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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/11/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 02/10/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1404 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (C.F. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
DO IN (pec: Email_1
- attore opponente -
e
- Controparte_1
(C.F. ), con sede in in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, in P.IVA_1 persona del procuratore, con l'Avv. Giovanni Giustiniani (pec:
) Email_2
- convenuto opposto -
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte opponente ha vocato in giudizio il creditore opposto, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo
1 oggi opposto per tutte le ragioni formulate nelle sovrastanti premesse, e in particolare E IN VIA ASSOLUTAMENTE PRINCIPALE, per incompetenza per territorio;
2) porre in capo all'odierna parte convenuta- opposta il pagamento delle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita parte opposta, aderendo, altrettanto in via preliminare, alla spiegata eccezione di incompetenza per territorio derogabile.
A seguito dello spostamento della prima udienza sono state deposite dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c.
Stante l'accordo delle parti sull'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, il detto giudizio può essere ora definito come segue.
§§§
Rilevato infatti che:
1) parte opponente (destinataria, anche personalmente e in solido, in qualità di presidente e leg. rapp. della A.S.D. TEAM ORTA NOVA, del decreto ingiuntivo n. 1764/2024 emesso dal Tribunale di Foggia per il pagamento in favore dell'Istituto opposto della somma di € 25.395,12, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio), nell'atto introduttivo (solo il ha presentato opposizione, non la ASD pure Parte_1 destinataria del d.i.), ha eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Foggia in relazione, innanzitutto, all'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, in relazione al conseguente giudizio di opposizione, in forza di clausola derogatoria contenuta nel contratto intercorso tra le parti, clausola che imporrebbe la competenza territoriale convenzionale in capo al Tribunale di Roma;
2) formulata la detta eccezione, l'istituto convenuto, fin dall'atto di costituzione, essendo anche nel proprio interesse, ha aderito alla detta competenza determinata convenzionalmente, confermando tale adesione fino alle conclusioni formulate in vista dell'udienza sopra indicata;
2 3) tuttavia, mentre parte opponente ha chiesto pronunciarsi la revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di incompetenza del giudice adito e la conseguente condanna alle spese della presente fase a carico dell'opposta, quest'ultima ha chiesto nelle proprie conclusioni disporsi esclusivamente, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti ex art. 38, co. 2 c.p.c., la cancellazione del presente giudizio di opposizione dal ruolo, il che determinerebbe implicitamente la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto, senza necessità di alcuna statuizione né sul d.i. né sulle spese legali, statuizione quest'ultima in particolare di esclusiva competenza del giudice individuato come competente sull'accordo delle parti.
§§§
Tanto premesso, debbono richiamarsi i principi espressi dalla Corte di cassazione in materia, come segue:
1) in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di eccezione di incompetenza formulata dall'opponente e involgente innanzitutto la potestas iudicandi del giudice del monitorio, competente a pronunciarsi sulla validità/efficacia del decreto ingiuntivo è funzionalmente il medesimo ufficio giudiziario che lo ha emesso, benché incompetente alla sua originaria emissione: la pronuncia, con sentenza, deve prevedere, oltre alla declaratoria di incompetenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(nullo), che invece non potrebbe essere pronunciata dal giudice individuato come competente per il merito (Cass. n. 5545/24);
1.2) la detta pronuncia dovrà anche contenere la condanna alle spese relativa alla fase di opposizione a d.i.;
1.3) quanto sopra deriva dalla seguente ricostruzione della fattispecie
(come ricostruita in Cass. 15988/23): “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente,
3 ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Sez.
1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
10981 del 14/07/2003, Rv. 565007 - 01)”; non si tratta quindi di traslatio iudicii in senso proprio;
2) al contempo, con riguardo invece al tema più generale dell'adesione di parte convenuta all'eccezione di incompetenza del giudice adito, la S.C. ha avuto modo di affermare che nella fattispecie prevista dall'art. 38, co. 2
c.p.c., nel caso in cui la parte convenuta aderisca all'eccezione dell'attore di incompetenza per territorio derogabile, il giudice si limita a dare atto di tale adesione, pronunciando i provvedimenti conseguenti, senza decidere nel merito della fondatezza o meno della questione di competenza sollevata;
inoltre, proprio la mancanza di una decisione sull'eccezione impedirebbe di individuare una soccombenza e, quindi, di poter provvedere sulle spese (Cass. n. 15017/2022; Cass. n. 25180/2013), nemmeno ovviamente con compensazione delle stesse;
il giudice deve limitarsi a dare atto dell'indicazione proveniente dalle parti del giudice designato come competente e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
l'accordo delle parti sulla designazione del giudice (valevole peraltro per il solo giudizio in corso) e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano, in tal caso, una piena translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente;
il processo cioè rimane identico e ciò implica che a provvedere sulle spese debba essere il giudice della causa riassunta, quale giudice del merito della controversia, all'esito della stessa e quindi potendo applicare il criterio della soccombenza;
4 3) i detti principi appaiono però cozzare in parte con quelli più sopra indicati, ove l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile provenga dalla parte opposta, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove, come già visto, sembrerebbe prodursi una traslatio iudicii non piena, in realtà, in quanto l'opposizione si esaurisce (è comunque definita) e quello che eventualmente è riassunto, davanti al giudice designato dalle parti, dovrebbe essere un giudizio ordinario “diverso”; si porrebbe dunque in astratto il tema della decisione sulle spese dell'opposizione (comunque definita) da parte del giudice comunque funzionalmente competente (lo stesso che ha emesso l'ingiunzione);
3.1) al riguardo la S.C. (Sez. II, Sent. n. 21300/24) ha avuto modo di affrontare ex professo l'apparente antinomia, così argomentando, dopo aver dato conto dei precedenti difformi delle sezioni: “… si ritiene che la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta. La ragione è che anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato.
Valgono per esso pertanto le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese. In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è
5 una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente. Essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo. In questo senso la giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è implicita nel provvedimento con cui il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo
e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006;
Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n. 2352 del 1999). Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia.”
§§§
Tirando le fila delle affermazioni sopra riportate, può dunque affermarsi che, contrariamente all'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione (è sempre comunque competente al riguardo l'ufficio giudiziario che emanò il d.i.) si pronuncia sulla potestas iudicandi del giudice del monitorio sulla base dell'eccezione dell'opponente contrastata dall'opposto, nel caso in cui opponente e opposto si accordino sulla designazione del giudice competente si produce un'effettiva traslatio iudicii dell'intera vicenda processuale, compresa l'opposizione spiegata.
Ciò in quanto non vi può essere alcuna pronuncia del giudice a quo, nemmeno sulla competenza del giudice originariamente adito in
6 monitorio;
il giudice a quo si limita, anche in questo caso, alla mera presa d'atto dell'accordo raggiunto dalle parti e non può quindi pronunciarsi sulle spese di fase.
La pronuncia di nullità/revoca del d.i., da questo punto di vista, essendo conseguenziale e automatica (potendo essere quindi anche implicita) non costituisce comunque decisione e, quindi, in nulla incide sulle conclusioni di cui sopra.
Resterebbe il problema inerente al caso di mancata riassunzione davanti al giudice ad quem, ma la soluzione appare coerente al riguardo con quella applicabile nell'ipotesi ordinaria, con una distribuzione dell'onere di riassunzione fondata sull'interesse delle parti che appare non incoerente.
Piuttosto, pur non mutando ciò nella sostanza la soluzione finale patrocinata dalla S.C., non convince appieno la tesi della piena traslatio, in quanto da essa dovrebbe anche conseguire, per volontà delle parti, lo spostamento (pure) della competenza funzionale del giudice dell'opposizione e, allora, anche della pronuncia sul d.i.
In ogni caso, l'impossibilità per il giudice dell'opposizione di pronunciarsi sulle spese deriva comunque dall'effettiva assenza, per volontà delle parti, di una qualsiasi decisione in senso stretto (compresa quella sulla revoca del d.i.): in definitiva, cioè, dall'impossibilità comunque di fare applicazione del principio di soccombenza e, con lo stesso, anche del connesso potere di compensazione delle spese a date condizioni.
PQM
1) sull'accordo delle parti, dichiara l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Foggia e indica quale giudice territorialmente competente il
Tribunale di Roma;
2) revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1764/2024 (R.G.n.
5718/2024) emesso dal Tribunale di Foggia, dichiarandone la nullità;
3) dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
7 4) assegna alle parti termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale dichiarato competente;
5) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso lì 03/11/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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