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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2347/24 r. g. l.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello D'Aponte, presso il quale elettivamente domicilia, in
Napoli, via Toledo n. 156
APPELLANTE
E
Parte_2
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 3693 del 2024, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , dipendente con profilo professionale di Parte_2 macchinista, parametro 153, era stato dichiarato il diritto di Questi a ricevere per ogni giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di missione”, della “”indennità giornaliera 1 turnisti” e della “indennità di condotta” e, conseguentemente, era stata condannata al pagamento, in favore del predetto, della complessiva somma di euro 7.224,50, oltre accessori di legge, per il periodo considerato.
Censurava articolatamente detta pronuncia, per insufficiente e contradittoria motivazione in ordine all'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché per mancata valutazione, da parte del Tribunale, dell'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. Sottolineava, infine, che non risultava integrata alcuna violazione del principio di sufficiente retribuzione, di cui all'art. 36 della Cost..
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
non si costituiva nella presente fase, nonostante la regolare notifica. Parte_2
All'esito della trattazione scritta, sulle note telematicamente depositate dalla parte costituita, la causa veniva riservata per la decisione. .
Orbene, l'appello è infondato, per le considerazioni che seguono.
Appare opportuno considerare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019
(ribadita da Cass. n. 22401/20) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Ha osservato al riguardo il Supremo Collegio:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c.
“Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati – secondo cui “
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”;
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_1
citata) al quale non si può derogare;
2 3. che nel sistema della direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04,
R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che “l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)” e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
Schultz-Hoff e altri, punto 60)”;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendosi sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che
“vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
3 6. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal primo Giudice sia del tutto adeguata e condivisibile.
La res controversa è se le indennità indicate in premessa siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal lavoratore nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non potesse consentire
Parte l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' .
L'interpretazione anche per questa Corte si pone in assoluto contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità e con l'orientamento più volte ribadito dalla stessa Corte di Giustizia secondo cui la retribuzione feriale non può mai essere inferiore a quella ordinaria. Quest'ultima ormai costantemente afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli
Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente, allora, che non possa ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto
4 conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa “ripercussione finanziaria negativa” che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021, n.217) ha ribadito gli stessi principi:
“23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C- Controparte_1
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, Per_2
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23).
[...]
….
26 In terzo luogo, in tale contesto, l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la
Per_ retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sentenza del 13 dicembre
Per_ 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tale stratificata giurisprudenza (viepiù confermata dalle recenti pronunce della S.C. nn.
20216/2022, 28320/2023 e 19663/2023, tra le altre), possiamo sintetizzare affermando che:
5 -la retribuzione delle ferie annuali deve essere parametrata in linea di principio alla retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque in modo evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, quest'ultima deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove consista in indennità funzionalizzate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale, mentre rimangono, invece, escluse le indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Su questa base possiamo valutare se le tre indennità in oggetto, pacificamente elementi accessori della retribuzione, siano in un rapporto di funzionalità con le mansioni affidate.
L'indennità giornaliera di mansione, per le previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, è legata alla mansione effettivamente svolta;
per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di euro 8,00 corrisposta in busta paga alla voce A-15M; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di 5 o di
4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
L'indennità giornaliera turnisti, prevista dall'ex art. 5 A.N. 21.5.1981, è determinata nella misura di euro 0,52 giornalieri e compete al personale che presta servizio in turni avvicendati ed è corrisposta in busta paga alla voce A-368 per ogni giorno di effettivo servizio.
L'indennità di condotta diurna e notturna, originariamente prevista nella misura di euro 6,00 per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una condotta commerciale, è stata incrementata sino ad euro 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.07.2019.
Quest'ultima è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al lavoratore. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20
Parte minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
6 In tale contesto appare del tutto evidente la sussistenza del rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, per cui la pretesa attorea è fondata su una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte negoziale, determinando la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Pertanto, tenuto conto delle mansioni di macchinisti svolte dall'odierna parte appellata anche questa
Corte ritiene che l'indennità giornaliera turnisti e di mansione siano volte, la prima, a compensare l'esecuzione costante della prestazione in turni avvicendati e flessibili, la seconda, a compensare l'esecuzione della prestazione quale macchinista. Analogamente, è a dirsi per quanto riguarda l'indennità di condotta, spettante per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri.
Ciascuna delle tre indennità azionate, quindi, costituisce ed è connessa ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni di macchinista, in virtù del suo contratto di lavoro, compensate con l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma solo a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
Tali voci retributive, che non hanno alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, vanno allora a compensare specifiche marginali penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro.
Ove, poi, le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva (art. 3 e art. 5 del CCNL 27.11.2000 ed art. 10 CCNL 12.3.1980) portino a escludere o a non includere tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, le medesime non possono che reputarsi in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità.
7 È da puntualizzare, infine, che tale impostazione non avalla alcun principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Ne discende che è errato sostenere che l'interpretazione del Tribunale porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Nulla va disposto per le spese di lite del grado, stante la contumacia di parte appellata.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2347/24 r. g. l.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello D'Aponte, presso il quale elettivamente domicilia, in
Napoli, via Toledo n. 156
APPELLANTE
E
Parte_2
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 3693 del 2024, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , dipendente con profilo professionale di Parte_2 macchinista, parametro 153, era stato dichiarato il diritto di Questi a ricevere per ogni giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di missione”, della “”indennità giornaliera 1 turnisti” e della “indennità di condotta” e, conseguentemente, era stata condannata al pagamento, in favore del predetto, della complessiva somma di euro 7.224,50, oltre accessori di legge, per il periodo considerato.
Censurava articolatamente detta pronuncia, per insufficiente e contradittoria motivazione in ordine all'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché per mancata valutazione, da parte del Tribunale, dell'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. Sottolineava, infine, che non risultava integrata alcuna violazione del principio di sufficiente retribuzione, di cui all'art. 36 della Cost..
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
non si costituiva nella presente fase, nonostante la regolare notifica. Parte_2
All'esito della trattazione scritta, sulle note telematicamente depositate dalla parte costituita, la causa veniva riservata per la decisione. .
Orbene, l'appello è infondato, per le considerazioni che seguono.
Appare opportuno considerare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019
(ribadita da Cass. n. 22401/20) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Ha osservato al riguardo il Supremo Collegio:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c.
“Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati – secondo cui “
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”;
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_1
citata) al quale non si può derogare;
2 3. che nel sistema della direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04,
R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che “l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)” e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
Schultz-Hoff e altri, punto 60)”;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendosi sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che
“vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
3 6. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal primo Giudice sia del tutto adeguata e condivisibile.
La res controversa è se le indennità indicate in premessa siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal lavoratore nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non potesse consentire
Parte l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' .
L'interpretazione anche per questa Corte si pone in assoluto contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità e con l'orientamento più volte ribadito dalla stessa Corte di Giustizia secondo cui la retribuzione feriale non può mai essere inferiore a quella ordinaria. Quest'ultima ormai costantemente afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli
Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente, allora, che non possa ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto
4 conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa “ripercussione finanziaria negativa” che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021, n.217) ha ribadito gli stessi principi:
“23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C- Controparte_1
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, Per_2
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23).
[...]
….
26 In terzo luogo, in tale contesto, l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la
Per_ retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sentenza del 13 dicembre
Per_ 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tale stratificata giurisprudenza (viepiù confermata dalle recenti pronunce della S.C. nn.
20216/2022, 28320/2023 e 19663/2023, tra le altre), possiamo sintetizzare affermando che:
5 -la retribuzione delle ferie annuali deve essere parametrata in linea di principio alla retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque in modo evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, quest'ultima deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove consista in indennità funzionalizzate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale, mentre rimangono, invece, escluse le indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Su questa base possiamo valutare se le tre indennità in oggetto, pacificamente elementi accessori della retribuzione, siano in un rapporto di funzionalità con le mansioni affidate.
L'indennità giornaliera di mansione, per le previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, è legata alla mansione effettivamente svolta;
per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di euro 8,00 corrisposta in busta paga alla voce A-15M; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di 5 o di
4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
L'indennità giornaliera turnisti, prevista dall'ex art. 5 A.N. 21.5.1981, è determinata nella misura di euro 0,52 giornalieri e compete al personale che presta servizio in turni avvicendati ed è corrisposta in busta paga alla voce A-368 per ogni giorno di effettivo servizio.
L'indennità di condotta diurna e notturna, originariamente prevista nella misura di euro 6,00 per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una condotta commerciale, è stata incrementata sino ad euro 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.07.2019.
Quest'ultima è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al lavoratore. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20
Parte minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
6 In tale contesto appare del tutto evidente la sussistenza del rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, per cui la pretesa attorea è fondata su una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte negoziale, determinando la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Pertanto, tenuto conto delle mansioni di macchinisti svolte dall'odierna parte appellata anche questa
Corte ritiene che l'indennità giornaliera turnisti e di mansione siano volte, la prima, a compensare l'esecuzione costante della prestazione in turni avvicendati e flessibili, la seconda, a compensare l'esecuzione della prestazione quale macchinista. Analogamente, è a dirsi per quanto riguarda l'indennità di condotta, spettante per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri.
Ciascuna delle tre indennità azionate, quindi, costituisce ed è connessa ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni di macchinista, in virtù del suo contratto di lavoro, compensate con l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma solo a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
Tali voci retributive, che non hanno alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, vanno allora a compensare specifiche marginali penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro.
Ove, poi, le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva (art. 3 e art. 5 del CCNL 27.11.2000 ed art. 10 CCNL 12.3.1980) portino a escludere o a non includere tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, le medesime non possono che reputarsi in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità.
7 È da puntualizzare, infine, che tale impostazione non avalla alcun principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Ne discende che è errato sostenere che l'interpretazione del Tribunale porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Nulla va disposto per le spese di lite del grado, stante la contumacia di parte appellata.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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