Versione
18 aprile 2001
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12 agosto 2012
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Art. 5. (( (Notificazioni e comunicazioni).)) (( 1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e' notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda e' proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere piu' proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. )) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere piu' proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. )) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Commentari • 101
- 1. Legge Pinto: perentorietà del termine per notificare ricorso e decreto di accoglimentoAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 febbraio 2017 · 15.120641
Ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 89 del 2001, meglio conosciuta come Legge Pinto, […] Il ricorso e il pedissequo provvedimento di ingiunzione venivano notificati dal ricorrente oltre il termine dei trenta giorni previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 89/2001; […] Con il primo motivo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 5 comma 2 della legge n. 89 del 2001 in relazione alla non perentorietà del termine previsto per la notifica del ricorso e del relativo decreto. […] Quindi secondo quanto stabilito dai Giudici di Legittimità il termine dei trenta giorni di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 89 del 2001, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 14/07/2017, n. 8506Provvedimento: […] Per l'ottemperanza del decreto 2474/2016, emesso dalla Corte D'Appello di ROMA in data 29/03/2016, depositato il 30/03/2016 nel procedimento iscritto al nr. di R.G.V.G. 52734/2015, munito di formula esecutiva in data 21/04/2016 e notificato, nei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della Legge 89/2001 e ss.mm.ii., al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura di Stato in data 27 aprile 2016 e presso la sede legale in data 28 aprile 2016.Leggi di più...
- art. 5 Legge 89/2001·
- ottemperanza a decreto ingiuntivo·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- formula esecutiva·
- notifica a mezzo PEC·
- ricorso amministrativo·
- esecutività del decreto·
- Ministero dell'Economia e delle Finanze