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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 23 aprile 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a precetto promossa da in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1
difeso dall' Avv. A. Bolognese come da mandato in atti contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. E. C. Simeone come Controparte_1
da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la di Parte_1 CP_2
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 ° comma c.p.c. avverso
[...]
l'atto di precetto, notificato in data 13.06.2022, con il quale è stato intimato il pagamento di € 46.806,00 in favore del sig. , in forza della sentenza Parte_2
n.4146/2017, emessa il 13.11.2017 nell'ambito del giudizio n.40000135/2007.
La contesta il diritto di agire esecutivamente attesa la inesistenza di Pt_1
alcuna posizione debitoria nei confronti della società intimata.
In particolare, assume che nel contratto di cessione di ramo di azienda, rogato dal notaio in data 04.03.2009 ed intercorso tra la Per_1 Controparte_3
a.r.l. – società cedente – e la Mase SRL – società cessionaria –, è stato espressamente convenuta la esclusione dei crediti e dei debiti del ramo di azienda.
Rileva, inoltre, che la intimata posizione debitoria non risulta dai libri contabili obbligatori tenuti dalla cooperativa cedente.
Conclude chiedendo dichiararsi la inefficacia/ illegittimità dell'atto di precetto intimato con condanna delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta del 08.11.2022 si costituiva in giudizio il sig.
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_1
Espletato l'interrogatorio reciproco delle parti, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
La contesta il diritto di agire esecutivamente attesa la inesistenza di Pt_1
alcuna posizione debitoria nei confronti della società intimata.
Adduce che la non è debitrice di alcuna somma di denaro atteso Pt_1
che la sentenza azionata condanna al risarcimento dei danni la piccola società cooperativa CP_3 Pt_3
Deduce che il contratto di cessione di ramo di azienda, rogato dal Notaio Per_1
in data 04.03.2009 (otto anni prima della pubblicazione della sentenza intimata) ed intercorso fra la società e la , al punto 5 espressamente CP_3 Pt_1
esclude dalla cessione i crediti e i debiti del ramo di azienda che resteranno rispettivamente a favore e a carico della parte alienante.
Assume, inoltre, che non opera la responsabilità solidale dell'acquirente, prevista dall'art. 2560, 2 comma c.c., in quanto tale posizione contabile non risultava dai libri contabili obbligatori tenuti dalla cooperativa cedente.
Orbene, il titolo esecutivo su cui è stato promosso l'atto di precetto da parte
2 del sig. è la sentenza n.4146/2017, emessa il 13.11.2017 nell'ambito Parte_2
del giudizio n.40000135/2007, in forza della quale la piccola società cooperativa
[...]
a r.l., -con il cambio di denominazione in Consorzio GEIE – veniva CP_3
condannata a risarcire i danni subiti dagli attori quantificati in via equitativa nella complessiva somma di € 40.000=, di cui € 30.000= per ed € Controparte_1
10.000= in favore di Controparte_4
La suddetta società veniva, altresì, condannata a refusione delle spese di lite nella misura del 50%, in quanto la domanda attrice è stata accolta solo in parte. Liquida le spese competenze nella complessiva somma di€ 7.00= già ridotta del 50%, di cui €
350= per spese, oltre alle spese generali con Iva e CAP".
Dal confronto testuale tra le norme degli artt. 475, 477 e 111 c.p.c. si ricava l'utilizzabilità del titolo esecutivo anche nei confronti di soggetti passivi diversi da quelli nominativamente individuati nel documento che lo rappresenta, con l'unico limite di fare precedere l'eventuale esercizio dell'azione esecutiva dalla preventiva notifica del titolo esecutivo, al fine di consentire al “ nuovo obbligato” la possibilità di spontaneamente adempiere prima della notifica dell'atto di intimazione.
Ne consegue, dunque, che la sentenza pronunciata contro il cedente esplica i suoi effetti anche contro il cessionario, successore a titolo particolare, indipendentemente dalla sua partecipazione o meno al giudizio (Cassazione civile, Sez.
Unite, 03/11/2011, n. 22727).
Pertanto, allorche la cessione sia avvenuta nel corso di un processo al cui esito sia stata pronunciata una sentenza poi azionata in via esecutiva, è opponibile al cessionario il titolo conseguito dal ceduto nei confronti del cedente, relativo ad un rapporto contrattuale d'impresa non del tutto esaurito“.
Ciò premesso, occorre accertare quale sia la sorte dei debiti aziendali anteriori
3 al trasferimento dell'azienda.
Ai sensi dell'art. 2560 c.c.:“L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori“.
Secondo la dottrina prevalente, l'acquirente è tenuto a pagare i debiti aziendali in solido con l'alienante in forza di un accollo cumulativo ex lege, perché con l'azienda, che è universalità di diritto, si trasferiscono anche le passività.
La norma detta quindi una disciplina finalizzata alla tutela dei creditori, con la previsione del principio di solidarietà fra cedente e cessionario e dell'accollo cumulativo ex lege per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e che risultino dai libri contabili obbligatori.
Il requisito previsto dalla norma per cui i debiti debbono risultare dai libri contabili obbligatori è stato oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha rimarcato la finalità di protezione perseguita dalla norma e la necessità di modulare l'interpretazione di siffatto requisito avendo cura di preservarne la ratio:
“In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della 'finalità di protezione' della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di
4 fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato“.(così Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 32134/2019, depositata il 10/12/2019).
Giova, inoltre, rammentare che il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c.
Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/04/2018, n. 8539).
Nel caso in esame, il credito azionato dal trova fonte in un CP_1
contenzioso volto all'accertamento della illegittima esclusione dalla compagine sociale instauratosi nei confronti della società cedente e pendente all'atto della cessione di azienda di cui in oggetto.
In conclusione, la sentenza azionata dal sig. è pienamente opponibile CP_1
ed efficace nei confronti della società cessionario . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza.
Il valore della causa è di € 46.806,00. Segue l'applicazione del relativo scaglione ex DM 55/2014, con i parametri ivi previsti, considerata tuttavia la natura documentale della causa e la non complessità, in fatto e in diritto, della controversia.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) rigetta la opposizione promossa da , in persona del suo legale Pt_1
5 rappresentante p.t. e, per l'effetto conferma l'atto di precetto notificato in data 13.06.2022
2) Condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla Pt_1
refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive € 3.809,00 di cui € 3.809,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge in favore dell'AR
. Lecce, 23 aprile 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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