Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Caracciolo;
Parte_1
E
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Mirella Arlotta;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 9.1.2018, parte ricorrente, previa proposizione dei relativi ricorsi amministrativi, ha chiesto di far dichiarare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2015 e 2016 per 51 giornate annue e l'illegittimità dell'intervenuta cancellazione delle giornate.
A fondamento della pretesa, ha esposto di aver lavorato come bracciante alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2015 e 2016 subendo però un'ingiustificata CP_2
cancellazione parziale delle giornate svolte, con riduzione delle stesse a 36 per l'anno 2015 ed 37 per l'anno 2016.
Costituitasi la parte resistente , ha chiesto il rigetto del ricorso per omessa prova dello CP_3 status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti e prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta domanda va rigettata, per infondatezza della pretesa nei termini di seguito esposti.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli,
Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati
a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla
legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre,
nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività
del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre
soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni indicati in domanda.
La parte ricorrente ha inteso assolvere all'onere della prova di avere svolto la prestazione lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola che le darebbe diritto CP_2 all'invocata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, con due testimoni
(Cass. n. 2739/2016: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali
che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_3
rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne
consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro
diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
All'udienza del 19.4.2019, sono stati escussi i testi e . Testimone_1 Testimone_2 e , padre e fratello di , titolare dell'azienda Testimone_1 Testimone_2 CP_2 datrice di lavoro coinvolta nell'indagine ispettiva che ha comportato la cancellazione delle giornate lavorative asseritamente svolte dalla ricorrente alle dipendenze della prefata azienda, hanno genericamente riferito che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola sotto le direttive non meglio specificate del genitore del datore di lavoro, con orario quotidiano dalle 7.00 alle 16.00, senza tuttavia fornire specificazione né delle modalità né dei luoghi né delle tempistiche giornaliere e periodali di svolgimento dell'attività lavorativa asseritamente resa né tantomeno dell'entità della paga.
L' ha confermato il suo convincimento con il verbale accertamento del 30.12.2016 CP_3
(allegato agli atti), dal quale è emerso che l'azienda agricola ” non ha mai svolto CP_2
attività in agricoltura per tutte le giornate dichiarate e dunque l'assunzione di manodopera è stata operata al solo fine di lucrare le prestazioni previdenziali conseguenti.
In particolare, dalla verifica ispettiva è emerso:
-che l'azienda agricola “ ” in data 17.9.2013 ha trasmesso una Denuncia CP_2
Aziendale telematica, ex art. 5 D.lgs. n. 375/93, indicando come data inizio attività il
02.03.2009;
-che il Sig. risulta iscritto alla C.C.I.A.A. di Cosenza n˚ REA CS – 203080 con CP_2 inizio attività dal 2.3.2009 per l'attività di gestione immobili propri e dal 01.03.2010 per l'attività agricola di coltivazione di agrumi;
-che sebbene sulla Denuncia Aziendale venga indicata come data di inizio attività agricola il 2.3.2009, l'attività ha avuto inizio nell'anno 2010, come dichiarato dallo stesso
[...]
e alla locale C.C.I.A.A. (inizio attività 1.3.2010) e come emergente Controparte_4
dalla documentazione contabile esaminata;
- che nel 2014 sono stati denunciati 18 operai agricoli a tempo determinato per un totale di
722 giornate lavorative;
- che dal sopralluogo effettuato si è potuto rilevare che il terreno, per circa la metà, era piantato ad agrumi giovanissimi ed era dotato di impianto di irrigazione mentre il resto del terreno si presentava privo di soprassuolo e che all'interno del fondo vi era un piccolo fabbricato di recente costruzione;
- che in data 29.11.2016 il sig. ha dichiarato - presso lo studio di consulenza di CP_2
ed in presenza dello stesso: “Sono iscritto alla camera di Commercio dal Persona_1
2009 per la gestione di immobili, in quanto sono proprietario di un capannone che affitto alla ditta Vali Distribuzioni sas in contrada sant'Irene di Rossano. Dal 2010 ho cominciato l'attività come impresa agricola e l'attività consisteva e consiste tutt'ora nella gestione di un agrumeto esteso circa tre ettari che si trova in Contrada Macchie di Corigliano ed è di proprietà di mio fratello che me lo concede da luglio 2013 in affitto. Testimone_2
In precedenza, me lo concedeva in comodato gratuito. Fino a quando ho avuto il terreno in comodato, lo gestivo senza l'ausilio di personale dipendente, provvedendo personalmente,
a volte con l'aiuto dei miei genitori , e di mio fratello Testimone_1 Persona_2 [...]
, ad effettuare tutte le lavorazioni necessarie, compresa la raccolta degli Testimone_2
agrumi. Nel periodo di febbraio/marzo 2014 ho provveduto a fare estirpare circa 3/4000 metri quadri d'agrumeto da una ditta ma non ricordo come si chiama. Su questa parte di terreno ho coltivato ortaggi di stagione, ma non ricorso cosa. Gli ortaggi li vendevo
personalmente sul posto a privati. Nel periodo tra marzo e aprile 2016 ho fatto estirpare da una ditta di cui non ricordo il nome tutto il resto dell'agrumeto facendo anche preparare
i buchi per piantare le nuove piante. Ho piantato circa 2500 piante di agrumi con i miei operai, circa 1500 piante di agrume selvatico da innestare a primavera e 1000 piante di
in questo mese di novembre. La piantagione è stata fatta personalmente da me, Per_3
dai miei genitori e da due operai: e . Non ricordo quanto CP_5 Persona_4
ho speso per le piante, me le ha fornite il vivaio quelle selvatiche, le altre mille le Pt_2
ho ritirate dalla Spagna. Subito dopo avere estirpato le vecchie piante ho fatto effettuare
l'impianto di irrigazione su tutto il fondo da una ditta di Corigliano, ma non ricordo il nome né quanto ho speso. Anche lo sbancamento per interrare i tubi per l'impianto di irrigazione l'ho fatto effettuare a una ditta che è la stessa che ha estirpato gli agrumi ma non ricordo né il nome né il costo. La mia attività agricola si riferisce sin dall'inizio esclusivamente alla conduzione di questo agrumeto c/da Macchie di Corigliano, non ho
mai effettuato altri lavori al di fuori che questo né ho mai avuto in gestione altri terreni.
Non ho mai avuto a che fare con altre aziende agricole né conosco la Sig.ra Parte_3
”;
[...]
- che sono state invitate presso le varie sedi le persone risultanti assunte dall'azienda CP_3
ma che agli inviti hanno risposto soltanto i signori , e Testimone_1 Parte_4
, dalle cui dichiarazioni sono emerse incongruenze;
Parte_5
- che vista la consistenza dei terreni e tenuto conto della tabella dei valori medi di impiego di manodopera per le singole colture e per ciascun capo di bestiame – ai sensi del comma
15, art.
9-quinques, Legge 28/11/1996 n. 608 per la provincia di Cosenza, allegata al decreto direttoriale del 20.4.1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1999 CP_3 – sia dei parametri tecnici relativi alle colture ed agli allevamenti attualmente in vigore nella
Regione Calabria, si può stimare un fabbisogno di circa 250 giornate lavorative annue complessivamente necessarie per tutte le operazioni colturali, compresa la raccolta del prodotto. Tale quantificazione ben si concilia con la conduzione personale del titolare, eventualmente coadiuvato dai familiari ( , padre;
madre; Testimone_1 Persona_2
, fratello) così per come dichiarato esser stato fino al 19.9.2013, senza Testimone_2
necessità di personale dipendente;
- che non trovano giustificazione le giornate denunciate dal Sig. dal 20.9.2013, CP_2
data a decorrere dalla quale ha iniziato ad assumere dipendenti;
- che va altresì considerato che a febbraio 2014 sono stati estirpati circa 3/4000 metri quadrati di agrumeto (come da dichiarazione del titolare) con conseguente ulteriore riduzione del fabbisogno delle giornate lavorative;
- che rilevato che i lavori di estirpazione, scavo, realizzazione dell'impianto di irrigazione sarebbero stati eseguiti da ditte esterne, non trova giustificazione l'esponenziale crescita delle giornate denunciate dal titolare proprio a cominciare dall'anno 2014. CP_ Alla luce di quanto sopra, quindi, va confermato l'operato dell' che, sulla base del precitato verbale ispettivo, ha disconosciuto diversi rapporti di lavoro ed ha effettuato una cancellazione totale e/o parziale delle giornate, tra cui quelle svolte della stessa ricorrente.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato i testi escussi, interessati quali prossimi congiunti del datore di lavoro a confutarne l'esito e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità dell'azione svolta dall'azienda e della prestazione lavorativa resa, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. CP_3 Tanto concorre ad indebolire la credibilità del loro apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. I due testimoni si sono infatti limitati a dichiarare che vigeva un orario di lavoro e delle non meglio specificate direttive datoriali e che l'attività lavorativa era retribuita regolarmente;
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a fini previdenziali ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda nella sovrabbondante misura rivelata dall'accertamento ispettivo dell' . Vana è infine CP_3
la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (comunicazioni di assunzione, buste paga e CUD)
perché provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute.
Il compendio probatorio raccolto si dimostra, pertanto, inidoneo a suffragare le allegazioni che fondano la domanda di reiscrizione del nominativo della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoli per gli anni in contesa.
La conclusione è che le risultanze testimoniali, precarie, non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della ricorrente in agricoltura nel periodo di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici.
Deve pertanto rigettarsi la domanda proposta, in quanto infondata.
Equi motivi, collegati alla peculiarità della materia dedotta, consentono di individuare i motivi di legge per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.