Articolo 2291 del Codice civile
Articolo 2250Articolo 2292
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19 aprile 1942
Art. 2291.

(Nozione).

Nella societa' in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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