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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/11/2024, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'udienza dell'8.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3837/2023 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
) e l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2023, il ricorrente, premessa la propria qualità di collaboratore scolastico temporaneo, in quanto ha sottoscritto con il per gli a.s. 2020/2021 Controparte_2
e 2021/2022 contratti di lavoro a tempo determinato, ha riferito di aver percepito uno stipendio inferiore per la mancata corresponsione del Compenso Individuale pertanto, ha Parte_2 adito l'Intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che il
Compenso Individuale Accessorio - istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per i periodi di cui in narrativa dal 19.10.2020 al 11.06.2021 dal 18.10.2021 al 31.03.2022 periodi in cui ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
al pagamento del Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e
pagina 1 di 4 secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per i periodi di cui in narrativa e cioè dal 19.10.2020 al 11.06.2021 dal 18.10.2021 al 31.03.2022”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Con memoria del 12.12.2023 si è costituito il non opponendosi alle richieste della ricorrente, CP_1 sottolineando come “sul quantum, dalla lettura dello stato matricolare (all.1), si rileva, relativamente all'a.s.2021/2022, assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del compenso accessorio” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- dichiarare che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio prestato e richiesto con esclusione dei periodi di servizio con detrazione economica;
- compensare le spese ai sensi dell'art.
92, 2°comma c.p.c.”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
È pacifico e documentalmente provato che parte ricorrente sia stato collaboratore scolastico temporaneo nell'a.s. 2020/2021 (dal 19.10.2020 all'11.06.2021) e 2021/2022 (dal 18.10.2021 al
31.03.2022) e che, durante detti periodi, non abbia percepito il compenso individuale accessorio.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez.
Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al pagina 2 di 4 rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma,
e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
pagina 3 di 4 L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa (non è superiore a €.5.200), così come calcolabile mediante gli importi della CIA riferita agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, non potendo accordare l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante il mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione ai periodi di lavoro effettivamente prestati come riportati in motivazione;
- condanna, per l'effetto, parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della relativa somma spettante, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €.1.314,00, oltre IVA e CPA, spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8.11.2024
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'udienza dell'8.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3837/2023 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
) e l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2023, il ricorrente, premessa la propria qualità di collaboratore scolastico temporaneo, in quanto ha sottoscritto con il per gli a.s. 2020/2021 Controparte_2
e 2021/2022 contratti di lavoro a tempo determinato, ha riferito di aver percepito uno stipendio inferiore per la mancata corresponsione del Compenso Individuale pertanto, ha Parte_2 adito l'Intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che il
Compenso Individuale Accessorio - istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per i periodi di cui in narrativa dal 19.10.2020 al 11.06.2021 dal 18.10.2021 al 31.03.2022 periodi in cui ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
al pagamento del Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e
pagina 1 di 4 secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per i periodi di cui in narrativa e cioè dal 19.10.2020 al 11.06.2021 dal 18.10.2021 al 31.03.2022”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Con memoria del 12.12.2023 si è costituito il non opponendosi alle richieste della ricorrente, CP_1 sottolineando come “sul quantum, dalla lettura dello stato matricolare (all.1), si rileva, relativamente all'a.s.2021/2022, assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del compenso accessorio” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- dichiarare che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio prestato e richiesto con esclusione dei periodi di servizio con detrazione economica;
- compensare le spese ai sensi dell'art.
92, 2°comma c.p.c.”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
È pacifico e documentalmente provato che parte ricorrente sia stato collaboratore scolastico temporaneo nell'a.s. 2020/2021 (dal 19.10.2020 all'11.06.2021) e 2021/2022 (dal 18.10.2021 al
31.03.2022) e che, durante detti periodi, non abbia percepito il compenso individuale accessorio.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez.
Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al pagina 2 di 4 rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma,
e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
pagina 3 di 4 L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa (non è superiore a €.5.200), così come calcolabile mediante gli importi della CIA riferita agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, non potendo accordare l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante il mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione ai periodi di lavoro effettivamente prestati come riportati in motivazione;
- condanna, per l'effetto, parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della relativa somma spettante, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €.1.314,00, oltre IVA e CPA, spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8.11.2024
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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