Ordinanza cautelare 12 febbraio 2020
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 12/02/2020, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2020
N. 00031/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2020, proposto da B.R., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Marandola, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. paolomarandola@pecavvocaticassino.it;
contro
Ministero dell’interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
Prefettura di Frosinone e Questura di Frosinone, non costituite in giudizio;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
1) del decreto della Questura di Frosinone -OMISSIS-, notificato il successivo giorno 25, con cui è stata la disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo rilasciata al ricorrente il -OMISSIS-;
2) del decreto della Prefettura di Frosinone -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni;
3) di ogni altro atto, antecedente e consequenziale, conosciuto e non, comunque annesso ai predetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame che tipicamente connota la fase cautelare del giudizio e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento nel merito, il ricorso non appare sorretto, allo stato, dal requisito del fumus boni iuris , dal momento che la richiesta di archiviazione del procedimento penale avviato a carico del ricorrente, formulata dal pubblico ministero, non risulta essere stata ancora favorevolmente vagliata dal Giudice per le indagini preliminari;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, comma 1, d.gs. 30 giugno 2003 n. 196 e 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di IN, rigetta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, comma 1, d.gs. 30 giugno 2003 n. 196 e 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.