Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2024, n. 27009
CASS
Sentenza 18 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte di Cassazione (Sezione Seconda Civile) il 12 settembre 2024, riguarda un ricorso contro una sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva annullato una delibera sanzionatoria. La parte ricorrente, una Commissione di Vigilanza, contestava la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che l'accertamento delle irregolarità fosse avvenuto in modo tempestivo e che la sanzione fosse quindi legittima. La questione centrale riguardava la tempestività dell'azione sanzionatoria, in relazione ai termini previsti dal T.U.F. e alla corretta interpretazione delle fasi di accertamento.

Il giudice ha accolto i motivi di ricorso relativi alla tardività della contestazione, evidenziando che la Corte d'Appello aveva erroneamente valutato la tempestività dell'azione sanzionatoria, sostituendosi all'organo di vigilanza nel giudizio di opportunità dell'accertamento. La Corte ha ribadito che il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità ha completato l'attività di verifica, non dalla mera constatazione dei fatti. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Corte di Appello di Firenze per un nuovo esame, in conformità ai principi di diritto stabiliti.

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Massime3

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per violazioni delle norme sull'intermediazione finanziaria, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'inerzia ingiustificata e protratta durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere anche altri elementi, valevoli a dimostrare la sussistenza di infrazioni ulteriori rispetto a quelle già risultanti dagli atti, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, ai fini della tempestività della contestazione, il sindacato giurisdizionale sulla completezza degli atti di indagine si limita a un giudizio ex ante di evidente superfluità di questi, anche in ragione della possibile connessione con violazioni ancora da accertare, essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in ottica prognostica, si rivelino in concreto inutili.

Commentari3

  • 1tempi del procedimento e istruttoria Banca d'Italia
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 17 aprile 2025

  • 2Contratti e Garanzie
    https://www.dirittobancario.it/

    Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 12/09/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della rilevabilità d'ufficio in sede esecutiva della violazione della normativa consumeristica in caso di opposizione a decreto ingiuntivo già definita con sentenza passata La sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 ottobre 2024 (C-240/22), in materia di abuso di posizione dominante, si inserisce in un contenzioso avviato da una nota multinazionale per contestare una ammenda inflitta dalla Commissione UE nel maggio 2009. La Cassazione con ordinanza n. 20648/2024 si è pronunciata sulla nullità parziale di una fideiussione, in riferimento ad una clausola di rinuncia ai termini ex …

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  • 3Sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio Consob
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 7 novembre 2024

    La Corte di cassazione, con sentenza n. 27009 del 18 ottobre 2024 (Pres. M. Falaschi Rel. A. Carrato), ha ribadito alcuni principi di diritto sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio instaurato da Consob. In particolare, la Corte ha ricordato che, «in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2024, n. 27009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27009
Data del deposito : 18 ottobre 2024

Testo completo