Articolo 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 dicembre 1981
Art. 5. (Concorso di persone)

Quando piu' persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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