CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 30.9.2023
da
nato a [...] in data [...], res. SO (BS) via Don Parte_1
Francesco Negri 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Piccinelli del Foro di Roma presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nata a [...] in data [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bertacchini del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio Appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1676/2023 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 4.7.2023 e pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 17608/2018 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
PER L'APPELLANTE: In via preliminare e/o pregiudiziale: sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado fino alla decisione del presente gravame per i motivi di cui alla narrativa del presente atto. In via principale e nel merito: 1) disporre l'affidamento esclusivo del figlio
[...] al padre sig. con collocamento prevalente del minore Persona_1 Parte_1 presso lo stesso sig. per i motivi indicati nella narrativa del presente Parte_1 atto;
2) condannare la sig.ra al versamento di una somma Controparte_1 mensile di € 200,00 a favore del sig. a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. In via subordinata e nel merito: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il Persona_1 padre sig. per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
2) Parte_1 condannare la sig.ra al versamento di una somma mensile di Controparte_1
€ 200,00 a favore del sig. a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Persona_1 protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
In via istruttoria: si chiede rinnovare CTU che accerti la capacità genitoriale dei genitori e la situazione personale del minore e prove per testi sui capitoli erroneamente non ammessi in primo grado e in considerazione delle informazioni ricevute dai nonni materni successivamente alla decisione di primo grado del giudizio, sugli ulteriori seguenti capitoli di prova: A) è vero che il minore
[...] dal mese di aprile dell'anno 2018 vive insieme ai nonni materni sig.ra Persona_1
e in Fetesti, via Armoni, 10, Romania?; B) è Parte_2 Parte_3 vero che il minore è cresciuto ed accudito dai nonni materni Persona_1
e in Fetesti?; C) vero che la sig.ra Parte_2 Parte_3 _1
, madre del minore vive a Bucarest che dista un'ora
[...] Persona_1
e mezza dal luogo di domicilio del figlio?; D) vero che la sig.ra _1
fa visita al figlio una volta al mese?; E) vero che la
[...] Persona_1 sig.ra ha manifestato ai signori e Parte_4 Parte_2 Parte_3 la volontà di lasciare la Romania con il figlio omettendo di comunicare il
[...] luogo in cui intende trasferirsi?; Testi: oltre ai testi indicati negli atti di primo grado, la sig.ra e il entrambi residente in [...] Parte_3
Armoni, 10, Romania. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. In ogni caso: spese di causa refuse per entrambi i gradi di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare e indicare testi nei termini processualmente ammessi.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: rigettare il reclamo di controparte.
2 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
In via istruttoria: si insiste sull'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate in primo grado. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche a stregua delle avversarie difese. Riservata ogni ulteriore istanza e/o produzione.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
Si chiede l'espletamento di più approfondita attività istruttoria volta da un lato ad acclarare le pregresse vicende familiari, e dall'altro – segnatamente mediante aggiornata CTU sistemico-relazionale – a soppesare l'effettiva e rispettiva capacità genitoriale, sulla quale modulare ogni conseguente provvedimento. Laddove la Corte ritenga invece sufficientemente istruita la causa, si chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 4.12.2018 chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Brescia pronunciarsi la separazione personale con dichiarazione di addebito a carico del marito l'affido esclusivo a sé del figlio Parte_1 [...]
con collocamento presso di sé e con frequentazione paterna inizialmente in _1 forma protetta e secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali che avrebbero dovuto anche coordinare le visite al del e la previsione di un Per_2 _1 assegno di mantenimento a carico del marito pari a euro 550,00 mensili per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e pari a euro 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della moglie. La ricorrente riferiva di aver contratto matrimonio con il signor in data _1
28.6.2014; che, dalla loro unione, era nato in data [...] e che il Persona_1 matrimonio si era incrinato per comportamenti contrari ai doveri matrimoniali da parte del il quale, oltre a essere dedito al gioco di azzardo e all'abuso di _1 sostanze, nel corso del matrimonio aveva anche assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie, maltrattandola e aggredendola innanzi al figlio. Riferiva, altresì, che, a seguito di un viaggio in Romania presso i propri familiari, il signor aveva abbandonato la moglie e il figlio, rientrando da solo in Italia. In tale _1 occasione, infatti, nonostante fosse stato portato al Pronto Soccorso Persona_1 rumeno per un malessere e la signora vesse chiesto al marito di aspettare che _1 il figlio si fosse ripreso, per poi rientrare in Italia insieme, il signor li aveva _1 lasciati, dicendo loro di arrangiarsi. Riferiva, inoltre, di essere rientrata da sola in Italia, ospite da un'amica, nella speranza di trovare, senza successo, un accordo con il marito e di aver cercato un lavoro in Italia al fine di far rientrare il bambino, che, in tal modo, avrebbe potuto riprendere a vedere il padre. La signora deduceva di _1 essere disoccupata e che il marito, per converso, percepiva un reddito medio mensile pari a circa euro 1.800,00.
3 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
2. Con comparsa depositata in data 13.6.2019 si costituiva il quale, Parte_1 nell'aderire alla domanda di separazione proposta da Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda di addebito e formulava a propria volta domanda di addebito nei confronti della moglie, contestando che la stessa avesse diritto a un assegno di mantenimento. Chiedeva, altresì, l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé e con diritto della madre di vedere e tenere con sé il minore secondo un preciso calendario e la previsione di un assegno di mantenimento a carico della moglie pari a euro 200,00 mensili per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, incaricarsi i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare tutti gli interventi necessari a tutelare il minore, attivando, altresì, un percorso di supporto genitoriale per entrambi i genitori. In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU psicologica al fine di determinare la capacità genitoriale e lo stato psicologico dei genitori e del minore, nonché prove per testi. negava di _1 essere dedito al gioco di azzardo e all'abuso di sostanze1 e negava di aver maltrattato e aggredito la moglie innanzi al figlio, affermando, anzi, che era stata la signora nel corso del matrimonio, ad aver assunto atteggiamenti provocatori nei suoi _1 confronti. Negava, altresì, di aver abbandonato la moglie e il figlio in Romania e affermava di essere rientrato in Italia per motivi lavorativi. Affermava, inoltre, che la signora gli aveva successivamente riferito che lei e il minore sarebbero _1 rimasti in Romania e che, di questa sua volontà, erano già state informate le maestre dell'asilo che frequentava in Italia. Negava, infine, che la signora Persona_1 avesse cercato di trovare un accordo, in quanto, pur avendo saputo che la _1 stessa era momentaneamente tornata in Italia, non era mai stato contattato dalla moglie. deduceva che da quando il figlio era rimasto in Romania era stato _1 ostacolato nelle comunicazioni telefoniche con il minore e che quelle poche volte che era riuscito a sentire il figlio, questi gli rispondeva che era cattivo e che non voleva parlare con lui. Quanto all'assegno di mantenimento in favore della signora _1 deduceva che nulla doveva esserle corrisposto stante l'età molto giovane e la possibilità di procurarsi un lavoro, mentre, con riferimento all'assegno di mantenimento in favore del figlio, deduceva di percepire uno stipendio pari a circa euro 1.700,00/1.800,00 mensili, con il quale doveva provvedere al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (euro 420,00 mensili), al pagamento di un prestito e al pagamento di un ulteriore finanziamento pari a circa euro 120,00 mensili.
3. All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi e a seguito di alcuni rinvii, il Presidente delegato, con ordinanza datata 12.10.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e disponeva l'affido di
[...]
a entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Stabiliva, inoltre, che _1 entro il 10.1.2021 la signora avrebbe dovuto fare rientro in Italia insieme al _1 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
minore e che fino a quella data si sarebbe dovuta impegnare a mantenere attive le videochiamate tra il figlio e il padre e a preparare il minore al rientro in Italia. Per converso, fino al 10.1.2021 il signor avrebbe dovuto versare alla signora _1 un contributo per il mantenimento del figlio pari a euro 350,00 e, una volta _1 rientrato in Italia, pari a euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Stabiliva, infine, che dal mese di gennaio 2021 avrebbe potuto gradualmente Parte_1 riprendere le visite e le frequentazioni con il figlio fino ad arrivare a un fine settimana al mese dal venerdì dalle 19:00 alla domenica alle 16:00. Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore e concessi i termini ex art. 183, co. 6, C. P. C., senza espletamento di istruttoria, all'udienza tenutasi in data 1.3.2023 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 C. P. C..
4. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1676/2023 pubblicata in data 30.9.2023, così provvedeva: Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SO (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto Comune, per l'anno 2014, p. I, n. 3;
3) affida il figlio in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
4) le facoltà di visita del padre sono regolate su richiesta di quest'ultimo ai Servizi Sociali competenti per il Comune di SO, che avranno cura di contattare i Servizi Sociali competenti per l'attuale dimora del figlio in Romania;
ferme restando le videochiamate di cui all'accordo tra i genitori del 12.10.2020;
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, somma da aumentarsi ad € 500,00 mensili nel caso che il figlio dimori stabilmente in Italia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Il Tribunale di Brescia osservava:
- che, tenuto conto della disarmonia tra i coniugi, così come emersa dagli atti, sussistevano i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, i quali non erano più legati da alcun vincolo affettivo;
- che entrambe le domande di addebito dovevano essere rigettate in quanto le reciproche accuse di maltrattamenti dovevano essere iscritte in un generale quadro di disgregazione dell'unione familiare (anche le censure della signora in merito _1 all'abuso di sostanze da parte del marito, di per sé munite di scarsi elementi di prova - 5 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
fotografia di un barattolo dal contenuto non meglio identificato - e degli esami negativi presso lo SMI nel corso del 2018 dovevano reputarsi prive di correlazioni a specifici rischi o pregiudizi all'incolumità psicofisica dei familiari);
- che, seppur formalmente residente in Italia, dal 2018 a oggi Persona_1 dimorava stabilmente in Romania presso la madre e i suoi parenti e che di tale assetto bisognava prendere atto;
- che, quindi, doveva essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, _1 con collocamento presso quest'ultima e con possibilità per il padre, ferme restando le videochiamate accordate tra i genitori all'udienza tenutasi in data 12.10.2020, di visitare il figlio previa richiesta ai Servizi Sociali di SO (BS), che avrebbero dovuto contattare i Servizi Sociali rumeni;
- che il contributo posto a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio stabilito all'udienza tenutasi in data 12.10.2020 doveva essere confermato, non essendo intervenuto alcun nuovo elemento che disponesse in senso contrario;
- che, in assenza di evidenti disparità economiche tra i coniugi, percependo il signor uno stipendio netto mensile pari a circa euro 1.800,00 con spese mensili _1 documentate pari a circa euro 550,00 e la signora 'importo netto mensile pari _1
a circa euro 800,00 senza particolari spese, e, soprattutto, in assenza di allegazioni circa il tenore di vita goduto dalla coppia nel corso del matrimonio, doveva essere rigettata la domanda proposta dalla moglie di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento;
. che, considerata la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite dovevano essere interamente compensate.
5. Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data 30.9.2023 ha proposto appello chiedendo, in via preliminare e/o pregiudiziale, sospendersi l'efficacia Parte_1 esecutiva dell'appellata sentenza e, in via principale, disporsi l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e con previsione di un assegno di mantenimento a carico della signora pari a euro 200,00 mensili per il figlio, oltre al 50% _1 delle spese straordinarie. In via subordinata, ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore. In via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU al fine di determinare la capacità genitoriale e la situazione personale del minore, nonché prove per testi.
6. In data 28.12.2023 si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto del reclamo e, in via istruttoria, l'accoglimento delle istanze avanzate e rigettate in I grado.
7. In data 22.1.2024 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
8. All'udienza del 23.1.2024 erano presenti le parti personalmente;
la signora _1 dichiarava di aver acquistato una casa con il nuovo compagno in provincia di
Avellino; che il figlio era rimasto in Romania presso i suoi genitori;
che lei aveva la residenza anagrafica e viveva a Reggello (FI) via Piandiroma 135, presso Per_3
dove lavorava come badante;
che guadagnava 1000 euro al mese mentre il
[...]
6 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
compagno lavorava in trasferta per l'Enel e viveva ad Avellino per 4-5 giorni al mese mentre gli altri giorni era in trasferta in giro per l'Italia e a volte prendeva un albergo in Reggello;
che si recava in Romania diverse volte durante l'anno rimanendo a volte anche per un mese presso la casa dei suoi genitori. Il signor dichiarava di aver sentito e visto il figlio in videochiamata e di CP_2 essere andato in Romania a trovarlo ad agosto 2023 rimanendo lì una settimana;
che era tornato a Natale e a Capodanno;
che voleva lasciare libero suo figlio di scegliere se rimanere in Romania presso i nonni o tornare con lui in Italia;
che non era vero che la madre si recava spesso in Romania in quanto andava ogni sei mesi. I difensori riferivano che la causa in Romania che riguardava i nonni materni era in corso con udienza fissata per l'1.2.2024; quindi si riportavano alle rispettive conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione.
9. Con ordinanza depositata il 4.4.2024 la Corte, ritenuto che la causa non era matura per la decisione in quanto occorreva svolgere attività istruttoria, disponeva nei seguenti termini:
“NOMINA curatrice speciale del minore l'Avv. Claudia Portesi del Foro di Brescia con termine fino al 15.9.2024 per deposito di memoria;
DISPONE che il padre possa vedere liberamente il figlio previo accordo con i nonni materni o che possa sentirlo e videochiamarlo quando lo desideri;
INCARICA i servizi psicosociali territorialmente competenti per il luogo di residenza del sig. in collaborazione con i servizi sociali del luogo della attuale _1 residenza della signora di effettuare una indagine sociale, verificando le _1 attuali condizioni di vita dei genitori del minore e i loro progetti di vita, valutando anche le rispettive capacità genitoriali nonché di verificare, tramite i servizi sociali della Romania competenti per il luogo di abitazione del minore, le sue condizioni psicofisiche e il suo punto di vista i relazione a un eventuale ritorno in Italia, trasmettendo relazione all'indirizzo entro il Email_1
10.9.2024; RICHIEDE alle parti di documentare lo stato del procedimento in Romania relativo ai nonni materni e le decisioni eventualmente assunte, autorizzando il deposito telematico entro il 10.9.2024; RINVIA la causa all'udienza del 24.9.2024 ore 12”.
10. In data 6 e 9 settembre 2024 sono pervenute le relazioni dei servizi sociali che hanno evidenziato quanto segue:
‣ dopo alcune difficoltà ad avere un colloquio con la signora in quanto più _1 volte rimandato, gli operatori hanno appreso che dal mese di aprile 2024 la signora in stato di gravidanza ed è in trattamento insulinico per un diabete mellito di _1 tipo 2 e pertanto settimanalmente si reca presso l'ospedale di Firenze;
‣la signora ha riferito di aver subito un aborto spontaneo nel maggio 2023, scoprendo in quella occasione di avere il diabete;
‣ha affermato di aver scambiato dei messaggi con il figlio, sul cellulare della nonna, che in italiano le chiedeva 3000 euro per l'acquisto di una bici da corsa per sport 7 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
agonistico; il figlio, infatti, pratica ciclismo, calcio e karate e già in passato lei aveva contribuito a sostenerlo nelle spese;
‣ ha riferito che poi non era più riuscita a contattare il figlio perché la madre e il marito della stessa l'avevano bloccata;
che spesso “ha provato a inviare pacchi con accessori vari per il figlio in Romania, anche in occasione del suo ultimo compleanno il 26.9.2023 facendogli recapitare un pacco a sorpresa con pupazzo parlante, palloncini, e torta con la candelina, sostenendo il pagamento di un animatore che recandosi sotto casa del figlio avrebbe consegnato tutto e cantato happy birthday ma, all'arrivo dell'animatore, sua mamma e il marito lo hanno mandato via rifiutando la sorpresa;
‣ doppo essere stata in Romania nell'agosto 2021, era rientrata in Italia con il compagno e in quello stesso anno avevano acquistato una casa ad Avellino dove vivono parenti del compagno;
‣ nell'agosto 2022 era tornata in Romania per trovare il figlio e vi era stato un episodio di aggressività del marito della madre verso la stessa che, in uno sfogo di pianto, le aveva detto che il marito faceva un uso improprio del denaro e dei risparmi;
‣in quella occasione il figlio le aveva espresso il desiderio di andare in Italia ma solo nel periodo estivo, ma la nonna e il marito lo avevano impedito;
‣ con lo stato di gravidanza la signora ha lasciato definitivamente il _1
15.8.2024 la casa dell'anziano che accudiva e, nell'attesa di reperire un alloggio, è andata ad Avellino per una settimana per poi tornare a Reggello con il compagno, alloggiano presso un B&B “Casa Santa Rita” in Leccio-Reggello;
‣il compagno della signora lavora per l'Enel per tutto il territorio della _1
Toscana;
‣la signora ha riferito agli operatori che l'ultima volta che aveva sentito il figlio era stato a maggio 2024 e dapprima il figlio le era parso emozionato nel sentirla ma poi aveva iniziato a inveire contro di lei chiamandola diavolo e dicendo he lei stava male perché se lo meritava. A suo dire tale comportamento era dovuto alla presenza del nonno.
‣ il progetto di vita della signora era vivere con il compagno e con il figlio, _1 portandolo in Italia;
‣il signor è in Italia da quando ha nove anni e ha un buon lavoro, con Parte_5 buona retribuzione;
vuole costruire una famiglia con la signora e ha affermato _1 di avere un buon legame con il figlio di lei a cui vuole molto bene e che lo ha chiamato PÀ (ha il suo nome tatuato sul braccio) e gli avrebbe detto di stare _1 male per l'atteggiamento dei nonni e soprattutto del nonno.
Il servizio tutela minori competente per il luogo di residenza del signor ha _1 riferito quanto segue:
‣ il minore vive stabilmente in Romania presso i nonni e mantiene la residenza anagrafica presso il padre;
‣ su richiesta del servizio, l'Ambasciata di Romania in Italia con la collaborazione della Direzione Generale della Assistenza Sociale e la Protezione del Bambino di Ialomita aveva svolto una indagine sociale presso il domicilio della nonna materna e 8 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
del marito, fornendo preziose informazioni: il minore frequenta la scuola pubblica, è uno studente apprezzato e ha instaurato buone relazioni con i compagni. Il padre mantiene rapporti con il figlio, sia telefonici, sia recandosi in Romania (nel periodo natalizio anche insieme alla propria madre). La relazione tra il padre e i nonni è di reciproco rispetto e conservata nell'interesse del minore, per favorire i rapporti con il padre. L'abitazione ove vive il minore è adeguata. A maggio 2024 sono stati richiesti aggiornamenti ed è stata confermata la valutazione positiva già espressa.
‣ Durante il colloquio e la visita domiciliare, il signor ha raccontato che il _1 figlio vive in Romania dal 2017 con i nonni in quanto la madre è assente. Non ha contatti con la signora e non sa dove vive e cosa faccia. Ha descritto la _1 signora come completamente disinteressata rispetto ai bisogni del figlio e, _1 durante le telefonate, spesso aveva la tendenza a screditare il padre e i nonni. Ha affermato che i nonni si stanno occupando del figlio provvedendo a tutti i suoi bisogni in modo adeguato, garantendo la frequenza scolastica e alle attività sportive. Ritiene che i nonni siano per il figlio figure significative, che svolgono un ruolo genitoriale vicariante. Il padre ha mostrato sincero affetto per il figlio, emozionandosi a parlare di lui e, nonostante la distanza, ha dimostrato di avere molte informazioni che lo riguardano. Ha dichiarato di mantenere rapporti quotidiani telefonici con il figlio, che va a trovare durante le vacanze. Con i nonni ha buoni rapporti e contatti telefonici e quando va in Romania dorme da loro. Ha manifestato il desiderio di vivere con il figlio in Italia, ma una volta che abbia completato il ciclo scolastico;
peraltro attribuisce molto peso alla volontà del figlio circa il suo collocamento dichiarando di averlo lasciato libero di decidere, anche se rimanere con i nonni e venire in Italia durante le vacanze. Sente comunque che la migliore decisione per il figlio sia quella, allo stato, di fargli completare il ciclo scolastico in Romania. Il signor ha buoni rapporti con la sua famiglia di origine e sia la nonna paterna _1 che lo zio paterno hanno informazioni del nipote e mantengono con lui rapporti, Circa i noni paterni la madre del signor ha affermato che sono delle brave _1 persone e ritiene che si occupino in modo adeguato del nipote;
ha anche riferito che la signora ha sempre avuto difficoltà ad occuparsi del figlio, anche quando Pt_6 erano in Italia.
‣ nel colloquio in videochiamata, il minore ha mostrato buone competenze di espressione in lingua italiana e si è posto in modo disponibile con l'interlocutore; ha raccontato le sue attività, affermando di essere contento di iniziare la scuola perché impara tante cose;
si è mostrato felice di poter trascorrere del tempo con il padre e ha confermato di avere buoni rapporti con i nonni con cui vive. Il tema materno rappresenta invece per lui un ambito di sofferenza e fa emergere sentimenti di rabbia e il minore autonomamente ha dichiarato: “non voglio andare da lei non la vedo e non la sento da più di un anno… io non la voglio nella mia vita, la odio…”. La psicologa gli ha chiesto se fosse un po' arrabbiato con la madre e il minore ha risposto: “sono un po' più di un po' arrabbiato con lei”. Il minore ha affermato che gli piacerebbe trascorrere dei periodi di vacanza in Italia
‣ a parere degli operatori è emerso come il minore “riesca ad esprimere i propri pensieri in modo chiaro ed autonomo, portando riflessioni mature e significative, a 9 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG volte piuttosto evolute rispetto all'età anagrafica”. Hanno quindi concluso che “allo stato attuale sta crescendo in una situazione di vita stabile e adeguata ai _1 propri bisogni. Potrebbe risultare significativo per lo stesso avere la possibilità di raggiungere in alcuni periodo dell'anno il padre, la nonna e lo zio paterni, ad esempio durante le vacanze estive. Inoltre, si ritiene utile suggerire a favore del minore l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico in merito alle difficoltà rappresentate relativamente alla figura materna, la quale è oggi risultata assente nella vita del figlio”.
11. In data 13.9.2024 parte appellata ha depositato verbale della causa pendente in Romania dal quale risulta che è stato disposto un rinvio all'udienza del 3.10.2024.
12. In data 16.9.2024 la curatrice speciale ha depositato memoria con cui ha dato atto che ha manifestato il desiderio di rimanere in Romania dove è ben inserito a _1 livello scolastico e sociale. Il minore ha inoltre manifestato un atteggiamento molto ostile verso la figura materna. La nonna materna, di fatto, ha favorito il rapporto con il padre mentre è apparsa molto critica verso la figlia. La curatrice ha quindi evidenziato che di fatto entrambi i genitori vorrebbero l'affidamento esclusivo del figlio, ma ambedue dicono di non volerlo sradicare dall'attuale contesto socio familiare e di volere il suo ritorno in Italia in modo graduale, anche solo per le vacanze. Con la collaborazione dell'Ambasciata di Romania il servizio sociale ha ricevuto relazione di aggiornamento circa la condizioni di vita del ragazzo che risulta adeguatamente seguito dai nonni materni, frequenta la scuola pubblica e pratica attività sportiva. Dalla relazione dei servizi sociali emerge che la madre del minore è in attesa di un figlio dal compagno, gravidanza complicata dalla malattia diabetica;
la coppia attualmente dimora in un B&B a Leccio frazione di Reggello (FI) per motivi sanitari (avendo una casa di proprietà ad Avellino). La curatrice evidenzia quindi che “la nonna materna e il nuovo marito hanno rapporti civili e proficui solo con il padre al quale è garantito di vedere e sentire liberamente il figlio (come statuito anche da questa Corte). Il padre di in _1
Italia può contare sull'appoggio della propria madre e del fratello che hanno mostrato ai servizi di conoscere la storia del nipote e di mantenere una relazione con lui. La madre, come si evince dal narrato al servizio, ha sentito il figlio l'ultima volta a maggio - peraltro in occasione di un suo malore e sembrerebbe non vederlo da oltre un anno. Non risulta a questo difensore che la signora - genitore con _1 affidamento esclusivo, ma nei fatti figura genitoriale maggiormente “compromessa” nel suo rapporto con il minore - si sia attivata né con il servizio per avere anche solo un supporto psicologico in questo momento in cui sembrerebbe che il figlio rifiuti la sua presenza, né si sia recata in Romania per vederlo o comunque abbia attuato strategie volte al recupero del rapporto con il figlio (a prescindere dall'invio di regali per le occasioni).”.
10 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
La curatrice ha quindi chiesto che siano effettuati accertamenti a mezzo ctu sulle capacità genitoriali e, in caso si ritenga la causa matura per la decisione, ha chiesto di accogliere il reclamo e di disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre con possibilità per la madre di vedere il figlio liberamente purché previo accordo con i nonni e/o il padre e con la mediazione del servizio cui andrà rimandato un compito di monitoraggio della situazione familiare;
ha chiesto poi stabilirsi che la madre contribuisca al mantenimento del figlio con il versamento di un assegno mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso.
13. All'udienza del 24.9.2024 è comparso personalmente il signor che ha _1 dichiarato che il figlio sta frequentando la terza elementare in Romania e che versa mensilmente 350 euro ai nonni per il mantenimento del figlio. I difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Nel ricorso in appello aveva dedotto: Parte_1
- che nel corso del matrimonio la signora aveva tenuto un comportamento _1 aggressivo non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti del figlio e che tale comportamento era, in talune occasioni, anche sfociato in violenze fisiche ai danni del minore che era, quindi, stato costretto a rifugiarsi dalla nonna paterna che viveva nell'appartamento sottostante la casa coniugale;
- che la signora aveva trasferito il figlio in Romania senza il suo consenso e _1 che, così facendo, gli aveva impedito di svolgere il ruolo genitoriale, anche perché per un lungo periodo di tempo non era neanche riuscito a contattare telefonicamente il figlio e successivamente, ogni volta che riusciva a sentirlo, questi si limitava ad avanzare richieste di denaro;
- che non aveva rispettato l'accordo raggiunto all'udienza Controparte_1 tenutasi in data 10.1.2021;
- che la signora delegava ai nonni materni l'accudimento e la crescita del _1 figlio, in quanto spesso si recava fuori dalla Romania e solo in qualche occasione tornava dal figlio;
- che i genitori della signora recentemente gli avevano confermato il fatto che _1
abitava stabilmente con loro, che la figlia viveva in un'altra città, facendo _1 visita al figlio una volta al mese e che voleva trasferirsi con il bambino insieme al nuovo compagno in un luogo non meglio precisato;
- che il Tribunale aveva errato nel subordinare gli incontri tra il padre e il figlio a una preventiva richiesta avanzata ai Servizi Sociali: affermava, infatti, di essere sempre stato un padre premuroso e attento e di aver sempre mantenuto le videochiamate con il figlio che aveva, suo malgrado, visto crescere a distanza;
11 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
- che, pertanto, il rapporto con il figlio si era conservato e che, per tale motivo, avrebbe potuto recarsi in autonomia a vedere il figlio in Romania, previo accordo con i nonni materni e con la signora _1
15. L'appellata aveva dedotto: _1
- che sebbene sollecitato in sede di udienza presidenziale a recarsi dal figlio _1 in Romania, non aveva adempiuto agli impegni assunti, prorogando volutamente la lontananza e impedendo le frequentazioni;
- che aveva senza alcuna ragione smesso di versare il mantenimento per il _1 figlio e che per tale ragione era stata costretta ad agire con un pignoramento mobiliare presso terzi per cui non aveva ancora ricevuto quanto dovuto;
- che, quasi contemporaneamente, aveva ingiustificatamente anche interrotto _1 le videochiamate con il figlio;
- che aveva trovato lavoro come badante/collaboratrice domestica nella zona in cui aveva reperito l'abitazione e che, pertanto, nulla vietava al figlio di vivere con la madre, con conseguente conferma del provvedimento del Tribunale;
- che in Romania è pendente una causa tra le attuali parti e i nonni materni e che in tale causa ha chiesto che il minore sia autorizzato a rimanere in Romania con _1
i nonni materni.
16. L'istruttoria compiuta in questo grado di giudizio ha dimostrato che le affermazioni della signora in parte, non corrispondono al vero e che, allo _1 stato, si registra una seria criticità dei rapporti tra il minore e la madre, in quanto, comprensibilmente, manifesta rabbia verso la madre, che di fatto lo ha _1 abbandonato, si è disinteressata di lui ed è concentrata nel costruire la sua vita con il nuovo compagno, dal quale aspetta un figlio. Inoltre, la madre ha una vita ancora precaria, non ha una stabile abitazione, pur avendo acquistato una casa con il compagno in Avellino, essendo alla ricerca di una abitazione nel territorio di Reggello per essere seguita dall'Ospedale di Firenze, dal momento che è in stato di gravidanza con seri problemi di salute. Allo stato, la figura più tutelante per il minore appare il padre, tanto è vero che il signor è stato ben accolto dai nonni materni e ha ripreso a frequentare il _1 figlio. Il signor comprende anche i bisogni e desideri del minore e non _1 intende sradicarlo dall'ambiente in cui attualmente vive, giacché capace di _1 discernimento, ha espresso il desiderio di continuare per ora a vivere con la nonna, essendo ben integrato nell'ambiente scolastico e sociale. Dalla relazione sociale dei servizi rumeni emerge che il minore è ben accudito e seguito dalla nonna e dal marito e anche i servizi sociali di Breno confermano il positivo rapporto tra il padre del minore e i nonni materni. Gli operatori hanno anche avuto un colloquio con il minore in videochiamata. ha mostrato buone competenze di espressione in lingua italiana ed è stato _1 disponibile al dialogo. Ha raccontato delle sue passioni e della sua vita in Romania e si è mostrato felice di poter trascorrere del tempo con il padre confermando di avere un buon rapporto con i nonni materni. 12 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
Il tema materno rappresenta invece per il minore motivo di grande sofferenza e si è detto molto arrabbiato con lei (“non voglio andare da lei…non la vedo e non la sento da più di un anno…io non la voglio nella mia vita…la odio”). Appare evidente che la madre, ora impossibilitata dalla sua seconda gravidanza, dovrà riavvicinarsi al figlio con il sostegno dei servizi sociali rumeni ai quali si dovrà rivolgere. ha quindi affermato che gli piacerebbe trascorrere del tempo in Italia Persona_1 durante le vacanze. Gli operatori hanno quindi concluso affermando che il minore riesce ad esprimere i propri desideri in modo chiaro e autonomo, portando riflessioni mature e significative, a volte piuttosto evolute rispetto all'età anagrafica. Al termine del ciclo scolastico il padre valuterà, con il supporto dei servizi sociali, un eventuale trasferimento del minore in Italia presso la sua residenza, con il consenso del minore e dei nonni. Allo stato, si autorizza il padre a mantenere il collocamento del figlio presso i nonni materni in Romania. Il minore dovrà trascorrere i periodi di vacanza in Italia e sarà cura del padre andarlo a prendere e riportarlo a casa dei nonni. Il reclamo va pertanto in parte accolto. Pur se la situazione personale e familiare del minore appare suscettibile di mutamenti, si ritiene di provvedere in via definitiva, potendo poi eventualmente le parti agire in sede di modifica delle condizioni disposte.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Brescia n. 1676/2023 pubblicata in data 30.9.2023, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
- AFFIDA il minore in via esclusiva al padre, che potrà assumere anche le decisioni di particolare rilevanza relative alla residenza, scuola e salute del minore, autorizzando, allo stato, la permanenza del minore in Romania presso i nonni materni, con mantenimento della residenza anagrafica presso la abitazione del padre. La possibilità di un rientro in Italia del minore presso il padre alla fine del ciclo scolastico andrà verificata dal padre stesso e dalla nonna materna con il supporto dei servizi sociali italiani e rumeni.
- DISPONE che il minore trascorra tutte le vacanze scolastiche in Italia presso l'abitazione del padre, salvo diverso accordo tra il padre e la nonna materna;
- DISPONE che la madre possa vedere il figlio in Romania, previo accordo con la propria madre, eventualmente con il sostegno dei servizi sociali rumeni che regoleranno i rapporti madre-figlio con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni;
la madre potrà vedere il figlio anche quando sarà in Italia durante le 13 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
vacanze con modalità protette e osservate e rivolgendosi quindi ai servizi sociali;
- REVOCA il contributo a titolo di concorso per il mantenimento del figlio di euro 350 posto a carico del padre da corrispondersi alla madre a far data dal collocamento del minore presso i nonni materni in Romania;
- DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento del figlio in proporzione ai propri redditi e pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie;
- INCARICA i servizi psico-sociali competenti per il Comune di residenza del padre di porre in essere i più opportuni sostegni, fornendo al padre idonei sostegni per un corretto esercizio delle funzioni genitoriali ed eventualmente un sostegno psicologico al minore in caso di un suo rientro in Italia, regolamentando i rapporti con la madre con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni, inizialmente in forma protetta e osservata per agevolare la ripresa di un dialogo sereno tra madre e figlio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio
Si comunichi anche ai servizi sociali
Brescia, Camera di Consiglio del 24.9.2024
Il Presidente rel Maria Grazia Domanico
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, precisava di essersi sottoposto nel corso del 2018 a degli esami presso lo SMI di SO (BS) e che questi avevano dato esito negativo.
4
Proc. n. 878/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 30.9.2023
da
nato a [...] in data [...], res. SO (BS) via Don Parte_1
Francesco Negri 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Piccinelli del Foro di Roma presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nata a [...] in data [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Bertacchini del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio Appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1676/2023 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 4.7.2023 e pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 17608/2018 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
PER L'APPELLANTE: In via preliminare e/o pregiudiziale: sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado fino alla decisione del presente gravame per i motivi di cui alla narrativa del presente atto. In via principale e nel merito: 1) disporre l'affidamento esclusivo del figlio
[...] al padre sig. con collocamento prevalente del minore Persona_1 Parte_1 presso lo stesso sig. per i motivi indicati nella narrativa del presente Parte_1 atto;
2) condannare la sig.ra al versamento di una somma Controparte_1 mensile di € 200,00 a favore del sig. a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. In via subordinata e nel merito: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il Persona_1 padre sig. per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
2) Parte_1 condannare la sig.ra al versamento di una somma mensile di Controparte_1
€ 200,00 a favore del sig. a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Persona_1 protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
In via istruttoria: si chiede rinnovare CTU che accerti la capacità genitoriale dei genitori e la situazione personale del minore e prove per testi sui capitoli erroneamente non ammessi in primo grado e in considerazione delle informazioni ricevute dai nonni materni successivamente alla decisione di primo grado del giudizio, sugli ulteriori seguenti capitoli di prova: A) è vero che il minore
[...] dal mese di aprile dell'anno 2018 vive insieme ai nonni materni sig.ra Persona_1
e in Fetesti, via Armoni, 10, Romania?; B) è Parte_2 Parte_3 vero che il minore è cresciuto ed accudito dai nonni materni Persona_1
e in Fetesti?; C) vero che la sig.ra Parte_2 Parte_3 _1
, madre del minore vive a Bucarest che dista un'ora
[...] Persona_1
e mezza dal luogo di domicilio del figlio?; D) vero che la sig.ra _1
fa visita al figlio una volta al mese?; E) vero che la
[...] Persona_1 sig.ra ha manifestato ai signori e Parte_4 Parte_2 Parte_3 la volontà di lasciare la Romania con il figlio omettendo di comunicare il
[...] luogo in cui intende trasferirsi?; Testi: oltre ai testi indicati negli atti di primo grado, la sig.ra e il entrambi residente in [...] Parte_3
Armoni, 10, Romania. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. In ogni caso: spese di causa refuse per entrambi i gradi di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare e indicare testi nei termini processualmente ammessi.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: rigettare il reclamo di controparte.
2 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
In via istruttoria: si insiste sull'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate in primo grado. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche a stregua delle avversarie difese. Riservata ogni ulteriore istanza e/o produzione.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
Si chiede l'espletamento di più approfondita attività istruttoria volta da un lato ad acclarare le pregresse vicende familiari, e dall'altro – segnatamente mediante aggiornata CTU sistemico-relazionale – a soppesare l'effettiva e rispettiva capacità genitoriale, sulla quale modulare ogni conseguente provvedimento. Laddove la Corte ritenga invece sufficientemente istruita la causa, si chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 4.12.2018 chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Brescia pronunciarsi la separazione personale con dichiarazione di addebito a carico del marito l'affido esclusivo a sé del figlio Parte_1 [...]
con collocamento presso di sé e con frequentazione paterna inizialmente in _1 forma protetta e secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali che avrebbero dovuto anche coordinare le visite al del e la previsione di un Per_2 _1 assegno di mantenimento a carico del marito pari a euro 550,00 mensili per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e pari a euro 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della moglie. La ricorrente riferiva di aver contratto matrimonio con il signor in data _1
28.6.2014; che, dalla loro unione, era nato in data [...] e che il Persona_1 matrimonio si era incrinato per comportamenti contrari ai doveri matrimoniali da parte del il quale, oltre a essere dedito al gioco di azzardo e all'abuso di _1 sostanze, nel corso del matrimonio aveva anche assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie, maltrattandola e aggredendola innanzi al figlio. Riferiva, altresì, che, a seguito di un viaggio in Romania presso i propri familiari, il signor aveva abbandonato la moglie e il figlio, rientrando da solo in Italia. In tale _1 occasione, infatti, nonostante fosse stato portato al Pronto Soccorso Persona_1 rumeno per un malessere e la signora vesse chiesto al marito di aspettare che _1 il figlio si fosse ripreso, per poi rientrare in Italia insieme, il signor li aveva _1 lasciati, dicendo loro di arrangiarsi. Riferiva, inoltre, di essere rientrata da sola in Italia, ospite da un'amica, nella speranza di trovare, senza successo, un accordo con il marito e di aver cercato un lavoro in Italia al fine di far rientrare il bambino, che, in tal modo, avrebbe potuto riprendere a vedere il padre. La signora deduceva di _1 essere disoccupata e che il marito, per converso, percepiva un reddito medio mensile pari a circa euro 1.800,00.
3 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
2. Con comparsa depositata in data 13.6.2019 si costituiva il quale, Parte_1 nell'aderire alla domanda di separazione proposta da Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda di addebito e formulava a propria volta domanda di addebito nei confronti della moglie, contestando che la stessa avesse diritto a un assegno di mantenimento. Chiedeva, altresì, l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé e con diritto della madre di vedere e tenere con sé il minore secondo un preciso calendario e la previsione di un assegno di mantenimento a carico della moglie pari a euro 200,00 mensili per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, incaricarsi i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare tutti gli interventi necessari a tutelare il minore, attivando, altresì, un percorso di supporto genitoriale per entrambi i genitori. In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU psicologica al fine di determinare la capacità genitoriale e lo stato psicologico dei genitori e del minore, nonché prove per testi. negava di _1 essere dedito al gioco di azzardo e all'abuso di sostanze1 e negava di aver maltrattato e aggredito la moglie innanzi al figlio, affermando, anzi, che era stata la signora nel corso del matrimonio, ad aver assunto atteggiamenti provocatori nei suoi _1 confronti. Negava, altresì, di aver abbandonato la moglie e il figlio in Romania e affermava di essere rientrato in Italia per motivi lavorativi. Affermava, inoltre, che la signora gli aveva successivamente riferito che lei e il minore sarebbero _1 rimasti in Romania e che, di questa sua volontà, erano già state informate le maestre dell'asilo che frequentava in Italia. Negava, infine, che la signora Persona_1 avesse cercato di trovare un accordo, in quanto, pur avendo saputo che la _1 stessa era momentaneamente tornata in Italia, non era mai stato contattato dalla moglie. deduceva che da quando il figlio era rimasto in Romania era stato _1 ostacolato nelle comunicazioni telefoniche con il minore e che quelle poche volte che era riuscito a sentire il figlio, questi gli rispondeva che era cattivo e che non voleva parlare con lui. Quanto all'assegno di mantenimento in favore della signora _1 deduceva che nulla doveva esserle corrisposto stante l'età molto giovane e la possibilità di procurarsi un lavoro, mentre, con riferimento all'assegno di mantenimento in favore del figlio, deduceva di percepire uno stipendio pari a circa euro 1.700,00/1.800,00 mensili, con il quale doveva provvedere al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (euro 420,00 mensili), al pagamento di un prestito e al pagamento di un ulteriore finanziamento pari a circa euro 120,00 mensili.
3. All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi e a seguito di alcuni rinvii, il Presidente delegato, con ordinanza datata 12.10.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e disponeva l'affido di
[...]
a entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Stabiliva, inoltre, che _1 entro il 10.1.2021 la signora avrebbe dovuto fare rientro in Italia insieme al _1 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
minore e che fino a quella data si sarebbe dovuta impegnare a mantenere attive le videochiamate tra il figlio e il padre e a preparare il minore al rientro in Italia. Per converso, fino al 10.1.2021 il signor avrebbe dovuto versare alla signora _1 un contributo per il mantenimento del figlio pari a euro 350,00 e, una volta _1 rientrato in Italia, pari a euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Stabiliva, infine, che dal mese di gennaio 2021 avrebbe potuto gradualmente Parte_1 riprendere le visite e le frequentazioni con il figlio fino ad arrivare a un fine settimana al mese dal venerdì dalle 19:00 alla domenica alle 16:00. Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore e concessi i termini ex art. 183, co. 6, C. P. C., senza espletamento di istruttoria, all'udienza tenutasi in data 1.3.2023 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 C. P. C..
4. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1676/2023 pubblicata in data 30.9.2023, così provvedeva: Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SO (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto Comune, per l'anno 2014, p. I, n. 3;
3) affida il figlio in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
4) le facoltà di visita del padre sono regolate su richiesta di quest'ultimo ai Servizi Sociali competenti per il Comune di SO, che avranno cura di contattare i Servizi Sociali competenti per l'attuale dimora del figlio in Romania;
ferme restando le videochiamate di cui all'accordo tra i genitori del 12.10.2020;
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, somma da aumentarsi ad € 500,00 mensili nel caso che il figlio dimori stabilmente in Italia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Il Tribunale di Brescia osservava:
- che, tenuto conto della disarmonia tra i coniugi, così come emersa dagli atti, sussistevano i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, i quali non erano più legati da alcun vincolo affettivo;
- che entrambe le domande di addebito dovevano essere rigettate in quanto le reciproche accuse di maltrattamenti dovevano essere iscritte in un generale quadro di disgregazione dell'unione familiare (anche le censure della signora in merito _1 all'abuso di sostanze da parte del marito, di per sé munite di scarsi elementi di prova - 5 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
fotografia di un barattolo dal contenuto non meglio identificato - e degli esami negativi presso lo SMI nel corso del 2018 dovevano reputarsi prive di correlazioni a specifici rischi o pregiudizi all'incolumità psicofisica dei familiari);
- che, seppur formalmente residente in Italia, dal 2018 a oggi Persona_1 dimorava stabilmente in Romania presso la madre e i suoi parenti e che di tale assetto bisognava prendere atto;
- che, quindi, doveva essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, _1 con collocamento presso quest'ultima e con possibilità per il padre, ferme restando le videochiamate accordate tra i genitori all'udienza tenutasi in data 12.10.2020, di visitare il figlio previa richiesta ai Servizi Sociali di SO (BS), che avrebbero dovuto contattare i Servizi Sociali rumeni;
- che il contributo posto a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio stabilito all'udienza tenutasi in data 12.10.2020 doveva essere confermato, non essendo intervenuto alcun nuovo elemento che disponesse in senso contrario;
- che, in assenza di evidenti disparità economiche tra i coniugi, percependo il signor uno stipendio netto mensile pari a circa euro 1.800,00 con spese mensili _1 documentate pari a circa euro 550,00 e la signora 'importo netto mensile pari _1
a circa euro 800,00 senza particolari spese, e, soprattutto, in assenza di allegazioni circa il tenore di vita goduto dalla coppia nel corso del matrimonio, doveva essere rigettata la domanda proposta dalla moglie di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento;
. che, considerata la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite dovevano essere interamente compensate.
5. Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data 30.9.2023 ha proposto appello chiedendo, in via preliminare e/o pregiudiziale, sospendersi l'efficacia Parte_1 esecutiva dell'appellata sentenza e, in via principale, disporsi l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e con previsione di un assegno di mantenimento a carico della signora pari a euro 200,00 mensili per il figlio, oltre al 50% _1 delle spese straordinarie. In via subordinata, ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore. In via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU al fine di determinare la capacità genitoriale e la situazione personale del minore, nonché prove per testi.
6. In data 28.12.2023 si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto del reclamo e, in via istruttoria, l'accoglimento delle istanze avanzate e rigettate in I grado.
7. In data 22.1.2024 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
8. All'udienza del 23.1.2024 erano presenti le parti personalmente;
la signora _1 dichiarava di aver acquistato una casa con il nuovo compagno in provincia di
Avellino; che il figlio era rimasto in Romania presso i suoi genitori;
che lei aveva la residenza anagrafica e viveva a Reggello (FI) via Piandiroma 135, presso Per_3
dove lavorava come badante;
che guadagnava 1000 euro al mese mentre il
[...]
6 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
compagno lavorava in trasferta per l'Enel e viveva ad Avellino per 4-5 giorni al mese mentre gli altri giorni era in trasferta in giro per l'Italia e a volte prendeva un albergo in Reggello;
che si recava in Romania diverse volte durante l'anno rimanendo a volte anche per un mese presso la casa dei suoi genitori. Il signor dichiarava di aver sentito e visto il figlio in videochiamata e di CP_2 essere andato in Romania a trovarlo ad agosto 2023 rimanendo lì una settimana;
che era tornato a Natale e a Capodanno;
che voleva lasciare libero suo figlio di scegliere se rimanere in Romania presso i nonni o tornare con lui in Italia;
che non era vero che la madre si recava spesso in Romania in quanto andava ogni sei mesi. I difensori riferivano che la causa in Romania che riguardava i nonni materni era in corso con udienza fissata per l'1.2.2024; quindi si riportavano alle rispettive conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione.
9. Con ordinanza depositata il 4.4.2024 la Corte, ritenuto che la causa non era matura per la decisione in quanto occorreva svolgere attività istruttoria, disponeva nei seguenti termini:
“NOMINA curatrice speciale del minore l'Avv. Claudia Portesi del Foro di Brescia con termine fino al 15.9.2024 per deposito di memoria;
DISPONE che il padre possa vedere liberamente il figlio previo accordo con i nonni materni o che possa sentirlo e videochiamarlo quando lo desideri;
INCARICA i servizi psicosociali territorialmente competenti per il luogo di residenza del sig. in collaborazione con i servizi sociali del luogo della attuale _1 residenza della signora di effettuare una indagine sociale, verificando le _1 attuali condizioni di vita dei genitori del minore e i loro progetti di vita, valutando anche le rispettive capacità genitoriali nonché di verificare, tramite i servizi sociali della Romania competenti per il luogo di abitazione del minore, le sue condizioni psicofisiche e il suo punto di vista i relazione a un eventuale ritorno in Italia, trasmettendo relazione all'indirizzo entro il Email_1
10.9.2024; RICHIEDE alle parti di documentare lo stato del procedimento in Romania relativo ai nonni materni e le decisioni eventualmente assunte, autorizzando il deposito telematico entro il 10.9.2024; RINVIA la causa all'udienza del 24.9.2024 ore 12”.
10. In data 6 e 9 settembre 2024 sono pervenute le relazioni dei servizi sociali che hanno evidenziato quanto segue:
‣ dopo alcune difficoltà ad avere un colloquio con la signora in quanto più _1 volte rimandato, gli operatori hanno appreso che dal mese di aprile 2024 la signora in stato di gravidanza ed è in trattamento insulinico per un diabete mellito di _1 tipo 2 e pertanto settimanalmente si reca presso l'ospedale di Firenze;
‣la signora ha riferito di aver subito un aborto spontaneo nel maggio 2023, scoprendo in quella occasione di avere il diabete;
‣ha affermato di aver scambiato dei messaggi con il figlio, sul cellulare della nonna, che in italiano le chiedeva 3000 euro per l'acquisto di una bici da corsa per sport 7 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
agonistico; il figlio, infatti, pratica ciclismo, calcio e karate e già in passato lei aveva contribuito a sostenerlo nelle spese;
‣ ha riferito che poi non era più riuscita a contattare il figlio perché la madre e il marito della stessa l'avevano bloccata;
che spesso “ha provato a inviare pacchi con accessori vari per il figlio in Romania, anche in occasione del suo ultimo compleanno il 26.9.2023 facendogli recapitare un pacco a sorpresa con pupazzo parlante, palloncini, e torta con la candelina, sostenendo il pagamento di un animatore che recandosi sotto casa del figlio avrebbe consegnato tutto e cantato happy birthday ma, all'arrivo dell'animatore, sua mamma e il marito lo hanno mandato via rifiutando la sorpresa;
‣ doppo essere stata in Romania nell'agosto 2021, era rientrata in Italia con il compagno e in quello stesso anno avevano acquistato una casa ad Avellino dove vivono parenti del compagno;
‣ nell'agosto 2022 era tornata in Romania per trovare il figlio e vi era stato un episodio di aggressività del marito della madre verso la stessa che, in uno sfogo di pianto, le aveva detto che il marito faceva un uso improprio del denaro e dei risparmi;
‣in quella occasione il figlio le aveva espresso il desiderio di andare in Italia ma solo nel periodo estivo, ma la nonna e il marito lo avevano impedito;
‣ con lo stato di gravidanza la signora ha lasciato definitivamente il _1
15.8.2024 la casa dell'anziano che accudiva e, nell'attesa di reperire un alloggio, è andata ad Avellino per una settimana per poi tornare a Reggello con il compagno, alloggiano presso un B&B “Casa Santa Rita” in Leccio-Reggello;
‣il compagno della signora lavora per l'Enel per tutto il territorio della _1
Toscana;
‣la signora ha riferito agli operatori che l'ultima volta che aveva sentito il figlio era stato a maggio 2024 e dapprima il figlio le era parso emozionato nel sentirla ma poi aveva iniziato a inveire contro di lei chiamandola diavolo e dicendo he lei stava male perché se lo meritava. A suo dire tale comportamento era dovuto alla presenza del nonno.
‣ il progetto di vita della signora era vivere con il compagno e con il figlio, _1 portandolo in Italia;
‣il signor è in Italia da quando ha nove anni e ha un buon lavoro, con Parte_5 buona retribuzione;
vuole costruire una famiglia con la signora e ha affermato _1 di avere un buon legame con il figlio di lei a cui vuole molto bene e che lo ha chiamato PÀ (ha il suo nome tatuato sul braccio) e gli avrebbe detto di stare _1 male per l'atteggiamento dei nonni e soprattutto del nonno.
Il servizio tutela minori competente per il luogo di residenza del signor ha _1 riferito quanto segue:
‣ il minore vive stabilmente in Romania presso i nonni e mantiene la residenza anagrafica presso il padre;
‣ su richiesta del servizio, l'Ambasciata di Romania in Italia con la collaborazione della Direzione Generale della Assistenza Sociale e la Protezione del Bambino di Ialomita aveva svolto una indagine sociale presso il domicilio della nonna materna e 8 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
del marito, fornendo preziose informazioni: il minore frequenta la scuola pubblica, è uno studente apprezzato e ha instaurato buone relazioni con i compagni. Il padre mantiene rapporti con il figlio, sia telefonici, sia recandosi in Romania (nel periodo natalizio anche insieme alla propria madre). La relazione tra il padre e i nonni è di reciproco rispetto e conservata nell'interesse del minore, per favorire i rapporti con il padre. L'abitazione ove vive il minore è adeguata. A maggio 2024 sono stati richiesti aggiornamenti ed è stata confermata la valutazione positiva già espressa.
‣ Durante il colloquio e la visita domiciliare, il signor ha raccontato che il _1 figlio vive in Romania dal 2017 con i nonni in quanto la madre è assente. Non ha contatti con la signora e non sa dove vive e cosa faccia. Ha descritto la _1 signora come completamente disinteressata rispetto ai bisogni del figlio e, _1 durante le telefonate, spesso aveva la tendenza a screditare il padre e i nonni. Ha affermato che i nonni si stanno occupando del figlio provvedendo a tutti i suoi bisogni in modo adeguato, garantendo la frequenza scolastica e alle attività sportive. Ritiene che i nonni siano per il figlio figure significative, che svolgono un ruolo genitoriale vicariante. Il padre ha mostrato sincero affetto per il figlio, emozionandosi a parlare di lui e, nonostante la distanza, ha dimostrato di avere molte informazioni che lo riguardano. Ha dichiarato di mantenere rapporti quotidiani telefonici con il figlio, che va a trovare durante le vacanze. Con i nonni ha buoni rapporti e contatti telefonici e quando va in Romania dorme da loro. Ha manifestato il desiderio di vivere con il figlio in Italia, ma una volta che abbia completato il ciclo scolastico;
peraltro attribuisce molto peso alla volontà del figlio circa il suo collocamento dichiarando di averlo lasciato libero di decidere, anche se rimanere con i nonni e venire in Italia durante le vacanze. Sente comunque che la migliore decisione per il figlio sia quella, allo stato, di fargli completare il ciclo scolastico in Romania. Il signor ha buoni rapporti con la sua famiglia di origine e sia la nonna paterna _1 che lo zio paterno hanno informazioni del nipote e mantengono con lui rapporti, Circa i noni paterni la madre del signor ha affermato che sono delle brave _1 persone e ritiene che si occupino in modo adeguato del nipote;
ha anche riferito che la signora ha sempre avuto difficoltà ad occuparsi del figlio, anche quando Pt_6 erano in Italia.
‣ nel colloquio in videochiamata, il minore ha mostrato buone competenze di espressione in lingua italiana e si è posto in modo disponibile con l'interlocutore; ha raccontato le sue attività, affermando di essere contento di iniziare la scuola perché impara tante cose;
si è mostrato felice di poter trascorrere del tempo con il padre e ha confermato di avere buoni rapporti con i nonni con cui vive. Il tema materno rappresenta invece per lui un ambito di sofferenza e fa emergere sentimenti di rabbia e il minore autonomamente ha dichiarato: “non voglio andare da lei non la vedo e non la sento da più di un anno… io non la voglio nella mia vita, la odio…”. La psicologa gli ha chiesto se fosse un po' arrabbiato con la madre e il minore ha risposto: “sono un po' più di un po' arrabbiato con lei”. Il minore ha affermato che gli piacerebbe trascorrere dei periodi di vacanza in Italia
‣ a parere degli operatori è emerso come il minore “riesca ad esprimere i propri pensieri in modo chiaro ed autonomo, portando riflessioni mature e significative, a 9 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG volte piuttosto evolute rispetto all'età anagrafica”. Hanno quindi concluso che “allo stato attuale sta crescendo in una situazione di vita stabile e adeguata ai _1 propri bisogni. Potrebbe risultare significativo per lo stesso avere la possibilità di raggiungere in alcuni periodo dell'anno il padre, la nonna e lo zio paterni, ad esempio durante le vacanze estive. Inoltre, si ritiene utile suggerire a favore del minore l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico in merito alle difficoltà rappresentate relativamente alla figura materna, la quale è oggi risultata assente nella vita del figlio”.
11. In data 13.9.2024 parte appellata ha depositato verbale della causa pendente in Romania dal quale risulta che è stato disposto un rinvio all'udienza del 3.10.2024.
12. In data 16.9.2024 la curatrice speciale ha depositato memoria con cui ha dato atto che ha manifestato il desiderio di rimanere in Romania dove è ben inserito a _1 livello scolastico e sociale. Il minore ha inoltre manifestato un atteggiamento molto ostile verso la figura materna. La nonna materna, di fatto, ha favorito il rapporto con il padre mentre è apparsa molto critica verso la figlia. La curatrice ha quindi evidenziato che di fatto entrambi i genitori vorrebbero l'affidamento esclusivo del figlio, ma ambedue dicono di non volerlo sradicare dall'attuale contesto socio familiare e di volere il suo ritorno in Italia in modo graduale, anche solo per le vacanze. Con la collaborazione dell'Ambasciata di Romania il servizio sociale ha ricevuto relazione di aggiornamento circa la condizioni di vita del ragazzo che risulta adeguatamente seguito dai nonni materni, frequenta la scuola pubblica e pratica attività sportiva. Dalla relazione dei servizi sociali emerge che la madre del minore è in attesa di un figlio dal compagno, gravidanza complicata dalla malattia diabetica;
la coppia attualmente dimora in un B&B a Leccio frazione di Reggello (FI) per motivi sanitari (avendo una casa di proprietà ad Avellino). La curatrice evidenzia quindi che “la nonna materna e il nuovo marito hanno rapporti civili e proficui solo con il padre al quale è garantito di vedere e sentire liberamente il figlio (come statuito anche da questa Corte). Il padre di in _1
Italia può contare sull'appoggio della propria madre e del fratello che hanno mostrato ai servizi di conoscere la storia del nipote e di mantenere una relazione con lui. La madre, come si evince dal narrato al servizio, ha sentito il figlio l'ultima volta a maggio - peraltro in occasione di un suo malore e sembrerebbe non vederlo da oltre un anno. Non risulta a questo difensore che la signora - genitore con _1 affidamento esclusivo, ma nei fatti figura genitoriale maggiormente “compromessa” nel suo rapporto con il minore - si sia attivata né con il servizio per avere anche solo un supporto psicologico in questo momento in cui sembrerebbe che il figlio rifiuti la sua presenza, né si sia recata in Romania per vederlo o comunque abbia attuato strategie volte al recupero del rapporto con il figlio (a prescindere dall'invio di regali per le occasioni).”.
10 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
La curatrice ha quindi chiesto che siano effettuati accertamenti a mezzo ctu sulle capacità genitoriali e, in caso si ritenga la causa matura per la decisione, ha chiesto di accogliere il reclamo e di disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre con possibilità per la madre di vedere il figlio liberamente purché previo accordo con i nonni e/o il padre e con la mediazione del servizio cui andrà rimandato un compito di monitoraggio della situazione familiare;
ha chiesto poi stabilirsi che la madre contribuisca al mantenimento del figlio con il versamento di un assegno mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso.
13. All'udienza del 24.9.2024 è comparso personalmente il signor che ha _1 dichiarato che il figlio sta frequentando la terza elementare in Romania e che versa mensilmente 350 euro ai nonni per il mantenimento del figlio. I difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Nel ricorso in appello aveva dedotto: Parte_1
- che nel corso del matrimonio la signora aveva tenuto un comportamento _1 aggressivo non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti del figlio e che tale comportamento era, in talune occasioni, anche sfociato in violenze fisiche ai danni del minore che era, quindi, stato costretto a rifugiarsi dalla nonna paterna che viveva nell'appartamento sottostante la casa coniugale;
- che la signora aveva trasferito il figlio in Romania senza il suo consenso e _1 che, così facendo, gli aveva impedito di svolgere il ruolo genitoriale, anche perché per un lungo periodo di tempo non era neanche riuscito a contattare telefonicamente il figlio e successivamente, ogni volta che riusciva a sentirlo, questi si limitava ad avanzare richieste di denaro;
- che non aveva rispettato l'accordo raggiunto all'udienza Controparte_1 tenutasi in data 10.1.2021;
- che la signora delegava ai nonni materni l'accudimento e la crescita del _1 figlio, in quanto spesso si recava fuori dalla Romania e solo in qualche occasione tornava dal figlio;
- che i genitori della signora recentemente gli avevano confermato il fatto che _1
abitava stabilmente con loro, che la figlia viveva in un'altra città, facendo _1 visita al figlio una volta al mese e che voleva trasferirsi con il bambino insieme al nuovo compagno in un luogo non meglio precisato;
- che il Tribunale aveva errato nel subordinare gli incontri tra il padre e il figlio a una preventiva richiesta avanzata ai Servizi Sociali: affermava, infatti, di essere sempre stato un padre premuroso e attento e di aver sempre mantenuto le videochiamate con il figlio che aveva, suo malgrado, visto crescere a distanza;
11 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
- che, pertanto, il rapporto con il figlio si era conservato e che, per tale motivo, avrebbe potuto recarsi in autonomia a vedere il figlio in Romania, previo accordo con i nonni materni e con la signora _1
15. L'appellata aveva dedotto: _1
- che sebbene sollecitato in sede di udienza presidenziale a recarsi dal figlio _1 in Romania, non aveva adempiuto agli impegni assunti, prorogando volutamente la lontananza e impedendo le frequentazioni;
- che aveva senza alcuna ragione smesso di versare il mantenimento per il _1 figlio e che per tale ragione era stata costretta ad agire con un pignoramento mobiliare presso terzi per cui non aveva ancora ricevuto quanto dovuto;
- che, quasi contemporaneamente, aveva ingiustificatamente anche interrotto _1 le videochiamate con il figlio;
- che aveva trovato lavoro come badante/collaboratrice domestica nella zona in cui aveva reperito l'abitazione e che, pertanto, nulla vietava al figlio di vivere con la madre, con conseguente conferma del provvedimento del Tribunale;
- che in Romania è pendente una causa tra le attuali parti e i nonni materni e che in tale causa ha chiesto che il minore sia autorizzato a rimanere in Romania con _1
i nonni materni.
16. L'istruttoria compiuta in questo grado di giudizio ha dimostrato che le affermazioni della signora in parte, non corrispondono al vero e che, allo _1 stato, si registra una seria criticità dei rapporti tra il minore e la madre, in quanto, comprensibilmente, manifesta rabbia verso la madre, che di fatto lo ha _1 abbandonato, si è disinteressata di lui ed è concentrata nel costruire la sua vita con il nuovo compagno, dal quale aspetta un figlio. Inoltre, la madre ha una vita ancora precaria, non ha una stabile abitazione, pur avendo acquistato una casa con il compagno in Avellino, essendo alla ricerca di una abitazione nel territorio di Reggello per essere seguita dall'Ospedale di Firenze, dal momento che è in stato di gravidanza con seri problemi di salute. Allo stato, la figura più tutelante per il minore appare il padre, tanto è vero che il signor è stato ben accolto dai nonni materni e ha ripreso a frequentare il _1 figlio. Il signor comprende anche i bisogni e desideri del minore e non _1 intende sradicarlo dall'ambiente in cui attualmente vive, giacché capace di _1 discernimento, ha espresso il desiderio di continuare per ora a vivere con la nonna, essendo ben integrato nell'ambiente scolastico e sociale. Dalla relazione sociale dei servizi rumeni emerge che il minore è ben accudito e seguito dalla nonna e dal marito e anche i servizi sociali di Breno confermano il positivo rapporto tra il padre del minore e i nonni materni. Gli operatori hanno anche avuto un colloquio con il minore in videochiamata. ha mostrato buone competenze di espressione in lingua italiana ed è stato _1 disponibile al dialogo. Ha raccontato delle sue passioni e della sua vita in Romania e si è mostrato felice di poter trascorrere del tempo con il padre confermando di avere un buon rapporto con i nonni materni. 12 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
Il tema materno rappresenta invece per il minore motivo di grande sofferenza e si è detto molto arrabbiato con lei (“non voglio andare da lei…non la vedo e non la sento da più di un anno…io non la voglio nella mia vita…la odio”). Appare evidente che la madre, ora impossibilitata dalla sua seconda gravidanza, dovrà riavvicinarsi al figlio con il sostegno dei servizi sociali rumeni ai quali si dovrà rivolgere. ha quindi affermato che gli piacerebbe trascorrere del tempo in Italia Persona_1 durante le vacanze. Gli operatori hanno quindi concluso affermando che il minore riesce ad esprimere i propri desideri in modo chiaro e autonomo, portando riflessioni mature e significative, a volte piuttosto evolute rispetto all'età anagrafica. Al termine del ciclo scolastico il padre valuterà, con il supporto dei servizi sociali, un eventuale trasferimento del minore in Italia presso la sua residenza, con il consenso del minore e dei nonni. Allo stato, si autorizza il padre a mantenere il collocamento del figlio presso i nonni materni in Romania. Il minore dovrà trascorrere i periodi di vacanza in Italia e sarà cura del padre andarlo a prendere e riportarlo a casa dei nonni. Il reclamo va pertanto in parte accolto. Pur se la situazione personale e familiare del minore appare suscettibile di mutamenti, si ritiene di provvedere in via definitiva, potendo poi eventualmente le parti agire in sede di modifica delle condizioni disposte.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Brescia n. 1676/2023 pubblicata in data 30.9.2023, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
- AFFIDA il minore in via esclusiva al padre, che potrà assumere anche le decisioni di particolare rilevanza relative alla residenza, scuola e salute del minore, autorizzando, allo stato, la permanenza del minore in Romania presso i nonni materni, con mantenimento della residenza anagrafica presso la abitazione del padre. La possibilità di un rientro in Italia del minore presso il padre alla fine del ciclo scolastico andrà verificata dal padre stesso e dalla nonna materna con il supporto dei servizi sociali italiani e rumeni.
- DISPONE che il minore trascorra tutte le vacanze scolastiche in Italia presso l'abitazione del padre, salvo diverso accordo tra il padre e la nonna materna;
- DISPONE che la madre possa vedere il figlio in Romania, previo accordo con la propria madre, eventualmente con il sostegno dei servizi sociali rumeni che regoleranno i rapporti madre-figlio con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni;
la madre potrà vedere il figlio anche quando sarà in Italia durante le 13 Corte di Appello di Brescia - Sezione III Civile – Famiglia
Proc. n. 878/2023 RG
vacanze con modalità protette e osservate e rivolgendosi quindi ai servizi sociali;
- REVOCA il contributo a titolo di concorso per il mantenimento del figlio di euro 350 posto a carico del padre da corrispondersi alla madre a far data dal collocamento del minore presso i nonni materni in Romania;
- DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento del figlio in proporzione ai propri redditi e pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie;
- INCARICA i servizi psico-sociali competenti per il Comune di residenza del padre di porre in essere i più opportuni sostegni, fornendo al padre idonei sostegni per un corretto esercizio delle funzioni genitoriali ed eventualmente un sostegno psicologico al minore in caso di un suo rientro in Italia, regolamentando i rapporti con la madre con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni, inizialmente in forma protetta e osservata per agevolare la ripresa di un dialogo sereno tra madre e figlio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio
Si comunichi anche ai servizi sociali
Brescia, Camera di Consiglio del 24.9.2024
Il Presidente rel Maria Grazia Domanico
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, precisava di essersi sottoposto nel corso del 2018 a degli esami presso lo SMI di SO (BS) e che questi avevano dato esito negativo.
4