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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 42346/2023
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. BEATRICE VALERIA LEONTE. Parte_1
Per l'avv. PAPALIA ALBERTO, oggi sostituito Controparte_1
dall'avv. BRUNO FONDACARO.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F./P.I. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti APOLLO DAVIDE OTTAVIO, BEATRICE VALERIA LEONTE e ZUTTIONI
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Milano (MI), via Sant'Andrea, 10/A;
RICORRENTE contro
C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAPALIA ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Borgosesia (VC), Viale Duca D'Aosta n. 53
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di intimazione notificato in data 03.11.2023, Parte_1
conveniva in giudizio al fine di ottenere la convalida di sfratto Controparte_1
per morosità in relazione all'immobile sito in Trezzo sull'Adda (MI), viale Lombardia, n. 80
(censito al Catasto Fabbricati del Comune di Trezzo sull'Adda al foglio 20, particella 138, sub.
706, particelle 912 e 913 (di seguito l' “Edificio”), oggetto del contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data 24 dicembre 2021, con decorrenza dall'01.06.2022 e registrato il
24.06.2022, prevedente un canone di locazione annuo di euro 1.730.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate con scadenza il primo giorno di ciascun trimestre, allegando che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione relativi al quarto trimestre 2023, di cui alla fattura n. V23-79000189 del 5 settembre 2023, scaduta il 4 ottobre 2023, per complessivi euro 527.650,00 IVA inclusa.
Nello specifico, deduceva l'intimante che: si era resa Controparte_1
inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni, in particolare di quelli relativi al primo e al secondo trimestre 2023, per la somma complessiva di euro 1.055.300,00; che per tali ragioni era stata costretta, avvalendosi della clausola 5.9 del Parte_1
Contratto di locazione, a richiedere, con PEC dell'08.05.2023, la parziale escussione della garanzia bancaria a prima richiesta, di euro 1.297.500,00, consegnatale dalla conduttrice e valida sino al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto di locazione;
che la non aveva dato seguito alla richiesta, deducendo che tale garanzia non CP_2 corrispondeva ad alcuna garanzia fideiussoria emessa dalla che, nonostante il CP_2
pagamento ad opera della conduttrice di quanto dovuto per i primi due trimestri 2023, la stessa era stata invitata a fornire nuova garanzia bancaria, analoga a quella precedente, o a versare una somma di pari importo a titolo di deposito cauzionale;
che, solo a seguito di svariati solleciti, aveva saldato l'ulteriore fattura relativa alle Controparte_1 spese di assicurazione per l'anno 2023; che in data 03.08.2023 le parti avevano stipulato un
Accordo che prevedeva l'obbligo della conduttrice di versare, a titolo di deposito cauzionale e di garanzia degli obblighi di pagamento discendenti dal Contratto di Locazione, il complessivo importo di euro 1.297.500,00 (di cui le prime due rate, ciascuna di euro
250.000,00, entro e non oltre, rispettivamente, il 10.08.2023 e il 10.09.2023, la terza e la quarta rata, ciascuna di euro 300.000,00, entro e non oltre, rispettivamente, il 10.10.2023 e il
3 10.11.2023 e, infine, la quinta rata, di euro 197.500,00, entro e non oltre il 10.12.2023, da intendersi tutti come termini essenziali); che sia in tale Accordo, sia nel Contratto di locazione, era espressamente previsto che il ritardo di almeno cinque giorni lavorativi nel pagamento anche di una sola delle rate concordate avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.; che si era resa Controparte_1
inadempiente al pagamento della terza delle rate previste, di importo pari ad Euro 300.000,00 da versarsi entro il termine essenziale del 10 ottobre u.s. e si rendeva altresì nuovamente e gravemente morosa con riguardo al Contratto di Locazione, non provvedendo a corrispondere alla locatrice l'ingente importo di Euro 527.650,00 (IVA inclusa) a titolo di canone di locazione relativo al quarto trimestre 2023, di cui alla fattura n. V23-79000189 del 5 settembre 2023, scaduta ormai in data 4 ottobre 2023 (cfr. doc. 7).
Sulla base di tali allegazioni, concludeva intimando lo Parte_1
sfratto per la morosità di euro 527.650,00, IVA inclusa, nonché chiedendo emettersi decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo di pari importo, oltre interessi nella misura prevista dalla clausola 6.3 del Contratto di Locazione dalla scadenza delle singole fatture al saldo e oltre ai canoni e/o indennità maturati e maturandi fino alla data di esecuzione dello sfratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno per il caso di ritardata restituzione dell'immobile.
Infine, dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 5 e 6.4, rispettivamente, dell'Accordo e del Contratto di Locazione.
Alle udienze del 05.12.2023 e del 31.01.2024, pur non essendo comparso nessuno per parte intimata, la difesa della società intimante chiedeva rinviarsi ad altra udienza, in pendenza di trattative tra le parti.
All'udienza del 4.3.2024 si costituiva in giudizio, opponendosi alla convalida, l'intimata che deduceva di aver provveduto, a seguito della notifica Controparte_1
dell'atto di intimazione - e precisamente in data 04.12.2023 - al versamento della somma di euro 1.350.154,25 in favore della Locatrice, a tacitazione di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione e di deposito cauzionale.
Allegava, inoltre, di aver disposto, a saldo delle ulteriori fatture emesse per i canoni successivi, bonifici per euro 300.00,00 in data 21.02.2024, euro 227.650,00 in data 01.03.2024 ed
4 euro 68.204,06 in data 04.03.2024, rilevando pertanto l'insussistenza dei presupposti tanto per la convalida dello sfratto, quanto per la risoluzione contrattuale e per l'emissione di ordinanza di immediato rilascio dell'immobile.
All'udienza del 04.03.2024, dava atto che la morosità Parte_1
originariamente intimata era stata sanata, ma che, con riferimento ai canoni nel frattempo maturati, la conduttrice si era resa nuovamente morosa della somma di euro 74.359,97.
Insisteva, pertanto, per la convalida dello sfratto.
Disposto il mutamento del rito con concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative, la difesa di con memoria depositata in data Parte_1
14.6.2024, allegava che, nelle more del presente giudizio, le parti avevano stipulato un
“Secondo Accordo”, a fini conciliativi.
Tale accordo prevedeva per l'obbligo di versare, entro il Controparte_1
04.12.2023, l'importo complessivo di euro 1.350.150,00, di cui euro 527.650,00 a titolo di canoni di locazione per il quarto trimestre 2023, euro 797.500,00 a saldo del residuo del deposito cauzionale in sostituzione della Garanzia Bancaria ed euro 25.000,00 a titolo di rimborso delle spese legali.
Secondo quanto pattuito dalle parti, il puntuale adempimento dell'odierna resistente avrebbe potuto determinare la mancata comparizione delle parti all'udienza successiva, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c.; in caso di inadempimento, invece,
[...] avrebbe insistito per la convalida dello sfratto e per la Parte_1
risoluzione, di diritto o per inadempimento, del Contratto di locazione.
Allegava, poi, la locatrice che le parti avevano integrato l'originario Contratto di locazione con un “Primo Addendum”, prevedendo per la facoltà di Parte_1
recedere dal medesimo alla prima scadenza (31.10.2028) nel rispetto di un preavviso di dodici mesi, nonché il diritto di risolverlo ex art. 1456 c.c. in caso di ritardo superiore a cinque giorni lavorativi nel pagamento dei canoni di locazione.
Deduceva ancora nella propria memoria integrativa che, Parte_1 stante l'inadempimento di al “Secondo accordo”, le parti Controparte_3
avevano stipulato un “Terzo Accordo” in data 31.01.2024, statuendo l'obbligo per la conduttrice di versare, entro il termine essenziale del 20.02.2024, il complessivo importo di
5 euro 595.854,06 IVA inclusa (di cui euro 527.650,00 IVA inclusa a titolo di canone di locazione relativo al primo trimestre 2024, euro 31.504,06 IVA inclusa a titolo di rimborso del premio assicurativo per l'Immobile relativo all'anno 2022, euro 5.000,00 a titolo di rimborso spese legali ed euro 31.700,00 per l'imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 18710/2023 - R.G.
38756/2023 emesso dal Tribunale di Milano, precedentemente richiesto e ottenuto dall'odierna ricorrente nei confronti di . Controparte_3
Anche in tale accordo, le parti stabilivano che in caso di inadempimento di
[...]
avrebbe insistito per la convalida dello Controparte_3 Parte_1 sfratto e per la risoluzione, di diritto o per inadempimento, del Contratto di locazione.
Contestualmente, le parti avevano integrato il Contratto di Locazione con l'aggiunta di un
“Secondo Addendum”, prevedendo la facoltà per in deroga Parte_1 alle disposizioni della Legge n. 392/1978, di recedere ad nutum dal Contratto di Locazione alla data del 31.12.2025, mediante inoltro di comunicazione via PEC entro il 30.06.2025.
Allegava, ancora che, all'udienza del 31.01.2024, la causa Parte_1 era stata rinviata per verificare l'esito dei pagamenti di cui al “Terzo accordo”, per i quali era stato previsto il termine essenziale del 20.02.2024 e che, all'udienza successiva del 04.03.2024, contrariamente agli obblighi assunti da quest'ultima si era Controparte_1
opposta formalmente allo sfratto, producendo contabili dei bonifici, rispettivamente, di euro
227.650,00, datato 01.03.2024, e di euro 68.204,06, effettuato in data 04.03.2024.
La ricorrente concludeva evidenziando che, attesa l'inapplicabilità dell'art. 55, L. n. 392/1978 alle locazioni ad uso non abitativo e avendo la resistente saldato la morosità intimata sempre in modo tardivo e dopo la notifica dell'atto di intimazione, il Contratto di locazione stipulato tra le parti doveva considerarsi ipso iure risolto ex art. 1456 c.c. in data 3 novembre 2023, proprio al momento della notifica di tale atto.
Chiedeva, pertanto, al Giudice di emettere sentenza di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto in data 03.12.2023, con irrilevanza di qualsivoglia valutazione sulla gravità dell'inadempimento rilevato, e di fissare la data per l'esecuzione del rilascio.
In via subordinata, chiedeva di dichiarare il Contratto risolto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'odierna resistente, dovendo la gravità evincersi dalla condotta contraria a buona fede tenuta da dall'aver quest'ultima effettuato i Controparte_1
6 pagamenti in modo sempre parziale e tardivo, dall'aver già prima costretto la Locatrice ad escutere la garanzia bancaria, di fatto mai rilasciata, e, in via generale, dall'essersi resa inadempiente alle primarie obbligazioni discendenti dal Contratto di locazione. Infine, la ricorrente chiedeva fissarsi data dell'esecuzione del rilascio dell'Edificio ex art. 56, L. n.
392/1978.
La difesa di con memoria integrativa depositata in data Controparte_1
15.7.2024, chiedeva di rigettare tutte le domande avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto.
In particolare, deduceva la resistente di non poter essere considerata morosa, a fronte di tutti gli importi complessivamente corrisposti, di non avere la ricorrente tenuto una condotta compatibile con l'invocata risoluzione di diritto del Contratto di locazione, avendo la stessa al contrario preteso ed ottenuto l'adempimento del medesimo anche dopo la notifica dell'atto di intimazione, con la stipula dei plurimi “Accordi” ed “ . Pt_2
Allegava, inoltre, che al momento della scadenza degli ultimi canoni di locazione, la ricorrente già disponeva - avendone preteso il pagamento - di un'ingente somma, pari ad euro 1.000.000,00, depositata da proprio a fini di garanzia. Controparte_1
Quanto alla garanzia fideiussoria rivelatasi di fatto mai rilasciata, ancorché digitalmente sottoscritta da un funzionario in servizio presso la apparentemente emittente, CP_2
dichiarava di essere stata vittima di una truffa e di avere, pertanto, sporto querela alla
Pubblica Autorità.
Concludeva, infine, rilevando che il contratto di locazione non poteva dichiararsi risolto per propria colpa o grave inadempimento, avendo ottemperato integralmente agli obblighi assunti.
All'udienza del 26.09.2024, il Giudice, non essendo state dedotte istanze istruttorie, rinviava la causa per discussione e contestuale decisione all'udienza odierna.
La domanda svolta da deve trovare accoglimento. Parte_1
La ricorrente ha chiesto accertarsi, in via principale, l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato con l'odierna resistente in relazione all'immobile sito in Trezzo sull'Adda (MI), viale Lombardia n. 80 (foglio 20,
7 particella 138, sub. 706, particelle 912 e 913 del Catasto Fabbricati del Comune di Trezzo sull'Adda).
Conformemente alle regole generali in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c., la ricorrente ha dato dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Ed invero, è documentato quanto evidenziato nella narrativa dell'atto di intimazione e della memoria integrativa depositati da sulla scorta della Parte_1
produzione del contratto di locazione (cfr. doc. 1 ricorrente) e delle copie degli accordi stipulati tra le parti nelle more del giudizio (cfr. docc. 6, 13, 14, 15 e 16 ricorrente), aventi ad oggetto i termini essenziali di pagamento concordati.
L'intimante ha chiesto dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in forza della clausola risolutiva espressa contenuta all'art.
6.4 del
Contratto di locazione (doc. 1 ricorrente) e all'art. 5 del “Primo accordo” (cfr. doc. 6 ricorrente).
Dall'analisi del contenuto del “Primo accordo”, si rileva che l'art. 5 espressamente prevede che
“il ritardo di almeno cinque giorni lavorativi nel pagamento di anche una sola delle rate previste […] entro il termine essenziale ivi indicato, ovvero nel versamento del contributo […] entro il termine essenziale ivi indicato, ovvero nel pagamento del canone di locazione e/o dei costi accessori dovuti ai sensi del Contratto di Locazione entro i termini, da considerarsi essenziali, in esso previsti […] costituirà causa di risoluzione di diritto del Contratto di Locazione per fatto e colpa di con ogni CP_1 conseguente effetto”.
Inoltre, dal materiale probatorio offerto in giudizio si evince come, per espressa volontà delle parti, la clausola risolutiva espressa fosse stata ulteriormente inserita in tutti i regolamenti contrattuali siglati successivamente dalle stesse e, per la precisione, nel “Secondo” e nel
“Terzo” accordo (cfr. docc. 13 e 15 ricorrente), rispettivamente del 04.12.2023 e del 31.01.2024.
Difatti, l'art. 4 dei medesimi prevede che “qualora […] non provveda al tempestivo CP_1
Parte pagamento dei summenzionati importi […], alla successiva udienza che verrà fissata, la insisterà per la convalida dello sfratto per morosità e comunque per la risoluzione di diritto del Contratto di
Locazione in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del Primo Accordo nonché di cui all'art.
6.4 del Contratto di Locazione, invocata con l'intimazione di sfratto per morosità […] e, per
l'effetto, per la condanna di al pronto ed indilato rilascio dell'immobile e alla piena e libera CP_1
8 Parte disponibilità della nella sopra indicata qualità, domande alle quali si impegna sin d'ora a CP_1 non opporsi”.
Ciò premesso, sia nell'atto di intimazione di sfratto per morosità, sia nella successiva memoria integrativa ha esplicitamente dichiarato di volersi Parte_1
avvalere, nei confronti di della clausola risolutiva espressa Controparte_1
menzionata, chiedendo al Giudice una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del Contratto di Locazione a seguito dell'inadempimento dell'odierna resistente, visto come determinante per la sorte del rapporto.
Orbene, dall'inquadramento della causa petendi azionata nell'ambito della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. discende, quale corollario, l'irrilevanza dell'indagine circa la rilevanza e la gravità della condotta asseritamente inadempiente di parte resistente, dovendosi verificare esclusivamente la violazione ex se della clausola risolutiva espressa (Cfr. Cass. 24207/2006).
L'accoglimento della domanda, conseguentemente, presuppone: • che sia stata accertata la sussistenza dell'inadempimento; • che il contraente nel cui interesse la clausola è stata pattuita abbia manifestato l'intenzione di volersene avvalere anche implicitamente, purché in modo inequivocabile (Cass. n. 4911/95, n. 2674/97, n. 7178/02); • che l'inadempimento sia imputabile al soggetto obbligato a titolo di dolo o di colpa, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all'importanza ed alla gravità dell'inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell'istituto della risoluzione, né, in particolare, configura un'ipotesi di responsabilità senza colpa, onde, difettando il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, la risoluzione non si verifica né, di conseguenza, può in alcun modo essere legittimamente pronunciata (Cass. n. 3044/91, n. 10102/94, n. 9356/00).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda proposta da Parte_1
ex art. 1456 c.c. merita accoglimento, avendo la ricorrente dato prova dell'inadempimento di all'obbligo di pagamento del corrispettivo nei termini Controparte_1 essenziali indicati nei regolamenti contrattuali, nonché della sua imputabilità al conduttore.
Difatti, è sufficiente dare lettura all'art. 4, del “Terzo accordo”, ove è previsto che “[…] in caso di mancato adempimento da parte di dell'obbligo di pagamento del predetto importo di Euro CP_1
595.854,06 entro il termine essenziale del 20 febbraio 2024, alla successiva udienza che verrà fissata la
9 Parte
insisterà per la convalida dello sfratto per morosità e comunque per la risoluzione di diritto del
Contratto di Locazione in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del Primo Accordo nonché di cui all'art.
6.4 del Contratto di Locazione, invocata con l'intimazione dello sfratto per morosità” (cfr. doc. 15 ricorrente).
Sul punto, la resistente non solo non ha mai contestato, ex art. 115 c.p.c., di aver adempiuto tardivamente agli obblighi di pagamento contenuti nei contratti, violando ripetutamente i termini essenziali ivi indicati (da ultimo quello del 20.02.2024, stabilito proprio in favore dell'intimata), ma non ha neppure addotto qualsivoglia ragione a giustificazione dei ritardi reiteratamente accumulati.
Al contrario, ha fondato la propria opposizione unicamente sul presupposto dell'avvenuto, ancorché tardivo, adempimento e sull'aver corrisposto – invero, sempre tardivamente, secondo gli accordi conclusi – un'ingente somma a garanzia dei crediti medio tempore maturandi, che a suo dire avrebbe consentito di ritenere ontologicamente insussistenti i ritardi successivi.
Tuttavia, dall'esame delle allegazioni e non contestazioni delle parti, nonché dei documenti prodotti in giudizio, non solo il saldo della morosità originariamente intimata è pacificamente avvenuto in data 04.12.2023, ossia dopo la notifica dell'atto di intimazione del 03.12.2023, ma persino l'ultimo termine concesso alla resistente in occasione della stipula del “Terzo accordo”, quello del 20.02.2024, è stato pacificamente disatteso, avendo la resistente effettuato i pagamenti dovuti esclusivamente in date successive, fino al 02.04.2024 (cfr. docc. 2, 3, 4, 5 e 6 resistente).
Sulla base di tali premesse, il Contratto di locazione oggetto del presente giudizio deve dichiararsi risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in virtù delle clausole risolutive espresse di cui agli artt.
6.4 del Contratto di locazione e 5 del “Primo accordo”, in data
03.12.2023, ossia al momento della notifica dell'atto di intimazione, momento in cui
[...]
ha manifestamente espresso la volontà di avvalersi delle Parte_1
suddette clausole risolutive.
Del resto, come evidenziato dalla ricorrente, non può al caso di specie ritenersi applicabile l'art. 55, Legge n. 392/1978, che consente all'intimato di sanare la morosità contestata nel corso del giudizio, entro precisi termini, al fine di ritenere esclusa la risoluzione del contratto.
10 Ed invero, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'art. 55,
Legge n. 392/1978 non risulta applicabile alle locazioni ad uso non abitativo, sulla base del combinato disposto degli artt. 5 e 55 del suddetto testo legislativo.
In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo, più volte, di precisare che “Nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla l. n. 392 del 1978, la concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, ex art. 55, non è contemplata relativamente ai contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, giacché il legislatore, nel disciplinare la sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere - in genere - che il conduttore, convenuto per la risoluzione del contratto, possa evitare tale effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni, oneri ed accessori, ma ne ha limitato la portata alle sole ipotesi di inadempimento da morosità contemplate dall'art. 5 della stessa legge, sicché è lo stesso art. 55 - disposizione di natura processuale e, dunque, di per sé, inidonea
a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a limitare la propria operatività alle sole locazioni abitative” (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 1428 del 20.01.2017; SSUU n. 272 del
1999).
Solo nel caso di locazioni ad uso abitativo, infatti, viene in rilievo l'inviolabile e fondamentale interesse della persona a disporre di una propria abitazione.
Per le locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, la possibilità in sede giudiziale di sanare l'inadempimento – e, dunque, la morosità - può essere prevista esclusivamente dalle parti del rapporto locatizio, nell'estrinsecazione della loro autonomia contrattuale.
Nel caso di specie, tale possibilità era stata prevista, mediante la stipula dei vari “Accordi”, da ultimo con la sigla del “Terzo Accordo”, ma l'odierna resistente ha sempre omesso il rispetto dei termini essenziali di pagamento concordati.
Deriva, pertanto, la condanna di al rilascio dell'immobile sito Controparte_1 in viale Lombardia, n. 80, Trezzo sull'Adda (MI), con termine per inizio esecuzione da fissarsi al 22 febbraio 2025.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della resistente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
11 1. dichiara risolto, alla data del 03.12.2023, il contratto di locazione intercorso tra
[...]
e ed avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in Trezzo sull'Adda (MI), viale Lombardia, n. 80;
2. condanna al rilascio del bene di cui al punto 1) libero Controparte_1
da persone e/o cose;
3. fissa per l'inizio esecuzione la data del 22 febbraio 2025;
4. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio, che liquidano in € 2.529,00 per spese documentate ed €
[...]
27.500,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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