Articolo 21 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Articolo 20Articolo 22
Versione
6 giugno 1949
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Versione
30 gennaio 2003
Art. 21. ((I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
Entrata in vigore il 30 gennaio 2003
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