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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Sommariva Presidente est. dr. Giulia Dossi Consigliere dr. Corrado Gioacchini Giudice aus.
all'udienza del 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 731/2024 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali amministratori e legali rappresentanti di “ C.F._2 [...]
” (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_1
Camillo Maria Bevilacqua e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, Piazzetta Guastalla, 7,
-appellanti- contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domicilio eletto P.IVA_2
ex lege presso la stessa in Milano, via Freguglia, 1,
-appellato- avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
* pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in qualità̀ di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa, ritenuto ammissibile l'appello i sig.ri e Parte_1 Parte_2 personalmente e quali amministratori e legali rappresentanti di “ Parte_3
” contro la Sentenza del Tribunale di Pavia n. 363/2023, ed in totale
[...] Parte_2
riforma della stessa:
NEL MERITO:
1) In via principale, per le ragioni (tutte) di cui al Ricorso ex art. 442 c.p.c. e del presente atto
d'appello, accertare e dichiarare inesistenti e/o nulle e comunque annullare e/o revocare le ordinanze- ingiunzioni n. 187 e 188 del 2020, dichiarando non dovute le somme dalle stesse portate e per l'effetto, Co condannare l' di a restituire agli appellanti le seguenti somme già versate: € 5.910,00 a CP_1 titolo di sanzioni complessive a carico di € 5.910,00 a titolo di sanzioni complessive a Parte_1 carico di e € 5.750,00 a titolo di spese legali liquidate in sentenza. Parte_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (comprese spese generali e il rimborso del C.U.) per entrambi i gradi di giudizio.
2) In via subordinata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, si chiede di accertare e dichiarare inesistente e/o nulla e/o di annullare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione n. 188/2020 emessa nei confronti della sig.ra , in quanto duplicazione ingiusta delle sanzioni Parte_2 amministrative già contestate all'altro socio e amministratore con ordinanza n. Parte_1
187/2020.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (comprese spese generali e il rimborso del C.U.) per entrambi i gradi di giudizio.
3) In via ulteriormente subordinata, si chiede che in parziale riforma della sentenza di primo grado, la
Corte d'Appello provveda in ogni caso al diverso regolamento delle spese relative al primo grado di giudizio, disponendone la compensazione integrale per le ragioni espresse al paragrafo § 5.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (comprese spese generali e il rimborso del C.U.) per il presente grado di giudizio.”.
Per l'appellato:
“Voglia codesto Ecc.ma Corte d'Appello, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
pagina 2 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/2/2021 , personalmente e quali Parte_3 Parte_2 amministratori e legali rappresentanti della società Parte_3
, convenivano innanzi al Tribunale di Pavia l' ,
[...] Controparte_1
proponendo opposizione ex art. 22 l. 689/1981 e 6 D. lgs. n. 150/2011 avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 187/2020 del 29/12/2020 prot. n. 10453/6619, notificata a in data 21/1/2021 e n. Parte_1
188/2020 del 29/12/2020 prot. n. 10453/6620, notificata a in data 21/1/2021 per i Parte_2
seguenti illeciti amministrativi:
1) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successive modifiche e integrazioni: per non aver consegnato, alla lavoratrice sottoelencata, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152/1997. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs 276/2003 nell'importo da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 per ogni lavoratore interessato.
Sanzione applicata Euro 500,00 - Codice Tributo 791T.
Elenco dei lavoratori interessati:
nata a [...] il [...]; Parte_4
2) Art.21 comma 1 della L. 29/04/1949 n.264, come sostituito dall'art.6 comma 3 del D.Lgs 19
Dicembre 2002 n. 297, per aver omesso di comunicare entro i termini di legge, al competente Centro
Provinciale per l'Impiego, la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sottoelencato. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs 276/2003 nell'importo da Euro
100,00 a Euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.
Sanzione applicata Euro 180,00 - Codice Tributo 791T.
Elenco dei lavoratori interessati:
nato a [...] il [...]; Parte_5
3) Art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter D.L. n. 510/96, convertito con Legge 28 novembre 1996 n. 608,
e successive modifiche e integrazioni, per non aver comunicato al Centro per l'Impiego competente per territorio, l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente, della lavoratrice sottoelencata, secondo quanto indicato nel dettaglio nel verbale unico sopra richiamato. La sanzione pagina 3 di 19 amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs 276/2003 nell'importo da Euro 100,00 a
Euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.
Sanzione applicata Euro 180,00 Codice Tributo 791T.
Elenco dei lavoratori interessati:
nata a [...] il [...]; Parte_4
4) Art. 39 comma 1 e 2, Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n. 112, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per complessive 14 mensilità, secondo quanto dettagliato per ciascun lavoratore nel verbale sopra richiamato. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, nell' importo da € 150,00 a € 1.500,00, per violazioni riferite fino a 10 lavoratori.
Sanzione applicata Euro 1.500,00 Codice Tributo 741T;
Elenco dei lavoratori interessati e periodi di riferimento:
nato a [...] il [...], occupato in modo irregolare dal 01.7.2014 al Parte_5
31.08.2015; nato a [...] il [...] occupato in modo irregolare dal 01.7.2014 al CP_3
31.08.2015; nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 06.9.2014 al Controparte_4
31.08.2015;
5) Art. 39 comma 1, 2 e 7, Legge n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n.
112, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5, D. Lgs. 151/2015, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per complessive 37 mensilità, secondo quanto dettagliato per ciascun lavoratore nel verbale sopra richiamato. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 così come sostituito dall'art. 22, comma 5, D. Lgs. 151/2015, nell'importo da € 1.000,00 a € 6.000,00, se la violazione di riferisce a più di dieci lavoratori subordinati ovvero a un periodo superiore a dodici mesi.
Sanzione applicata Euro 2.250,00 Codice Tributo 741T;
Elenco dei lavoratori interessati:
pagina 4 di 19 nato a [...] il [...] occupato in modo irregolare dal 01.9.2015 al Parte_5
30.11.2017;
nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 18.10.2015 al Parte_4
29.12.2017; nato a [...] il [...] occupato in modo irregolare dal 01.9.2015 al CP_3
18.01.2016; nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 01.9.2015 al Controparte_4
30.11.2017 e dal 01.3.2018 al 16.12.2018;
6) Art. 39 comma 1 e 2, Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n. 112, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per complessive 2 mensilità, secondo quanto dettagliato per ciascun lavoratore nel verbale sopra richiamato. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, nell' importo da € 150,00 a € 1.500,00 per le violazioni riferite fino a 10 lavoratori.
Sanzione applicata Euro 420,00 Codice Tributo 741T;
Elenco dei lavoratori interessati:
nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 22.7.2015 al Parte_4
31.08.2015;
7) Art. 39 comma 1, 2 e 7, Legge n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n.
112, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5, D. Lgs. 151/2015, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per complessive 2 mensilità, secondo quanto dettagliato per ciascun lavoratore nel verbale sopra richiamato. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 così come sostituito dall'art. 22, comma 5, D. Lgs. 151/2015, nell'importo da € 150,00 a € 1.500,00.
Sanzione applicata Euro 420,00 Codice Tributo 741T;
Elenco dei lavoratori interessati:
nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 01.9.2015 al Parte_4
17.10.2015;
pagina 5 di 19 8) Art. 4, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - Durata massima dell'orario di lavoro: La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai sensi dell'art. 18 bis, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003, come modificato dalla Legge n. 183/2010, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2 del medesimo Decreto
Legislativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.500,00 euro, se la violazione si riferisce fino a 5 lavoratori (sanzione raddoppiata ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. c) del
D.L. n. 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. 9/2014).
Sanzione applicata Euro 460,00, di cui Euro 230,00 al Codice Tributo 741T e Euro 230,00 al Codice
Tributo 79AT
Elenco dei lavoratori interessati:
nato a [...] il [...] occupato in modo irregolare dal 01.7.2014 al 18.01.2016. CP_3
Pa L'accertamento ispettivo nei confronti della Società Parte_3 Parte_3
, esercente l'attività di paninoteca/birreria, era stato avviato sulla scorta di due
[...]
Con richieste di intervento, presentate all' in data 22/1/2018 dai lavoratori e Parte_5 [...]
Pt_4
In particolare, aveva denunciato di aver lavorato “in nero” dal 1/1/2012 al 26/3/2014 in Parte_5
qualità di cuoco, di essere stato successivamente regolarizzato in data 27/3/2014 con un contratto part- time di 15 ore settimanali, con la qualifica di aiuto cameriere e di aver svolto ore eccedenti il contratto di lavoro, nel periodo dal 27/3/2014 al 30/11/2017. Lo stesso aveva fatto la quale Parte_4
aveva denunciato un rapporto di lavoro irregolare, avviato con voucher dal 27/7/2015, con mansioni di aiuto cuoca, successiva regolarizzazione solo in data 18/10/2015 con un contratto part time di 15 ore settimanali e svolgimento di ore di lavoro eccedenti il contratto, nel periodo dal 27/7/2015 al
22/11/2017.
Nell'opporsi alle ordinanze i ricorrenti eccepivano, in via pregiudiziale, la decadenza ex art. 14 Legge
n. 689/1981, lamentando che le ordinanze ingiunzioni opposte erano state notificate solo dopo sette mesi dal primo accesso ispettivo, nonché la nullità delle stesse per difetto e carenza di motivazione. Nel merito contestavano la fondatezza delle pretese dell' , chiedendo preliminarmente la CP_1 sospensione dell'efficacia delle ordinanze ingiunzioni opposte.
pagina 6 di 19 Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando il ricorso avversario in fatto ed in diritto CP_1
ed insistendo per la conferma delle ingiunzioni, previa revoca del provvedimento sospensivo.
Il Tribunale di Pavia, sezione lavoro, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti, dopo aver istruito la causa, con sentenza n. 363/23 pubblicata il 9/1/2024, così decideva: “1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto da Parte_1 Parte_2 personalmente e quali legali rappresentanti di “ e conferma le Parte_3 ordinanze ingiunzioni opposte emesse dall' ; CP_5
2) Condanna le opponenti in solido fra loro a rimborsare all' di Controparte_6
euro 5000 per compenso professionale, oltre spese generali del 15% e accessori di legge”. CP_1
Il giudice di prime cure perveniva a tale esito decisorio sulla base delle seguenti motivazioni: “Alla luce delle dichiarazioni incrociate rese, agli ispettori accertatori, dai suddetti lavoratori, nonché dell'interrogatorio libero di e dei testi escussi , si ritengano provati gli illeciti Parte_1
amministrativi, ivi contestati, tutti fondati sullo svolgimento, da parte di , Parte_5 Parte_4
, e , per i rispettivi periodi di occupazione, negli anni 2014,
[...] Controparte_4 CP_3
2015, 2016, 2017 e 2018, di attività lavorativa, secondo orari di lavoro settimanali superiori alle 15 ore formalizzate nei rispettivi contratti di assunzione parte time. Pacifico che il datore di lavoro, una volta ricevute le dimissioni per giusta causa rassegnate regolarmente dai ex art 26 del DLgs Pt_4
n. 81/2015 (vd doc 7 all cost) non abbia provveduto a comunicarle al centro per l'impiego CP_7 come suo onere”.
Il Tribunale riteneva, nel contempo, corrette le ordinanze opposte sia in merito alla “duplicazione degli addebiti”, essendo i ricorrenti entrambi soci amministratori della e non avendo gli stessi, come da Pt_3 loro onere, provveduto a dimostrare l'esclusiva preposizione di uno solo dei due alla gestione del personale, con conseguente corresponsabilità dell'uno e dell'altro per i comportamenti omissivi accertati, sia in merito alla quantificazione della sanzione (proporzionata alla gravità delle violazioni, non solo di carattere formale – mancate comunicazioni e registrazioni- ma anche sostanziale, atteso in origine l'impiego dei lavoratori senza contratto e al comportamento scorretto del trasgressore, che per anni aveva fatto lavorare il personale per un numero di ore superiore a quello dichiarato).
Il primo giudice rigettava anche le eccezioni svolte in via preliminare dai ricorrenti.
In particolare, quanto alla tardività della contestazione, richiamata la giurisprudenza di legittimità circa la decorrenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della l 689/1981 per la contestazione della violazione dal momento in cui, avuto riguardo alla complessità degli accertamenti istruttori,
pagina 7 di 19 l'amministrazione abbia acquisito piena conoscenza della condotta illecita (Cassazione civile sez. II,
20/06/2018, n.16286 e Cassazione civile sez. I, 04/04/2018, n. 8326), così statuiva: “Nel caso di specie,
Co come si evince dalla documentazione versata in atti da (doc da 10 a 24 all mem cost), gli ispettori del lavoro, iniziati i riscontri ispettivi nei confronti della società de qua sulla scorta delle due richieste di intervento di e , effettuavano il primo accesso ispettivo in data Parte_5 Parte_4
18/1/2019 con richiesta documentale riferita ai lavoratori e agli altri dipendenti, che veniva, Pt_4 in parte, evasa dalla società de qua con la mail dell'8/2/2019; quindi, seguivano ulteriori atti di accertamento, quali, in particolare, le operazioni verbalizzate nel verbale interlocutorio del 2/4/2019 con richiesta di ulteriore documentazione, ivi elencata, con rinvio ai dipendenti della Parte_3
; in seguito, si realizzava l'acquisizione di altra documentazione con le mail del 12/4/2019 e
[...]
del 15/04/2019 relative, in particolare ai LUL dei lavoratori seguiva la convocazione del Pt_4
lavoratore con nota del 15/4/2019, non andata a buon fine;
e in data 20/5/2019 si Parte_6 acquisiva l'elenco delle prestazioni accessorie dei sig.ri quindi, nelle date del 27/5/2019, del Pt_4
10/6/2019 e del 18/6/2019 venivano raccolte le dichiarazioni spontanee dei lavoratori Parte_7
, e;
seguiva il Verbale
[...] CP_3 Parte_5 Parte_4
interlocutorio del 09/7/2019 di richiesta documentale, ivi, dettagliata con rinvio ai lavoratori
, e , che veniva evasa dalla ditta de qua con le Controparte_4 Parte_7 CP_3
mail del 12/7/2019 e del 19/7/2019; si raccoglieva, altresì, la seconda dichiarazione spontanea della sig.ra in data 15/7/2019, e in data 24/7/2019 gli ispettori accertatori raccoglievano Controparte_4
le ulteriori notizie dalla ditta de qua in materia di lavoratori notturni. Gli Ispettori del Lavoro accertatori procedevano a notificare i Verbali Unici di Accertamento e Notificazione sopra citati ai
Soci Amministratori e , rispettivamente il 12/8/2019 e il 01/8/2019, Parte_1 Parte_2 con conseguente rispetto del termine decadenziale di legge”.
Quanto alla carenza di motivazione, richiamato, anche per questo aspetto, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 16316/20) secondo cui “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (conf. Cass. 8649/06), escludeva la sussistenza del vizio, osservando: “Nella specie, ricorrono tutti gli estremi per la sufficienza della motivazione, atteso che le ordinanze richiamano il
pagina 8 di 19 processo verbale di illecito amministrativo, indicano analiticamente le violazioni contestate, le modalità di determinazione delle sanzioni, richiamano gli atti di accertamento e altresì, la Delibera di rigetto del Comitato per i Rapporti di lavoro n. 48/2020 del 03/2/2020.
Pertanto, nel caso di specie, il suddetto obbligo di motivazione deve considerarsi soddisfatto”.
, personalmente e quali amministratori e legali rappresentanti di Parte_3 Parte_2 [...]
, con atto depositato in data 8/7/2024, Parte_3 Parte_3 Parte_2
hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sulla base dei motivi d'appello di seguito sintetizzati.
Con un primo motivo di appello, i ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui, in merito alla
Con sollevata eccezione preliminare di intervenuta decadenza dell' ex art. 14 della L. n. 689/1981, il giudice di primo grado ha ritenuto, a loro avviso erroneamente, di aderire alla tesi avversa secondo cui il termine di 90 giorni previsto dalla norma citata sarebbe iniziato a decorrere solamente dal giorno
24.7.2019, ossia dal ricevimento da parte dell' della dichiarazione della società che giustificava Pt_8
la mancanza di visite mediche per lavori notturni.
Tornano, quindi, a denunciare il mancato rispetto dei termini previsti per la tempestiva contestazione degli addebiti, sostenendo che il Verbale Unico di accertamento n. PV00000/2019-631-02 del
24.7.2019, notificato in data 2.8.2019, su cui poggia l'ordinanza opposta, era stato notificato a distanza di sette mesi dal primo accesso ispettivo avvenuto in data 18.1.2019 in violazione dell'art. 14 della
Legge n. 689/1981.
A supporto della doglianza, gli appellanti evidenziano che l'attività ispettiva realizzata nell'arco temporale di sette mesi aveva subito battute di arresto, essendo stata intervallata da periodi privi di qualsiasi tipo di iniziativa da parte dell'Amministrazione, così ad esempio il periodo intercorso tra il primo accesso ispettivo avvenuto in data 18.1.2019 e le operazioni verbalizzate nel verbale interlocutorio del 2.4.2019; oppure tra la convocazione del lavoratore con nota del Parte_6
15.4.2019, peraltro non andata a buon fine, e l'acquisizione dell'elenco delle prestazioni accessorie dei signori avvenuta oltre un mese dopo, ossia in data 20.5.2019. Pt_4
Nel merito, gli appellanti denunciano l'errata lettura da parte del primo giudice di quanto emerso dalle risultanze istruttorie. Evidenziano che era stato lo stesso primo giudice a rendersi conto della discordanza tra le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti agli ispettori durante le varie fasi dell'accertamento ispettivo e le dichiarazioni rese dagli stessi ex dipendenti in corso di giudizio, ma pagina 9 di 19 Con nonostante tale rilievo il Tribunale aveva comunque ritenuto fondate le pretese di , basandosi unicamente sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Assumono che, al contrario, dunque, di quanto statuito dal giudice di prime cure, era risultato dimostrato che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interessati ( e , Pt_4 CP_3 CP_4
laddove riferivano che tutti lavoravano per 40/45 ore alla settimana, erano palesemente false, così come era falso il preteso lavoro straordinario (ciò sarebbe emerso dalle dichiarazioni testimoniali di
[...]
e di del 10.2.2022, che aveva dichiarato di conoscere CP_4 Testimone_1 Parte_5
e solo di vista e che le capitava di vederli al locale intorno alle 12.00, Parte_4 CP_3
alla fine del suo turno).
Peraltro, nessuna delle circostanze riferite nelle citate dichiarazioni spontanee dei lavoratori aveva trovato conferma nella documentazione esaminata dagli ispettori, anzi: erano stati prodotti, sin dal primo grado di giudizio, tutti i contratti di lavoro, le COB di inizio e cessazione rapporto, le eventuali lettere di variazione del rapporto (si veda , i cedolini paga con dichiarazione Parte_5
sottoscritta dai lavoratori di averli sempre ricevuti ed esaminati (nei cedolini era sempre stato riportato l'orario di lavoro), le ricevute di versamento dei contributi e dei premi assicurativi, insomma tutto quanto utile a dimostrare che il datore di lavoro aveva sempre operato nel rispetto formale e sostanziale dei rapporti di lavoro.
Sul punto insistono, quindi, nel richiedere la riforma della sentenza impugnata in quanto le sanzioni nel merito sarebbero risultate ingiustificate.
Con ulteriore motivo d'appello si richiede che venga annullata l'ordinanza di ingiunzione n. 188/2020 emessa nei confronti della , in quanto duplicazione ingiusta di una pesante sanzione Pt_2 amministrativa per i medesimi asseriti illeciti comunque già contestati all'altro socio e amministratore
Parte_1
Infatti, lamentano parti appellanti: essendo stati individuati come trasgressori sia il sig. Parte_1
che la sig.ra , gli addebiti erano stati duplicati con emanazione di due distinte Parte_2 ordinanze ingiunzione (la n. 187 e la n. 188 del 2020) e l' aveva quindi chiesto due volte il CP_1
pagamento della stessa somma:
- € 5.910,00 a titolo di sanzioni complessive a carico di Parte_1
- € 5.910,00 a titolo di sanzioni complessive a carico di . Parte_2
Lamentano che non corrisponderebbe al vero quanto statuito dal giudice circa la mancata allegazione di elementi che convergessero verso il piuttosto che la dal momento che l'unico ad essere Pt_1 Pt_2
pagina 10 di 19 stato interrogato liberamente per quanto riguardava la gestione dei rapporti di lavoro era stato e Pt_1
tutti i lavoratori avevano dichiarato che si rapportavano con dal quale ricevevano la busta paga e Pt_1
i pagamenti in contanti. Il DVR poi, oltre alla giustificazione di assenza del medico del lavoro, era stata resa dal datore di lavoro . Parte_1
Gli appellanti chiedono, infine, la riforma della sentenza anche in punto di spese di lite, instando per la loro compensazione in caso di conferma della sentenza.
Con memoria depositata in data 4.10.2024 si è costituito in giudizio l Controparte_8
insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure che,
[...]
correttamente, aveva ritenuto sussistenti gli illeciti amministrativi contestati a controparte.
L'ispettorato contesta, innanzi tutto, la fondatezza della censura relativa alla violazione del termine decadenziale di cui all'art. 14 della l. 689/1981. A questo riguardo ricorda che le ultime dichiarazioni spontanee della funzionali a riscontrare quanto dichiarato dagli altri lavoratori CP_4 CP_3
e e erano state raccolte dagli ispettori in data 24/7/2019, mentre i Parte_7 Pt_5 Parte_4
verbali erano stati notificati in data 1/8/2019 e 12/8/2019: risultava, quindi, rispettato il termine di 90 giorni, decorrente dal 24/7/2019, momento in cui gli ispettori avevano effettivamente deliberato di contestare gli illeciti. Con Quanto alla lamentata illegittimità della “duplicazione” degli illeciti a carico di entrambi i soci evidenzia che nelle società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 2257 c.c., applicabile in virtù del disposto di cui all'art. 2293 c.c., tutti i soci hanno l'amministrazione della società, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto.
Essendo, quindi, la amministratrice della società, ogni sua omissione le era rimproverabile, Pt_2 quantomeno per colpa, a mente dell'art. 2260 c.c. che pone in capo agli amministratori un obbligo di osservanza della legge e delle norme statutarie secondo un parametro di correttezza e diligenza.
Richiama a supporto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, ogni singolo socio è responsabile per la conseguente sanzione amministrativa. Ed invero, in assenza di derogante opponibile patto che individui i soci con specifica funzione di amministrazione, tutti i soci hanno, con la disgiunta amministrazione (art. 2257 c.c.), i relativi conseguenti obblighi. E l'omissivo inadempimento di positivi obblighi di amministrazione che integri violazione amministrativa è riferibile ad ogni singolo socio (in quanto ogni singolo socio aveva, con il potere, anche l'obbligo di agire: ed attraverso l'inadempimento ha posto in essere l'omissione): e la conseguente amministrativa
pagina 11 di 19 responsabilità si identifica con la stessa qualità di socio” (Cassazione civile sez. lav., 23/10/1997, n.
10448).
Con Da ultimo, quanto alla domanda di compensazione delle spese di lite, rileva che le ragioni giustificative addotte a suffragio della stessa (asserita reticenza dei testi, numero di udienze in cui i testi di parte appellata non si erano presentati, difficoltà delle questioni trattate) oltre a non assurgere al rango delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2, nella versione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, non erano neppure fondate.
Chiede, quindi, a codesta Corte di applicare l'art. 91 c.p.c., con condanna di parte appellante – secondo soccombenza – al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che tutti i motivi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni e i corrispondenti motivi d'appello siano infondati per le ragioni già compiutamente esposte dal giudice di primo grado con riferimento a ciascuna delle questioni dedotte.
In particolare, il termine di 90 gg si cui all'art. 14 l. 689/81 risulta rispettato in quanto, alla luce dei principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza appellata, lo stesso non decorre né dalle richieste di intervento dei due lavoratori denuncianti ( e , né dal Pt_5 Parte_4
Con primo accesso ispettivo, ma dal momento in cui l' , all'esito dell'istruttoria svolta, è venuta a conoscenza di tutti gli elementi di fatto necessari ad apprezzare la sussistenza degli illeciti, vale a dire dalla conclusione degli accertamenti, accertamenti che, tenuto conto del loro grado di complessità, sono stati svolti in tempi del tutto congrui.
L'attività ispettiva è stata, infatti, iniziata in data 18.1.2019 (con il primo accesso ispettivo, come da Con verbale sub doc. 10 fascicolo primo grado ), è proseguita -in tempi ravvicinati- con l'acquisizione dei documenti richiesti dagli ispettori (come da email dello studio paghe della Società ispezionata dell'8.2.2019, verbale interlocutorio del 2.4.2019, email del 12.4.2019 e del 15.4.2019, email dell' del 17.5.2019, email di riscontro dell'anagrafica flussi INPS del 20.5.2019, verbale CP_1
interlocutorio del 9.7.2019, email dello studio paghe della Società del 12.7.2019 e del 19.7.2019, sub
Con docc. 13, 16, 21, 23 e 24 fascicolo primo grado ) e delle dichiarazioni dei lavoratori ( Parte_7
in data 27.5.2019, in data 10.6.2019, di e in
[...] CP_3 Parte_5 Parte_4
data 18.6.2019, come da verbali di acquisizione di dichiarazioni spontanee sub docc. da 17 a 20
Con fascicolo di primo grado ) e si è, quindi, conclusa solo a seguito delle ulteriori dichiarazioni spontanee rese dalla lavoratrice in data 15.7.2019 e delle ultime integrazioni Controparte_4
pagina 12 di 19 documentali sul lavoro notturno di cui all'e-mail dello studio paghe del 24.7.2019 (rispettivamente sub Con doc. 22 e sub doc. 24 fascicolo primo grado ).
Ne risulta evidente che la successiva notifica nelle date del 1.8.2019 e 12.8.2019 dei verbali unici di accertamento e notificazione è assolutamente tempestiva.
Invero, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti” (così Cass. 22837/2014 e successive conformi).
E ancora, come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dalla con principi che, tuttavia, si possono estendere, per la CP_9
delicatezza e complessità della materia e degli accertamenti, anche alle inosservanze relative alla disciplina del lavoro, “il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento” (così Cass. n. 24401/2024), valutazione che, nella specie, non può che essere positiva per le ragioni esposte e, segnatamente, tenuto conto “oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni” (vd. Cass. n. 27009/2024).
Vanno parimenti disattese le censure mosse dagli appellanti in ordine alla valutazione del materiale probatorio operata dal primo giudice.
Nel merito, infatti, il Tribunale di Pavia ha riscontrato l'esistenza delle violazioni sulla base della compiuta e argomentata disamina delle dichiarazioni rese dai lavoratori e dallo stesso socio amministratore nel corso dell'ispezione e in giudizio, prendendo specifica posizione sulle ragioni Pt_1 dell'inattendibilità della (la quale, ancora dipendente di parte appellante, dopo aver rivisto CP_4
sin dalla sede ispettiva, con le dichiarazioni spontanee rese in data 15.7.2019, le dichiarazioni rese al primo accesso del 18.1.2019 alla presenza del escussa come testimone nel processo di primo Pt_1
grado ha nuovamente “ritrattato”, arrivando a sostenere, pur a fronte della non contestata appartenenza pagina 13 di 19 alla sua mano della sottoscrizione apposta in mano alle stesse, di non aver mai reso le dichiarazioni di cui al verbale del 15.7.2019 per poi contraddirsi nuovamente, sostenendo di aver reso dette dichiarazioni in sede ispettiva in quanto obbligata da , all'epoca suo fidanzato, CP_3
accusato di averla indotta con pressioni psicologiche a rettificare le originarie dichiarazioni in senso conforme al piano truffaldino che i lavoratori denuncianti avrebbero architettato per arricchirsi ai danni della Società con la percezione di somme non dovute) e, in genere, della maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori all'epoca dell'ispezione sia in ragione della vicinanza temporale ai fatti che in considerazione della loro intrinseca maggiore autenticità.
In tal senso depone il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva. (Nella specie, con riferimento all'accertamento dell'omesso versamento di contributi previdenziali relativi a rapporti di lavoro subordinato, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva conferito attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell'Inps rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto).” (così Cass. n. 13910/2001) e, in generale, i “verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n.
14965).
E' corretta in diritto, pertanto, la sentenza impugnata che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale.
Del resto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
pagina 14 di 19 idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)( Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 2049).” (così Cass. n. 17774/2015; in senso conforme Cass.
n. 23229/2004)”.
La Corte intende qui richiamare integralmente le articolate motivazioni esposte da pag 8 a pag. 26 della sentenza di primo grado, evidenziando che, se, da un lato, i contrasti e le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede ispettiva e in sede testimoniale, eccepiti dagli appellanti al fine di minare la solidità del quadro istruttorio sul quale si è basato l'accertamento ispettivo, risultano, in realtà circoscritti ai testi e in ordine ai quali il primo giudice ha Parte_5 Controparte_4
preso posizione concludendo, con valutazione che questo Collegio condivide in pienamente, per la maggior attendibilità delle dichiarazioni rese dal primo in sede ispettiva e, quanto alla seconda, per la totale inattendibilità della sua deposizione testimoniale (in quanto contraddittoria e incoerente), dall'altro lato alcuna contraddizione è, invece, riscontrabile nelle versioni dei fatti riportate da
[...]
e da , i quali in sede testimoniale hanno entrambi confermato le dichiarazioni Pt_4 CP_3 rese in sede ispettiva (il secondo, tra l'altro, dopo aver sottoscritto una scrittura privata liberatoria in favore dell'ex datrice di lavoro, che, come osservato nella sentenza, concorre a corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese).
In ogni caso, come ben argomentato in sentenza nei tratti sotto ritrascritti per chiarezza espositiva,
l'esistenza degli illeciti amministrativi contestati (per la cui integrazione non è affatto indispensabile l'esatta ricostruzione del numero di ore settimanali lavorate, essendo sufficiente l'accertamento che le stesse siano state rese in misura superiore a quelle dichiarate) trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese in giudizio dal ricorrente nel corso dei liberi interrogatori, come pure in quelle rese Parte_1
dalla stessa teste al primo accesso ispettivo (e confermate nella testimonianza Controparte_4
giudiziale): osservava, infatti, il primo giudice, quanto al “Il ricorrente sentito in Pt_1 Parte_1
interrogatorio libero all'udienza del 01/12/2021, in relazione alla attività lavorativa di Parte_5 riferiva quanto segue: “Conosco Ha iniziato a lavorare nel
[...] Parte_5
2013/2014. Il suo rapporto fu immediatamente formalizzato. È stato pagato in contanti nella misura in cui mi chiedeva degli anticipi sulla retribuzione. Lui e gli altri ragazzi, più o meno ventenni, chiedevano spesso anticipi sulla retribuzione che io erogavo in contanti.
Lavorava nei turni dalle 12 alle 15, e poi la sera o dalle 20 alle 23 o dalle 21 alle 24. pagina 15 di 19 Di solito lavorava nel solo serale. Quindi lavorava 3 o massimo 4 ore al giorno.
Si occupava della preparazione di panini e toast. Lavorava per 4 o 5 giorni a settimana. Anzi, lavorava anche qualche giorni in meno. Studiava ingegneria ed era molto impegnato con lo studio”
Risentito all'udienza del 19/05/2022, dichiarava di essere ancora debitore dei fratelli in Pt_4
relazione al TFR e precisava, altresì, che: “Poteva capitare che alcune ore venissero pagate in nero…omissis”: e che: “Omissis. Di solito lavorava nel solo serale.
Quindi lavorava 3 o massimo 4 ore al giorno. Si occupava della preparazione dei panini e toast.
Lavorava per 4 o 5 giorni a settimana”, Risulta dunque confermata la circostanza per cui il suddetto lavoratore svolgesse il turno serale e che lavorasse con un orario settimanale superiore alle 15 ore formalizzate nel contratto part time e registrate infedelmente nel LUL. Al riguardo, si sottolinea, altresì, che il ricorrente nel precisare in merito alle mansioni di preparazione panini e toast svolte dal
Co
confermava quanto dichiarato dal lavoratore de quo e accertato da in merito alla Parte_5
circostanza fattuale che lo stesso, sebbene assunto con la qualifica con la qualifica di Aiuto cameriere, livello 6 CCNL Pubblici Esercizi, avesse svolto, di fatto, le mansioni di aiuto cuoco.
In merito all'attività lavorativa di , il riferiva, altresì, che: Parte_4 Parte_1
“Conosco anche sua sorella ha iniziato a lavorare nell'estate del Parte_4 CP_10
2015, quando avevo bisogno di aiuto perché alcuni dipendenti erano in ferie. Non aveva alcuna esperienza in cucina. Non sapevo se avrei avuto bisogno di lei successivamente e dunque lavorò con i voucher. All'inizio lavava i piatti e poi, acquisita dimestichezza, preparava anche lei panini e toast.”.
Inoltre, in merito all'orario di lavoro svolto dalla SI.ra , lo stesso Parte_4
ricorrente ammetteva la circostanza fattuale che la stessa svolgesse il turno serale e che lavorasse con un orario settimanale superiore alle 15 ore formalizzate nel contratto part time e registrate infedelmente nel LUL, quando dichiarava al riguardo che: Parte_1
“Omissis…Iniziò a lavorare d'estate durante i periodi di ferie di alcuni colleghi. Poi continuò a lavorare…omissis… Anche lei osservava i turni del fratello. Anche lei lavorava tra le 3 e le 4 ore al giorno. Lavorava più che altro la sera, in un turno del tipo 20.00/24.00, a pranzo di solito c'è meno esigenza di personale mentre la sera l'attività è più intensa inizialmente lavorava per pochi giorni a settimana poi dopo lavorò per 5 giorni a settimana.”
Con rinvio all'attività lavorativa svolta dal sig. , il dichiarava che: CP_3 Parte_1
“Conosco DR GG. Fu assunto a gennaio 2011…omissis… GG all'inizio non era in grado di lavorare come cuoco. Fu assunto come cameriere.
pagina 16 di 19 Siccome aveva passione per la cucina, gli insegnai a preparare hamburger, panini, toast e insalata. Di questo si occupò nel turno dalle 20.00 alle 24.00 circa. Omissis… Anche lui lavorava comunque 4 ore al giorno. Lavorava 5 giorni a settimana.” Ciò conferma pertanto la circostanza per cui anche quest'ultimo svolgesse il turno serale e lavorasse con un orario settimanale comunque superiore alle
15 ore formalizzate nel contratto part time e registrate infedelmente nel LUL.
Con rinvio, poi, all'attività lavorativa della SI.ra , il sig. , riferiva che: Controparte_4 Parte_1
“Conosco E' tuttora mia dipendente. Lei ha iniziato alla fine del 2014. Si occupa della CP_4
cucina, quindi anche lei fa i panini e i toast. Anche lei lavorava quasi sempre nel turno serale, circa 3
o 4 ore al giorno. Anche lei lavorava per 5 giorni a settimana.”: ciò ad ulteriore conferma, in realtà, anche per quest'ultima, della circostanza fattuale per cui la stessa svolgesse il turno serale e lavorasse con un orario settimanale superiore alle 15 ore formalizzate nel contratto part time e infedelmente registrate nel LUL. Al riguardo, si sottolinea, altresì, che il ricorrente nel precisare in merito alle mansioni di preparazione panini e toast svolte dalla sig.ra confermava quanto Controparte_4
dichiarato dalla lavoratrice agli Ispettori del Lavoro in occasione del primo accesso del 18/1/2019, e
Co accertato da in merito alla circostanza fattuale che la stessa, sebbene assunta inizialmente con la qualifica di Aiuto cameriere, livello 6 CCNL Pubblici Esercizi, avesse svolto, di fatto, le mansioni di aiuto cuoco, livello 6.” (vd. pagg. 21, 22, 23 sentenza di primo grado);
e quanto alla CP_4
“nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo (riconosciute in sede di audizione testimoniale come vere) e sopra riportate emerge che la stessa aveva sempre lavorato con un orario superiore alle 15 ore settimanali per le quali era inizialmente regolarizzata e che entrambi i fratelli lavoravano dalle 20 alle 2 di notte per cinque giorni alla settimana (quindi 25 ore settimanali Pt_4 contro le 15 per le quali erano regolarizzati) con mansioni di aiuto cuoco. E' dunque evidente che al di là dell'esatto numero di ore settimanali che ai fini delle sanzioni amministrative non rileva, gli stessi avessero lavorato con un orario di lavoro sempre superiore alle 15 ore per le quali erano regolarizzati con conseguente sussistenza degli illeciti amministrativi di cui alle ordinanze ingiunzioni impugnate.”
(vd. pagg. 25 e 26 sentenza di primo grado).
Né vale a inficiare l'accertamento ispettivo il fatto che l'INPS nel 2017 non avesse riscontrato irregolarità, considerato che gli illeciti contestati agli appellanti sono emersi solo a seguito delle Con denunce avanzate all' dai e degli accertamenti conseguentemente effettuati dagli ispettori, Pt_4
accertamenti grazie ai quali è emerso che i rapporti di lavoro di Parte_5 Parte_4
pagina 17 di 19 e si sono in concreto svolti con decorrenze e/o mansioni e/o orari Controparte_4 CP_3
lavorativi diversi da quelli formalizzati nei rispettivi contratti di assunzione part time e risultanti dalla documentazione “ufficiale” (buste paga – LUL), attestante una situazione di regolarità solamente apparente.
Quanto, infine, all'accertata corresponsabilità degli appellanti per gli illeciti amministrativi di cui alle opposte ordinanze, il giudizio al riguardo espresso dal Tribunale sfugge alle censure prospettate nel ricorso in appello.
La e il infatti, sono entrambi soci amministratori della , Pt_2 Pt_1 Parte_3
Con come risulta dalla visura camerale prodotta dall' in primo grado sub doc. 31. Quanto prospettato dagli appellanti in ordine alla concentrazione, in concreto, della gestione dell'impresa in capo al è Pt_1 irrilevante, in quanto non esime la dall'esercizio dei poteri-doveri riconducibili alla carica di Pt_2
amministratore alla stessa conferita dallo statuto ex art. 2295 c.c. (vd. pag. 3 visura camerale, che, in corrispondenza dei “poteri da statuto o da patti sociali” riporta “l'amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai signori e Parte_1 [...]
i quali potranno compiere con firma libera e disgiunta tutti gli atti ed operazioni di Parte_2
ordinaria amministrazione …, mentre per qualsiasi atto di straordinaria amministrazione … occorrerà la firma congiunta di entrambi i soci”).
Nel caso esaminato sussistono, pertanto, i presupposti del concorso negli illeciti omissivi accertati ex art. 5 l. 689/1981, nei confronti della almeno a titolo colposo. Pt_2
Infatti, come anche di recente ribadito dalla Cassazione (vd. Cass. n. 24373/2021), “In tema di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza dell'articolo 3 della legge 689/1981, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere, senza che sia invocabile, al fine di ritenere la responsabilità di tutti i soci,
l'articolo 2291 del Cc, posto che tale norma delinea per il singolo socio la responsabilità civile conseguente a obbligazione della società (anche quale contenuto di eventuale sanzione amministrativa), responsabilità che, unitaria, resta però divisa per il numero dei soci, ma non prevede la diretta responsabilità di ogni singolo socio per eventuali obbligazioni, anche amministrative. Ove, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali
è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'articolo 2295 del Cc. Solo nell'ipotesi di società in nome collettivo irregolari ai sensi dell'articolo 2297 del Cc, ogni singolo socio è responsabile per la sanzione amministrativa conseguente a una violazione integrata da un
pagina 18 di 19 comportamento omissivo, essendo, in assenza di patto in deroga opponibile, a tutti i soci riferibile il potere amministrativo e pertanto l'inadempiuto obbligo di agire.”.
Infondato è, infine, anche il motivo d'appello relativo alla regolamentazione delle spese processuali. Il giudice di primo grado, infatti, ha applicato il principio di soccombenza non essendo riscontrabile alcuna valida ragione per compensare le spese.
Le circostanze addotte dagli appallanti a fondamento della richiesta di compensazione (emergenze dell'istruttoria agli stessi in assunto favorevoli, particolari questioni trattate, prolungamento dell'istruttoria a causa della mancata presentazione dei testi chiamati dall' senza CP_1
giustificativo, reticenza dei testi) non integrano, infatti, nessuno dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. là dove le questioni dibattute non presentano carattere di novità e il quadro istruttorio, complessivamente esaminato, ha confermato l'esistenza delle circostanze di fatto all'origine delle
Con violazioni, mentre la mancata presentazione dei testi non è certo imputabile all , come pure non lo è la loro lamentata reticenza.
Con L'appello va, pertanto, rigettato, con condanna degli appellanti a rifondere all' le spese del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 363/2023 del Tribunale di Pavia;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 16/10/2024
Il Presidente est.
Serena Sommariva
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Sommariva Presidente est. dr. Giulia Dossi Consigliere dr. Corrado Gioacchini Giudice aus.
all'udienza del 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 731/2024 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali amministratori e legali rappresentanti di “ C.F._2 [...]
” (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_1
Camillo Maria Bevilacqua e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, Piazzetta Guastalla, 7,
-appellanti- contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domicilio eletto P.IVA_2
ex lege presso la stessa in Milano, via Freguglia, 1,
-appellato- avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
* pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in qualità̀ di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa, ritenuto ammissibile l'appello i sig.ri e Parte_1 Parte_2 personalmente e quali amministratori e legali rappresentanti di “ Parte_3
” contro la Sentenza del Tribunale di Pavia n. 363/2023, ed in totale
[...] Parte_2
riforma della stessa:
NEL MERITO:
1) In via principale, per le ragioni (tutte) di cui al Ricorso ex art. 442 c.p.c. e del presente atto
d'appello, accertare e dichiarare inesistenti e/o nulle e comunque annullare e/o revocare le ordinanze- ingiunzioni n. 187 e 188 del 2020, dichiarando non dovute le somme dalle stesse portate e per l'effetto, Co condannare l' di a restituire agli appellanti le seguenti somme già versate: € 5.910,00 a CP_1 titolo di sanzioni complessive a carico di € 5.910,00 a titolo di sanzioni complessive a Parte_1 carico di e € 5.750,00 a titolo di spese legali liquidate in sentenza. Parte_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (comprese spese generali e il rimborso del C.U.) per entrambi i gradi di giudizio.
2) In via subordinata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, si chiede di accertare e dichiarare inesistente e/o nulla e/o di annullare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione n. 188/2020 emessa nei confronti della sig.ra , in quanto duplicazione ingiusta delle sanzioni Parte_2 amministrative già contestate all'altro socio e amministratore con ordinanza n. Parte_1
187/2020.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (comprese spese generali e il rimborso del C.U.) per entrambi i gradi di giudizio.
3) In via ulteriormente subordinata, si chiede che in parziale riforma della sentenza di primo grado, la
Corte d'Appello provveda in ogni caso al diverso regolamento delle spese relative al primo grado di giudizio, disponendone la compensazione integrale per le ragioni espresse al paragrafo § 5.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (comprese spese generali e il rimborso del C.U.) per il presente grado di giudizio.”.
Per l'appellato:
“Voglia codesto Ecc.ma Corte d'Appello, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
pagina 2 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/2/2021 , personalmente e quali Parte_3 Parte_2 amministratori e legali rappresentanti della società Parte_3
, convenivano innanzi al Tribunale di Pavia l' ,
[...] Controparte_1
proponendo opposizione ex art. 22 l. 689/1981 e 6 D. lgs. n. 150/2011 avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 187/2020 del 29/12/2020 prot. n. 10453/6619, notificata a in data 21/1/2021 e n. Parte_1
188/2020 del 29/12/2020 prot. n. 10453/6620, notificata a in data 21/1/2021 per i Parte_2
seguenti illeciti amministrativi:
1) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successive modifiche e integrazioni: per non aver consegnato, alla lavoratrice sottoelencata, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152/1997. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs 276/2003 nell'importo da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 per ogni lavoratore interessato.
Sanzione applicata Euro 500,00 - Codice Tributo 791T.
Elenco dei lavoratori interessati:
nata a [...] il [...]; Parte_4
2) Art.21 comma 1 della L. 29/04/1949 n.264, come sostituito dall'art.6 comma 3 del D.Lgs 19
Dicembre 2002 n. 297, per aver omesso di comunicare entro i termini di legge, al competente Centro
Provinciale per l'Impiego, la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sottoelencato. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs 276/2003 nell'importo da Euro
100,00 a Euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.
Sanzione applicata Euro 180,00 - Codice Tributo 791T.
Elenco dei lavoratori interessati:
nato a [...] il [...]; Parte_5
3) Art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter D.L. n. 510/96, convertito con Legge 28 novembre 1996 n. 608,
e successive modifiche e integrazioni, per non aver comunicato al Centro per l'Impiego competente per territorio, l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente, della lavoratrice sottoelencata, secondo quanto indicato nel dettaglio nel verbale unico sopra richiamato. La sanzione pagina 3 di 19 amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs 276/2003 nell'importo da Euro 100,00 a
Euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.
Sanzione applicata Euro 180,00 Codice Tributo 791T.
Elenco dei lavoratori interessati:
nata a [...] il [...]; Parte_4
4) Art. 39 comma 1 e 2, Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n. 112, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per complessive 14 mensilità, secondo quanto dettagliato per ciascun lavoratore nel verbale sopra richiamato. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, nell' importo da € 150,00 a € 1.500,00, per violazioni riferite fino a 10 lavoratori.
Sanzione applicata Euro 1.500,00 Codice Tributo 741T;
Elenco dei lavoratori interessati e periodi di riferimento:
nato a [...] il [...], occupato in modo irregolare dal 01.7.2014 al Parte_5
31.08.2015; nato a [...] il [...] occupato in modo irregolare dal 01.7.2014 al CP_3
31.08.2015; nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 06.9.2014 al Controparte_4
31.08.2015;
5) Art. 39 comma 1, 2 e 7, Legge n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n.
112, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5, D. Lgs. 151/2015, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per complessive 37 mensilità, secondo quanto dettagliato per ciascun lavoratore nel verbale sopra richiamato. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 così come sostituito dall'art. 22, comma 5, D. Lgs. 151/2015, nell'importo da € 1.000,00 a € 6.000,00, se la violazione di riferisce a più di dieci lavoratori subordinati ovvero a un periodo superiore a dodici mesi.
Sanzione applicata Euro 2.250,00 Codice Tributo 741T;
Elenco dei lavoratori interessati:
pagina 4 di 19 nato a [...] il [...] occupato in modo irregolare dal 01.9.2015 al Parte_5
30.11.2017;
nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 18.10.2015 al Parte_4
29.12.2017; nato a [...] il [...] occupato in modo irregolare dal 01.9.2015 al CP_3
18.01.2016; nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 01.9.2015 al Controparte_4
30.11.2017 e dal 01.3.2018 al 16.12.2018;
6) Art. 39 comma 1 e 2, Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n. 112, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per complessive 2 mensilità, secondo quanto dettagliato per ciascun lavoratore nel verbale sopra richiamato. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, nell' importo da € 150,00 a € 1.500,00 per le violazioni riferite fino a 10 lavoratori.
Sanzione applicata Euro 420,00 Codice Tributo 741T;
Elenco dei lavoratori interessati:
nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 22.7.2015 al Parte_4
31.08.2015;
7) Art. 39 comma 1, 2 e 7, Legge n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n.
112, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5, D. Lgs. 151/2015, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per complessive 2 mensilità, secondo quanto dettagliato per ciascun lavoratore nel verbale sopra richiamato. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 così come sostituito dall'art. 22, comma 5, D. Lgs. 151/2015, nell'importo da € 150,00 a € 1.500,00.
Sanzione applicata Euro 420,00 Codice Tributo 741T;
Elenco dei lavoratori interessati:
nata a [...] il [...] occupata in modo irregolare dal 01.9.2015 al Parte_4
17.10.2015;
pagina 5 di 19 8) Art. 4, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - Durata massima dell'orario di lavoro: La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai sensi dell'art. 18 bis, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003, come modificato dalla Legge n. 183/2010, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2 del medesimo Decreto
Legislativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.500,00 euro, se la violazione si riferisce fino a 5 lavoratori (sanzione raddoppiata ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. c) del
D.L. n. 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. 9/2014).
Sanzione applicata Euro 460,00, di cui Euro 230,00 al Codice Tributo 741T e Euro 230,00 al Codice
Tributo 79AT
Elenco dei lavoratori interessati:
nato a [...] il [...] occupato in modo irregolare dal 01.7.2014 al 18.01.2016. CP_3
Pa L'accertamento ispettivo nei confronti della Società Parte_3 Parte_3
, esercente l'attività di paninoteca/birreria, era stato avviato sulla scorta di due
[...]
Con richieste di intervento, presentate all' in data 22/1/2018 dai lavoratori e Parte_5 [...]
Pt_4
In particolare, aveva denunciato di aver lavorato “in nero” dal 1/1/2012 al 26/3/2014 in Parte_5
qualità di cuoco, di essere stato successivamente regolarizzato in data 27/3/2014 con un contratto part- time di 15 ore settimanali, con la qualifica di aiuto cameriere e di aver svolto ore eccedenti il contratto di lavoro, nel periodo dal 27/3/2014 al 30/11/2017. Lo stesso aveva fatto la quale Parte_4
aveva denunciato un rapporto di lavoro irregolare, avviato con voucher dal 27/7/2015, con mansioni di aiuto cuoca, successiva regolarizzazione solo in data 18/10/2015 con un contratto part time di 15 ore settimanali e svolgimento di ore di lavoro eccedenti il contratto, nel periodo dal 27/7/2015 al
22/11/2017.
Nell'opporsi alle ordinanze i ricorrenti eccepivano, in via pregiudiziale, la decadenza ex art. 14 Legge
n. 689/1981, lamentando che le ordinanze ingiunzioni opposte erano state notificate solo dopo sette mesi dal primo accesso ispettivo, nonché la nullità delle stesse per difetto e carenza di motivazione. Nel merito contestavano la fondatezza delle pretese dell' , chiedendo preliminarmente la CP_1 sospensione dell'efficacia delle ordinanze ingiunzioni opposte.
pagina 6 di 19 Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando il ricorso avversario in fatto ed in diritto CP_1
ed insistendo per la conferma delle ingiunzioni, previa revoca del provvedimento sospensivo.
Il Tribunale di Pavia, sezione lavoro, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti, dopo aver istruito la causa, con sentenza n. 363/23 pubblicata il 9/1/2024, così decideva: “1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto da Parte_1 Parte_2 personalmente e quali legali rappresentanti di “ e conferma le Parte_3 ordinanze ingiunzioni opposte emesse dall' ; CP_5
2) Condanna le opponenti in solido fra loro a rimborsare all' di Controparte_6
euro 5000 per compenso professionale, oltre spese generali del 15% e accessori di legge”. CP_1
Il giudice di prime cure perveniva a tale esito decisorio sulla base delle seguenti motivazioni: “Alla luce delle dichiarazioni incrociate rese, agli ispettori accertatori, dai suddetti lavoratori, nonché dell'interrogatorio libero di e dei testi escussi , si ritengano provati gli illeciti Parte_1
amministrativi, ivi contestati, tutti fondati sullo svolgimento, da parte di , Parte_5 Parte_4
, e , per i rispettivi periodi di occupazione, negli anni 2014,
[...] Controparte_4 CP_3
2015, 2016, 2017 e 2018, di attività lavorativa, secondo orari di lavoro settimanali superiori alle 15 ore formalizzate nei rispettivi contratti di assunzione parte time. Pacifico che il datore di lavoro, una volta ricevute le dimissioni per giusta causa rassegnate regolarmente dai ex art 26 del DLgs Pt_4
n. 81/2015 (vd doc 7 all cost) non abbia provveduto a comunicarle al centro per l'impiego CP_7 come suo onere”.
Il Tribunale riteneva, nel contempo, corrette le ordinanze opposte sia in merito alla “duplicazione degli addebiti”, essendo i ricorrenti entrambi soci amministratori della e non avendo gli stessi, come da Pt_3 loro onere, provveduto a dimostrare l'esclusiva preposizione di uno solo dei due alla gestione del personale, con conseguente corresponsabilità dell'uno e dell'altro per i comportamenti omissivi accertati, sia in merito alla quantificazione della sanzione (proporzionata alla gravità delle violazioni, non solo di carattere formale – mancate comunicazioni e registrazioni- ma anche sostanziale, atteso in origine l'impiego dei lavoratori senza contratto e al comportamento scorretto del trasgressore, che per anni aveva fatto lavorare il personale per un numero di ore superiore a quello dichiarato).
Il primo giudice rigettava anche le eccezioni svolte in via preliminare dai ricorrenti.
In particolare, quanto alla tardività della contestazione, richiamata la giurisprudenza di legittimità circa la decorrenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della l 689/1981 per la contestazione della violazione dal momento in cui, avuto riguardo alla complessità degli accertamenti istruttori,
pagina 7 di 19 l'amministrazione abbia acquisito piena conoscenza della condotta illecita (Cassazione civile sez. II,
20/06/2018, n.16286 e Cassazione civile sez. I, 04/04/2018, n. 8326), così statuiva: “Nel caso di specie,
Co come si evince dalla documentazione versata in atti da (doc da 10 a 24 all mem cost), gli ispettori del lavoro, iniziati i riscontri ispettivi nei confronti della società de qua sulla scorta delle due richieste di intervento di e , effettuavano il primo accesso ispettivo in data Parte_5 Parte_4
18/1/2019 con richiesta documentale riferita ai lavoratori e agli altri dipendenti, che veniva, Pt_4 in parte, evasa dalla società de qua con la mail dell'8/2/2019; quindi, seguivano ulteriori atti di accertamento, quali, in particolare, le operazioni verbalizzate nel verbale interlocutorio del 2/4/2019 con richiesta di ulteriore documentazione, ivi elencata, con rinvio ai dipendenti della Parte_3
; in seguito, si realizzava l'acquisizione di altra documentazione con le mail del 12/4/2019 e
[...]
del 15/04/2019 relative, in particolare ai LUL dei lavoratori seguiva la convocazione del Pt_4
lavoratore con nota del 15/4/2019, non andata a buon fine;
e in data 20/5/2019 si Parte_6 acquisiva l'elenco delle prestazioni accessorie dei sig.ri quindi, nelle date del 27/5/2019, del Pt_4
10/6/2019 e del 18/6/2019 venivano raccolte le dichiarazioni spontanee dei lavoratori Parte_7
, e;
seguiva il Verbale
[...] CP_3 Parte_5 Parte_4
interlocutorio del 09/7/2019 di richiesta documentale, ivi, dettagliata con rinvio ai lavoratori
, e , che veniva evasa dalla ditta de qua con le Controparte_4 Parte_7 CP_3
mail del 12/7/2019 e del 19/7/2019; si raccoglieva, altresì, la seconda dichiarazione spontanea della sig.ra in data 15/7/2019, e in data 24/7/2019 gli ispettori accertatori raccoglievano Controparte_4
le ulteriori notizie dalla ditta de qua in materia di lavoratori notturni. Gli Ispettori del Lavoro accertatori procedevano a notificare i Verbali Unici di Accertamento e Notificazione sopra citati ai
Soci Amministratori e , rispettivamente il 12/8/2019 e il 01/8/2019, Parte_1 Parte_2 con conseguente rispetto del termine decadenziale di legge”.
Quanto alla carenza di motivazione, richiamato, anche per questo aspetto, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 16316/20) secondo cui “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (conf. Cass. 8649/06), escludeva la sussistenza del vizio, osservando: “Nella specie, ricorrono tutti gli estremi per la sufficienza della motivazione, atteso che le ordinanze richiamano il
pagina 8 di 19 processo verbale di illecito amministrativo, indicano analiticamente le violazioni contestate, le modalità di determinazione delle sanzioni, richiamano gli atti di accertamento e altresì, la Delibera di rigetto del Comitato per i Rapporti di lavoro n. 48/2020 del 03/2/2020.
Pertanto, nel caso di specie, il suddetto obbligo di motivazione deve considerarsi soddisfatto”.
, personalmente e quali amministratori e legali rappresentanti di Parte_3 Parte_2 [...]
, con atto depositato in data 8/7/2024, Parte_3 Parte_3 Parte_2
hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sulla base dei motivi d'appello di seguito sintetizzati.
Con un primo motivo di appello, i ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui, in merito alla
Con sollevata eccezione preliminare di intervenuta decadenza dell' ex art. 14 della L. n. 689/1981, il giudice di primo grado ha ritenuto, a loro avviso erroneamente, di aderire alla tesi avversa secondo cui il termine di 90 giorni previsto dalla norma citata sarebbe iniziato a decorrere solamente dal giorno
24.7.2019, ossia dal ricevimento da parte dell' della dichiarazione della società che giustificava Pt_8
la mancanza di visite mediche per lavori notturni.
Tornano, quindi, a denunciare il mancato rispetto dei termini previsti per la tempestiva contestazione degli addebiti, sostenendo che il Verbale Unico di accertamento n. PV00000/2019-631-02 del
24.7.2019, notificato in data 2.8.2019, su cui poggia l'ordinanza opposta, era stato notificato a distanza di sette mesi dal primo accesso ispettivo avvenuto in data 18.1.2019 in violazione dell'art. 14 della
Legge n. 689/1981.
A supporto della doglianza, gli appellanti evidenziano che l'attività ispettiva realizzata nell'arco temporale di sette mesi aveva subito battute di arresto, essendo stata intervallata da periodi privi di qualsiasi tipo di iniziativa da parte dell'Amministrazione, così ad esempio il periodo intercorso tra il primo accesso ispettivo avvenuto in data 18.1.2019 e le operazioni verbalizzate nel verbale interlocutorio del 2.4.2019; oppure tra la convocazione del lavoratore con nota del Parte_6
15.4.2019, peraltro non andata a buon fine, e l'acquisizione dell'elenco delle prestazioni accessorie dei signori avvenuta oltre un mese dopo, ossia in data 20.5.2019. Pt_4
Nel merito, gli appellanti denunciano l'errata lettura da parte del primo giudice di quanto emerso dalle risultanze istruttorie. Evidenziano che era stato lo stesso primo giudice a rendersi conto della discordanza tra le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti agli ispettori durante le varie fasi dell'accertamento ispettivo e le dichiarazioni rese dagli stessi ex dipendenti in corso di giudizio, ma pagina 9 di 19 Con nonostante tale rilievo il Tribunale aveva comunque ritenuto fondate le pretese di , basandosi unicamente sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Assumono che, al contrario, dunque, di quanto statuito dal giudice di prime cure, era risultato dimostrato che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interessati ( e , Pt_4 CP_3 CP_4
laddove riferivano che tutti lavoravano per 40/45 ore alla settimana, erano palesemente false, così come era falso il preteso lavoro straordinario (ciò sarebbe emerso dalle dichiarazioni testimoniali di
[...]
e di del 10.2.2022, che aveva dichiarato di conoscere CP_4 Testimone_1 Parte_5
e solo di vista e che le capitava di vederli al locale intorno alle 12.00, Parte_4 CP_3
alla fine del suo turno).
Peraltro, nessuna delle circostanze riferite nelle citate dichiarazioni spontanee dei lavoratori aveva trovato conferma nella documentazione esaminata dagli ispettori, anzi: erano stati prodotti, sin dal primo grado di giudizio, tutti i contratti di lavoro, le COB di inizio e cessazione rapporto, le eventuali lettere di variazione del rapporto (si veda , i cedolini paga con dichiarazione Parte_5
sottoscritta dai lavoratori di averli sempre ricevuti ed esaminati (nei cedolini era sempre stato riportato l'orario di lavoro), le ricevute di versamento dei contributi e dei premi assicurativi, insomma tutto quanto utile a dimostrare che il datore di lavoro aveva sempre operato nel rispetto formale e sostanziale dei rapporti di lavoro.
Sul punto insistono, quindi, nel richiedere la riforma della sentenza impugnata in quanto le sanzioni nel merito sarebbero risultate ingiustificate.
Con ulteriore motivo d'appello si richiede che venga annullata l'ordinanza di ingiunzione n. 188/2020 emessa nei confronti della , in quanto duplicazione ingiusta di una pesante sanzione Pt_2 amministrativa per i medesimi asseriti illeciti comunque già contestati all'altro socio e amministratore
Parte_1
Infatti, lamentano parti appellanti: essendo stati individuati come trasgressori sia il sig. Parte_1
che la sig.ra , gli addebiti erano stati duplicati con emanazione di due distinte Parte_2 ordinanze ingiunzione (la n. 187 e la n. 188 del 2020) e l' aveva quindi chiesto due volte il CP_1
pagamento della stessa somma:
- € 5.910,00 a titolo di sanzioni complessive a carico di Parte_1
- € 5.910,00 a titolo di sanzioni complessive a carico di . Parte_2
Lamentano che non corrisponderebbe al vero quanto statuito dal giudice circa la mancata allegazione di elementi che convergessero verso il piuttosto che la dal momento che l'unico ad essere Pt_1 Pt_2
pagina 10 di 19 stato interrogato liberamente per quanto riguardava la gestione dei rapporti di lavoro era stato e Pt_1
tutti i lavoratori avevano dichiarato che si rapportavano con dal quale ricevevano la busta paga e Pt_1
i pagamenti in contanti. Il DVR poi, oltre alla giustificazione di assenza del medico del lavoro, era stata resa dal datore di lavoro . Parte_1
Gli appellanti chiedono, infine, la riforma della sentenza anche in punto di spese di lite, instando per la loro compensazione in caso di conferma della sentenza.
Con memoria depositata in data 4.10.2024 si è costituito in giudizio l Controparte_8
insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure che,
[...]
correttamente, aveva ritenuto sussistenti gli illeciti amministrativi contestati a controparte.
L'ispettorato contesta, innanzi tutto, la fondatezza della censura relativa alla violazione del termine decadenziale di cui all'art. 14 della l. 689/1981. A questo riguardo ricorda che le ultime dichiarazioni spontanee della funzionali a riscontrare quanto dichiarato dagli altri lavoratori CP_4 CP_3
e e erano state raccolte dagli ispettori in data 24/7/2019, mentre i Parte_7 Pt_5 Parte_4
verbali erano stati notificati in data 1/8/2019 e 12/8/2019: risultava, quindi, rispettato il termine di 90 giorni, decorrente dal 24/7/2019, momento in cui gli ispettori avevano effettivamente deliberato di contestare gli illeciti. Con Quanto alla lamentata illegittimità della “duplicazione” degli illeciti a carico di entrambi i soci evidenzia che nelle società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 2257 c.c., applicabile in virtù del disposto di cui all'art. 2293 c.c., tutti i soci hanno l'amministrazione della società, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto.
Essendo, quindi, la amministratrice della società, ogni sua omissione le era rimproverabile, Pt_2 quantomeno per colpa, a mente dell'art. 2260 c.c. che pone in capo agli amministratori un obbligo di osservanza della legge e delle norme statutarie secondo un parametro di correttezza e diligenza.
Richiama a supporto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, ogni singolo socio è responsabile per la conseguente sanzione amministrativa. Ed invero, in assenza di derogante opponibile patto che individui i soci con specifica funzione di amministrazione, tutti i soci hanno, con la disgiunta amministrazione (art. 2257 c.c.), i relativi conseguenti obblighi. E l'omissivo inadempimento di positivi obblighi di amministrazione che integri violazione amministrativa è riferibile ad ogni singolo socio (in quanto ogni singolo socio aveva, con il potere, anche l'obbligo di agire: ed attraverso l'inadempimento ha posto in essere l'omissione): e la conseguente amministrativa
pagina 11 di 19 responsabilità si identifica con la stessa qualità di socio” (Cassazione civile sez. lav., 23/10/1997, n.
10448).
Con Da ultimo, quanto alla domanda di compensazione delle spese di lite, rileva che le ragioni giustificative addotte a suffragio della stessa (asserita reticenza dei testi, numero di udienze in cui i testi di parte appellata non si erano presentati, difficoltà delle questioni trattate) oltre a non assurgere al rango delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2, nella versione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, non erano neppure fondate.
Chiede, quindi, a codesta Corte di applicare l'art. 91 c.p.c., con condanna di parte appellante – secondo soccombenza – al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che tutti i motivi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni e i corrispondenti motivi d'appello siano infondati per le ragioni già compiutamente esposte dal giudice di primo grado con riferimento a ciascuna delle questioni dedotte.
In particolare, il termine di 90 gg si cui all'art. 14 l. 689/81 risulta rispettato in quanto, alla luce dei principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza appellata, lo stesso non decorre né dalle richieste di intervento dei due lavoratori denuncianti ( e , né dal Pt_5 Parte_4
Con primo accesso ispettivo, ma dal momento in cui l' , all'esito dell'istruttoria svolta, è venuta a conoscenza di tutti gli elementi di fatto necessari ad apprezzare la sussistenza degli illeciti, vale a dire dalla conclusione degli accertamenti, accertamenti che, tenuto conto del loro grado di complessità, sono stati svolti in tempi del tutto congrui.
L'attività ispettiva è stata, infatti, iniziata in data 18.1.2019 (con il primo accesso ispettivo, come da Con verbale sub doc. 10 fascicolo primo grado ), è proseguita -in tempi ravvicinati- con l'acquisizione dei documenti richiesti dagli ispettori (come da email dello studio paghe della Società ispezionata dell'8.2.2019, verbale interlocutorio del 2.4.2019, email del 12.4.2019 e del 15.4.2019, email dell' del 17.5.2019, email di riscontro dell'anagrafica flussi INPS del 20.5.2019, verbale CP_1
interlocutorio del 9.7.2019, email dello studio paghe della Società del 12.7.2019 e del 19.7.2019, sub
Con docc. 13, 16, 21, 23 e 24 fascicolo primo grado ) e delle dichiarazioni dei lavoratori ( Parte_7
in data 27.5.2019, in data 10.6.2019, di e in
[...] CP_3 Parte_5 Parte_4
data 18.6.2019, come da verbali di acquisizione di dichiarazioni spontanee sub docc. da 17 a 20
Con fascicolo di primo grado ) e si è, quindi, conclusa solo a seguito delle ulteriori dichiarazioni spontanee rese dalla lavoratrice in data 15.7.2019 e delle ultime integrazioni Controparte_4
pagina 12 di 19 documentali sul lavoro notturno di cui all'e-mail dello studio paghe del 24.7.2019 (rispettivamente sub Con doc. 22 e sub doc. 24 fascicolo primo grado ).
Ne risulta evidente che la successiva notifica nelle date del 1.8.2019 e 12.8.2019 dei verbali unici di accertamento e notificazione è assolutamente tempestiva.
Invero, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti” (così Cass. 22837/2014 e successive conformi).
E ancora, come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dalla con principi che, tuttavia, si possono estendere, per la CP_9
delicatezza e complessità della materia e degli accertamenti, anche alle inosservanze relative alla disciplina del lavoro, “il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento” (così Cass. n. 24401/2024), valutazione che, nella specie, non può che essere positiva per le ragioni esposte e, segnatamente, tenuto conto “oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni” (vd. Cass. n. 27009/2024).
Vanno parimenti disattese le censure mosse dagli appellanti in ordine alla valutazione del materiale probatorio operata dal primo giudice.
Nel merito, infatti, il Tribunale di Pavia ha riscontrato l'esistenza delle violazioni sulla base della compiuta e argomentata disamina delle dichiarazioni rese dai lavoratori e dallo stesso socio amministratore nel corso dell'ispezione e in giudizio, prendendo specifica posizione sulle ragioni Pt_1 dell'inattendibilità della (la quale, ancora dipendente di parte appellante, dopo aver rivisto CP_4
sin dalla sede ispettiva, con le dichiarazioni spontanee rese in data 15.7.2019, le dichiarazioni rese al primo accesso del 18.1.2019 alla presenza del escussa come testimone nel processo di primo Pt_1
grado ha nuovamente “ritrattato”, arrivando a sostenere, pur a fronte della non contestata appartenenza pagina 13 di 19 alla sua mano della sottoscrizione apposta in mano alle stesse, di non aver mai reso le dichiarazioni di cui al verbale del 15.7.2019 per poi contraddirsi nuovamente, sostenendo di aver reso dette dichiarazioni in sede ispettiva in quanto obbligata da , all'epoca suo fidanzato, CP_3
accusato di averla indotta con pressioni psicologiche a rettificare le originarie dichiarazioni in senso conforme al piano truffaldino che i lavoratori denuncianti avrebbero architettato per arricchirsi ai danni della Società con la percezione di somme non dovute) e, in genere, della maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori all'epoca dell'ispezione sia in ragione della vicinanza temporale ai fatti che in considerazione della loro intrinseca maggiore autenticità.
In tal senso depone il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva. (Nella specie, con riferimento all'accertamento dell'omesso versamento di contributi previdenziali relativi a rapporti di lavoro subordinato, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva conferito attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell'Inps rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto).” (così Cass. n. 13910/2001) e, in generale, i “verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n.
14965).
E' corretta in diritto, pertanto, la sentenza impugnata che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale.
Del resto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
pagina 14 di 19 idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)( Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 2049).” (così Cass. n. 17774/2015; in senso conforme Cass.
n. 23229/2004)”.
La Corte intende qui richiamare integralmente le articolate motivazioni esposte da pag 8 a pag. 26 della sentenza di primo grado, evidenziando che, se, da un lato, i contrasti e le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede ispettiva e in sede testimoniale, eccepiti dagli appellanti al fine di minare la solidità del quadro istruttorio sul quale si è basato l'accertamento ispettivo, risultano, in realtà circoscritti ai testi e in ordine ai quali il primo giudice ha Parte_5 Controparte_4
preso posizione concludendo, con valutazione che questo Collegio condivide in pienamente, per la maggior attendibilità delle dichiarazioni rese dal primo in sede ispettiva e, quanto alla seconda, per la totale inattendibilità della sua deposizione testimoniale (in quanto contraddittoria e incoerente), dall'altro lato alcuna contraddizione è, invece, riscontrabile nelle versioni dei fatti riportate da
[...]
e da , i quali in sede testimoniale hanno entrambi confermato le dichiarazioni Pt_4 CP_3 rese in sede ispettiva (il secondo, tra l'altro, dopo aver sottoscritto una scrittura privata liberatoria in favore dell'ex datrice di lavoro, che, come osservato nella sentenza, concorre a corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese).
In ogni caso, come ben argomentato in sentenza nei tratti sotto ritrascritti per chiarezza espositiva,
l'esistenza degli illeciti amministrativi contestati (per la cui integrazione non è affatto indispensabile l'esatta ricostruzione del numero di ore settimanali lavorate, essendo sufficiente l'accertamento che le stesse siano state rese in misura superiore a quelle dichiarate) trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese in giudizio dal ricorrente nel corso dei liberi interrogatori, come pure in quelle rese Parte_1
dalla stessa teste al primo accesso ispettivo (e confermate nella testimonianza Controparte_4
giudiziale): osservava, infatti, il primo giudice, quanto al “Il ricorrente sentito in Pt_1 Parte_1
interrogatorio libero all'udienza del 01/12/2021, in relazione alla attività lavorativa di Parte_5 riferiva quanto segue: “Conosco Ha iniziato a lavorare nel
[...] Parte_5
2013/2014. Il suo rapporto fu immediatamente formalizzato. È stato pagato in contanti nella misura in cui mi chiedeva degli anticipi sulla retribuzione. Lui e gli altri ragazzi, più o meno ventenni, chiedevano spesso anticipi sulla retribuzione che io erogavo in contanti.
Lavorava nei turni dalle 12 alle 15, e poi la sera o dalle 20 alle 23 o dalle 21 alle 24. pagina 15 di 19 Di solito lavorava nel solo serale. Quindi lavorava 3 o massimo 4 ore al giorno.
Si occupava della preparazione di panini e toast. Lavorava per 4 o 5 giorni a settimana. Anzi, lavorava anche qualche giorni in meno. Studiava ingegneria ed era molto impegnato con lo studio”
Risentito all'udienza del 19/05/2022, dichiarava di essere ancora debitore dei fratelli in Pt_4
relazione al TFR e precisava, altresì, che: “Poteva capitare che alcune ore venissero pagate in nero…omissis”: e che: “Omissis. Di solito lavorava nel solo serale.
Quindi lavorava 3 o massimo 4 ore al giorno. Si occupava della preparazione dei panini e toast.
Lavorava per 4 o 5 giorni a settimana”, Risulta dunque confermata la circostanza per cui il suddetto lavoratore svolgesse il turno serale e che lavorasse con un orario settimanale superiore alle 15 ore formalizzate nel contratto part time e registrate infedelmente nel LUL. Al riguardo, si sottolinea, altresì, che il ricorrente nel precisare in merito alle mansioni di preparazione panini e toast svolte dal
Co
confermava quanto dichiarato dal lavoratore de quo e accertato da in merito alla Parte_5
circostanza fattuale che lo stesso, sebbene assunto con la qualifica con la qualifica di Aiuto cameriere, livello 6 CCNL Pubblici Esercizi, avesse svolto, di fatto, le mansioni di aiuto cuoco.
In merito all'attività lavorativa di , il riferiva, altresì, che: Parte_4 Parte_1
“Conosco anche sua sorella ha iniziato a lavorare nell'estate del Parte_4 CP_10
2015, quando avevo bisogno di aiuto perché alcuni dipendenti erano in ferie. Non aveva alcuna esperienza in cucina. Non sapevo se avrei avuto bisogno di lei successivamente e dunque lavorò con i voucher. All'inizio lavava i piatti e poi, acquisita dimestichezza, preparava anche lei panini e toast.”.
Inoltre, in merito all'orario di lavoro svolto dalla SI.ra , lo stesso Parte_4
ricorrente ammetteva la circostanza fattuale che la stessa svolgesse il turno serale e che lavorasse con un orario settimanale superiore alle 15 ore formalizzate nel contratto part time e registrate infedelmente nel LUL, quando dichiarava al riguardo che: Parte_1
“Omissis…Iniziò a lavorare d'estate durante i periodi di ferie di alcuni colleghi. Poi continuò a lavorare…omissis… Anche lei osservava i turni del fratello. Anche lei lavorava tra le 3 e le 4 ore al giorno. Lavorava più che altro la sera, in un turno del tipo 20.00/24.00, a pranzo di solito c'è meno esigenza di personale mentre la sera l'attività è più intensa inizialmente lavorava per pochi giorni a settimana poi dopo lavorò per 5 giorni a settimana.”
Con rinvio all'attività lavorativa svolta dal sig. , il dichiarava che: CP_3 Parte_1
“Conosco DR GG. Fu assunto a gennaio 2011…omissis… GG all'inizio non era in grado di lavorare come cuoco. Fu assunto come cameriere.
pagina 16 di 19 Siccome aveva passione per la cucina, gli insegnai a preparare hamburger, panini, toast e insalata. Di questo si occupò nel turno dalle 20.00 alle 24.00 circa. Omissis… Anche lui lavorava comunque 4 ore al giorno. Lavorava 5 giorni a settimana.” Ciò conferma pertanto la circostanza per cui anche quest'ultimo svolgesse il turno serale e lavorasse con un orario settimanale comunque superiore alle
15 ore formalizzate nel contratto part time e registrate infedelmente nel LUL.
Con rinvio, poi, all'attività lavorativa della SI.ra , il sig. , riferiva che: Controparte_4 Parte_1
“Conosco E' tuttora mia dipendente. Lei ha iniziato alla fine del 2014. Si occupa della CP_4
cucina, quindi anche lei fa i panini e i toast. Anche lei lavorava quasi sempre nel turno serale, circa 3
o 4 ore al giorno. Anche lei lavorava per 5 giorni a settimana.”: ciò ad ulteriore conferma, in realtà, anche per quest'ultima, della circostanza fattuale per cui la stessa svolgesse il turno serale e lavorasse con un orario settimanale superiore alle 15 ore formalizzate nel contratto part time e infedelmente registrate nel LUL. Al riguardo, si sottolinea, altresì, che il ricorrente nel precisare in merito alle mansioni di preparazione panini e toast svolte dalla sig.ra confermava quanto Controparte_4
dichiarato dalla lavoratrice agli Ispettori del Lavoro in occasione del primo accesso del 18/1/2019, e
Co accertato da in merito alla circostanza fattuale che la stessa, sebbene assunta inizialmente con la qualifica di Aiuto cameriere, livello 6 CCNL Pubblici Esercizi, avesse svolto, di fatto, le mansioni di aiuto cuoco, livello 6.” (vd. pagg. 21, 22, 23 sentenza di primo grado);
e quanto alla CP_4
“nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo (riconosciute in sede di audizione testimoniale come vere) e sopra riportate emerge che la stessa aveva sempre lavorato con un orario superiore alle 15 ore settimanali per le quali era inizialmente regolarizzata e che entrambi i fratelli lavoravano dalle 20 alle 2 di notte per cinque giorni alla settimana (quindi 25 ore settimanali Pt_4 contro le 15 per le quali erano regolarizzati) con mansioni di aiuto cuoco. E' dunque evidente che al di là dell'esatto numero di ore settimanali che ai fini delle sanzioni amministrative non rileva, gli stessi avessero lavorato con un orario di lavoro sempre superiore alle 15 ore per le quali erano regolarizzati con conseguente sussistenza degli illeciti amministrativi di cui alle ordinanze ingiunzioni impugnate.”
(vd. pagg. 25 e 26 sentenza di primo grado).
Né vale a inficiare l'accertamento ispettivo il fatto che l'INPS nel 2017 non avesse riscontrato irregolarità, considerato che gli illeciti contestati agli appellanti sono emersi solo a seguito delle Con denunce avanzate all' dai e degli accertamenti conseguentemente effettuati dagli ispettori, Pt_4
accertamenti grazie ai quali è emerso che i rapporti di lavoro di Parte_5 Parte_4
pagina 17 di 19 e si sono in concreto svolti con decorrenze e/o mansioni e/o orari Controparte_4 CP_3
lavorativi diversi da quelli formalizzati nei rispettivi contratti di assunzione part time e risultanti dalla documentazione “ufficiale” (buste paga – LUL), attestante una situazione di regolarità solamente apparente.
Quanto, infine, all'accertata corresponsabilità degli appellanti per gli illeciti amministrativi di cui alle opposte ordinanze, il giudizio al riguardo espresso dal Tribunale sfugge alle censure prospettate nel ricorso in appello.
La e il infatti, sono entrambi soci amministratori della , Pt_2 Pt_1 Parte_3
Con come risulta dalla visura camerale prodotta dall' in primo grado sub doc. 31. Quanto prospettato dagli appellanti in ordine alla concentrazione, in concreto, della gestione dell'impresa in capo al è Pt_1 irrilevante, in quanto non esime la dall'esercizio dei poteri-doveri riconducibili alla carica di Pt_2
amministratore alla stessa conferita dallo statuto ex art. 2295 c.c. (vd. pag. 3 visura camerale, che, in corrispondenza dei “poteri da statuto o da patti sociali” riporta “l'amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai signori e Parte_1 [...]
i quali potranno compiere con firma libera e disgiunta tutti gli atti ed operazioni di Parte_2
ordinaria amministrazione …, mentre per qualsiasi atto di straordinaria amministrazione … occorrerà la firma congiunta di entrambi i soci”).
Nel caso esaminato sussistono, pertanto, i presupposti del concorso negli illeciti omissivi accertati ex art. 5 l. 689/1981, nei confronti della almeno a titolo colposo. Pt_2
Infatti, come anche di recente ribadito dalla Cassazione (vd. Cass. n. 24373/2021), “In tema di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza dell'articolo 3 della legge 689/1981, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere, senza che sia invocabile, al fine di ritenere la responsabilità di tutti i soci,
l'articolo 2291 del Cc, posto che tale norma delinea per il singolo socio la responsabilità civile conseguente a obbligazione della società (anche quale contenuto di eventuale sanzione amministrativa), responsabilità che, unitaria, resta però divisa per il numero dei soci, ma non prevede la diretta responsabilità di ogni singolo socio per eventuali obbligazioni, anche amministrative. Ove, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali
è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'articolo 2295 del Cc. Solo nell'ipotesi di società in nome collettivo irregolari ai sensi dell'articolo 2297 del Cc, ogni singolo socio è responsabile per la sanzione amministrativa conseguente a una violazione integrata da un
pagina 18 di 19 comportamento omissivo, essendo, in assenza di patto in deroga opponibile, a tutti i soci riferibile il potere amministrativo e pertanto l'inadempiuto obbligo di agire.”.
Infondato è, infine, anche il motivo d'appello relativo alla regolamentazione delle spese processuali. Il giudice di primo grado, infatti, ha applicato il principio di soccombenza non essendo riscontrabile alcuna valida ragione per compensare le spese.
Le circostanze addotte dagli appallanti a fondamento della richiesta di compensazione (emergenze dell'istruttoria agli stessi in assunto favorevoli, particolari questioni trattate, prolungamento dell'istruttoria a causa della mancata presentazione dei testi chiamati dall' senza CP_1
giustificativo, reticenza dei testi) non integrano, infatti, nessuno dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. là dove le questioni dibattute non presentano carattere di novità e il quadro istruttorio, complessivamente esaminato, ha confermato l'esistenza delle circostanze di fatto all'origine delle
Con violazioni, mentre la mancata presentazione dei testi non è certo imputabile all , come pure non lo è la loro lamentata reticenza.
Con L'appello va, pertanto, rigettato, con condanna degli appellanti a rifondere all' le spese del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 363/2023 del Tribunale di Pavia;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 16/10/2024
Il Presidente est.
Serena Sommariva
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