Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5358/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. CASCINA GIUSEPPE); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CASCINA GIUSEPPE); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 12/07/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 20/07-18/08/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“Art. 1 II signo continuerà ad abitare in Palermo via Eolo 8, mentre la Parte_1 signor continuerà ad abitare in Palermo via Polluce 22. Controparte_1
Art. 3 Le parti precisano che sono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione ( comprese le utenze), spese per tasse scolastiche ed universitarìe, materiale scolastico di cancelleria, mensa scolastica se esistente, medicinali da banco ( compresi antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività ricreative abituali ( cinema, feste ed attività conviviali)
Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro ), spese sanitarie urgenti, acquisto di tarmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialistica privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto quando acquistato con accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno obbligatorio subordinate al consenso di entrambi i genitori: a)
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuorisede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative, master e specializzazioni posi universitarie, spese per la preparazione di esami di abilitazione o della preparazione dei concorsi ( acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) ; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi di studio all'estero e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche ( musica, disegno, pittura ) corsi d'informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( mini car, auto, moto, bike, ed altro ); organizzazione di ricevimenti, celebrazioni dedicate ai figli;
e) Spese Sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e quanto necessario per lo svolgimento della attività agonistica;
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese
- 2 - odontoiatrìche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cllniche, visite specialistiche e cicli di psicoterapia e logopedia
Art. 4 Nessun coniuge contribuirà al mantenimento dell'altro. Tuttavia considerate le rispettive condizioni economiche e la sussistenza di una locazione dove vive la figlia
, il sig verserà a titolo di contributo alla locazione alla signor la Per_1 Pt_1 CP_1 somma di euro 200,00 non rivalutabile, entro e non oltre il 5 di ogni mese.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 04/09/2000, da nato a Parte_1
PALERMO in data 08/12/1971 e da , nata a PALERMO in [...] Controparte_1
06/06/1976, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 49, parte II, serie
A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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