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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 645/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata e con domicilio fisico presso il Email_1 suo studio in Rimini C.so D'Augusto n. 220
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.
Francesca Romana Belli e Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato a Rimini, presso la sede dell' , in Via Macanno n.25, in virtù di mandato generale a CP_1 liti
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto:
INVALIDITA' CIVILE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 445 bis VI comma cpc Parte_1 conveniva in giudizio l' innanzi l'intestato Tribunale l' contestando le CP_1 CP_1 conclusioni alle quali era pervenuto il CTU dott. nella Persona_1 acquisita causa per ATP 1219/2023, che non aveva accertato la sussistenza dei requisiti per beneficiare della indennità di accompagnamento.
La domanda nei termini dianzi esposti appare peraltro infondata ed immeritevole di accoglimento .
Si ritiene infatti , stante la natura spiccatamente impugnatoria del nuovo giudizio di merito introdotto dalla disposizione normativa di cui all'art. 445 bis VI comma cpc , che non appaia consentito alle parti riproporre nel giudizio di merito le medesime argomentazioni tecnico-giuridiche già valutate nella sottostante causa per ATP .
Nella specie appare pacifico come la parte ricorrente si sia limitata a riproporre nella presente fase di merito le medesime osservazioni medico-legali che erano già state sottoposte nella precedente fase di ATP al nominato CTU e da quest'ultimo negativamente valutate con esaustive argomentazioni scientifiche .
Risulta in ogni caso decisivo che le conclusioni del CTU dott. Persona_1 siano state confermate anche dal CTU dott. nominato Persona_2 nell'ambito della presente fase di merito che ha così concluso : “…- che la perizianda, presenti uno stato invalidante pari al 100% (cento per cento) in riferimento alle tabelle di cui al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 5 febbraio 1992; - NON abbia necessità di assistenza continua…”.
Poiché le concordi conclusioni dei due CTU risultano comunque dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il
Giudicante ritiene di farle proprie.
Tenuto conto dei redditi dichiarati, inferiori ai minimi di legge, la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU, nella CP_1 misura già liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il giorno 30\05\2024, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1 1) Rigetta il ricorso .
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese delle due CP_1
CTU liquidate come da separati decreti .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 10\04\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'