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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 4.4.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 3888/2022 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Ida Ciurlo
Domicilio eletto: Genova via Fieschi 10/1 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Antonella Margapoti
Domicilio eletto: Genova via Frugoni 5/2 presso il difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI: entrambe le parti:
- Parte ricorrente come da note sostitutive di udienza depositate in data 18.12.2024
- Parte resistente come da note sostitutive di udienza depositate in data 16.12.2024
- Pubblico Ministero: come da intervento dell'1.2.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente o il marito ) allegava in Parte_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- di avere contratto matrimonio civile in Genova, in data 13.5.2017, con Persona_1
;
[...]
- Che dall'unione non sono nati figli
- Di abitare in casa di esclusiva proprietà sita a Genova via Stefanina Moro
- Di essere dipendente di SGM srl e di percepire stipendio di euro 2.050, 00 circa per tredici mensilità
- Di pagare rateo mensile di mutuo pari ad euro 333, 00 per l'acquisto dell'abitazione e di dovere corrispondere ulteriori euro 300, 00 mensili per l'acquisto dell'autovettura
- Che l'autovettura costituisce strumento indispensabile per il lavoro, che si svolge presso gli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso e Muggiano
- Che la moglie è infermiera professionale e percepisce una retribuzione mensile di euro 1200, 00 oltre
- Che la moglie integra i redditi anche attraverso lo svolgimento di attività non regolarizzate
- Che la convivenza sarebbe divenuta intollerabile a causa “ del carattere ingestibile nonché della infondata/malata gelosia della signora…”
Su tali premesse chiedeva,
- La pronuncia di separazione con addebito alla moglie
- Accertarsi che la casa dove i coniugi hanno convissuto resti in uso al marito fissando termine perché la moglie la lasci
Con vittoria delle spese
( da ora anche la resistente o la moglie ) si costituiva mediante Controparte_1 comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Allegava che la propria gelosia sarebbe stata giustificata da relazione extraconiugale del marito
2 - Che, inoltre, il marito si sarebbe reso responsabile di episodi di ripetute ingiurie e anche di violenze fisiche per cui aveva sporto querela e, inoltre, avrebbe fatto abuso di sostanze alcoliche
- Che il marito percepirebbe verosimilmente redditi maggiori rispetto a quelli allegati
- Di essere disoccupata, titolare di un diploma professionale non riconosciuto in Italia e quindi priva di redditi
Su tali premesse chiedeva
- La pronuncia di separazione con addebito al marito
- La liquidazione a proprio favore di assegno di mantenimento di euro 1000, 00 mensili
Con vittoria delle spese
All'udienza presidenziale i coniugi confermavano sostanzialmente le precedenti allegazioni
Con ordinanza in data 30.1.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, ordinava il rilascio della casa coniugale da parte della moglie cui riconosceva congruo termine e poneva a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento della somma mensile di euro 435, 00.
In sede di memorie integrative le parti confermavano nella sostanza le originarie conclusioni e parimenti facevano con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc
La causa veniva istruita mediante informative alla pubblica amministrazione sui redditi delle parti
Le parti precisavano le conclusioni, sostanzialmente confermando le originarie, mediante note sostitutive di udienza
La causa era poi rimessa in decisione
Ciò premesso
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai da circa due anni ed entrambi i coniugi, sia attraverso le conclusioni rassegnate, sia comparendo di fronte al presidente, hanno escluso la possibilità di riconciliazione: le reciproche richieste di addebito, anzi, a prescindere dal relativo fondamento, paiono espressive di pregressi rancori e di una conflittualità non ancora sopita, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la
3 separazione.
Entrambi i coniugi hanno chiesto di addebitare all'altro la separazione ma entrambe le domande devono essere rigettate.
Il marito ha fondato la richiesta su allegazioni talmente generiche ( carattere ingestibile nonché della infondata/malata gelosia della signora ) da apparire per ciò stesse inconsistenti;
solo tardivamente, già maturate le preclusioni assertive, sono stati capitolati, in sede di seconda memoria ex art. 183 comma sesto cpc, fatti più specifici, comunque inidonei, quand'anche dimostrati, a fondare l'addebito in quanto non dimostrativi, di per sé, di una gelosia patologia della moglie del tutto avulsa da fatti concreti.
La moglie ha fondato la richiesta di addebito sopra una presunta relazione extraconiugale intrattenuta da parte del marito e su condotte violente e comunque umilianti che l'uomo avrebbe posto in essere a proprio danno. Nessuna prova di tali condotte, specificamente contestate, è stata fornita, né avrebbe potuto esserlo attraverso le generiche capitolazioni di prova, correttamente non ammesse dal giudice istruttore.
Quanto alle violenze subite la moglie ha prodotto copia di querela presentata presso la stazione carabinieri di Genova San Fruttuoso nell'anno 2021 ma agli atti non vi alcun elemento, oltre alle dichiarazioni della parte, a comprova di quanto rappresentato;
né è stato in alcun modo documentato l'esito giudiziario di tale querela;
quanto al tradimento, la moglie ha prodotto alcuni messaggi whatssupp scambiati tra il con una donna, che Pt_1 il marito non ha disconosciuto come di propria provenienza e che però, per quanto ambigui, non dimostrano, in mancanza d'altro, la esistenza di una vera e propria relazione extraconiugale;
trattasi di messaggi, indubbiamente molto confidenziali, ma comunque di contenuto scherzoso che, a prescindere dalle circostanze della relativa acquisizione da parte della moglie, possono, al più, valere come semplice indizio, insufficiente, in mancanza di altri concordanti elementi indiziari, a dimostrare il tradimento.
Per quanto riguarda la domanda di liquidazione di assegno di mantenimento proposta dalla moglie occorre partire dalla ricognizione delle condizioni economiche delle parti.
La , secondo le informazioni ricevute dalla Regione Liguria è priva di CP_1 occupazione dal 23.12.2020 e, oltre che al proprio mantenimento, deve anche provvedere alla propria sistemazione abitativa ( ha allegato in sede di seconda memoria ex art. 183 comma sesto cpc di vivere presso un'amica cui corrisponde euro 350, 00 mensili ).
Il , che invece dispone di casa di proprietà, è un lavoratore dipendente con i seguenti Pt_1 redditi dichiarati: anno 2022: reddito imponibile euro 26.273, 00 – imposta netta euro 2079, 00 – addizionale regionale Irpef euro 389, 00 - addizionale comunale Irpef euro 263, 00 = reddito netto annuale euro 23.542, 00 anno 2021: reddito imponibile euro 24.876, 00 – imposta netta euro 3016, 00 – addizionale regionale Irpef euro 363, 00 – addizionale comunale Irpef euro 199, 00 = reddito netto annuale euro 21.298, 00
4 anno 2020: reddito imponibile euro 35.047, 00 – imposta netta euro 6454, 00 – addizionale regionale Irpef euro 583, 00 – addizionale comunale Irpef euro 280, 00 = reddito netto annuale euro 27.730, 00
Il reddito mensile netto, su base triennale, spalmato su dodici mensilità è quindi pari ad euro 2015, 00 e dunque di poco inferiore a quello allegato col ricorso introduttivo
Da tale importo deve essere detratto una somma pari ad euro 633, 00 in relazione al mutuo contratto per l'acquisto della casa e per l'autovettura e approssimativamente ulteriori euro 700, 00 tra spese per il mantenimento proprio, bollette, benzina con un residuo pari ad euro 682, 00.
Così tratteggiata la condizione economica delle parti è evidente che la abbia CP_1 diritto alla liquidazione a proprio favore di assegno di mantenimento: priva di regolare occupazione, e, in considerazione dell'età non particolarmente appetibile sul mercato del lavoro, la condizione economica della resistente è all'evidenza precaria e di gran lunga meno favorevole rispetto a quella del marito;
nondimeno, malgrado l'età, le specifiche competenze della donna nel settore infermieristico, a prescindere dal riconoscimento o meno del titolo in Italia, non giustificano uno stato di assoluta disoccupazione nell'ultimo quinquennio. La ha indubbiamente la capacità di procurarsi un lavoro, piò o CP_1 meno stabile, per prestazioni di assistenza a persone anziane e/o malate e, anzi, è verosimile che già qualche reddito ella tragga da dette attività ( diversamente non si comprende come riuscirebbe a mantenersi col solo assegno di mantenimento pagando la somma di euro 350, 00 mensili a titolo di locazione ).
Ferme dunque la sensibile differenza tra la condizione economica del marito e quella della moglie e le difficoltà della donna, in ragione dell'età, a procurarsi un'attività lavorativa stabile presso strutture pubbliche o private, nondimeno, la considerazione che la possa trarre, e probabilmente tragga, reddito da attività lavorative, magari CP_1 non stabili o regolarizzate, ma comunque reperibili, porta a ritenere, in una con peggioramento, rispetto alla fase presidenziale, della condizione del marito, che la misura dell'assegno di mantenimento, alla cui liquidazione la donna ha comunque diritto, debba essere ridotta ad euro 300, 00 mensili. Tanto più in considerazione della breve durata del matrimonio.
Poiché la casa coniugale è di esclusiva proprietà del marito e non vi sono figli deve ritenersi inammissibile ogni domanda a questa relativa.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti,
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e legati da Parte_1 Controparte_1
5 matrimonio celebrato con il rito civile in Genova in data 13.5.2017 ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 142 parte I anno 2017 ) autorizzandoli a vivere separati.
RIGETTA le domande di addebito della separazione
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, assegno di mantenimento dell'importo di euro 300, 00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
con decorrenza nuova misura dalla data della sentenza.
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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