Sentenza 12 marzo 1974
Massime • 2
La solidarieta nell'obbligazione tributaria dedotta in giudizio non comporta la necessita del litisconsorzio fra tutti gli obbligati.*
In tema di imposta di registro sulle cessioni di credito verso pubbliche amministrazioni a garanzia di finanziamenti concessi dalle aziende di credito ed enti contemplati dal RDL 12 marzo 1936 n 375 e successive modificazioni, allorquando si controverta se debba applicarsi l'aliquota normale o quella dello zero, venticinque per cento di cui agli artt 4 e 28 lett C della tariffa all a al RD 30 dicembre 1923 n 3269, modificata dagli artt 1 e 2 legge 4 aprile 1953 n 261, il giudice non puo esaminare d'ufficio la questione relativa all'eventuale applicabilita dell'aliquota ridotta dello zero virgola cinquanta per cento di cui alla lett b) degli stessi articoli della citata tariffa. ( V 1912'72, mass n 358986).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1974, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1974 |
Testo completo
La solidarieta nell'obbligazione tributaria dedotta in giudizio non comporta la necessita del litisconsorzio fra tutti gli obbligati.*