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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA
MAURIZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Procedimento civile n.149/2021 r.g,
PROMOSSA DA: Parte_1
, nata a [...] il [...], residente C.F._1
a Fermo, C.da Bore di Tenna, 53 e , nato a Parte_2
Sansepolcro il 17.11.1948 e residente in Fermo C.da Bore di
Tenna,53 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonelli
Alessandro del foro di Ancona con studio ivi Via Mazzini 156/bis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona Via
Mazzini 156/bis giusta delega su foglio separato depositato in via telematica unitamente all'atto introduttivo del giudizio;
CONTRO
: con sede in Roma V.le Europa, 190 Controparte_1
CF. , in persona del Vice direttore P.IVA_1 C.F._2
Generale e responsabile pro-tempore della funzione Corporate
Affaire, rappresentate difese dall' Avv. Maria Lina Galante del
Foro di Ancona, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata per atto notarile Nott. Dr. Ambrosone con domicilio eletto a Fermo,
Piazzale Azzolino. OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori, convenivano innanzi a Codesto Tribunale, le , Controparte_1
per sentir accogliere le conclusioni tutte che, per brevità sono qui da intendersi interamente riportate e trascritte Assumevano infatti gli odierni attori, di aver sottoscritto in data 16/09/2025,
26 quote di un fondo immobiliare chiuso denominato Obelisco, per un totale di 65.000,00 ( allegato in atti) tale documento è stato proposto dall'allora direttore dell'Ufficio Postale di
Grottammare e, sottoscritto alla sua presenza. Tale investimento era stato illustrato come sicuro, e con un rendimento di 5,5% all'anno. Invece le cose stavano diversamente. Infatti in data
31.12.2018, la società di gestione comunicava i dati della relazione semestrale, chiusa con un valore unitario di quote pari a
Euro 47,619 cadauna. Alla scadenza il fondo aveva praticamente azzerato il suo valore . Ciò era talmente noto a che, CP_1
le stesse si impegnarono pubblicamente a rimborsare i soggetti ai quali era stato collocato tale titolo. Malgrado però le plurima diffide anche a mezzo legale i Sig.ri e on hanno Pt_1 Pt_2
ottenuto alcunchè così come il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo” per mancata comparizione, senza un giustificato motivo della chiamata ” all.12. Si CP_1
costituivano in giudizio contestando le avverse CP_1
richieste in quanto infondate sia in fatto che in diritto. L'operato delle , legittima gli odierni attori ad agire in giudizio per CP_1
ottenere il risarcimento del danno ingiustamente patito. Tale investimento è stato venduto come a rischio e, azzerato il Pt_3
fondo le hanno tentato di fornire una sorta di rimborso, CP_1 invitando i clienti ad aderire a loro Polizze Vita o ad un accordo conciliativo, riconoscendo implicitamente di aver osservato una condotta negligente consistita nel proporre ai propri clienti, un prodotto speculativo e altamente rischioso, tanto è che gli odierni attori hanno perso l'intero capitale investito. In particolare le , nel caso di cui ci si occupa non hanno CP_1
adempiuto al proprio obbligo di legge a fornire una puntuale quanto completa informativa sui rischi dell'investimento proposto ( regolamento 11522/ 1998 e successive modifiche) a norma del quale il contratto deve essere analitico quanto alle caratteristiche dell'investimento, sui rischi, sulle modalità di rimborso e di liquidazione e tenendo conto dell'appropriatezza del cliente ( disciplina.16190 del 29/10/2007) Va quindi considerata la disciplina degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario che colloca i titoli sul mercato (
58/98). All'art 28 è previsto espressamente che l'intermediario deve verificare che il cliente le caratteristiche essenziali del prodotto finanziario che si offre. Non solo relativamente ai costi ma anche i rischi patrimoniali che comporta. Il contenuto di tali obblighi sono stati ulteriolmente dalla giurisprudenza che a aggiunto il carattere della adeguatezza e della effettività su tutte cass.10161/2016. Per cui, in generale, la violazione di tali obblighi nonché di diligenza e correttezza ex art 1175 3 segg CC comportano la nullità assoluta della operazione finanziaria in oggetto e, di tutti gli atti ad essa collegati. Va di conseguenza che il capitale investito Euro 65.000,00 dovrà essere restituito dalle agli odierni attori, oltre al risarcimento dei danni morali, CP_1
anche in via equitativa, oltre interessi dalla data della messa in mora (3.12.2019) al saldo e rivalutazione monetaria. Palese poi, la violazione dei principi generali di buona fede e correttezza e, hanno negato il rimborso in quanto gli odierni avrebbero depositato le quote presso la mentre esse CP_2
dovevano essere in Posta. Tale condizione però risulta essere illegittima e non solleva le da ogni responsabilità in quanto, CP_1
il fondo sarebbe stato gestito da terzi e non da CP_2
CP_3
Tanto premesso
PQM
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrarris reiectis, Respinge le domande di parte convenuta e per i motivi di cui in narrativa,
Accoglie interamente le domande proposte dagli attori Dichiara illegittima la condizione in virtù della quale la convenuta ha subordinato il rimborso dell'investimento in quanto potestativa e decisa in maniera unilaterale dalle , e, come tale in CP_1
violazione dell'art 1355 cc. Accerta e dichiara per i motivi di cui sopra, la violazione da parte della Soc. Convenuta di tutte le norme che regolano l'operazione del 16.09.2025, oggetto della presente controversia, e CONDANNA in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione agli attori il capitale investito pari ad EURO 65.000,00 oltre al risarcimento dei danni morali e materiali che vengono liquidati da questo Giudice in via equitativa e per un importo pari ad EURO
1.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla messa in mora
3.12.2019 al saldo.
Condanna infine in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate complessivamente in Euro 5.000,00 oltre accessori di Legge Fermo, li 28.05.2025
Il GOP DR. Rossella Maurizi