2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
(( 2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis )) ----------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 ottobre 2001, n. 370 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 dicembre 2001, n. 432 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , e' prorogato sino al 18 aprile 2002.".