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18 aprile 2001
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16 ottobre 2001
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1 gennaio 2016
1 gennaio 2016
Art. 6. Norma transitoria 1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano gia' tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 , possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea. (1)
2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
(( 2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis )) ----------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 ottobre 2001, n. 370 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 dicembre 2001, n. 432 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , e' prorogato sino al 18 aprile 2002.".
2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
(( 2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis )) ----------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 ottobre 2001, n. 370 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 dicembre 2001, n. 432 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , e' prorogato sino al 18 aprile 2002.".
Commentari • 62
- 1. L'istanza di accelerazione non può condizionare l'equa riparazioneAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 7 dicembre 2019 · 4.197243
[…] Mancata presentazione dell'istanza di accelerazione, che secondo la Corte di Appello di Napoli, conduce, ingiustamente, al diniego dell'indennizzo e alla dichiarazione d'inammissibilità della domanda, in base a quanto previsto dagli artt. 1-bis, comma 2, 2, comma 1, art. 6 comma 2-bis, della legge n. 89/ 2001, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge n. 208/ 2015. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2004, n. 18240Provvedimento: […] 1) che, in relazione al disposto dell'art. 6 della legge n. 89 del 2001, la sentenza del Tribunale di Roma, la quale aveva concluso il processo, fosse divenuta definitiva il 6.5.2000, onde il termine per il ricorso alla Corte Europea veniva a scadere il 6.11.2000, laddove siffatto ricorso era stato presentato il 24.11.2000; […] Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 4 della legge n. 89 del 2001, nonché degli artt. 326 e 327 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c, assumendo:Leggi di più...
- sospensione feriale dei termini·
- esame delle successive·
- condizione·
- pluralità di ragioni autonome a sostegno della sentenza impugnata·
- censure sulle stesse·
- disciplina transitoria·
- esclusione·
- legge n. 89 del 2001·
- equa riparazione·
- rigetto delle doglianze relative ad una di esse·
- riproposizione in italia dei ricorsi già presentati alla corte di strasburgo·
- tempestività del ricorso iniziale·
- applicabilità·
- giustificazione·
- inammissibilità