Versione
19 aprile 1942
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10 novembre 1944
10 novembre 1944
Art. 2295.
(Atto costitutivo).
L'atto costitutivo della societa' deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; ((3))
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della societa';
4) la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della societa'.
------------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".
(Atto costitutivo).
L'atto costitutivo della societa' deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; ((3))
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della societa';
4) la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della societa'.
------------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".
Commentari • 54
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 245.22446
[…] Att. c.c. . È applicabile anche alla società in nome collettivo la disposizione dell'art. 111 ter disp. att. c.c., da interpretarsi, in combinato disposto con l'art. 2295 c.c. (e con gli artt. 2328, 2463 e 2521 c.c.), nel senso che anche per le società di persone, in caso di mutamento di indirizzo della sede nell'ambito del medesimo territorio comunale, è sufficiente una mera comunicazione camerale all'apposito ufficio, e non è necessaria alcuna modifica statutaria. […]
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Giurisprudenza • 162
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2018, n. 8580Provvedimento: […] Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Catanzaro deducendo la violazione di legge con riferimento agli artt. 2295 c.c. e 2 ter L. 575/1965. 3. […] Invero come correttamente evidenziato nel decreto impugnato, gli artt. 2253 e 2295 c.c. , applicabili anche alle s.a.s in forza del rinvio operato dall'art. 2315 c.c., prevedono per le società in nome collettivo l'obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale inoltre, nel caso di specie, risultava dalla relazione del dott. […]Leggi di più...
- effettività versamenti capitale sociale·
- giudizio di rinvio·
- inammissibilità ricorso·
- art. 2253 c.c.·
- art. 2 ter L. 575/1965·
- sproporzione tra reddito dichiarato e valore beni·
- confisca di beni·
- società di persone·
- art. 2295 c.c.·
- art. 606 c.p.p.