Versione
6 giugno 1949
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30 gennaio 2003
30 gennaio 2003
Art. 21. ((I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
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- 1. Riforma lavoro: nuove norme su dimissioni in bianco e congedo obbligatorio di paternitàMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 26 marzo 2012 · 10.8718195
[…] Una seconda modalità è la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che il datore è già tenuto ad inviare al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 21 della legge n. 264/1949; con la precisazione che, effettuandosi tale comunicazione in forma telematica, lo scarico della ricevuta di trasmissione non comporta tempi di ulteriore attesa. […]
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Giurisprudenza • 339
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/07/2024, n. 243Provvedimento: […] hanno censurato l'omessa pronuncia del Tribunale sull'intervenuta estinzione della violazione dell'art. 21, legge n. 264/1949, relativa alla posizione Persona_1 e già sanata ex art. 16, legge n. 689/1981, cosicché sotto tale profilo l'ordinanza ingiunzione andava annullata in parte qua;Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- sanatoria ex art. 16 legge n. 689/1981·
- appalto genuino·
- nullità atti processuali·
- art. 29 D.Lgs. 276/2003·
- notifica verbale unico di accertamento·
- somministrazione illecita di manodopera·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- diritto di difesa·
- art. 21 legge n. 264/1949