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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 707/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Salerno, alla via M. Parte_1
Conforti, n. 3, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1
, , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2 Parte_2
, nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._2
appello, dall'avv. Alessandra Spadafora, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Conforti, n. 3; appellanti
E
1. “ , con sede legale in piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
appellata contumace
2. , con sede legale Controparte_2
in Firenze, alla via L. Pancaldo, n. 4, cod. fisc. , in persona della procuratrice P.IVA_3
generale, dott.ssa , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Paolo Rosini e Paolo Giannini, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Firenze, alla via Bolognese, n. 55;
1 appellata 3. , nato a [...] il [...], residente Controparte_4
in Mercato San Severino, alla via Tenente F. De Falco, n. 32, cod. fisc.
; C.F._3
intimato
4. “ , con sede legale in Parte_4
Napoli, alla via S. Brigida, n. 39, cod. fisc. , in persona del P.IVA_4 CP_5
dott. , quale avente causa della Controparte_6 Controparte_1
in forza di atto pubblico di scissione parziale per notaio da
[...] Per_1 CP_1
del 25 novembre 2020, rep. n. 39.399 – racc. n. 20.019, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Stanzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. De Martino, n. 33/C; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 355/2022 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 708/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_4
Mercato San Severino, via Tenente F. De Falco, n. 32, cod. fisc. , C.F._3
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Lucia
Capo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Vernieri,
n. 73, nonché, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 4 luglio 2023, dall'avv. Daria Russo de Luca, con studio in Cava de' Tirreni, alla via E. De Filippis, n. 29; appellante
E
1. “ , con sede legale in piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
appellata contumace
2. , con sede legale in Vietri sul Mare, Parte_1
alla via XXV Luglio, n. 15, p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, dott. , , nato a [...] il 7 novembre Parte_2 Parte_2
2 1961, cod. fisc. , nata a [...] il 18 agosto C.F._1 Parte_3
1956, cod. fisc. ; C.F._2
intimati
3. “ , con sede legale in Parte_4
Napoli, alla via S. Brigida, n. 39, cod. fisc. , in persona del P.IVA_4 CP_5
dott. , quale avente causa della Controparte_6 Controparte_1
in forza di atto pubblico di scissione parziale per notaio da
[...] Per_1 CP_1
del 25 novembre 2020, rep. n. 39.399 – racc. n. 20.019, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Stanzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. De Martino, n. 33/C; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 355/2022 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti “ , e nel giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 707/2022 GC (come da atto di appello) – “previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, riformare la sentenza n. 355 pubblicata dal Tribunale di Salerno in data
28/01/2022, mai notificata, e per l'effetto dichiarare: 1) che nel caso in esame non è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda ed è pertanto invalida la domanda di pagamento formulata dal;
2) la nullità delle clausole di Controparte_1
capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti di conto corrente contraddistinti dai numeri n. 4042.20, 6111.87, 6112.80, 6113.73, 6114.65, 9302/002475498 e
9302/016684402, e l'indebita applicazione, nel contesto dei medesimi rapporti e dei contratti di finanziamento indicati in premessa, di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, e per l'effetto dichiarare che la convenuta s.p.a. ha addebitato alla , già importi non dovuti;
3) la nullità del contratto Parte_1 Parte_5
denominato di 'finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata' del 16 giugno
2006, in quanto stipulato al solo fine di consolidare il saldo passivo di rapporti di conto corrente computati sulla scorta della illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi ed applicando commissioni di massimo scoperto e spese non dovute;
4) la condanna della convenuta a restituire le somme illecitamente riscosse in esecuzione del contratto denominato 'finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata' del 16 giugno 2006,
e di quelle illecitamente addebitate nei rapporti di conto corrente contraddistinti dai
3 numeri n. 4042.20, 6111.87, 6112.80, 6113.73, 6114.65, 9302/002475498 e
9302/016684402; 4) che la nel corso del rapporto Controparte_1
intrattenuto con la ha applicato interessi soggettivamente ed Parte_1
oggettivamente usurai e imputati sul conto corrente n. 4042.20 e su quelli corrispondenti ai n. 6111.87, 6112.80, 6113.73, 6114.65, 9302/002475498 e 9302/016684402 e per l'effetto dichiarare gli interessi applicati nulli e/o inefficaci, in subordine limitarli al tasso legale;
5) la condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti dalla e dai suoi garanti per aver agito in spregio dei principi di Parte_1
correttezza e buona fede durante il rapporto;
6) la condanna della Controparte_1
al risarcimento dei danni patiti dalla e dal dott.
[...] Parte_1 Parte_2
a causa delle illegittime segnalazione nel circuito interbancario nella misura che
[...]
sarà determinata in via equitativa dal giudice;
7) la responsabilità della
[...]
per le imprese spa per inadempimento della promessa di mutuo contenuta CP_2
nella delibera del 29/12/2004 o in subordine per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 1337 c.c. e per l'effetto condannare la stessa società chiamata in causa a risarcire il danno cagionato alla società opponente nella misura cristallizzata nella sentenza impugnata;
8) la condanna della a risarcire la Controparte_1 [...]
del danno patrimoniale per ridotto reddito operativo aziendale cagionatogli Parte_1
dal mancato utilizzo delle somme indebitamente riscosse ed addebitate dalla stessa convenuta;
9) la nullità delle prestate fideiussioni e dichiarare la liberazione dei fideiussori dalle prestate garanzie;
10) la violazione dell'art. 1941 c.c. della fideiussione prestata dal dott. e la sua riduzione nei limiti dell'effettiva debitoria eventualmente Parte_2
accertata. Con vittoria delle spese del doppio grado da attribuirsi al difensore antistatario”; per l'appellata “ nel giudizio n. Controparte_2
707/2022 GC (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: rigettare ogni e qualsiasi richiesta istruttoria avanzata dall'appellante in quanto inconferente e/o inammissibile;
in tesi: respingere l'appello della società Parte_1
del sig. e della sig.ra e confermare la sentenza
[...] Parte_2 Parte_3
impugnata ex adverso nella parte in cui rigetta le domande formulate nei confronti della comparente Banca;
in ipotesi: accertare la intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti nei confronti della in ulteriore CP_1
denegata ipotesi: escludere qualsiasi attribuzione risarcitoria a favore della società e in particolare dei sigg. e in assenza di rapporti intercorsi tra questi ultimi e la Pt_2 Pt_3
Con vittoria di competenze, onorari e spese”; CP_1
4 per l'interveniente “ nel giudizio n. Parte_4
707/2022 GC (come da comparsa di costituzione) – “conclude perché l'Ecc.ma Corte di
Appello, previa correzione dell'errore materiale e riunione al presente giudizio di quello recante r.g.n. 708/22, voglia confermare integralmente la sentenza n. 355/2022 del
Tribunale di Salerno. In ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
in riferimento alle domande di risarcimento dei danni e/o restitutorie. Vinte le spese;
Pt_4
per l'appellante nel giudizio n. 708/2022 GC (come da atto di Controparte_4
appello) – “in riforma della sentenza n. 355/2022 emessa dal Tribunale di Salerno … nell'ambito del giudizio Rg n. 2119/2014, resa in data 27.01.2022 e pubblicata in data in data 28.01.2022, e non notificata, cosi decidere in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, respinta ogni diversa e contraria domanda: 1) in via pregiudiziale e cautelare preliminarmente sospendere e/o revocare, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, sussistendo gravi e fondati motivi, anche alla luce delle censure promosse e del pericolo ex art 283 cpc derivante dalla possibilità di grave pregiudizio per il sig. nella CP_4
procedura esecutiva n. 31/2017; b) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di fideiussione per essere in contrasto con il disposto dell'articolo 2 della L. n. 287 del 1990, della legge
Antitrust, con la conseguenza che, essendo la garanzia personale del sig , da CP_4
questo sottoscritta, affetta da nullità assoluta, dichiarare la liberazione del fideiussore dalla garanzia non essendovi alcun obbligo per lo stesso nei confronti della Banca appellata di corrispondere la somma oggetto di ingiunzione;
- accertare e dichiarare, l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sig. , per Controparte_4
l'effetto, revocare e/o annullare lo stesso, per nullità totale del contratto di fideiussione per essere in contrasto con il disposto dell'articolo 2 della L. n. 287 del 1990; - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del titolo per nullità assoluta e per palese violazione dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e lealtà artt. 1956, 1175, 1341 e 1375 cod. civ nella formazione negoziale ed esecuzione delle prestazioni contrattuali e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con liberazione del fideiussore dalle obbligazioni assunte;
prescrizione del diritto. - In via del tutto subordinata e gradata accertare il minor credito dovuto, che dovesse risultare dalla decurtazione degli interessi usurari a seguito di nuove valutazioni tecnico contabili del Ctu, di cui sin da ora si chiede la nomina per il calcolo delle somme a debito/credito delle parti processuali, con riserva di nominare proprio ctp fino all'inizio delle operazioni peritali;
- condannare la CP_1
5 al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 2 co c.p.c. per il Controparte_1
superamento della normale prudenza del creditore nel procedere alla insinuazione nella procedura esecutiva immobiliare per abuso del diritto, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
-ancora, in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della tesi della nullità totale, si propone sin da ora istanza di accertamento al fine di verificarne in quali termini il contratto possa essere considerato nullo nella totalità o se solo relativamente a quelle clausole inficiate e delle conseguenze sul rapporto contrattuale. Si conclude comunque per la dichiarazione di responsabilità della per CP_1
comportamento illecito ed in violazione di norme di correttezza e buona fede e conseguenziale risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. - Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto portate all'attenzione del giudicante, rideterminare le somme del dare avere tra il debitore e la alla luce della CP_1
sentenza delle sezioni Unite 19597/2020 e in subordine limitare la somma dovuta alla nei limiti dell'importo garantito (€ 500.000,00); -condannare l'appellata alla CP_1
refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P. A. con attribuzione del doppio grado di giudizio. E, conseguentemente in accoglimento delle doglianze del presente gravame, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, per l'effetto, a) condannare parte appellata al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado, riformando in toto la condanna del sig. relativamente alla sentenza Controparte_4
di primo grado;
b) accogliere le richieste di condanna della ex art 96 comma 3 cpc CP_1
per i motivi di cui alla sentenza impugnata. c) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'interveniente “ nel giudizio n. Parte_4
708/2022 GC (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude perché
l'Ecc.ma Corte di Appello, previa correzione dell'errore materiale e riunione del presente giudizio a quello recante r.g.n. 707/2022, voglia confermare integralmente la sentenza n.
355/2022 del Tribunale di Salerno. In ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in riferimento alle domande di risarcimento dei danni e/o Parte_4
restitutorie. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 355/2022, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 2119/2014 GC e n. 2316/2014 GC, rispettivamente promossi dalla
6 , da e da nonché da Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
nei confronti della , ex art. 645 c.p.c.,
[...] Controparte_1
così provvedeva: 1) accoglieva per quanto di ragione le opposizioni proposte dalla
[...]
, dal e dalla nonché dal e, per l'effetto, revocava il Parte_1 Pt_2 Pt_3 CP_4
decreto ingiuntivo n. 2734/2013; 2) determinava il credito vantato dalla CP_1 [...]
in forza del rapporto di conto corrente n. 4042.20, acceso l'11 Controparte_1
marzo 1998 e chiuso il 14 dicembre 2012, in euro 1.380.382,22; 3) condannava la
[...]
e il , in via solidale, al pagamento, in favore della Parte_1 Pt_2 [...]
, della predetta somma di euro 1.380.382,22, oltre interessi al tasso Controparte_1
legale dalla proposizione della domanda al soddisfo;
4) condannava la e il Pt_3
, in via solidale anche con la ed il , al pagamento, CP_4 Parte_1 Pt_2 in favore della , nei limiti della fideiussione Controparte_1
prestata, della somma di euro 1.000.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda al soddisfo;
5) rigettava la domanda spiegata dalla
[...]
nei confronti della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, quale Parte_1
terza chiamata in causa, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della promessa di mutuo accordatale con la delibera del 29 dicembre
2004 o, in via subordinata, per l'ipotesi in cui tale contratto non fosse stato ritenuto perfezionato, dall'ingiustificata interruzione delle trattative dirette alla concessione del finanziamento;
5) compensava integralmente tra le parti le spese processuali;
6) poneva a carico della e della “MPS Capital Service – Controparte_1
Banca per le Imprese s.p.a.” le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza la , il e la Parte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3
promuovevano il giudizio di appello n. 707/2022 GC con atto di citazione notificato il
28 luglio 2022, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, avendo considerato espletato il tentativo obbligatorio di mediazione promosso dagli opponenti, nonostante la
[...]
avesse comunicato di non voler partecipare al relativo Controparte_1
procedimento e, di conseguenza, impedito a tutte le parti del giudizio di pervenire ad una definizione concordata della lite;
2) il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in ordine alle numerose richieste ricevute dalla
, precedentemente , per concedere in locazione Parte_1 Parte_5
l'opificio acquistato l'1 luglio 2004 nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare
7 n. 299/1999, la cui ristrutturazione sarebbe dovuta avvenire con il mutuo illegittimamente negatole dalla “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, per poi affermare, in maniera contraddittoria, che la società opponente non aveva dimostrato i danni subiti per effetto di tale diniego;
3) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno nell'escludere che la “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” avesse formalizzato una promessa di mutuo in favore della , la società Parte_1
opponente aveva dimostrato di aver raggiunto un accordo su tutti gli elementi essenziali di tale contratto mediante la produzione in giudizio delle tre delibere del 12 febbraio 2004, del 4 ottobre 2004 e del 29 dicembre 2004, con le quali l'istituto di credito le aveva comunicato la concessione del finanziamento, specificandone l'entità in euro
2.000.000,00, la durata in anni quindici e le garanzie richieste nell'iscrizione di un'ipoteca sull'opificio acquistato nel procedimento espropriativo immobiliare n. 299/1999; in ogni caso, gli accordi intercorsi con la “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” avevano ingenerato nella un legittimo affidamento in merito alla Parte_1
stipulazione del contratto di mutuo, inducendola, in attesa della sua erogazione, a richiedere alla , per l'acquisto e la ristrutturazione Controparte_1
del richiamato compendio immobiliare, l'onerosa concessione di un duplice affidamento di complessivi euro 2.850.000,00; diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di
Salerno, a seguito della delibera del 29 dicembre 2004, non si era verificata alcuna circostanza sopravvenuta che potesse legittimare la “MPS Capital Service – Banca per le
Imprese s.p.a.” a non concedere il mutuo, che, peraltro, continuava ad essere segnalato come erogato presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con l'effetto di impedire alla di richiedere un altro finanziamento ad un diverso istituto di credito;
Parte_1
di conseguenza, in capo alla “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, era configurabile una responsabilità contrattuale o, comunque, precontrattuale generatrice di danni;
4) il consulente tecnico d'ufficio non aveva espunto dal saldo del conto corrente n.
4042.20 somme che non trovavano giustificazione nel rapporto contrattuale e che erano state indicate dal consulente degli opponenti in euro 246.732,98 per “addebiti non riconosciuti e/o contestati”, in euro 133.149,72 per “spese non dovute” e in euro
697.257,99 quale posta passiva registrata dall'istituto di credito come generica differenza tra quanto accreditato e quanto addebitato alla in data 16 febbraio Parte_1
2004, né aveva computato i versamenti, le spese e gli interessi relativi ai contratti di finanziamento del 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007 e alle operazioni compiute dai fideiussori, né aveva valutato le risultanze dei collegati conti correnti n. 6111.87, n.
8 6112.80, n. 6113.73, n. 6114.65, n. 9302/002475498 e n. 9302/016684402, di cui la non aveva prodotto in giudizio gli estratti, Controparte_1 disattendendo tacitamente la richiesta di rilascio inoltratale ai sensi dell'art. 119 d.lgs. n.
385/1993 ed opponendosi a quella di esibizione formulata a norma dell'art. 210 c.p.c.; soltanto l'analisi delle operazioni non esaminate e degli altri rapporti intercorsi tra le parti avrebbe consentito di accertarne l'effettivo saldo dare-avere, sicché occorreva disporre la rinnovazione, in sede di appello, della consulenza tecnica d'ufficio; 5) il giudice di primo grado aveva omesso di statuire sulle eccezioni sollevate dalla ai sensi degli artt. 1947 Pt_3
e 1956 cod. civ. e dal Paravia ai sensi degli artt. 1941 cod. civ. nonché su quella di nullità delle clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e, dunque, anche della disposizione derogatoria dell'art. 1957 cod. civ., doglianze la cui fondatezza imponeva la liberazione dei garanti dalla pretesa di pagamento della . Controparte_1
Nel costituirsi in giudizio con comparse di risposta rispettivamente depositate il 28 novembre 2022 e il 20 dicembre 2022, la “MPS Capital Service – Banca per le Imprese
s.p.a.” e la , quale avente causa della Parte_4 [...]
in forza di atto pubblico di scissione parziale del 25 Controparte_1
novembre 2020, contestavano, per quanto di ragione, la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Nell'instaurare il giudizio di appello n. 708/2023 GC con atto di citazione notificato il
28 luglio 2023, il assumeva che: 1) la sentenza di primo grado era affetta da CP_4 un'insufficiente motivazione nella parte in cui il Tribunale di Salerno, nel rigettare la richiesta di convocazione del consulente tecnico d'ufficio affinché rendesse chiarimenti sulla relazione peritale alla luce della sopravvenuta sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni
Unite dalla Corte di Cassazione, aveva sostenuto che l'opponente aveva ormai fruito dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e che la causa era matura per la decisione, con la conseguenziale irrilevanza di ogni istanza istruttoria;
invero, la richiesta di convocazione del consulente tecnico d'ufficio era giustificata dalla sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite rispetto alla scadenza dei termini concessi dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e dalla rilevanza dei criteri di accertamento dell'usura ai fini della determinazione del credito vantato dalla;
2) il Controparte_1
Tribunale di Salerno aveva omesso di statuire sull'eccezione secondo cui la “
[...]
aveva abusivamente concesso credito alla Controparte_1 Parte_1
senza la preventiva autorizzazione del fideiussore, che non aveva mai avuto conoscenza
9 del peggioramento della situazione debitoria della società; la Controparte_1
aveva violato i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1366
[...]
e 1375 cod. civ. anche nella stipulazione del contratto di fideiussione, nel quale non era contenuto alcun richiamo all'entità delle obbligazioni garantite, né ai dati e agli estremi necessari per individuare i rapporti intercorrenti tra la e l'istituto di Parte_1
credito; la fondatezza di tali eccezioni comportava la liberazione del fideiussore da qualsiasi obbligazione di pagamento;
3) parimenti, il giudice di prime cure aveva omesso di statuire sull'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, la cui illegittimità, ancorché limitata alle clausole riproduttive di quelle sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, determinava la liberazione del garante per infruttuoso decorso del termine stabilito dall'art. 1957 cod. civ.; 4) il giudice di primo grado era incorso in errore nel condannare l'opponente al pagamento, in via solidale con gli altri coobbligati, della somma di euro 1.000.000,00, giacché la sua fideiussione era stata prestata fino al limite di euro 500.000,00.
Con comparsa di risposta depositata il 20 dicembre 2022, la Parte_4
contestava la fondatezza dei motivi di appello articolati dal ,
[...] CP_4
chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di prime cure.
Disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e disattese le istanze incidentali spiegate dalla , dal e dalla nonché da Parte_1 Pt_2 Pt_3
per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di Controparte_4
primo grado, la causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 luglio 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il 7 agosto 2024 e comunicata il 27 agosto 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
I riuniti appelli sono infondati e vanno rigettati.
In ordine al primo motivo di gravame articolato dalla , dal e Parte_1 Pt_2
dalla , con il quale viene eccepita l'improcedibilità della domanda proposta in via Pt_3 monitoria dalla per violazione dell'art. 5, comma Controparte_1
1 bis, d.lgs. n. 28/2010, occorre osservare che la partecipazione necessaria per considerare compiuto il tentativo di mediazione è quella della parte che lo ha promosso e non quella della parte che ha ricevuto l'invito a presenziarvi, giacché la sua assenza ne preclude
10 soltanto la fruttuosa conclusione e, ove priva di un giustificato motivo, consente al giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del predetto testo normativo, di desumere argomenti di prova, ex art. 116, comma 2, c.p.c., (cfr. Cass. 27 marzo 2019, n. 8473; Cass. ord. 8 luglio
2024, n. 18485), ma non di definire anticipatamente il giudizio con una mera pronuncia di rito e, dunque, di astenersi dal decidere la controversia nel merito.
Ne deriva che la mancata partecipazione della Controparte_1 al tentativo di mediazione promosso dalla , dal e dalla , Parte_1 Pt_2 Pt_3
cui, peraltro, l'istituto aveva preannunciato di non presenziare con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 12 dicembre 2016, “confermando integralmente le proprie ragioni di credito”, come attestato dal mediatore nel verbale dell'incontro del 9 gennaio
2017, legittimava non già la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 4042.20 e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2734/2013, ma unicamente la valutazione giudiziaria di quel contegno ai fini della risoluzione della lite.
Pertanto, avendo la , il e la proposto la domanda di Parte_1 Pt_2 Pt_3 mediazione e presenziato all'incontro del 9 gennaio 2017 e non avendo la “
[...]
ritenuto di parteciparvi per pervenire ad una definizione Controparte_1
stragiudiziale della controversia, il procedimento previsto dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs.
n. 28/2010, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, doveva considerarsi espletato, seppur con esito infruttuoso.
Né assume alcuna rilevanza, al fine di sostenere la tesi dell'improcedibilità della domanda spiegata dalla , il riferimento, da parte della Controparte_1
, del e della , al principio espresso dalle Sezioni Unite Parte_1 Pt_2 Pt_3
della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596, secondo cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, l'onere di promuovere il tentativo di mediazione è a carico della parte opposta, non potendo il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale determinare la caducazione della condizione di procedibilità perfezionatasi anni prima su iniziativa degli stessi opponenti e, di riflesso, impedire la definizione nel merito della controversia.
Peraltro, all'udienza dell'8 febbraio 2017, i difensori della , del Parte_1
e della , nel rappresentare di “aver tempestivamente esperito il tentativo di Pt_2 Pt_3
mediazione obbligatoria con esito negativo per la mancata partecipazione della MPS
s.p.a.” e nel chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., lungi dal negare il verificarsi della condizione di procedibilità della domanda, ne riconoscevano
11 espressamente l'avvenuta realizzazione, in tal modo decadendo, ex art. 5, comma 1, bis,
d.lgs. n. 28/2010, dalla facoltà di eccepirne ex post il mancato avveramento.
Parimenti infondato è il motivo di gravame con il quale la , il Parte_1 Pt_2
e lamentano che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'istanza Pt_6
di ammissione della prova testimoniale in ordine alle numerose richieste ricevute dalla società per concedere in locazione l'opificio acquistato in seno al procedimento espropriativo immobiliare n. 299/1999, per poi contraddittoriamente asserire che i danni derivanti dall'indebito diniego del mutuo promessole dalla “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” non erano stati dimostrati.
Ed invero, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura con esclusivo riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto e, dunque, con riguardo alla decisione di merito, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. 18 marzo 2013, n. 6715; Cass. ord. 5 luglio 2016, n. 13716; Cass. ord. 20 ottobre 2017, n. 24830).
In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che l'omessa pronuncia sulle deduzioni istruttorie integri la violazione dell'art. 112 c.p.c., il Tribunale di Salerno non sarebbe comunque incorso in tale vizio, atteso che la , il e la , Parte_1 Pt_2 Pt_3
con le note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 novembre 2021, non riproponevano, neppure in maniera generica, l'istanza di ammissione della prova testimoniale, peraltro implicitamente disattesa con l'ordinanza del 22 novembre 2017, con la quale il giudice di primo grado, nell'esaminare le richieste articolate dagli opponenti con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., aveva disposto soltanto l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, senza riservarsi su di esse ulteriori valutazioni, ma si limitavano a sollecitare la convocazione a chiarimenti dell'ausiliario e l'integrazione della relazione peritale, in tal modo rinunciando incontrovertibilmente all'assunzione delle deposizioni sulle domande di locazione ricevute dalla società e rimaste inevase a causa della mancata concessione del mutuo da parte della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” e rendendo del tutto ultronea qualsiasi statuizione al riguardo.
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, al momento della precisazione delle conclusioni, senza potersi limitare al
12 generico richiamo dei precedenti atti difensivi, atteso che, diversamente, tali istanze devono ritenersi rinunciate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. 4 agosto 2016, n. 16290; Cass. ord. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. ord. 23 novembre 2021, n. 36134).
Tale presunzione, invero, può reputarsi superata soltanto qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione dell'istanza istruttoria non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel giudizio, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr.
Cass. 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. ord. 4 aprile 2022, n. 10767).
Non avendo la , il e la reiterato l'istanza di ammissione Parte_1 Pt_2 Pt_3
della prova testimoniale al momento della precisazione delle conclusioni e non essendo configurabile, di conseguenza, un'omessa pronuncia ad opera del giudice di prime cure, la motivazione della sentenza impugnata non è affetta da alcuna contraddizione nella parte in cui il Tribunale di Salerno, dopo aver escluso la responsabilità contrattuale e precontrattuale della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, ha sostenuto che la società opponente non aveva comunque dimostrato l'esistenza dei danni patiti a causa del diniego dell'erogazione del mutuo, proprio in ragione della mancata riproposizione della richiesta istruttoria a tal fine preordinata.
[... Infondato è anche il motivo di gravame con il quale la , il e Parte_1 Pt_2
contestano la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società Pt_6 nei confronti della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” a titolo contrattuale e, in via subordinata, precontrattuale.
Ed invero, come emerge per tabulas, con le missive del 12 febbraio 2004, dell'8 ottobre
2004 e del 29 dicembre 2004, la “MPS Merchant s.p.a.”, poi “MPS Capital Service –
Banca per le Imprese s.p.a.”, dopo aver indicato le condizioni e le modalità sulla base delle quali aveva deliberato di concedere alla “ Parte_7
il richiesto finanziamento, rimarcava che “il perfezionamento dell'operazione
[...]
avverrà nel rispetto delle consuete condizioni di legge, secondo gli schemi contrattuali dell' ; la predisposizione del contratto è affidata al Notaio rogante, che dovrà Pt_8 confermarci che l'esame legale non evidenzia elementi ostativi al perfezionamento dell'operazione, nel rispetto delle condizioni particolari e con la valida acquisizione delle garanzie in precedenza indicate. Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto dell' a riesaminare l'operazione, eventualmente variando le condizioni e le Pt_8 modalità che regolano la stessa, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità ed in particolare
13 qualora si venga a conoscenza di nuovi elementi e/o notizie che modifichino il quadro informativo che ha costituito base istruttoria per il presente affidamento”.
Con la relazione redatta il 5 gennaio 2005 “sullo stato dei beni offerti in garanzia della
…B. e ricevuta dalla “MPS Merchant s.p.a.” il 13 gennaio 2005, il Controparte_7
notaio incaricato da tale istituto di credito certificava che i cespiti di cui trattasi, pervenuti alla predetta società dalla “Ceramica Vietri sul Mare dei F.lli Solimene s.n.c.” in forza del decreto di trasferimento emanato dal giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Salerno l'1 luglio 2004, cron. n. 3641 – rep. n. 664/C, e trascritto il 13 luglio 2004, al n. 29526 R.G. e al n. 22286 R.P., risultavano, a tutto il 31 dicembre 2004, liberi “da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi agrari e speciali e da altre formalità che possano in qualsiasi modo pregiudicare la proprietà e disponibilità”, fatta eccezione, oltre che per i gravami di cui era stata ordinata la cancellazione ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.c. e la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento della “Ceramica Vietri sul Mare dei F.lli Solimene s.n.c.”, eseguita il 21 febbraio 2004, al n. 8126 R.G. e al n. 6510 R.P., per “la domanda giudiziale di dichiarazione di nullità di atti trascritta il 27.11.2004 ai nn. 56066/42071, a favore di e Parte_9 Pt_10
, , , , , , , , e
[...] Pt_11 Pt_12 Pt_13 Pt_14 Pt_15 Pt_16 Pt_17 Pt_18 Pt_19
e contro le società e . Parte_7 CP_8
Con missiva del 16 marzo 2005, la “MPS Merchant s.p.a.”, nel comunicare alla
[...]
che, “come è noto, la relazione del Notaio evidenziava una formalità Parte_5 Per_2
costituita dalla domanda giudiziale di dichiarazione di nullità degli atti trascritti il
27.11.2004 dal giudice fallimentare in favore di a causa del quale si è Parte_5
ritenuto opportuno approfondire l'esame legale per poter addivenire alla stipula dell'atto di mutuo. I pareri legali acquisiti considerano in parte sussistenti, sulla base della documentazione prodotta, le pretese dei ricorrenti e pertanto ci invitano a rinviare la stipula ad una pronunzia del Tribunale di Salerno c/o il quale è incardinata la causa”, chiedeva, “visto il tempo trascorso, … un aggiornamento della vicenda in esame ed anche, qualora ne siate in possesso, il dispositivo e le motivazioni della sentenza n. 975/04 che ha già visto soccombere i sigg.ri Solimene contro altri soggetti”, confermando la necessità di procrastinare la conclusione del contratto, senza, tuttavia, escludere ancora la possibilità di erogare il finanziamento.
Pertanto, risulta oltremodo evidente che la “MPS Merchant s.p.a.”, con le lettere del 12 febbraio 2004, dell'8 ottobre 2004 e del 29 dicembre 2004, non si obbligava, ai sensi dell'art. 1822 cod. civ., a concedere il mutuo richiesto dalla , ma Parte_5
14 manifestava la sola disponibilità a concederlo, condizionando espressamente la stipulazione di tale contratto all'attestazione, da parte del notaio officiato della sua predisposizione, dell'inesistenza di vincoli preclusivi all'erogazione del finanziamento e, in ogni caso, al mancato verificarsi di eventi sopravvenuti che avrebbero potuto ledere il diritto di ottenerne la restituzione, con la conseguenza che le predette missive erano del tutto inidonee a generare un definitivo e compiuto impegno negoziale da parte dell'istituto di credito e, a fortiori, a fondarne la responsabilità per il relativo inadempimento, a norma degli artt. 1218 e 1453 cod. civ..
A carico della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, inoltre, non era configurabile neanche una responsabilità precontrattuale, a norma dell'art. 1337 cod. civ., presupponendo la sua sussistenza che: 1) tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto;
2) le trattative siano state interrotte senza un giustificato motivo dalla parte cui viene addebitata tale responsabilità; 3) pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla stipulazione del contratto (cfr., ex plurimis, Cass. 29 marzo 2007, n. 7768; Cass. 15 aprile 2016, n. 7545; Cass. ord. 16 novembre 2021, n. 34510; Cass. ord. 25 settembre 2023, n. 27262).
In realtà, proprio l'incontrovertibile tenore letterale delle comunicazioni del 12 febbraio
2004, dell'8 ottobre 2004 e del 29 dicembre 2004 escludeva ab imis che, in capo alla
, si fosse radicato un legittimo affidamento in ordine alla certezza Parte_5
della stipulazione del contratto di mutuo, non potendo revocarsi in dubbio che la “MPS
Merchant s.p.a.”, sebbene avesse esternato il proposito di concedere il finanziamento sulla base dell'istruttoria fino a quel momento condotta, ne aveva inequivocabilmente subordinato l'erogazione all'esito positivo delle verifiche notarili e, comunque, all'insussistenza di nuove emergenze tali da compromettere la garanzia del soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
Nessuna rilevanza in senso contrario poteva assumere la circostanza che il mutuo di cui trattasi risultava riportato, come “accordato”, presso la Centrale Rischi dal febbraio 2004 al novembre 2005, atteso che la “MPS Merchant s.p.a.”, in applicazione delle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia per regolare il servizio di informazione creditizia con la circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, era tenuta a segnalare, con la predetta definizione, la deliberazione di approvazione di un finanziamento e, con quella di “accordato operativo”, non utilizzata nel caso di specie, la stipulazione del relativo contratto.
15 Né la “MPS Merchant s.p.a.” incorreva nella violazione del principio di buona fede nello svolgimento delle trattative dirette alla conclusione del contratto di mutuo, atteso che il mancato perfezionamento della fattispecie negoziale di cui trattasi venne determinato non già da un suo ingiustificato rifiuto, ma da un fattore impeditivo di natura oggettiva, vale a dire dalla trascrizione, eseguita il 27 novembre 2004, al n. 56066 R.G. e al n. 42071 R.P.
(e conosciuta dall'istituto di credito soltanto il 13 gennaio 2005, data in cui riceveva la relazione notarile), a carico dell'opificio che la “ aveva acquistato Parte_5 nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare n. 299/1999 ed avrebbe dovuto ipotecare a garanzia dell'obbligazione restitutoria del finanziamento, di una domanda giudiziale di nullità del decreto di trasferimento emanato dal giudice dell'esecuzione l'1 luglio 2004, cron. n. 3641 – rep. n. 604/C.
Tale circostanza, essendo stata appresa dalla “MPS Merchant s.p.a.” dopo le missive dell'8 ottobre 2004 e del 29 dicembre 2004, giacché non evocata (a differenza della
) nel giudizio introdotto dagli eredi Solimene con CP_1 Controparte_1
atto di citazione del 29 settembre 2004, né formalmente notiziata dalla “ Parte_5
, la legittimava de plano, dapprima, a differire, con la lettera del 16 marzo 2005, la
[...]
stipulazione del contratto di mutuo e, di seguito, a negare formalmente, con la lettera del
20 gennaio 2006, la concessione del finanziamento, giacché la trascrizione della domanda di nullità del titolo di provenienza del compendio immobiliare sul quale la società si era impegnata a concedere l'ipoteca avrebbe pregiudicato, nell'ipotesi del suo accoglimento, ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 6, cod. civ., il diritto reale di garanzia che l'istituto di credito avrebbe acquisito a tutela del rimborso delle somme erogate.
A fronte delle richiamare risultanze documentali, la , il e la Parte_1 Pt_2
non possono fondatamente asserire che la “MPS Merchant s.p.a.” non aveva “alcun Pt_3 valido motivo per interrompere le trattative”, dal momento che “la trascrizione della domanda, notificata anche alla MPS, era precedente a 2 delibere” e che tale “circostanza era stata ampiamente discussa ed oggetto di un'apposita relazione a firma del notaio
nella quale il professionista aveva affermato che la circostanza non inficiava la Per_2
garanzia promessa e soprattutto la aveva espressamente dichiarato che avrebbe CP_1
concesso ugualmente il finanziamento”.
Ed infatti, come innanzi evidenziato, la trascrizione della domanda giudiziale di nullità del decreto di trasferimento reso dal giudice dell'esecuzione l'1 luglio 2004, eseguita il 27 novembre 2004, veniva conosciuta dalla “MPS Merchant s.p.a.”, cui, peraltro, tale atto introduttivo non veniva notificato, solo il 13 gennaio 2005, id est quando le perveniva dal
16 notaio incaricato la relazione ipocatastale sulla consistenza immobiliare di proprietà della
, e, dunque, dopo la missiva del 29 dicembre 2004, con la quale Parte_5
l'istituto di credito, ignaro di quella formalità pregiudizievole, aveva confermato la propria disponibilità alla concessione del mutuo.
Inoltre, il notaio investito della stesura della relazione prodromica alla stipulazione del contratto di mutuo non dichiarò in alcun modo – né, del resto, avrebbe ragionevolmente potuto – che la trascrizione della domanda di nullità del decreto di trasferimento dell'1 luglio 2004 non inficiava l'ipoteca che la avrebbe dovuto concedere Parte_5 all'istituto di credito, limitandosi soltanto ad evidenziare che “detta società ha la capacità,
a norma del proprio statuto, di concedere garanzia ipotecaria sui propri beni”.
Parimenti, la “MPS Merchant s.p.a.” non ebbe mai a comunicare alla Parte_5
che le avrebbe erogato il finanziamento anche in presenza della trascrizione di una domanda giudiziale il cui accoglimento avrebbe vanificato l'ipoteca iscritta a garanzia del proprio credito, avendo, di contro, con la missiva del 29 dicembre 2004, nel ribadire quanto espresso con le precedenti del 12 febbraio 2004 e dell'8 ottobre 2004, esplicitamente ancorato il perfezionamento dell'operazione creditizia all'accertamento negativo, da parte del notaio incaricato, della sussistenza di gravami o formalità pregiudizievoli sull'opificio di proprietà della società richiedente.
In definitiva, non avendo la “MPS Merchant s.p.a.” giammai ingenerato nella
[...]
l'oggettivo convincimento dell'ormai prossima stipulazione del contratto di Parte_5
mutuo e non avendo senza un giustificato motivo interrotto le relative trattative, la cui definitiva cessazione veniva sancita soltanto con la missiva del 20 gennaio 2006, non ricorrevano i presupposti generatori della responsabilità prevista dall'art. 1337 cod. civ..
Peraltro, qualora si dovesse ritenere, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 11 maggio 1990, n. 4051; Cass. 29 luglio 2011, n. 16735; Cass. 3 ottobre 2019, n. 24738), che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione delle regole di condotta poste dall'art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio giuridico costituisca una forma di responsabilità extracontrattuale, la domanda risarcitoria spiegata dalla
[...]
nei confronti della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” non Parte_1
avrebbe comunque potuto trovare accoglimento per intervenuta prescrizione del diritto azionato, avendo la società opponente, a fronte del formale diniego della concessione del mutuo comunicatole con la missiva del 20 gennaio 2006, notificato l'atto di citazione all'istituto di credito soltanto il 22 gennaio 2015.
17 Infondato è il motivo di gravame con il quale la “ , il e Parte_1 Pt_2 Pt_6 censurano le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, gli addebiti sul conto corrente n. 4042.20 di euro 133.149,72, di euro
246.732,98 e di euro 697.257,99, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti nel lamentarne la mancata espunzione dal ricalcolo compiuto dall'ausiliario, non sono affatto privi di giustificazione causale, trovando il loro fondamento, quanto all'importo di euro
133.149,72, nei collegati rapporti di conto corrente n. 6111.87 del 13 febbraio 2004
(acceso dalla ), n. 6112.80 del 13 febbraio 2004 (acceso da Parte_5 Per_3
, n. 6113.73 del 13 febbraio 2004 (acceso da e n. 6114.66 del
[...] Parte_3
13 febbraio 2004 (acceso da ) e, quanto all'importo di euro Controparte_4
246.732,98, nei contratti di finanziamento chirografario stipulati (dalla “ Parte_5
) il 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007, mentre l'importo di euro 697.257,99
[...]
costituisce la differenza tra l'affidamento di euro 1.850.000,00, accordato dalla “
[...]
e confluito dal conto corrente n. 6111.87 il 16 febbraio Controparte_1
2004, e il residuo prezzo di aggiudicazione dell'immobile sottoposto al procedimento espropriativo n. 299/1999, pari ad euro 2.547.257,99 (rispetto all'intero prezzo di aggiudicazione di euro 2.772.257,99), prelevato in pari data.
Non avendo la , il e la in alcun modo dimostrato, al fine Parte_1 Pt_2 Pt_3
di contrastare, almeno sotto il profilo del quantum debeatur, la pretesa creditoria azionata dalla , le nullità da cui sarebbero stati affetti sia Controparte_1
i contratti di conto corrente n. 6111.87, n. 6112.80, n. 6113.73 e n. 6114.66, prodotti dall'opposto istituto con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sia quelli di finanziamento chirografario del 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007, prodotti dagli stessi opponenti al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente computato gli addebiti di euro 133.149,72 ed euro 246.732,98 nel rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 4042.20.
Del pari, risulta pienamente legittimo l'addebito di euro 697.257,99, giacché correlato al versamento della differenza del prezzo dovuta dall'allora per Parte_5
ottenere l'emanazione del decreto di trasferimento del compendio immobiliare assoggettato al procedimento espropriativo n. 299/1999.
Ne consegue che, non avendo la , il e la comprovato le Parte_1 Pt_2 Pt_3
invalidità negoziali che avrebbero inficiato i contestati addebiti di euro 133.149,72 e di euro 246.732,98 e, in particolare, l'asserita usurarietà dei tassi effettivi globali convenuti nei contratti di finanziamento del 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007, non ricorrevano
18 i presupposti affinché il giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per verificare se quelle passività avessero alterato l'esatta ricostruzione del saldo del conto corrente n. 4042.20.
Privi di fondamento sono i motivi di gravame con i quali il e la , da un lato, Pt_2 Pt_3
e il , dall'altro, lamentano che il giudice di primo grado ha omesso di CP_4
pronunciarsi sulle eccezioni di nullità delle rispettive fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, insistendo per il loro accoglimento.
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Ne deriva che, non avendo gli opponenti allegato la conformità delle clausole delle fideiussioni prestate in favore della a quelle Controparte_1
contenute nel modello elaborato dall'A.B.I. il 4 luglio 2003 e sanzionate dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione del principio della libera concorrenza, id est il fatto costitutivo della loro contestazione, né, tanto meno, prodotto tali documenti nei termini perentori stabiliti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c. per il deposito delle memorie assertive ed istruttorie e, dunque, nei limiti delle barriere processuali funzionalmente preordinate alla definizione del thema decidendum et probandum, tali eccezioni erano inammissibili, sicché il giudice di primo grado era esonerato dal pronunciarsi nel merito, senza, per ciò stesso, violare il principio stabilito dall'art. 112 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 2006, n. 12412; Cass. 31 dicembre
2013, n. 28812; Cass. ord. 16 luglio 2021, n. 20363).
In ogni caso, le predette eccezioni, oltre ad essere inammissibili, erano destituite di fondamento, atteso che il , la e il , al fine di suffragare l'assunto Pt_2 Pt_3 CP_4
della nullità delle fideiussioni azionate nei loro confronti dalla Controparte_1
per contrasto con la normativa antitrust, avrebbero dovuto dimostrare non
[...]
solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'A.B.I. e censurate dalla Banca d'Italia, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
19 Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo delle eccezioni sollevate dal
, dalla e dal , essendo un requisito specificamente previsto dalla Pt_2 Pt_3 CP_4
Banca d'Italia per qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui
è stata incentrata la doglianza della nullità delle fideiussioni rilasciate il 13 febbraio 2004
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “ nei confronti dell'istituto Parte_5
di credito, sicché, in quanto tale, doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c. (cfr.
Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, il , la e il non hanno in alcun modo prospettato, né, a Pt_2 Pt_3 CP_4
fortiori, comprovato che le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la
[...]
, con la conseguenza che risultavano carenti i presupposti Controparte_1 per ritenere affette da invalidità le garanzie prestate per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla . Parte_5
Non essendo le fideiussioni in esame affette da alcuna nullità, le clausole riportate nei relativi artt. 6, con le quali , la e il riconoscevano che “i diritti Pt_2 Pt_3 CP_4
derivanti all' dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione Parte_20
di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fidejussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, erano perfettamente valide, con la conseguenza che la era legittimata a promuovere Controparte_1
il procedimento monitorio nei loro confronti a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni assunte dalla . Parte_5
Né il può eccepire, con la memoria conclusionale di replica depositata in sede CP_4
di gravame, che la clausola derogatoria dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. era nulla per la sua natura vessatoria, a norma dell'art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. n. 206/2005, per avere concesso la fideiussione nella qualità di consumatore, non avendo giammai dedotto nel primo grado del giudizio di rivestire tale status soggettivo, né fornito la prova del suo elemento costitutivo, vale a dire di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale della “
[...]
, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale Parte_5
20 sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali (cfr., in motivazione, Cass. ord. 16 luglio 2024, n. 19573). P Privi di fondamento sono i motivi di gravame con i quali il e , da un lato, Pt_2 Pt_3
e il , dall'altro, eccepiscono la violazione dell'art. 1956 cod. civ., dolendosi CP_4 dell'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado.
In effetti, sebbene il Tribunale di Salerno non abbia statuito sulla predetta eccezione, ritualmente proposta dagli opponenti con i rispettivi atti introduttivi dei riuniti giudizi, tuttavia, non è configurabile alcuna inosservanza del principio sancito dall'art. 1956, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza la sua specifica autorizzazione, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Ed invero, per il , legale rappresentante della al momento Pt_2 Parte_5
della concessione della fideiussione del 13 febbraio 2004, la richiamata disposizione normativa non trova alcuna applicazione, atteso che la mancata richiesta di autorizzazione non può integrare una violazione contrattuale liberatoria quando la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale è comune o deve essere presunta tale, come avvenuto nel caso di specie, nel quale il fideiussore ricopriva la carica di amministratore della società debitrice (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761;
Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
La e il , invece, non possono avvalersi del disposto dell'art. 1956, comma Pt_3 CP_4
1, cod. civ. per non aver comprovato, ai sensi degli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115
c.p.c., che, successivamente al rilascio delle fideiussioni del 13 febbraio 2004, la
[...]
, in mancanza delle rispettive autorizzazioni, aveva Controparte_1
erogato ulteriore credito alla mediante i finanziamenti del 16 giugno Parte_5
2006 e del 7 novembre 2007 e l'apertura di credito del 27 maggio 2010 pur nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società debitrice in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente, non avendo neanche indicato da quali oggettivi elementi rivelatori l'istituto di credito avrebbe dovuto trarre il convincimento del loro sopravvenuto deterioramento, senza che, al riguardo, potesse assumere significativo rilievo la mera circostanza dei saldi negativi dei conti correnti della garantita (cfr., ex plurimis, Cass. 22 maggio 2003, n. 8040;
Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685).
21 Né la e il possono fondatamente dolersi della violazione dell'art. 1947, Pt_3 CP_4
comma 1, cod. civ., atteso che, al di là dell'imprecisa formulazione letterale del ricorso per decreto ingiuntivo, del provvedimento monitorio e del dispositivo della sentenza di primo grado, opera senz'altro, in loro favore, come emerge dal testo della fideiussione prestata il 13 febbraio 2004 e riconosciuto dalla “ Controparte_1
sin dalla costituzione in giudizio, il beneficio della divisione, nel senso che i due appellanti garantivano insieme l'intero debito di euro 1.000.000,00, ma ciascuno nei limiti del 50%
e, quindi, di euro 500.000,00, in modo tale che “l' di Credito, per l'adempimento Pt_20
delle obbligazioni garantite, può rivolgersi anche ad uno solo dei fideiussori, nei limiti come sopra pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente affinché in concorso tra loro e pro quota venga pagato l'intero debito”, fermo restando che “indipendentemente dai limiti indicati dall'art. 1947, secondo comma cod. civ., nel caso in cui uno o più fideiussori non provvedessero ad onorare in tutto o in parte il proprio impegno entro il termine di pagamento intimato per iscritto dall' di credito, la relativa quota sarà ripartita Pt_20
tra gli altri coobbligati in proporzione alle quote rispettivamente garantite e comunque fino a concorrenza dell'intero credito dell' di credito”. Pt_20
In sostanza, la e il non sono tenuti a rispondere, in via solidale, del Pt_3 CP_4
pagamento della somma di euro 1.000.000,00, quale limite entro il quale rilasciarono la fideiussione a beneficio della , essendo ciascuno Controparte_1
di essi obbligato a versare il minore importo di euro 500.000,00, fatta salva l'imputazione ad uno dei due garanti dell'eventuale insolvenza dell'altro, sicché in tal modo deve essere letta ed intesa la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di primo grado (cfr., ex ceteris, Cass. 5 marzo 2003, n. 3248; Cass. ord. 23 luglio 2024, n. 20392).
Priva di fondamento è anche l'eccezione sollevata dal Paravia in ordine alla violazione dell'art. 1941 cod. civ., atteso che la sua obbligazione non eccede quanto dovuto dalla
, né è stata assunta a condizioni più onerose di quella contratta dalla Parte_1
società debitrice, rispondendo il fideiussore nei soli limiti della somma di euro
1.380.382,22, pari al saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 4042.20, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda da parte della Controparte_1
all'effettivo soddisfo.
[...]
Infondato è il motivo di gravame con il quale il censura la pronuncia di rigetto, CP_4 da parte del giudice di prime cure, dell'istanza di convocazione del consulente tecnico d'ufficio affinché rendesse chiarimenti sulla relazione peritale alla luce della sopravvenuta sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione.
22 Ed invero, come sancito dalla Corte di Cassazione proprio con la richiamata pronuncia
(confermata con l'ordinanza dell'11 ottobre 2024, n. 26525), nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, il debitore che intenda dimostrare la loro natura usuraria è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del tasso effettivo globale medio vigente nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Ne consegue che, non avendo il neppure indicato i tassi soglia vigenti al CP_4 momento della stipulazione, da parte della , dei contratti di mutuo Parte_1
chirografario del 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007, per i quali soltanto era ipotizzabile l'addebito di interessi moratori sul conto corrente n. 4042.20, né la misura in cui i tassi convenuti dalle parti per l'ipotesi del ritardo nell'adempimento avrebbero travalicato i limiti di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 e, dunque, non avendo fornito alcun elemento valutativo utile a dimostrare l'assunto della loro usurarietà, il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto, in violazione del principio dell'onere della prova, disporre un'integrazione peritale di carattere meramente esplorativo.
Manifestamente infondato è il motivo di gravame con il quale il assume che la CP_4
aveva violato i principi di buona fede e Controparte_1
correttezza di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ. nella stipulazione del contratto di fideiussione, per non essere ivi contenuto alcun richiamo all'ammontare delle obbligazioni garantite, né ai dati e agli estremi necessari per individuare i rapporti intercorrenti tra la e l'istituto di credito. Parte_1
Ed infatti, il , con la scrittura privata del 13 febbraio 2004, prestava, unitamente CP_4
alla , una fideiussione omnibus, destinata, come tale, a garantire, fino alla Pt_3
complessiva somma di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 a carico di ciascuno,
“l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di Credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi” nonché di “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere ad avere verso codesta in relazione Pt_20
23 a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta
di credito nell'interesse di terzi …”, in tal modo assumendo un impegno Pt_20
negoziale specificamente predefinito nella sua entità economica e determinabile, sotto il profilo oggettivo, mediante il riferimento alle tipologie dei contratti cui era correlato, sicché, a fronte dell'inequivoco tenore letterale del documento sottoscritto, non era configurabile la contestata violazione normativa.
Radicalmente inammissibile è l'eccezione con la quale il , con la comparsa di CP_4
costituzione dell'ulteriore difensore depositata il 4 luglio 2023, ampliando gli originari motivi di appello, lamenta la nullità della clausola di cui all'art. 17 della fideiussione del
13 febbraio 2004, giacché derogatoria del foro del consumatore, per non avere il garante della , come innanzi evidenziato, mai allegato e dimostrato nel primo Parte_1
grado del giudizio di possedere tale qualità soggettiva, né sollevato, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., la questione dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno ad emanare l'opposto decreto ingiuntivo.
Ammissibile, ma infondata, inoltre, è l'eccezione formulata dal in ordine alla CP_4
carenza di legittimazione attiva sostanziale in capo alla Parte_4
, atteso che tale società, nel costituirsi nel giudizio di appello a norma
[...] dell'art. 111, comma 3, c.p.c. come avente causa della Controparte_1
in forza di atto pubblico di scissione parziale per notaio da del 25
[...] Per_1 CP_1
novembre 2020, rep. n. 39.399 – racc. n. 20.019, ha dimostrato, mediante la produzione dell'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 29 dicembre 2020, ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (dal quale emerge che alla beneficiaria erano stati assegnati, tra gli altri, i “crediti classificati come 'sofferenze' ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i
'Crediti NPL')”), e la certificazione resa dal notaio da Milano il 23 dicembre Per_4
2022 circa l'inclusione nell'allegato H (“elenco finanziamenti”) all'atto pubblico di scissione della posizione debitoria della (distinta dal Parte_1 Parte_1 codice cliente 61970670 e dall'identificativo del rapporto KZ820201652003300000), di essere divenuta titolare attiva del rapporto obbligatorio controverso.
Infine, benché non formulata come motivo di gravame incidentale (cfr., ex plurimis, Cass.
21 ottobre 1998, n. 10447; Cass. 16 maggio 2003, n. 7706; Cass. ord. 12 gennaio 2022, n.
683), può essere accolta l'istanza con la quale la Parte_4
, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che fosse disposta la correzione dell'errore
[...]
materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale
24 di Salerno denominato come e non come l'opponente CP_9 Parte_2 condannato, in via solidale con la , al pagamento, in favore della Parte_1
, della somma di euro 1.380.382,22, oltre interessi Controparte_1
legali dalla proposizione della domanda al soddisfo.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del secondo grado del giudizio, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
L'infondatezza dell'appello proposto dalla , dal e dalla Parte_1 Pt_2 Pt_3 comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. la loro condanna alla refusione, in favore della , quale avente causa della Parte_4 [...]
, e della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese Controparte_1
s.p.a.”, delle spese processuali, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione (per la posizione della ) e della pretesa risarcitoria azionata Parte_4
(per la posizione della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”), ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dalle controparti, in complessivi euro 31.000,00 per compensi, di cui euro 15.000,00 (euro 6.000,00 per la fase di studio del giudizio n. 707/2022 GC, euro 4.000,00 per la fase introduttiva del giudizio n.
707/2022 GC ed euro 5.000,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 707/2022 e n. 708/2022 GC) in favore della “ ed euro Parte_4
16.000,00 (euro 6.000,00 per la fase di studio del giudizio n. 707/2022 GC, euro
3.500,00 per la fase introduttiva del giudizio n. 707/2022 GC ed euro 6.500,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 707/2022 e n. 708/2022 GC) in favore della “MPS
Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed
Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese del secondo grado del giudizio sostenute dalla devono Parte_4
gravare sul e si liquidano, come da dispositivo, sulla base del richiamato CP_4
scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'avente causa della Controparte_1
, in complessivi euro 10.000,00 per compenso, di cui euro 5.000,00 per la fase di
[...]
studio (del giudizio n. 708/2022 GC), euro 3.000,00 per la fase introduttiva (del giudizio n. 708/2022 GC) ed euro 2.000,00 per la fase decisionale (dei riuniti giudizi n. 707/2022
25 e n. 708/2022 GC), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2
e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto delle impugnazioni integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte sia della , del e della , sia del Parte_1 Pt_2 Pt_3
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello CP_4
previsto per l'iscrizione a ruolo di ciascun giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte dalla , da e da Parte_1 Parte_2 [...]
nonché da avverso la sentenza n. 355/2022 del Tribunale di Pt_3 Controparte_4
Salerno con atti di citazione notificati entrambi il 28 luglio 2022, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'impugnata sentenza, dando atto che la parte condannata, in via solidale con la Parte_1
, al pagamento, in favore della , della
[...] Controparte_1 Controparte_1
somma di euro 1.380.382,22, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo, è e non;
Parte_2 CP_9
3. condanna , e , in via solidale, Parte_21 Parte_2 Parte_3
alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 31.000,00 per compensi difensivi, di cui euro 15.000,00 (euro
6.000,00 per la fase di studio del giudizio n. 707/2022 GC, euro 4.000,00 per la fase introduttiva del giudizio n. 707/2022 GC ed euro 5.000,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 707/2022 e n. 708/2022 GC) in favore della
[...]
ed euro 16.000,00 (euro 6.000,00 per la fase di studio Parte_4
del giudizio n. 707/2022 GC, euro 3.500,00 per la fase introduttiva del giudizio n.
707/2022 GC ed euro 6.500,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 707/2022
e n. 708/2022 GC) in favore della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese
s.p.a.”, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. condanna alla refusione, in favore della Controparte_4 [...]
, della spese del secondo grado del giudizio, che si Parte_4
liquidano in complessivi euro 10.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 5.000,00
26 per la fase di studio (del giudizio n. 708/2022 GC), euro 3.000,00 per la fase introduttiva (del giudizio n. 708/2022 GC) ed euro 2.000,00 per la fase decisionale
(dei riuniti giudizi n. 707/2022 e n. 708/2022 GC), oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti sia della , di Parte_1 Pt_2
e di , sia di .
[...] Parte_3 Controparte_4
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
27
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 707/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Salerno, alla via M. Parte_1
Conforti, n. 3, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1
, , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2 Parte_2
, nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._2
appello, dall'avv. Alessandra Spadafora, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Conforti, n. 3; appellanti
E
1. “ , con sede legale in piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
appellata contumace
2. , con sede legale Controparte_2
in Firenze, alla via L. Pancaldo, n. 4, cod. fisc. , in persona della procuratrice P.IVA_3
generale, dott.ssa , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Paolo Rosini e Paolo Giannini, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Firenze, alla via Bolognese, n. 55;
1 appellata 3. , nato a [...] il [...], residente Controparte_4
in Mercato San Severino, alla via Tenente F. De Falco, n. 32, cod. fisc.
; C.F._3
intimato
4. “ , con sede legale in Parte_4
Napoli, alla via S. Brigida, n. 39, cod. fisc. , in persona del P.IVA_4 CP_5
dott. , quale avente causa della Controparte_6 Controparte_1
in forza di atto pubblico di scissione parziale per notaio da
[...] Per_1 CP_1
del 25 novembre 2020, rep. n. 39.399 – racc. n. 20.019, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Stanzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. De Martino, n. 33/C; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 355/2022 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 708/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_4
Mercato San Severino, via Tenente F. De Falco, n. 32, cod. fisc. , C.F._3
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Lucia
Capo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Vernieri,
n. 73, nonché, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 4 luglio 2023, dall'avv. Daria Russo de Luca, con studio in Cava de' Tirreni, alla via E. De Filippis, n. 29; appellante
E
1. “ , con sede legale in piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
appellata contumace
2. , con sede legale in Vietri sul Mare, Parte_1
alla via XXV Luglio, n. 15, p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, dott. , , nato a [...] il 7 novembre Parte_2 Parte_2
2 1961, cod. fisc. , nata a [...] il 18 agosto C.F._1 Parte_3
1956, cod. fisc. ; C.F._2
intimati
3. “ , con sede legale in Parte_4
Napoli, alla via S. Brigida, n. 39, cod. fisc. , in persona del P.IVA_4 CP_5
dott. , quale avente causa della Controparte_6 Controparte_1
in forza di atto pubblico di scissione parziale per notaio da
[...] Per_1 CP_1
del 25 novembre 2020, rep. n. 39.399 – racc. n. 20.019, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Stanzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. De Martino, n. 33/C; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 355/2022 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti “ , e nel giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 707/2022 GC (come da atto di appello) – “previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, riformare la sentenza n. 355 pubblicata dal Tribunale di Salerno in data
28/01/2022, mai notificata, e per l'effetto dichiarare: 1) che nel caso in esame non è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda ed è pertanto invalida la domanda di pagamento formulata dal;
2) la nullità delle clausole di Controparte_1
capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti di conto corrente contraddistinti dai numeri n. 4042.20, 6111.87, 6112.80, 6113.73, 6114.65, 9302/002475498 e
9302/016684402, e l'indebita applicazione, nel contesto dei medesimi rapporti e dei contratti di finanziamento indicati in premessa, di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, e per l'effetto dichiarare che la convenuta s.p.a. ha addebitato alla , già importi non dovuti;
3) la nullità del contratto Parte_1 Parte_5
denominato di 'finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata' del 16 giugno
2006, in quanto stipulato al solo fine di consolidare il saldo passivo di rapporti di conto corrente computati sulla scorta della illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi ed applicando commissioni di massimo scoperto e spese non dovute;
4) la condanna della convenuta a restituire le somme illecitamente riscosse in esecuzione del contratto denominato 'finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata' del 16 giugno 2006,
e di quelle illecitamente addebitate nei rapporti di conto corrente contraddistinti dai
3 numeri n. 4042.20, 6111.87, 6112.80, 6113.73, 6114.65, 9302/002475498 e
9302/016684402; 4) che la nel corso del rapporto Controparte_1
intrattenuto con la ha applicato interessi soggettivamente ed Parte_1
oggettivamente usurai e imputati sul conto corrente n. 4042.20 e su quelli corrispondenti ai n. 6111.87, 6112.80, 6113.73, 6114.65, 9302/002475498 e 9302/016684402 e per l'effetto dichiarare gli interessi applicati nulli e/o inefficaci, in subordine limitarli al tasso legale;
5) la condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti dalla e dai suoi garanti per aver agito in spregio dei principi di Parte_1
correttezza e buona fede durante il rapporto;
6) la condanna della Controparte_1
al risarcimento dei danni patiti dalla e dal dott.
[...] Parte_1 Parte_2
a causa delle illegittime segnalazione nel circuito interbancario nella misura che
[...]
sarà determinata in via equitativa dal giudice;
7) la responsabilità della
[...]
per le imprese spa per inadempimento della promessa di mutuo contenuta CP_2
nella delibera del 29/12/2004 o in subordine per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 1337 c.c. e per l'effetto condannare la stessa società chiamata in causa a risarcire il danno cagionato alla società opponente nella misura cristallizzata nella sentenza impugnata;
8) la condanna della a risarcire la Controparte_1 [...]
del danno patrimoniale per ridotto reddito operativo aziendale cagionatogli Parte_1
dal mancato utilizzo delle somme indebitamente riscosse ed addebitate dalla stessa convenuta;
9) la nullità delle prestate fideiussioni e dichiarare la liberazione dei fideiussori dalle prestate garanzie;
10) la violazione dell'art. 1941 c.c. della fideiussione prestata dal dott. e la sua riduzione nei limiti dell'effettiva debitoria eventualmente Parte_2
accertata. Con vittoria delle spese del doppio grado da attribuirsi al difensore antistatario”; per l'appellata “ nel giudizio n. Controparte_2
707/2022 GC (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: rigettare ogni e qualsiasi richiesta istruttoria avanzata dall'appellante in quanto inconferente e/o inammissibile;
in tesi: respingere l'appello della società Parte_1
del sig. e della sig.ra e confermare la sentenza
[...] Parte_2 Parte_3
impugnata ex adverso nella parte in cui rigetta le domande formulate nei confronti della comparente Banca;
in ipotesi: accertare la intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti nei confronti della in ulteriore CP_1
denegata ipotesi: escludere qualsiasi attribuzione risarcitoria a favore della società e in particolare dei sigg. e in assenza di rapporti intercorsi tra questi ultimi e la Pt_2 Pt_3
Con vittoria di competenze, onorari e spese”; CP_1
4 per l'interveniente “ nel giudizio n. Parte_4
707/2022 GC (come da comparsa di costituzione) – “conclude perché l'Ecc.ma Corte di
Appello, previa correzione dell'errore materiale e riunione al presente giudizio di quello recante r.g.n. 708/22, voglia confermare integralmente la sentenza n. 355/2022 del
Tribunale di Salerno. In ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
in riferimento alle domande di risarcimento dei danni e/o restitutorie. Vinte le spese;
Pt_4
per l'appellante nel giudizio n. 708/2022 GC (come da atto di Controparte_4
appello) – “in riforma della sentenza n. 355/2022 emessa dal Tribunale di Salerno … nell'ambito del giudizio Rg n. 2119/2014, resa in data 27.01.2022 e pubblicata in data in data 28.01.2022, e non notificata, cosi decidere in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, respinta ogni diversa e contraria domanda: 1) in via pregiudiziale e cautelare preliminarmente sospendere e/o revocare, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, sussistendo gravi e fondati motivi, anche alla luce delle censure promosse e del pericolo ex art 283 cpc derivante dalla possibilità di grave pregiudizio per il sig. nella CP_4
procedura esecutiva n. 31/2017; b) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di fideiussione per essere in contrasto con il disposto dell'articolo 2 della L. n. 287 del 1990, della legge
Antitrust, con la conseguenza che, essendo la garanzia personale del sig , da CP_4
questo sottoscritta, affetta da nullità assoluta, dichiarare la liberazione del fideiussore dalla garanzia non essendovi alcun obbligo per lo stesso nei confronti della Banca appellata di corrispondere la somma oggetto di ingiunzione;
- accertare e dichiarare, l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sig. , per Controparte_4
l'effetto, revocare e/o annullare lo stesso, per nullità totale del contratto di fideiussione per essere in contrasto con il disposto dell'articolo 2 della L. n. 287 del 1990; - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del titolo per nullità assoluta e per palese violazione dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e lealtà artt. 1956, 1175, 1341 e 1375 cod. civ nella formazione negoziale ed esecuzione delle prestazioni contrattuali e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con liberazione del fideiussore dalle obbligazioni assunte;
prescrizione del diritto. - In via del tutto subordinata e gradata accertare il minor credito dovuto, che dovesse risultare dalla decurtazione degli interessi usurari a seguito di nuove valutazioni tecnico contabili del Ctu, di cui sin da ora si chiede la nomina per il calcolo delle somme a debito/credito delle parti processuali, con riserva di nominare proprio ctp fino all'inizio delle operazioni peritali;
- condannare la CP_1
5 al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 2 co c.p.c. per il Controparte_1
superamento della normale prudenza del creditore nel procedere alla insinuazione nella procedura esecutiva immobiliare per abuso del diritto, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
-ancora, in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della tesi della nullità totale, si propone sin da ora istanza di accertamento al fine di verificarne in quali termini il contratto possa essere considerato nullo nella totalità o se solo relativamente a quelle clausole inficiate e delle conseguenze sul rapporto contrattuale. Si conclude comunque per la dichiarazione di responsabilità della per CP_1
comportamento illecito ed in violazione di norme di correttezza e buona fede e conseguenziale risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. - Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto portate all'attenzione del giudicante, rideterminare le somme del dare avere tra il debitore e la alla luce della CP_1
sentenza delle sezioni Unite 19597/2020 e in subordine limitare la somma dovuta alla nei limiti dell'importo garantito (€ 500.000,00); -condannare l'appellata alla CP_1
refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P. A. con attribuzione del doppio grado di giudizio. E, conseguentemente in accoglimento delle doglianze del presente gravame, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, per l'effetto, a) condannare parte appellata al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado, riformando in toto la condanna del sig. relativamente alla sentenza Controparte_4
di primo grado;
b) accogliere le richieste di condanna della ex art 96 comma 3 cpc CP_1
per i motivi di cui alla sentenza impugnata. c) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'interveniente “ nel giudizio n. Parte_4
708/2022 GC (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude perché
l'Ecc.ma Corte di Appello, previa correzione dell'errore materiale e riunione del presente giudizio a quello recante r.g.n. 707/2022, voglia confermare integralmente la sentenza n.
355/2022 del Tribunale di Salerno. In ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in riferimento alle domande di risarcimento dei danni e/o Parte_4
restitutorie. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 355/2022, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 2119/2014 GC e n. 2316/2014 GC, rispettivamente promossi dalla
6 , da e da nonché da Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
nei confronti della , ex art. 645 c.p.c.,
[...] Controparte_1
così provvedeva: 1) accoglieva per quanto di ragione le opposizioni proposte dalla
[...]
, dal e dalla nonché dal e, per l'effetto, revocava il Parte_1 Pt_2 Pt_3 CP_4
decreto ingiuntivo n. 2734/2013; 2) determinava il credito vantato dalla CP_1 [...]
in forza del rapporto di conto corrente n. 4042.20, acceso l'11 Controparte_1
marzo 1998 e chiuso il 14 dicembre 2012, in euro 1.380.382,22; 3) condannava la
[...]
e il , in via solidale, al pagamento, in favore della Parte_1 Pt_2 [...]
, della predetta somma di euro 1.380.382,22, oltre interessi al tasso Controparte_1
legale dalla proposizione della domanda al soddisfo;
4) condannava la e il Pt_3
, in via solidale anche con la ed il , al pagamento, CP_4 Parte_1 Pt_2 in favore della , nei limiti della fideiussione Controparte_1
prestata, della somma di euro 1.000.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda al soddisfo;
5) rigettava la domanda spiegata dalla
[...]
nei confronti della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, quale Parte_1
terza chiamata in causa, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della promessa di mutuo accordatale con la delibera del 29 dicembre
2004 o, in via subordinata, per l'ipotesi in cui tale contratto non fosse stato ritenuto perfezionato, dall'ingiustificata interruzione delle trattative dirette alla concessione del finanziamento;
5) compensava integralmente tra le parti le spese processuali;
6) poneva a carico della e della “MPS Capital Service – Controparte_1
Banca per le Imprese s.p.a.” le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza la , il e la Parte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3
promuovevano il giudizio di appello n. 707/2022 GC con atto di citazione notificato il
28 luglio 2022, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, avendo considerato espletato il tentativo obbligatorio di mediazione promosso dagli opponenti, nonostante la
[...]
avesse comunicato di non voler partecipare al relativo Controparte_1
procedimento e, di conseguenza, impedito a tutte le parti del giudizio di pervenire ad una definizione concordata della lite;
2) il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in ordine alle numerose richieste ricevute dalla
, precedentemente , per concedere in locazione Parte_1 Parte_5
l'opificio acquistato l'1 luglio 2004 nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare
7 n. 299/1999, la cui ristrutturazione sarebbe dovuta avvenire con il mutuo illegittimamente negatole dalla “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, per poi affermare, in maniera contraddittoria, che la società opponente non aveva dimostrato i danni subiti per effetto di tale diniego;
3) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno nell'escludere che la “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” avesse formalizzato una promessa di mutuo in favore della , la società Parte_1
opponente aveva dimostrato di aver raggiunto un accordo su tutti gli elementi essenziali di tale contratto mediante la produzione in giudizio delle tre delibere del 12 febbraio 2004, del 4 ottobre 2004 e del 29 dicembre 2004, con le quali l'istituto di credito le aveva comunicato la concessione del finanziamento, specificandone l'entità in euro
2.000.000,00, la durata in anni quindici e le garanzie richieste nell'iscrizione di un'ipoteca sull'opificio acquistato nel procedimento espropriativo immobiliare n. 299/1999; in ogni caso, gli accordi intercorsi con la “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” avevano ingenerato nella un legittimo affidamento in merito alla Parte_1
stipulazione del contratto di mutuo, inducendola, in attesa della sua erogazione, a richiedere alla , per l'acquisto e la ristrutturazione Controparte_1
del richiamato compendio immobiliare, l'onerosa concessione di un duplice affidamento di complessivi euro 2.850.000,00; diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di
Salerno, a seguito della delibera del 29 dicembre 2004, non si era verificata alcuna circostanza sopravvenuta che potesse legittimare la “MPS Capital Service – Banca per le
Imprese s.p.a.” a non concedere il mutuo, che, peraltro, continuava ad essere segnalato come erogato presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con l'effetto di impedire alla di richiedere un altro finanziamento ad un diverso istituto di credito;
Parte_1
di conseguenza, in capo alla “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, era configurabile una responsabilità contrattuale o, comunque, precontrattuale generatrice di danni;
4) il consulente tecnico d'ufficio non aveva espunto dal saldo del conto corrente n.
4042.20 somme che non trovavano giustificazione nel rapporto contrattuale e che erano state indicate dal consulente degli opponenti in euro 246.732,98 per “addebiti non riconosciuti e/o contestati”, in euro 133.149,72 per “spese non dovute” e in euro
697.257,99 quale posta passiva registrata dall'istituto di credito come generica differenza tra quanto accreditato e quanto addebitato alla in data 16 febbraio Parte_1
2004, né aveva computato i versamenti, le spese e gli interessi relativi ai contratti di finanziamento del 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007 e alle operazioni compiute dai fideiussori, né aveva valutato le risultanze dei collegati conti correnti n. 6111.87, n.
8 6112.80, n. 6113.73, n. 6114.65, n. 9302/002475498 e n. 9302/016684402, di cui la non aveva prodotto in giudizio gli estratti, Controparte_1 disattendendo tacitamente la richiesta di rilascio inoltratale ai sensi dell'art. 119 d.lgs. n.
385/1993 ed opponendosi a quella di esibizione formulata a norma dell'art. 210 c.p.c.; soltanto l'analisi delle operazioni non esaminate e degli altri rapporti intercorsi tra le parti avrebbe consentito di accertarne l'effettivo saldo dare-avere, sicché occorreva disporre la rinnovazione, in sede di appello, della consulenza tecnica d'ufficio; 5) il giudice di primo grado aveva omesso di statuire sulle eccezioni sollevate dalla ai sensi degli artt. 1947 Pt_3
e 1956 cod. civ. e dal Paravia ai sensi degli artt. 1941 cod. civ. nonché su quella di nullità delle clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e, dunque, anche della disposizione derogatoria dell'art. 1957 cod. civ., doglianze la cui fondatezza imponeva la liberazione dei garanti dalla pretesa di pagamento della . Controparte_1
Nel costituirsi in giudizio con comparse di risposta rispettivamente depositate il 28 novembre 2022 e il 20 dicembre 2022, la “MPS Capital Service – Banca per le Imprese
s.p.a.” e la , quale avente causa della Parte_4 [...]
in forza di atto pubblico di scissione parziale del 25 Controparte_1
novembre 2020, contestavano, per quanto di ragione, la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Nell'instaurare il giudizio di appello n. 708/2023 GC con atto di citazione notificato il
28 luglio 2023, il assumeva che: 1) la sentenza di primo grado era affetta da CP_4 un'insufficiente motivazione nella parte in cui il Tribunale di Salerno, nel rigettare la richiesta di convocazione del consulente tecnico d'ufficio affinché rendesse chiarimenti sulla relazione peritale alla luce della sopravvenuta sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni
Unite dalla Corte di Cassazione, aveva sostenuto che l'opponente aveva ormai fruito dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e che la causa era matura per la decisione, con la conseguenziale irrilevanza di ogni istanza istruttoria;
invero, la richiesta di convocazione del consulente tecnico d'ufficio era giustificata dalla sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite rispetto alla scadenza dei termini concessi dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e dalla rilevanza dei criteri di accertamento dell'usura ai fini della determinazione del credito vantato dalla;
2) il Controparte_1
Tribunale di Salerno aveva omesso di statuire sull'eccezione secondo cui la “
[...]
aveva abusivamente concesso credito alla Controparte_1 Parte_1
senza la preventiva autorizzazione del fideiussore, che non aveva mai avuto conoscenza
9 del peggioramento della situazione debitoria della società; la Controparte_1
aveva violato i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1366
[...]
e 1375 cod. civ. anche nella stipulazione del contratto di fideiussione, nel quale non era contenuto alcun richiamo all'entità delle obbligazioni garantite, né ai dati e agli estremi necessari per individuare i rapporti intercorrenti tra la e l'istituto di Parte_1
credito; la fondatezza di tali eccezioni comportava la liberazione del fideiussore da qualsiasi obbligazione di pagamento;
3) parimenti, il giudice di prime cure aveva omesso di statuire sull'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, la cui illegittimità, ancorché limitata alle clausole riproduttive di quelle sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, determinava la liberazione del garante per infruttuoso decorso del termine stabilito dall'art. 1957 cod. civ.; 4) il giudice di primo grado era incorso in errore nel condannare l'opponente al pagamento, in via solidale con gli altri coobbligati, della somma di euro 1.000.000,00, giacché la sua fideiussione era stata prestata fino al limite di euro 500.000,00.
Con comparsa di risposta depositata il 20 dicembre 2022, la Parte_4
contestava la fondatezza dei motivi di appello articolati dal ,
[...] CP_4
chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di prime cure.
Disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e disattese le istanze incidentali spiegate dalla , dal e dalla nonché da Parte_1 Pt_2 Pt_3
per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di Controparte_4
primo grado, la causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 luglio 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il 7 agosto 2024 e comunicata il 27 agosto 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
I riuniti appelli sono infondati e vanno rigettati.
In ordine al primo motivo di gravame articolato dalla , dal e Parte_1 Pt_2
dalla , con il quale viene eccepita l'improcedibilità della domanda proposta in via Pt_3 monitoria dalla per violazione dell'art. 5, comma Controparte_1
1 bis, d.lgs. n. 28/2010, occorre osservare che la partecipazione necessaria per considerare compiuto il tentativo di mediazione è quella della parte che lo ha promosso e non quella della parte che ha ricevuto l'invito a presenziarvi, giacché la sua assenza ne preclude
10 soltanto la fruttuosa conclusione e, ove priva di un giustificato motivo, consente al giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del predetto testo normativo, di desumere argomenti di prova, ex art. 116, comma 2, c.p.c., (cfr. Cass. 27 marzo 2019, n. 8473; Cass. ord. 8 luglio
2024, n. 18485), ma non di definire anticipatamente il giudizio con una mera pronuncia di rito e, dunque, di astenersi dal decidere la controversia nel merito.
Ne deriva che la mancata partecipazione della Controparte_1 al tentativo di mediazione promosso dalla , dal e dalla , Parte_1 Pt_2 Pt_3
cui, peraltro, l'istituto aveva preannunciato di non presenziare con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 12 dicembre 2016, “confermando integralmente le proprie ragioni di credito”, come attestato dal mediatore nel verbale dell'incontro del 9 gennaio
2017, legittimava non già la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 4042.20 e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2734/2013, ma unicamente la valutazione giudiziaria di quel contegno ai fini della risoluzione della lite.
Pertanto, avendo la , il e la proposto la domanda di Parte_1 Pt_2 Pt_3 mediazione e presenziato all'incontro del 9 gennaio 2017 e non avendo la “
[...]
ritenuto di parteciparvi per pervenire ad una definizione Controparte_1
stragiudiziale della controversia, il procedimento previsto dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs.
n. 28/2010, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, doveva considerarsi espletato, seppur con esito infruttuoso.
Né assume alcuna rilevanza, al fine di sostenere la tesi dell'improcedibilità della domanda spiegata dalla , il riferimento, da parte della Controparte_1
, del e della , al principio espresso dalle Sezioni Unite Parte_1 Pt_2 Pt_3
della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596, secondo cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, l'onere di promuovere il tentativo di mediazione è a carico della parte opposta, non potendo il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale determinare la caducazione della condizione di procedibilità perfezionatasi anni prima su iniziativa degli stessi opponenti e, di riflesso, impedire la definizione nel merito della controversia.
Peraltro, all'udienza dell'8 febbraio 2017, i difensori della , del Parte_1
e della , nel rappresentare di “aver tempestivamente esperito il tentativo di Pt_2 Pt_3
mediazione obbligatoria con esito negativo per la mancata partecipazione della MPS
s.p.a.” e nel chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., lungi dal negare il verificarsi della condizione di procedibilità della domanda, ne riconoscevano
11 espressamente l'avvenuta realizzazione, in tal modo decadendo, ex art. 5, comma 1, bis,
d.lgs. n. 28/2010, dalla facoltà di eccepirne ex post il mancato avveramento.
Parimenti infondato è il motivo di gravame con il quale la , il Parte_1 Pt_2
e lamentano che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'istanza Pt_6
di ammissione della prova testimoniale in ordine alle numerose richieste ricevute dalla società per concedere in locazione l'opificio acquistato in seno al procedimento espropriativo immobiliare n. 299/1999, per poi contraddittoriamente asserire che i danni derivanti dall'indebito diniego del mutuo promessole dalla “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” non erano stati dimostrati.
Ed invero, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura con esclusivo riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto e, dunque, con riguardo alla decisione di merito, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. 18 marzo 2013, n. 6715; Cass. ord. 5 luglio 2016, n. 13716; Cass. ord. 20 ottobre 2017, n. 24830).
In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che l'omessa pronuncia sulle deduzioni istruttorie integri la violazione dell'art. 112 c.p.c., il Tribunale di Salerno non sarebbe comunque incorso in tale vizio, atteso che la , il e la , Parte_1 Pt_2 Pt_3
con le note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 novembre 2021, non riproponevano, neppure in maniera generica, l'istanza di ammissione della prova testimoniale, peraltro implicitamente disattesa con l'ordinanza del 22 novembre 2017, con la quale il giudice di primo grado, nell'esaminare le richieste articolate dagli opponenti con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., aveva disposto soltanto l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, senza riservarsi su di esse ulteriori valutazioni, ma si limitavano a sollecitare la convocazione a chiarimenti dell'ausiliario e l'integrazione della relazione peritale, in tal modo rinunciando incontrovertibilmente all'assunzione delle deposizioni sulle domande di locazione ricevute dalla società e rimaste inevase a causa della mancata concessione del mutuo da parte della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” e rendendo del tutto ultronea qualsiasi statuizione al riguardo.
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, al momento della precisazione delle conclusioni, senza potersi limitare al
12 generico richiamo dei precedenti atti difensivi, atteso che, diversamente, tali istanze devono ritenersi rinunciate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. 4 agosto 2016, n. 16290; Cass. ord. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. ord. 23 novembre 2021, n. 36134).
Tale presunzione, invero, può reputarsi superata soltanto qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione dell'istanza istruttoria non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel giudizio, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr.
Cass. 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. ord. 4 aprile 2022, n. 10767).
Non avendo la , il e la reiterato l'istanza di ammissione Parte_1 Pt_2 Pt_3
della prova testimoniale al momento della precisazione delle conclusioni e non essendo configurabile, di conseguenza, un'omessa pronuncia ad opera del giudice di prime cure, la motivazione della sentenza impugnata non è affetta da alcuna contraddizione nella parte in cui il Tribunale di Salerno, dopo aver escluso la responsabilità contrattuale e precontrattuale della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, ha sostenuto che la società opponente non aveva comunque dimostrato l'esistenza dei danni patiti a causa del diniego dell'erogazione del mutuo, proprio in ragione della mancata riproposizione della richiesta istruttoria a tal fine preordinata.
[... Infondato è anche il motivo di gravame con il quale la , il e Parte_1 Pt_2
contestano la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società Pt_6 nei confronti della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” a titolo contrattuale e, in via subordinata, precontrattuale.
Ed invero, come emerge per tabulas, con le missive del 12 febbraio 2004, dell'8 ottobre
2004 e del 29 dicembre 2004, la “MPS Merchant s.p.a.”, poi “MPS Capital Service –
Banca per le Imprese s.p.a.”, dopo aver indicato le condizioni e le modalità sulla base delle quali aveva deliberato di concedere alla “ Parte_7
il richiesto finanziamento, rimarcava che “il perfezionamento dell'operazione
[...]
avverrà nel rispetto delle consuete condizioni di legge, secondo gli schemi contrattuali dell' ; la predisposizione del contratto è affidata al Notaio rogante, che dovrà Pt_8 confermarci che l'esame legale non evidenzia elementi ostativi al perfezionamento dell'operazione, nel rispetto delle condizioni particolari e con la valida acquisizione delle garanzie in precedenza indicate. Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto dell' a riesaminare l'operazione, eventualmente variando le condizioni e le Pt_8 modalità che regolano la stessa, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità ed in particolare
13 qualora si venga a conoscenza di nuovi elementi e/o notizie che modifichino il quadro informativo che ha costituito base istruttoria per il presente affidamento”.
Con la relazione redatta il 5 gennaio 2005 “sullo stato dei beni offerti in garanzia della
…B. e ricevuta dalla “MPS Merchant s.p.a.” il 13 gennaio 2005, il Controparte_7
notaio incaricato da tale istituto di credito certificava che i cespiti di cui trattasi, pervenuti alla predetta società dalla “Ceramica Vietri sul Mare dei F.lli Solimene s.n.c.” in forza del decreto di trasferimento emanato dal giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Salerno l'1 luglio 2004, cron. n. 3641 – rep. n. 664/C, e trascritto il 13 luglio 2004, al n. 29526 R.G. e al n. 22286 R.P., risultavano, a tutto il 31 dicembre 2004, liberi “da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi agrari e speciali e da altre formalità che possano in qualsiasi modo pregiudicare la proprietà e disponibilità”, fatta eccezione, oltre che per i gravami di cui era stata ordinata la cancellazione ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.c. e la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento della “Ceramica Vietri sul Mare dei F.lli Solimene s.n.c.”, eseguita il 21 febbraio 2004, al n. 8126 R.G. e al n. 6510 R.P., per “la domanda giudiziale di dichiarazione di nullità di atti trascritta il 27.11.2004 ai nn. 56066/42071, a favore di e Parte_9 Pt_10
, , , , , , , , e
[...] Pt_11 Pt_12 Pt_13 Pt_14 Pt_15 Pt_16 Pt_17 Pt_18 Pt_19
e contro le società e . Parte_7 CP_8
Con missiva del 16 marzo 2005, la “MPS Merchant s.p.a.”, nel comunicare alla
[...]
che, “come è noto, la relazione del Notaio evidenziava una formalità Parte_5 Per_2
costituita dalla domanda giudiziale di dichiarazione di nullità degli atti trascritti il
27.11.2004 dal giudice fallimentare in favore di a causa del quale si è Parte_5
ritenuto opportuno approfondire l'esame legale per poter addivenire alla stipula dell'atto di mutuo. I pareri legali acquisiti considerano in parte sussistenti, sulla base della documentazione prodotta, le pretese dei ricorrenti e pertanto ci invitano a rinviare la stipula ad una pronunzia del Tribunale di Salerno c/o il quale è incardinata la causa”, chiedeva, “visto il tempo trascorso, … un aggiornamento della vicenda in esame ed anche, qualora ne siate in possesso, il dispositivo e le motivazioni della sentenza n. 975/04 che ha già visto soccombere i sigg.ri Solimene contro altri soggetti”, confermando la necessità di procrastinare la conclusione del contratto, senza, tuttavia, escludere ancora la possibilità di erogare il finanziamento.
Pertanto, risulta oltremodo evidente che la “MPS Merchant s.p.a.”, con le lettere del 12 febbraio 2004, dell'8 ottobre 2004 e del 29 dicembre 2004, non si obbligava, ai sensi dell'art. 1822 cod. civ., a concedere il mutuo richiesto dalla , ma Parte_5
14 manifestava la sola disponibilità a concederlo, condizionando espressamente la stipulazione di tale contratto all'attestazione, da parte del notaio officiato della sua predisposizione, dell'inesistenza di vincoli preclusivi all'erogazione del finanziamento e, in ogni caso, al mancato verificarsi di eventi sopravvenuti che avrebbero potuto ledere il diritto di ottenerne la restituzione, con la conseguenza che le predette missive erano del tutto inidonee a generare un definitivo e compiuto impegno negoziale da parte dell'istituto di credito e, a fortiori, a fondarne la responsabilità per il relativo inadempimento, a norma degli artt. 1218 e 1453 cod. civ..
A carico della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, inoltre, non era configurabile neanche una responsabilità precontrattuale, a norma dell'art. 1337 cod. civ., presupponendo la sua sussistenza che: 1) tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto;
2) le trattative siano state interrotte senza un giustificato motivo dalla parte cui viene addebitata tale responsabilità; 3) pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla stipulazione del contratto (cfr., ex plurimis, Cass. 29 marzo 2007, n. 7768; Cass. 15 aprile 2016, n. 7545; Cass. ord. 16 novembre 2021, n. 34510; Cass. ord. 25 settembre 2023, n. 27262).
In realtà, proprio l'incontrovertibile tenore letterale delle comunicazioni del 12 febbraio
2004, dell'8 ottobre 2004 e del 29 dicembre 2004 escludeva ab imis che, in capo alla
, si fosse radicato un legittimo affidamento in ordine alla certezza Parte_5
della stipulazione del contratto di mutuo, non potendo revocarsi in dubbio che la “MPS
Merchant s.p.a.”, sebbene avesse esternato il proposito di concedere il finanziamento sulla base dell'istruttoria fino a quel momento condotta, ne aveva inequivocabilmente subordinato l'erogazione all'esito positivo delle verifiche notarili e, comunque, all'insussistenza di nuove emergenze tali da compromettere la garanzia del soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
Nessuna rilevanza in senso contrario poteva assumere la circostanza che il mutuo di cui trattasi risultava riportato, come “accordato”, presso la Centrale Rischi dal febbraio 2004 al novembre 2005, atteso che la “MPS Merchant s.p.a.”, in applicazione delle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia per regolare il servizio di informazione creditizia con la circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, era tenuta a segnalare, con la predetta definizione, la deliberazione di approvazione di un finanziamento e, con quella di “accordato operativo”, non utilizzata nel caso di specie, la stipulazione del relativo contratto.
15 Né la “MPS Merchant s.p.a.” incorreva nella violazione del principio di buona fede nello svolgimento delle trattative dirette alla conclusione del contratto di mutuo, atteso che il mancato perfezionamento della fattispecie negoziale di cui trattasi venne determinato non già da un suo ingiustificato rifiuto, ma da un fattore impeditivo di natura oggettiva, vale a dire dalla trascrizione, eseguita il 27 novembre 2004, al n. 56066 R.G. e al n. 42071 R.P.
(e conosciuta dall'istituto di credito soltanto il 13 gennaio 2005, data in cui riceveva la relazione notarile), a carico dell'opificio che la “ aveva acquistato Parte_5 nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare n. 299/1999 ed avrebbe dovuto ipotecare a garanzia dell'obbligazione restitutoria del finanziamento, di una domanda giudiziale di nullità del decreto di trasferimento emanato dal giudice dell'esecuzione l'1 luglio 2004, cron. n. 3641 – rep. n. 604/C.
Tale circostanza, essendo stata appresa dalla “MPS Merchant s.p.a.” dopo le missive dell'8 ottobre 2004 e del 29 dicembre 2004, giacché non evocata (a differenza della
) nel giudizio introdotto dagli eredi Solimene con CP_1 Controparte_1
atto di citazione del 29 settembre 2004, né formalmente notiziata dalla “ Parte_5
, la legittimava de plano, dapprima, a differire, con la lettera del 16 marzo 2005, la
[...]
stipulazione del contratto di mutuo e, di seguito, a negare formalmente, con la lettera del
20 gennaio 2006, la concessione del finanziamento, giacché la trascrizione della domanda di nullità del titolo di provenienza del compendio immobiliare sul quale la società si era impegnata a concedere l'ipoteca avrebbe pregiudicato, nell'ipotesi del suo accoglimento, ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 6, cod. civ., il diritto reale di garanzia che l'istituto di credito avrebbe acquisito a tutela del rimborso delle somme erogate.
A fronte delle richiamare risultanze documentali, la , il e la Parte_1 Pt_2
non possono fondatamente asserire che la “MPS Merchant s.p.a.” non aveva “alcun Pt_3 valido motivo per interrompere le trattative”, dal momento che “la trascrizione della domanda, notificata anche alla MPS, era precedente a 2 delibere” e che tale “circostanza era stata ampiamente discussa ed oggetto di un'apposita relazione a firma del notaio
nella quale il professionista aveva affermato che la circostanza non inficiava la Per_2
garanzia promessa e soprattutto la aveva espressamente dichiarato che avrebbe CP_1
concesso ugualmente il finanziamento”.
Ed infatti, come innanzi evidenziato, la trascrizione della domanda giudiziale di nullità del decreto di trasferimento reso dal giudice dell'esecuzione l'1 luglio 2004, eseguita il 27 novembre 2004, veniva conosciuta dalla “MPS Merchant s.p.a.”, cui, peraltro, tale atto introduttivo non veniva notificato, solo il 13 gennaio 2005, id est quando le perveniva dal
16 notaio incaricato la relazione ipocatastale sulla consistenza immobiliare di proprietà della
, e, dunque, dopo la missiva del 29 dicembre 2004, con la quale Parte_5
l'istituto di credito, ignaro di quella formalità pregiudizievole, aveva confermato la propria disponibilità alla concessione del mutuo.
Inoltre, il notaio investito della stesura della relazione prodromica alla stipulazione del contratto di mutuo non dichiarò in alcun modo – né, del resto, avrebbe ragionevolmente potuto – che la trascrizione della domanda di nullità del decreto di trasferimento dell'1 luglio 2004 non inficiava l'ipoteca che la avrebbe dovuto concedere Parte_5 all'istituto di credito, limitandosi soltanto ad evidenziare che “detta società ha la capacità,
a norma del proprio statuto, di concedere garanzia ipotecaria sui propri beni”.
Parimenti, la “MPS Merchant s.p.a.” non ebbe mai a comunicare alla Parte_5
che le avrebbe erogato il finanziamento anche in presenza della trascrizione di una domanda giudiziale il cui accoglimento avrebbe vanificato l'ipoteca iscritta a garanzia del proprio credito, avendo, di contro, con la missiva del 29 dicembre 2004, nel ribadire quanto espresso con le precedenti del 12 febbraio 2004 e dell'8 ottobre 2004, esplicitamente ancorato il perfezionamento dell'operazione creditizia all'accertamento negativo, da parte del notaio incaricato, della sussistenza di gravami o formalità pregiudizievoli sull'opificio di proprietà della società richiedente.
In definitiva, non avendo la “MPS Merchant s.p.a.” giammai ingenerato nella
[...]
l'oggettivo convincimento dell'ormai prossima stipulazione del contratto di Parte_5
mutuo e non avendo senza un giustificato motivo interrotto le relative trattative, la cui definitiva cessazione veniva sancita soltanto con la missiva del 20 gennaio 2006, non ricorrevano i presupposti generatori della responsabilità prevista dall'art. 1337 cod. civ..
Peraltro, qualora si dovesse ritenere, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 11 maggio 1990, n. 4051; Cass. 29 luglio 2011, n. 16735; Cass. 3 ottobre 2019, n. 24738), che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione delle regole di condotta poste dall'art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio giuridico costituisca una forma di responsabilità extracontrattuale, la domanda risarcitoria spiegata dalla
[...]
nei confronti della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.” non Parte_1
avrebbe comunque potuto trovare accoglimento per intervenuta prescrizione del diritto azionato, avendo la società opponente, a fronte del formale diniego della concessione del mutuo comunicatole con la missiva del 20 gennaio 2006, notificato l'atto di citazione all'istituto di credito soltanto il 22 gennaio 2015.
17 Infondato è il motivo di gravame con il quale la “ , il e Parte_1 Pt_2 Pt_6 censurano le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, gli addebiti sul conto corrente n. 4042.20 di euro 133.149,72, di euro
246.732,98 e di euro 697.257,99, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti nel lamentarne la mancata espunzione dal ricalcolo compiuto dall'ausiliario, non sono affatto privi di giustificazione causale, trovando il loro fondamento, quanto all'importo di euro
133.149,72, nei collegati rapporti di conto corrente n. 6111.87 del 13 febbraio 2004
(acceso dalla ), n. 6112.80 del 13 febbraio 2004 (acceso da Parte_5 Per_3
, n. 6113.73 del 13 febbraio 2004 (acceso da e n. 6114.66 del
[...] Parte_3
13 febbraio 2004 (acceso da ) e, quanto all'importo di euro Controparte_4
246.732,98, nei contratti di finanziamento chirografario stipulati (dalla “ Parte_5
) il 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007, mentre l'importo di euro 697.257,99
[...]
costituisce la differenza tra l'affidamento di euro 1.850.000,00, accordato dalla “
[...]
e confluito dal conto corrente n. 6111.87 il 16 febbraio Controparte_1
2004, e il residuo prezzo di aggiudicazione dell'immobile sottoposto al procedimento espropriativo n. 299/1999, pari ad euro 2.547.257,99 (rispetto all'intero prezzo di aggiudicazione di euro 2.772.257,99), prelevato in pari data.
Non avendo la , il e la in alcun modo dimostrato, al fine Parte_1 Pt_2 Pt_3
di contrastare, almeno sotto il profilo del quantum debeatur, la pretesa creditoria azionata dalla , le nullità da cui sarebbero stati affetti sia Controparte_1
i contratti di conto corrente n. 6111.87, n. 6112.80, n. 6113.73 e n. 6114.66, prodotti dall'opposto istituto con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sia quelli di finanziamento chirografario del 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007, prodotti dagli stessi opponenti al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente computato gli addebiti di euro 133.149,72 ed euro 246.732,98 nel rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 4042.20.
Del pari, risulta pienamente legittimo l'addebito di euro 697.257,99, giacché correlato al versamento della differenza del prezzo dovuta dall'allora per Parte_5
ottenere l'emanazione del decreto di trasferimento del compendio immobiliare assoggettato al procedimento espropriativo n. 299/1999.
Ne consegue che, non avendo la , il e la comprovato le Parte_1 Pt_2 Pt_3
invalidità negoziali che avrebbero inficiato i contestati addebiti di euro 133.149,72 e di euro 246.732,98 e, in particolare, l'asserita usurarietà dei tassi effettivi globali convenuti nei contratti di finanziamento del 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007, non ricorrevano
18 i presupposti affinché il giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per verificare se quelle passività avessero alterato l'esatta ricostruzione del saldo del conto corrente n. 4042.20.
Privi di fondamento sono i motivi di gravame con i quali il e la , da un lato, Pt_2 Pt_3
e il , dall'altro, lamentano che il giudice di primo grado ha omesso di CP_4
pronunciarsi sulle eccezioni di nullità delle rispettive fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, insistendo per il loro accoglimento.
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Ne deriva che, non avendo gli opponenti allegato la conformità delle clausole delle fideiussioni prestate in favore della a quelle Controparte_1
contenute nel modello elaborato dall'A.B.I. il 4 luglio 2003 e sanzionate dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione del principio della libera concorrenza, id est il fatto costitutivo della loro contestazione, né, tanto meno, prodotto tali documenti nei termini perentori stabiliti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c. per il deposito delle memorie assertive ed istruttorie e, dunque, nei limiti delle barriere processuali funzionalmente preordinate alla definizione del thema decidendum et probandum, tali eccezioni erano inammissibili, sicché il giudice di primo grado era esonerato dal pronunciarsi nel merito, senza, per ciò stesso, violare il principio stabilito dall'art. 112 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 2006, n. 12412; Cass. 31 dicembre
2013, n. 28812; Cass. ord. 16 luglio 2021, n. 20363).
In ogni caso, le predette eccezioni, oltre ad essere inammissibili, erano destituite di fondamento, atteso che il , la e il , al fine di suffragare l'assunto Pt_2 Pt_3 CP_4
della nullità delle fideiussioni azionate nei loro confronti dalla Controparte_1
per contrasto con la normativa antitrust, avrebbero dovuto dimostrare non
[...]
solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'A.B.I. e censurate dalla Banca d'Italia, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
19 Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo delle eccezioni sollevate dal
, dalla e dal , essendo un requisito specificamente previsto dalla Pt_2 Pt_3 CP_4
Banca d'Italia per qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui
è stata incentrata la doglianza della nullità delle fideiussioni rilasciate il 13 febbraio 2004
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “ nei confronti dell'istituto Parte_5
di credito, sicché, in quanto tale, doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c. (cfr.
Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, il , la e il non hanno in alcun modo prospettato, né, a Pt_2 Pt_3 CP_4
fortiori, comprovato che le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la
[...]
, con la conseguenza che risultavano carenti i presupposti Controparte_1 per ritenere affette da invalidità le garanzie prestate per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla . Parte_5
Non essendo le fideiussioni in esame affette da alcuna nullità, le clausole riportate nei relativi artt. 6, con le quali , la e il riconoscevano che “i diritti Pt_2 Pt_3 CP_4
derivanti all' dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione Parte_20
di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fidejussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, erano perfettamente valide, con la conseguenza che la era legittimata a promuovere Controparte_1
il procedimento monitorio nei loro confronti a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni assunte dalla . Parte_5
Né il può eccepire, con la memoria conclusionale di replica depositata in sede CP_4
di gravame, che la clausola derogatoria dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. era nulla per la sua natura vessatoria, a norma dell'art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. n. 206/2005, per avere concesso la fideiussione nella qualità di consumatore, non avendo giammai dedotto nel primo grado del giudizio di rivestire tale status soggettivo, né fornito la prova del suo elemento costitutivo, vale a dire di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale della “
[...]
, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale Parte_5
20 sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali (cfr., in motivazione, Cass. ord. 16 luglio 2024, n. 19573). P Privi di fondamento sono i motivi di gravame con i quali il e , da un lato, Pt_2 Pt_3
e il , dall'altro, eccepiscono la violazione dell'art. 1956 cod. civ., dolendosi CP_4 dell'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado.
In effetti, sebbene il Tribunale di Salerno non abbia statuito sulla predetta eccezione, ritualmente proposta dagli opponenti con i rispettivi atti introduttivi dei riuniti giudizi, tuttavia, non è configurabile alcuna inosservanza del principio sancito dall'art. 1956, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza la sua specifica autorizzazione, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Ed invero, per il , legale rappresentante della al momento Pt_2 Parte_5
della concessione della fideiussione del 13 febbraio 2004, la richiamata disposizione normativa non trova alcuna applicazione, atteso che la mancata richiesta di autorizzazione non può integrare una violazione contrattuale liberatoria quando la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale è comune o deve essere presunta tale, come avvenuto nel caso di specie, nel quale il fideiussore ricopriva la carica di amministratore della società debitrice (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761;
Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
La e il , invece, non possono avvalersi del disposto dell'art. 1956, comma Pt_3 CP_4
1, cod. civ. per non aver comprovato, ai sensi degli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115
c.p.c., che, successivamente al rilascio delle fideiussioni del 13 febbraio 2004, la
[...]
, in mancanza delle rispettive autorizzazioni, aveva Controparte_1
erogato ulteriore credito alla mediante i finanziamenti del 16 giugno Parte_5
2006 e del 7 novembre 2007 e l'apertura di credito del 27 maggio 2010 pur nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società debitrice in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente, non avendo neanche indicato da quali oggettivi elementi rivelatori l'istituto di credito avrebbe dovuto trarre il convincimento del loro sopravvenuto deterioramento, senza che, al riguardo, potesse assumere significativo rilievo la mera circostanza dei saldi negativi dei conti correnti della garantita (cfr., ex plurimis, Cass. 22 maggio 2003, n. 8040;
Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685).
21 Né la e il possono fondatamente dolersi della violazione dell'art. 1947, Pt_3 CP_4
comma 1, cod. civ., atteso che, al di là dell'imprecisa formulazione letterale del ricorso per decreto ingiuntivo, del provvedimento monitorio e del dispositivo della sentenza di primo grado, opera senz'altro, in loro favore, come emerge dal testo della fideiussione prestata il 13 febbraio 2004 e riconosciuto dalla “ Controparte_1
sin dalla costituzione in giudizio, il beneficio della divisione, nel senso che i due appellanti garantivano insieme l'intero debito di euro 1.000.000,00, ma ciascuno nei limiti del 50%
e, quindi, di euro 500.000,00, in modo tale che “l' di Credito, per l'adempimento Pt_20
delle obbligazioni garantite, può rivolgersi anche ad uno solo dei fideiussori, nei limiti come sopra pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente affinché in concorso tra loro e pro quota venga pagato l'intero debito”, fermo restando che “indipendentemente dai limiti indicati dall'art. 1947, secondo comma cod. civ., nel caso in cui uno o più fideiussori non provvedessero ad onorare in tutto o in parte il proprio impegno entro il termine di pagamento intimato per iscritto dall' di credito, la relativa quota sarà ripartita Pt_20
tra gli altri coobbligati in proporzione alle quote rispettivamente garantite e comunque fino a concorrenza dell'intero credito dell' di credito”. Pt_20
In sostanza, la e il non sono tenuti a rispondere, in via solidale, del Pt_3 CP_4
pagamento della somma di euro 1.000.000,00, quale limite entro il quale rilasciarono la fideiussione a beneficio della , essendo ciascuno Controparte_1
di essi obbligato a versare il minore importo di euro 500.000,00, fatta salva l'imputazione ad uno dei due garanti dell'eventuale insolvenza dell'altro, sicché in tal modo deve essere letta ed intesa la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di primo grado (cfr., ex ceteris, Cass. 5 marzo 2003, n. 3248; Cass. ord. 23 luglio 2024, n. 20392).
Priva di fondamento è anche l'eccezione sollevata dal Paravia in ordine alla violazione dell'art. 1941 cod. civ., atteso che la sua obbligazione non eccede quanto dovuto dalla
, né è stata assunta a condizioni più onerose di quella contratta dalla Parte_1
società debitrice, rispondendo il fideiussore nei soli limiti della somma di euro
1.380.382,22, pari al saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 4042.20, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda da parte della Controparte_1
all'effettivo soddisfo.
[...]
Infondato è il motivo di gravame con il quale il censura la pronuncia di rigetto, CP_4 da parte del giudice di prime cure, dell'istanza di convocazione del consulente tecnico d'ufficio affinché rendesse chiarimenti sulla relazione peritale alla luce della sopravvenuta sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione.
22 Ed invero, come sancito dalla Corte di Cassazione proprio con la richiamata pronuncia
(confermata con l'ordinanza dell'11 ottobre 2024, n. 26525), nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, il debitore che intenda dimostrare la loro natura usuraria è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del tasso effettivo globale medio vigente nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Ne consegue che, non avendo il neppure indicato i tassi soglia vigenti al CP_4 momento della stipulazione, da parte della , dei contratti di mutuo Parte_1
chirografario del 16 giugno 2006 e del 7 novembre 2007, per i quali soltanto era ipotizzabile l'addebito di interessi moratori sul conto corrente n. 4042.20, né la misura in cui i tassi convenuti dalle parti per l'ipotesi del ritardo nell'adempimento avrebbero travalicato i limiti di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 e, dunque, non avendo fornito alcun elemento valutativo utile a dimostrare l'assunto della loro usurarietà, il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto, in violazione del principio dell'onere della prova, disporre un'integrazione peritale di carattere meramente esplorativo.
Manifestamente infondato è il motivo di gravame con il quale il assume che la CP_4
aveva violato i principi di buona fede e Controparte_1
correttezza di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ. nella stipulazione del contratto di fideiussione, per non essere ivi contenuto alcun richiamo all'ammontare delle obbligazioni garantite, né ai dati e agli estremi necessari per individuare i rapporti intercorrenti tra la e l'istituto di credito. Parte_1
Ed infatti, il , con la scrittura privata del 13 febbraio 2004, prestava, unitamente CP_4
alla , una fideiussione omnibus, destinata, come tale, a garantire, fino alla Pt_3
complessiva somma di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 a carico di ciascuno,
“l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di Credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi” nonché di “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere ad avere verso codesta in relazione Pt_20
23 a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta
di credito nell'interesse di terzi …”, in tal modo assumendo un impegno Pt_20
negoziale specificamente predefinito nella sua entità economica e determinabile, sotto il profilo oggettivo, mediante il riferimento alle tipologie dei contratti cui era correlato, sicché, a fronte dell'inequivoco tenore letterale del documento sottoscritto, non era configurabile la contestata violazione normativa.
Radicalmente inammissibile è l'eccezione con la quale il , con la comparsa di CP_4
costituzione dell'ulteriore difensore depositata il 4 luglio 2023, ampliando gli originari motivi di appello, lamenta la nullità della clausola di cui all'art. 17 della fideiussione del
13 febbraio 2004, giacché derogatoria del foro del consumatore, per non avere il garante della , come innanzi evidenziato, mai allegato e dimostrato nel primo Parte_1
grado del giudizio di possedere tale qualità soggettiva, né sollevato, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., la questione dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno ad emanare l'opposto decreto ingiuntivo.
Ammissibile, ma infondata, inoltre, è l'eccezione formulata dal in ordine alla CP_4
carenza di legittimazione attiva sostanziale in capo alla Parte_4
, atteso che tale società, nel costituirsi nel giudizio di appello a norma
[...] dell'art. 111, comma 3, c.p.c. come avente causa della Controparte_1
in forza di atto pubblico di scissione parziale per notaio da del 25
[...] Per_1 CP_1
novembre 2020, rep. n. 39.399 – racc. n. 20.019, ha dimostrato, mediante la produzione dell'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 151 del 29 dicembre 2020, ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (dal quale emerge che alla beneficiaria erano stati assegnati, tra gli altri, i “crediti classificati come 'sofferenze' ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i
'Crediti NPL')”), e la certificazione resa dal notaio da Milano il 23 dicembre Per_4
2022 circa l'inclusione nell'allegato H (“elenco finanziamenti”) all'atto pubblico di scissione della posizione debitoria della (distinta dal Parte_1 Parte_1 codice cliente 61970670 e dall'identificativo del rapporto KZ820201652003300000), di essere divenuta titolare attiva del rapporto obbligatorio controverso.
Infine, benché non formulata come motivo di gravame incidentale (cfr., ex plurimis, Cass.
21 ottobre 1998, n. 10447; Cass. 16 maggio 2003, n. 7706; Cass. ord. 12 gennaio 2022, n.
683), può essere accolta l'istanza con la quale la Parte_4
, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che fosse disposta la correzione dell'errore
[...]
materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale
24 di Salerno denominato come e non come l'opponente CP_9 Parte_2 condannato, in via solidale con la , al pagamento, in favore della Parte_1
, della somma di euro 1.380.382,22, oltre interessi Controparte_1
legali dalla proposizione della domanda al soddisfo.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del secondo grado del giudizio, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
L'infondatezza dell'appello proposto dalla , dal e dalla Parte_1 Pt_2 Pt_3 comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. la loro condanna alla refusione, in favore della , quale avente causa della Parte_4 [...]
, e della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese Controparte_1
s.p.a.”, delle spese processuali, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione (per la posizione della ) e della pretesa risarcitoria azionata Parte_4
(per la posizione della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”), ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dalle controparti, in complessivi euro 31.000,00 per compensi, di cui euro 15.000,00 (euro 6.000,00 per la fase di studio del giudizio n. 707/2022 GC, euro 4.000,00 per la fase introduttiva del giudizio n.
707/2022 GC ed euro 5.000,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 707/2022 e n. 708/2022 GC) in favore della “ ed euro Parte_4
16.000,00 (euro 6.000,00 per la fase di studio del giudizio n. 707/2022 GC, euro
3.500,00 per la fase introduttiva del giudizio n. 707/2022 GC ed euro 6.500,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 707/2022 e n. 708/2022 GC) in favore della “MPS
Capital Service – Banca per le Imprese s.p.a.”, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed
Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese del secondo grado del giudizio sostenute dalla devono Parte_4
gravare sul e si liquidano, come da dispositivo, sulla base del richiamato CP_4
scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'avente causa della Controparte_1
, in complessivi euro 10.000,00 per compenso, di cui euro 5.000,00 per la fase di
[...]
studio (del giudizio n. 708/2022 GC), euro 3.000,00 per la fase introduttiva (del giudizio n. 708/2022 GC) ed euro 2.000,00 per la fase decisionale (dei riuniti giudizi n. 707/2022
25 e n. 708/2022 GC), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2
e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto delle impugnazioni integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte sia della , del e della , sia del Parte_1 Pt_2 Pt_3
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello CP_4
previsto per l'iscrizione a ruolo di ciascun giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte dalla , da e da Parte_1 Parte_2 [...]
nonché da avverso la sentenza n. 355/2022 del Tribunale di Pt_3 Controparte_4
Salerno con atti di citazione notificati entrambi il 28 luglio 2022, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'impugnata sentenza, dando atto che la parte condannata, in via solidale con la Parte_1
, al pagamento, in favore della , della
[...] Controparte_1 Controparte_1
somma di euro 1.380.382,22, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo, è e non;
Parte_2 CP_9
3. condanna , e , in via solidale, Parte_21 Parte_2 Parte_3
alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 31.000,00 per compensi difensivi, di cui euro 15.000,00 (euro
6.000,00 per la fase di studio del giudizio n. 707/2022 GC, euro 4.000,00 per la fase introduttiva del giudizio n. 707/2022 GC ed euro 5.000,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 707/2022 e n. 708/2022 GC) in favore della
[...]
ed euro 16.000,00 (euro 6.000,00 per la fase di studio Parte_4
del giudizio n. 707/2022 GC, euro 3.500,00 per la fase introduttiva del giudizio n.
707/2022 GC ed euro 6.500,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 707/2022
e n. 708/2022 GC) in favore della “MPS Capital Service – Banca per le Imprese
s.p.a.”, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. condanna alla refusione, in favore della Controparte_4 [...]
, della spese del secondo grado del giudizio, che si Parte_4
liquidano in complessivi euro 10.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 5.000,00
26 per la fase di studio (del giudizio n. 708/2022 GC), euro 3.000,00 per la fase introduttiva (del giudizio n. 708/2022 GC) ed euro 2.000,00 per la fase decisionale
(dei riuniti giudizi n. 707/2022 e n. 708/2022 GC), oltre rimborso forfettario del 15%,
Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti sia della , di Parte_1 Pt_2
e di , sia di .
[...] Parte_3 Controparte_4
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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