Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 17841
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Sentenza 21 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Civile, il 18 aprile 2023. Le parti in causa erano un ricorrente, che contestava un'intimazione di pagamento per sanzioni irrogate dal Ministero del Lavoro, e i controricorrenti, rappresentati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il ricorrente sosteneva il difetto di notifica della cartella esattoriale e l'intervenuta prescrizione, mentre i controricorrenti sostenevano la validità della notifica, dimostrata dall'avviso di ricevimento postale.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni del ricorrente. Ha affermato che la prova della notifica era stata adeguatamente fornita dall'avviso di ricevimento, in quanto la normativa consente che la notifica avvenga tramite raccomandata. La Corte ha sottolineato che il principio del libero convincimento del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si dimostri un errore di fatto. Inoltre, ha chiarito che la responsabilità di provare l'impossibilità di ricevere la notifica ricade sul destinatario. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 17841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17841
    Data del deposito : 21 giugno 2023

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