Articolo 4 della Legge 14 agosto 1974, n. 355
Articolo 3
Versione
21 agosto 1974
Art. 4.
Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non piu' di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 , possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dei decreti delegati di cui al precedente articolo 2, non oltre comunque sei mesi dalla data in cui i posti saranno disponibili.
Le assunzioni in servizio ai sensi del precedente comma saranno effettuate secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dall' articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 , quale risulta modificato dalla presente legge, ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi.
In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma potra' essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalita'.

Entrata in vigore il 21 agosto 1974