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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/08/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 488/2019 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
DEL AC EL, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
nei confronti di , c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to DEL QUATTRO LUCA, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Pt_1
l'odierna convenuta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1 )In via preliminare e pregiudiziale, previa rimessione della causa in decisione e
previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito,
in accoglimento dell'eccezione sollevata formalmente dalla soc. Pt_1
dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tivoli per essere
competente quello di ZZ (Aq), con condanna della ricorrente soc. al CP_1
pagamento delle spese di lite;
2 )revocare comunque, o dichiarare inammissibile e/o inefficace, il decreto
ingiuntivo opposto n. 1949/2018 (R.G. 5057/2018) del 11.12.2018, notificato il
28.12.2018, del Tribunale di Tivoli, e rigettare ogni domanda di pagamento avanzata
da uninominale nei confronti di CP_1 Pt_1
3 )In estremo subordine, riconoscere e dichiarare che è comunque dovuta una
somma inferiore rispetto a quella ingiunta, da determinarsi dal Tribunale a seguito
dell'istruttoria e che non sono dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002, ma
eventualmente, solo gli interessi legali e solo dalla domanda;
4 )In via di eccezione riconvenzionale, volta al rigetto della domanda di pagamento
di cui al decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione del
presunto credito richiesto in via monitoria da con il controcredito vantato da CP_1
certamente superiore alla somma ingiunta di €.25.152,74 a titolo di Pt_1
penale per mancata ultimazione e mancata consegna dei lavori, non finiti e non
collaudati entro il termine pattuito del 10/03/2012.
5 )Con condanna infine al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, spese
generali 15%, oltre IVA e CNA, come per legge”. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale concludeva:
“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria richiesta,
eccezione, deduzione e/o istanza, in accoglimento della presente, previe declaratorie
di legge, accertato e dichiarato quanto e per i motivi di cui in narrativa, voglia,
previo rigetto della avversa eccezione di incompetenza territoriale, e così confermata
la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli, concessa la provvisoria esecuzione
del Decreto Ingiuntivo opposto n.1949/2018 (di cui al procedimento monitorio
R.G.N. 5057/2018), nel merito, rigettare la spiegata opposizione nonché rigettare
tutte le domande avanzate dalla società sì come formulate sia in via Parte_1
principale che in via riconvenzionale nell'impugnato ed avversato Atto di Citazione
in Opposizione a Decreto Ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il
Decreto Ingiuntivo n.1949/2018 emesso dall'intestato Tribunale e, per l'effetto,
ordinare e/o confermare l'ingiunzione nei confronti della società di Parte_1
pagare in favore della tutte le somme e/o gli importi ingiunti Controparte_1
col predetto Decreto Ingiuntivo, oltre ulteriori interessi moratori sulle dette somme
da quando dovuti al saldo, salvo in estremo subordine e solo per scrupolo,
condannare la opponente a pagare quegli importi maggiori o minori che comunque
verranno accertati come dovuti.
- In subordine, in ipotesi di non concessione integrale della provvisoria esecuzione
del decreto Ingiuntivo, concedere la esecuzione provvisoria parziale del decreto
ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate e/o non contestabili nella misura e come meglio individuate ed individuabili in atti e/o nella narrativa
della presente comparsa di costituzione.
- Condannare la società ai sensi ed agli effetti dell'Art.96, comma 1, Parte_1
c.p.c., al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio, in favore della società
[...]
, oppure, in subordine, ai sensi ed agli effetti dell'Art.96, comma Controparte_1
3, c.p.c., condannare la società opponente a pagare in favore della società opposta
una somma ulteriore equitativamente determinata. - In ogni ipotesi, con vittoria nelle
spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che a tali effetti si dichiara antistatario.
-- Salvo, riservato ed impregiudicato ogni facoltà e/o potere, anche in via di richieste
istruttorie, da esercitarsi con pienezza ai sensi ed agli effetti del'Art.183 c.p.c..”
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
A seguito delle eccezioni della parte opponente questo giudice così provvedeva:
“..dichiara la propria competenza territoriale a decidere la causa in base all'art. 20
c.p.c.; dichiara inammissibile il disconoscimento formulato dalla parte opponente in
quanto effettuato da persona diversa dall'autore della sottoscrizione;
concede la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1949/18 R.G. n. 5057/18 in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta..”
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 29/1/25
dinanzi a questo Giudice.
***** L'opposizione formulata è infondata e non provata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente così come già disposto all'udienza del 29/10/19.
Risulta poi superata la questione del disconoscimento operato per le ragioni già
esposte in ordinanza emessa nella medesima data.
Nel merito si osserva.
Vi è prova in atti che la società è creditrice nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di € 25.152,74 (Iva al 22% compresa) di cui: a) €
[...]
12.200,00 (Iva compresa) per il corrispettivo della Fattura n.16/2018; b) € 12.952,74
(Iva compresa) per il saldo dei ulteriori lavori edili eseguiti in Rocca di Mezzo (AQ),
albergo Gran Chalet delle Rocche;
che la odierna opponente non provvedeva nonostante i reiterati solleciti;
che la odierna opposta proponeva ricorso monitorio e depositava a prova del credito la Fattura n.16 del 19/02/2018 oltre al relativo estratto del registro Iva autenticato per
Notaio;
che a prova del quantum de residuo ancora dovuto per i lavori edili eseguiti (per ulteriori € 12.952,74, Iva compresa), la ricorrente produceva: a) Il Contratto di appalto stipulato tra le parti in data 20/07/2011 per l'importo complessivo di €
1.117.520,00; b) Le Fatture nn.64/2011 (1° SAL), 79/2011 (2° SAL), 83/2011 (3°
SAL), 93/2011 (4° SAL), 10/2012 (5° SAL), 18/2012 (6° SAL), 27/2012 (7° SAL), 34/2012 (8° SAL), 49/2012 (9° SAL), emesse per l'importo totale di € 683.900,00; c)
verbale ricognitivo sottoscritto tra le parti in data 18/07/2013 nel quale era convenuto che, a fronte del corrispettivo dei lavori già eseguiti pari ad € 598.257,00 + Iva (ossia
€ 729.873,54 Iva compresa), al netto degli acconti percepiti dei 9 SAL pari ad €
566.000,00 + Iva (ossia € 683.900,00 Iva compresa), residuava l'importo di €
32.257,00 + Iva (ossia € 39.353,54 Iva compresa), stabilendosi a tal riguardo un anticipo ad agosto 2013 (di € 10.00,00 + Iva), residuando il corrispettivo dovuto per il lavori di fondazione e del muro per ulteriori complessivi € 8.360,00 + Iva (ovvero €
10.199,20 Iva compresa); d) La Fattura n.58 del 08/08/2013 (10° SAL) dell'importo di € 12.100,00 (Iva compresa) di cui all'acconto pattuito (di € 10.00,00 + Iva) nel ridetto Verbale di ricognizione del 18/07/2013, pagata;
e) La Fattura n.62 del
12/09/2013 (11° SAL) dell'importo di € 12.100,00 (Iva compresa) di cui alla seconda tranche (o secondo acconto) dell'importo residuo di cui al verbale di ricognizione del
18/07/2013, pagata;
f) La Fattura n.16 del 19/02/2018 dell'importo di € 12.200,00
(Iva compresa) di cui alla terza tranche (o terzo acconto) dell'importo residuo di cui al verbale di ricognizione del 18/07/2013, completamente non onorata;
estratto autentico di tutte le altre fatture;
che in forza del Verbale di ricognizione del 18/07/2013 al netto degli acconti percepiti di cui alle fatturazioni intervenute, la ha Controparte_1
provato di esser creditrice nei confronti della dell'importo di (I) € Parte_1
12.200,00 (Iva compresa) per il corrispettivo della ridetta Fattura n.16/2018, (II) di ulteriori € 2.753,54 (Iva compresa) per differenziale verbale ricognitivo netto acconti e (III) di ulteriori € 10.199,20 (Iva compresa) per il corrispettivo di cui al ridetto verbale ricognitivo per la fondazione e per il muro.
Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito a mezzo della documentazione in atti e le prove testimoniali. Ha dato dunque prova del rapporto sottostante.
Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata perchè infondata e non provata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi,
impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto
a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13).
Deve poi essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, avente ad oggetto la compensazione con il controcredito vantato da a titolo di penale per presunta mancata ultimazione e mancata consegna dei Pt_1 lavori, non finiti e non collaudati entro il termine pattuito del 10/03/2012, in quanto destituita di fondamento probatorio.
I lavori edili appaltati sono stati realizzati e consegnati anteriormente al
Verbale di Ricognizione del 18/07/2013 e sono stati ultimati nel 2016 per le diverse proroghe al permesso di costruire rilasciato nel 2011 nonché interessati da sospensione per transitoria carenza di liquidità della committente.
Deve tuttavia essere respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta in quanto non vi è prova del dolo o della colpa grave in capo alla parte opponente, presupposti fondamentali per la condanna per lite temeraria.
L'opposizione, concludendo, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1949/18, emesso dal
Tribunale di Tivoli oggetto del presente giudizio di opposizione;
2)rigetta la domanda riconvenzionale spiegata in quanto non provata;
3)rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
4)condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.397,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14
e nei confronti dell'Avv. Luca Del Quattro dichiaratosi antistatario. Tivoli 25/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane