Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2004, n. 1340
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purché in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione. L'accertamento dei casi simili e delle eque soddisfazioni del danno non patrimoniale in essi operate dalla Corte di Strasburgo, pur rientrando nei doveri d'ufficio del giudice, può giovarsi della collaborazione delle parti, ed in particolare dell'attore, che ha interesse a fornire al giudicante ogni elemento utile alla determinazione del "quantum" del danno nella misura da lui chiesta, anche nelle ipotesi in cui non sia configurabile a suo carico un onere probatorio. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le Sezioni unite hanno cassato con rinvio il decreto della Corte territoriale, avendo questo fissato una riparazione del danno non patrimoniale in misura pari a meno di un decimo di quella accordata in casi simili dalla Corte europea, e quindi in un importo notevolmente ed irragionevolmente difforme dalla normativa della CEDU, come interpretata ed applicata dai giudici di Strasburgo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2004, n. 1340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1340
Data del deposito : 26 gennaio 2004

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