giorno di Natale 2025
starà con il padre, il giorno 26 con la madre, il giorno di Capodanno con il padre, il giorno della Epifania
con la madre.
I giorni che trascorrerà con il padre si intendono dalle ore 9,00 (quando la bambina verrà ritirata presso l'abitazione materna) alle ore 18,00 (quando la bimba verrà riportata presso l'abitazione materna)”.
9) “Le vacanze di Pasqua, limitatamente ai giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse da in via alternativa con uno o con l'altro genitore. I giorni che trascorrerà con il padre si Per_1
intendono dalle ore 9,00 (quando la bambina verrà ritirata presso l'abitazione materna) alle ore 18,00
(quando la bimba verrà riportata presso l'abitazione materna). Il giorno di Pasqua 2025 Per_1 trascorrerà la giornata con il padre”.
10) dovrà versare alla GNa la somma mensile di complessivi CP_1 Parte_2
Euro 400,00, a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta di , tramite bonifico bancario il Per_1 giorno 20 di ogni mese - il riceve retribuzione tra il 15 ed il 20, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Per_2
11) “Il GN continuerà a pagare il mutuo di acquisto della ex casa coniugale anche CP_1
per la metà di competenza della moglie (rata di mutuo totale pari a circa Euro 380,00 mensili). La metà
dell'importo della rata mensile di mutuo è da considerarsi versato in conto di mantenimento della FI
, oltre alla somma di euro 400,00 di cui al precedente punto 10) delle condizioni”. Per_1
12) dovrà partecipare per il 50% alle spese straordinarie per la FI , come da CP_1 Per_1 protocollo in vigore presso questo Tribunale”.
13) “L'assegno unico sarà percepito dai genitori in parti uguali tra loro ed accreditato al 50% a ciascuno degli odierni ricorrenti come già predisposto”.
14) “la GNa otrà portare la FI all'estero: la stessa dovrà riferire la destinazione Parte_1 al GN entro una settimana dalla partenza”. CP_1
15) Oltre a ciò, le parti concordano che la presente domanda sia tesa anche alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-
bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
pag. 3 di 7 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dalle parti, sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003, come sostituito dall'art. 3 lett. a), lett. i), Reg. UE n. 1111/2019, applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari (quali i cittadini albanesi), come - invero - precisato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre 2007
causa C-68/07: “Il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”).
Ebbene, rileva il Collegio che con riferimento alla domanda di separazione deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento (CE) n. 2201/2003, come sostituito dall'art. 3 lett. a), lett. i), Reg. UE n. 1111/2019, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti, individuando in particolare, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”.
Per quel che concerne la disciplina sostanziale applicabile al caso di specie (pronunciare, cioè, la separazione personale), osserva il Collegio come la norma di riferimento vada individuata nel
Regolamento (UE) n. 1259/2010 - “relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale” (va peraltro ricordata la valenza universale del predetto regolamento, nel senso che la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;
cfr. art. 4) - segnatamente nell'art.
8. Ed invero, in mancanza di una scelta ex art. 5 sulla legge applicabile, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Sussiste la competenza giurisdizionale e territoriale di questo Tribunale anche in relazione alle questioni relative alla FI minore, in base al principio di prossimità richiamato dal Reg. UE n. 1111/2019 e ai sensi del Reg. UE n. 4/2009 per quanto più specificatamente attiene al mantenimento.
Va infine applicato il diritto italiano, quanto all'affidamento e mantenimento della minore alla stregua del Reg. Bruxelles II bis e della Convenzione dell'Aja del 1996.
Ciò premesso, nel caso in esame ricorrono i presupposti per la pronuncia di separazione personale tra le parti.
pag. 4 di 7 Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte della ricorrente e confermata nel prosieguo del processo da parte di entrambi i coniugi. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, la cui irreversibile frattura appare evidente;
il raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione costituisce ulteriore conferma della salda volontà dei coniugi in tal senso.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da verbale dell'udienza del 22.05.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la FI.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Poiché nelle conclusioni congiunte, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle solite condizioni, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di separazione personale ma non definitivamente pronunciando l'intero giudizio stante la domanda contestuale ex art. 473-bis.49 c.p.c., nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in UR (Albania) in data 06.07.2016 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2022, al n. 117, parte II serie C, alle condizioni concordate fra le parti nella memoria del 16.5.2025 e confermate all' udienza del 22.05.2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
pag. 5 di 7 “1) “i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, con l'obbligo però di comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambiamento. Il GN , attualmente impossibilitato, porrà la residenza propria e della CP_1 propria madre in nuova abitazione, entro un anno dalla omologazione della separazione.
2) “la ex casa coniugale sita in La Spezia alla Via Vittorio Veneto n. 289, rimarrà nell'esclusiva Per_ disponibilità della GNa che ci vivrà con la FI ”; Parte_1
3) “le spese condominiali straordinarie (così come tutte le altre spese di tipo straordinario), relative alla ex casa coniugale, saranno a carico al 50% di ciascun coniuge, mentre le spese condominiali ordinarie
(così come tutte le altre spese di tipo ordinario) relative alla ex casa coniugale, saranno a carico al 100% della GNa;
Parte_1
Per_ 4) “la FI sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori”;
5) “nei giorni infrasettimanali, il GN potrà vedere anche tutti i giorni dopo CP_1 Per_1
l'orario scolastico (ad esclusione dei giorni in cui avrà terapia nel pomeriggio): alle 16,30 potrà Per_1
prendere la bimba presso la casa della madre e dovrà riportarla presso l'abitazione materna alle 18,30”;
6) “il sabato e la domenica, il GN potrà prendere la bimba presso la casa materna alle CP_1 ore 10.00 e riportarla presso la casa della madre alle 14.00”;
7) “in caso di impossibilità a rispettare tali orari e giorni, il GN dovrà avvertire la CP_1 GNa con almeno una settimana di anticipo”; Parte_1
8) “Le Festività Natalizie, e limitatamente ai giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Per_ Per_ saranno trascorse da in via alternata con uno o con l'altro genitore: il giorno di Natale 2025 starà con il padre, il giorno 26 con la madre, il giorno di Capodanno con il padre, il giorno della Epifania
con la madre.
I giorni che trascorrerà con il padre si intendono dalle ore 9,00 (quando la bambina verrà ritirata presso l'abitazione materna) alle ore 18,00 (quando la bimba verrà riportata presso l'abitazione materna)”.
9) “Le vacanze di Pasqua, limitatamente ai giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse da in via alternativa con uno o con l'altro genitore. I giorni che trascorrerà con il padre si Per_1 intendono dalle ore 9,00 (quando la bambina verrà ritirata presso l'abitazione materna) alle ore 18,00
(quando la bimba verrà riportata presso l'abitazione materna). Il giorno di Pasqua 2025 Per_1 trascorrerà la giornata con il padre”.
10) dovrà versare alla GNa la somma mensile di complessivi CP_1 Parte_2
Euro 400,00, a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta di , tramite bonifico bancario il Per_1
giorno 20 di ogni mese - il riceve retribuzione tra il 15 ed il 20, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Per_2
11) “Il GN continuerà a pagare il mutuo di acquisto della ex casa coniugale anche CP_1 per la metà di competenza della moglie (rata di mutuo totale pari a circa Euro 380,00 mensili). La metà
dell'importo della rata mensile di mutuo è da considerarsi versato in conto di mantenimento della FI
, oltre alla somma di euro 400,00 di cui al precedente punto 10) delle condizioni”. Per_1 pag. 6 di 7 12) dovrà partecipare per il 50% alle spese straordinarie per la FI , come da CP_1 Per_1 protocollo in vigore presso questo Tribunale”.
13) “L'assegno unico sarà percepito dai genitori in parti uguali tra loro ed accreditato al 50% a ciascuno degli odierni ricorrenti come già predisposto”.
14) “la GNa otrà portare la FI all'estero: la stessa dovrà riferire la destinazione Parte_1 al GN entro una settimana dalla partenza”. CP_1
15) Oltre a ciò, le parti concordano che la presente domanda sia tesa anche alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione”.
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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