Sentenza 21 giugno 2023
Massime • 1
In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 17841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17841 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
- il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui era stata data prova della notifica della cartella con la produzione dell’avviso di ricevimento postale, cui correlare la presunzione di cui all’art. 1335, cod. proc. civ.; resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e Matera, già Direzione Territoriale del Lavoro;
con ordinanza interlocutoria del 4 maggio 2022, della Sezione Sesta, il processo è stato rinviato alla pubblica udienza;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 26, d.P.R. n. 602 del 1973 poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell’avviso di ricevimento postale relativo alla 3 di 8 cartella non era presente il riferimento agli estremi della cartella o del ruolo, e che non si potevano trarre elementi, al riguardo, da atti diversi dall’avviso medesimo, e in particolare dall’estratto di ruolo, con la conseguenza che la prescrizione non era stata utilmente interrotta e gli altri atti pretesamente interruttivi erano stati tardivi;
Considerato che il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;
è stato reiteratamente e anche recentemente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304, Cass., 17/04/2023, n. 10136) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), ove ammissibile, come nel caso precluso dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.; ciò posto, la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime;
viceversa, la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola 4 di 8 contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito – senza, logicamente, in tesi, manifesti travisamenti delle risultanze obiettive (v. Cass., 06/09/2022, n. 26209, pagg. 9 e seguenti, Cass., 03/05/2022, n. 13918, pagg. 13 e seguenti, Cass., 21/12/2022, n. 37382) – per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33, Cass., 30/09/2020, n. 20867, Cass., 09/06/2021, n. 16016); come osservato nell’ordinanza interlocutoria, riguardo all’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 questa Corte ha poi chiarito che: - la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26, citato, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati (Cass., 19/07/2018, n. 19270, Cass., 21/03/2023, n. 8130); - in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335, cod. civ., superabile solo se il destinatario 5 di 8 dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 26/06/2020, n. 12883, Cass., 24/03/2023, n. 8504); i principî in parola non sono stati disattesi dalla Corte territoriale;
parte ricorrente, nel sostenere che la Corte di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto provata la riferibilità dell’avviso alla cartella in esame, evoca, in ricorso, pronunce come Cass., 11/10/2017, n. 23902, che fanno riferimento al richiamo, nell’avviso, del numero identificativo della cartella, a dimostrazione della correlabilità del primo alla seconda;
in questo contesto si cita inoltre Cass., 31/10/2014, n. 23213, per indicare l’impossibilità di utilizzare i contenuti dell’estratto di ruolo al fine di ritenere provata la notificazione in questione;
quanto a quest’ultimo arresto, la fattispecie era differente: si trattava della mancata produzione degli avvisi di ricevimento, ed è stato quindi affermato il principio per cui, al fine di dimostrare l’avvenuta notificazione, è insufficiente quanto risulta dall’estratto di ruolo;
nel caso in scrutinio, invece, l’avviso è stato prodotto, e la Corte territoriale ha affermato che la coerenza del numero dell’avviso, e della data di spedizione, con le indicazioni riportate nell’estratto di ruolo, supportava la conclusione della riferibilità (pag. 5 della decisione gravata), non avendo viceversa provato, il destinatario, che quell’avviso non conteneva quella cartella (pag. 6); quanto alla prima delle due decisioni da ultimo ricordate, nella stessa si afferma che «la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, 6 di 8 non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione)» (pag. 8); il principio enunciato sul punto concerne, pertanto, l’esclusa necessità della produzione della copia della cartella, non l’affermazione di un regime legale della prova, non evincibile da nessuna disposizione normativa primaria;
in memoria parte ricorrente menziona anche: Cass., 22/03/2023, n. 8201, Cass., 23/05/2022, n. 16476, Cass., 19/04/2022, n. 12464, Cass., 18/03/2022, n. 8894, Cass., 13/12/2021, n. 39656, Cass., 14/10/2020, n. 22254, Cass., 13/06/2018, n. 15374, Cass., 19/01/2018, n. 1302; ora, negli arresti in parola si afferma: - la sufficienza della produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria, ai fini in discussione, la produzione in giudizio dell’originale o della copia (autentica) della cartella stessa (prima, seconda e terza decisione); - la necessità di produrre l'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione o attestazioni dell'ufficio postale e così dell’estratto di ruolo stesso (quarta, quinta e settima decisione); - la necessità di fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della 7 di 8 notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (sesta e ottava decisione); come si può constatare nessuna di queste pronunce enuncia un regime di prova legale;
concludere diversamente significherebbe normare l’obbligo di riproduzione del numero della cartella nell’avviso, come unica via di prova, senza neppure tener coerente conto del fatto che anche questa attività (riproduzione del numero della cartella sull’avviso), come quella di annotazione sul ruolo, sono riferibili alla parte creditrice ovvero al suo riscossore;
non a caso a mente di Cass., 27/10/2022, n. 31845, il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, cod. civ., solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato;
il principio conferma la necessità di un complessivo apprezzamento in fatto e l’assenza di una prova legalmente vincolata non espressamente prevista;
il ricorso tende dunque, per altro verso, non a dimostrare la violazione in diritto della norma speciale ipotizzata, bensì a dedurre 8 di 8 un omesso esame ovvero a modificare la conclusione istruttoria della sentenza censurata, che non ha negato la necessità di ritenere provata la discussa riferibilità, profilo, quest’ultimo, documentale nel caso di riproduzione numerica sull’avviso stesso;
in entrambe le ipotesi questa declinazione prospettica è però inammissibile, per la detta sussistenza di una doppia conforme di merito ovvero per i limiti del giudizio di legittimità; come osservato nelle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, anche il contiguo principio della vicinanza della prova depone nel senso così messo a fuoco, spettando al destinatario del plico allegare e dimostrare che l’atto proveniente dall’amministrazione conteneva altro (si menziona in tal senso la giurisprudenza in tema d’interruzione della prescrizione a mezzo di raccomandata, in coerenza con la speciale disciplina ex art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973: Cass., 22/05/2015, n. 10630, cui adde Cass., 03//10/2018, n. 24149; la nomofilachia rammentata dalla Procura Generale è riportata, di recente, da Cass., n. 8504 del 2023, cit.); spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dei controricorrenti in solidarietà attiva, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 18/04/2023.