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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 536/2022 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. QUAGLIATO Parte_1
VIRGILIO,
RICORRENTE
contro
:
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RIMINUCCI MARIA BEATRICE,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2022 il sig. esponeva Parte_1
di aver ricevuto, unitamente ad altri dipendenti della Provincia di , CP_1
citazione in giudizio davanti alla Corte dei Conti, per danni conseguenti al pagina 1 di 10
Il ricorrente otteneva l'assenso della propria amministrazione alla copertura legale regolata dall'art. 82 del CCNL.
Il primo grado del giudizio si concludeva con sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno e la rimborsava al ricorrente le CP_1
spese di tutela legale.
La proponeva appello, anch'esso Parte_2
respinto dalla Corte dei Conti, con sentenza n. 476/2021 con il seguente dispositivo: “liquida le spese di difesa per il presente giudizio a favore degli appellati/appellanti incidentali nella misura che segue: a) 1.000,00 euro per ognuno a favore dei signori e b) Parte_3 Per_1 Pt_4 Parte_5
750,00 euro per ognuno a favore dei signori e e le pone a CP_3 Pt_1
carico dell'amministrazione di appartenenza”.
All'esito del giudizio, l'avv. Giuliana Riberti (legale del ricorrente) chiedeva al sig. il pagamento di euro 10.911,68 (€ 8.600,00 al netto di Parte_1
iva e cpa) per l'assistenza prestatagli, come da parcella vidimata dall'ordine degli avvocati di . La provincia di negava il rimborso CP_1 CP_1
completo delle spese sostenute dal ricorrente, ritenendo di non poter rimborsare somme eccedenti quanto liquidato dalla Corte dei Conti con la sentenza suddetta.
L'istante, ritenendo infondato il rifiuto dell'Amministrazione a corrispondere l'intero importo delle spese di lite sopportate, come previsto dall'art. 82, del CCNL e 8, del Regolamento della Provincia di , CP_1
chiedeva la condanna della resistente al pagamento in suo favore della pagina 2 di 10 somma di euro 8.600,00 (oltre cpa e iva), oltre euro 172,00 quale spese di vidimazione della parcella.
La chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo che, Controparte_1
in base all'art. 82 del CCNL, il rimborso accordato al dipendente faceva salvo, per quanto riguarda il giudizio contabile, quanto previsto dall'art. 31, comma 2, del d.lgs. 174/2016, in base al quale “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.”. Analoga salvezza faceva l'art. 8 del regolamento della Provincia. La statuizione del giudice contabile costituiva pertanto un limite insuperabile del diritto al rimborso a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.
La resistente eccepiva inoltre che non vi era prova dell'effettivo esborso sopportato dal ricorrente poiché la fattura non era quietanzata (come richiesto dall'art. 9 del regolamento della Provincia) e in ogni caso l'entità del rimborso preteso superava il limite massimo di rimborso previsto dal
Regolamento della provincia.
***
1. La questione controversa del presente giudizio è se il dipendente pubblico assolto in un giudizio per responsabilità amministrativo-contabile possa richiedere alla propria amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute in misura superiore a quella stabilita dal giudice contabile e, in caso di rifiuto, rivolgersi al giudice ordinario.
pagina 3 di 10 2. Il quadro normativo che viene in rilievo in questa sede è costituito dalle seguenti disposizioni:
a) l'art. 31, comma 2, del Codice della giustizia contabile (d.l.
174/2016) richiamato dalle altre disposizioni che seguono “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza,
l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”;
b) l'art. 82 CCNL “L'azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto
d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o
Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procedono al rimborso delle spese
pagina 4 di 10 legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del D.Lgs. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico”;
c) infine, l'art. 8, lettera b) del Regolamento della Provincia di CP_1
, sussistendo le condizioni di cui al presente atto, ivi Parte_6
compresa l'assenza di conflitto di interessi, procede all'ammissione e al riconoscimento della tutela legale et, indi, al rimborso delle spese legali, in caso di: a) sentenza di assoluzione con la c.d. formula piena nonché passata in giudicato;
b) sentenza civile o contabile definitiva escludente la responsabilità del dipendente/amministratore, fatto salvo, per quanto riguarda il giudizio contabile, quanto previsto dal
D.Lgs. 174/2016”.
3. Come evidente, le disposizioni del contratto collettivo e quelle del regolamento comunale sono applicabili in relazione a tutti i tipi di giudizio, penale, civile o contabile, nei quali il dipendente può trovarsi coinvolto ma,
pagina 5 di 10 in relazione al solo giudizio contabile, il rimborso delle spese legali è assicurato nel rispetto di quanto prevede la specifica disciplina contenuta nel codice della giustizia contabile. L'amministrazione resistente ritiene di non poter corrispondere al ricorrente per spese di lite, importi ulteriori a quelli liquidati nel giudizio contabile. Ciò sul presupposto che l'art. 31, del Codice della Giustizia contabile, imponendo alla Corte dei conti, in caso di proscioglimento del dipendente, di liquidare l'ammontare dei diritti e onorari spettanti alla difesa del dipendente ponendoli a carico dell'amministrazione di appartenenza, definisca il relativo rapporto giuridico, che non potrebbe essere ulteriormente regolato in altra sede.
4. La tematica non è nuova perché anche nel vigore della precedente disciplina del giudizio contabile si prevedeva, in caso di assoluzione del dipendente pubblico, che il giudice contabile liquidasse le spese di lite sostenute dal dipendente e le ponesse a carico dell'amministrazione di appartenenza.
All'epoca l'art. 3, comma 2 bis d.l. 543/1996 prevedeva che “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. A fronte di questo chiaro disposto, dubbi interpretativi sollevava però l'art. 10bis, comma 10, del d.l. 203/2005, che, nell'interpretare autenticamente la norma suddetta e le altre che prevedevano sul piano sostanziale il diritto al rimborso, precisava che “le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,
e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
pagina 6 di 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza”. Il riferimento contenuto nella norma di interpretazione autentica al dovere della Corte dei conti di liquidare l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, aveva indotto parte della giurisprudenza a ritenere che quella fosse l'unica sede nella quale poteva trovare attuazione il diritto al rimborso del pubblico dipendente.
5. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 5 dicembre 2024,
n. 31137/2024, si sono espresse in senso opposto, ritenendo che la ratio sottesa all'art. art. 3, comma 2 bis d.l. 543/1996, convertito con modificazioni nella legge 639/1996, fosse di evitare che i dipendenti pubblici potessero essere condizionati dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie nell'esercizio delle proprie funzioni. Le Sezioni Unite hanno fatto proprio l'orientamento (già espresso da Cass. n. 18046 del 06.06.2022) secondo cui, poiché il rapporto che intercorre tra dipendente e amministrazione di appartenenza, avente ad oggetto il rimborso delle spese di lite, è distinto da quello oggetto del giudizio davanti alla Corte dei conti, ai dipendenti prosciolti nel merito spetta il diritto al rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle somme versate al difensore, anche in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile.
pagina 7 di 10 Ciò essenzialmente sul presupposto che il Procuratore generale presso la
Corte dei conti non agisce in qualità di sostituto processuale dell'amministrazione bensì a tutela dell'interesse generale della comunità.
Di conseguenza, la regolamentazione delle spese emessa dalla Corte dei conti all'esito del giudizio contabile, si distingue dal diritto al rimborso che spetta al dipendente pubblico verso l'amministrazione di appartenenza, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, in qualità di giudice del rapporto di lavoro.
6. L'art. 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, applicabile al caso in esame, posta l'evidente omogeneità di contenuto con la disciplina precedente, va interpretato nei termini espressi dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 31137/2024 e quindi nel senso che, nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, conclusi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna, ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute.
Tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario.
7. Acquisito il principio di diritto, debbono valutarsi le eccezioni subordinate proposte da parte resistente che attengono alle condizioni del rimborso previste dal CCNL e dal Regolamento comunale.
L'eccezione relativa alla mancanza della fattura quietanzata, prevista dall'art. 9, del Regolamento, va disattesa poiché in corso di causa parte pagina 8 di 10 ricorrente ha prodotto copia del bonifico di pagamento della fattura n. 1/001 dell'11.01.2023 emessa dall'avv. Giuliana Riberti per l'attività professionale di difesa del ricorrente nel giudizio di appello presso la Corte dei conti concluso con la sentenza n. 476/2021.
Deve poi verificarsi se il rimborso richiesto (€ 8.600,00, al netto di iva e cp) rispetta il limite massimo previsto dal Regolamento, costituito dall'80% dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al DM 55/2014. Il compenso va determinato per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, sulla base del valore della controversia, che era di € 36.451,92 (al la Procura Pt_1
imputava il 17% del complessivo danno di € 214.423,17). Il compenso, in applicazione dei valori medi vigenti nel 2021 era pari ad € 1690,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva ed € 1820,00 per la fase decisoria e così complessivamente pari ad € 4.185,00. Considerato il limite dell'80% previsto dal Regolamento, il rimborso a carico della non CP_1
può superare la somma di € 3.348,00. Accertato il superiore esborso sopportato dal ricorrente (vedi fattura e bonifico in atti), l'Amministrazione resistente è tenuta al rimborso nel limite massimo.
8. Va disattesa l'eccezione di superfluità della spesa di € 172,00 per la vidimazione della parcella in quanto documento finalizzato a corroborare la pretesa di rimborso. La valutazione al riguardo non può che essere formulata ex ante e, considerate le ragioni di opposizione della resistente, che si appuntano anche su quantum, la spesa non può ritenersi superflua.
9. Le spese di lite del presente procedimento sono liquidate in complessivi €
2255,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Considerato che
la lite è stata definita sulla base di principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in epoca pagina 9 di 10 successiva al ricorso, sono compensate per un terzo e poste per la differenza in capo alla resistente.
P.Q.M.
Condanna la al pagamento di euro 3.520,00 Controparte_1
(oltre cpa e iva) in favore del ricorrente.
Liquida le spese di lite come in parte motiva.
Pesaro, 16.01.2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
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