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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07 gennaio 2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Bernarda Zangla, nel
CP_ procedimento promosso da (avv. FAZIO LAURA ) contro Parte_1
(contumace) nella causa iscritta al n. 7261 /2024 Ruolo Generale, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 23 dicembre 2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'avv.
Laura Fazio mediante il deposito di note, viene pronunciata la seguente sentenza ex art. 127 ter e 429 c.p.c. senza darne lettura alla conclusione dell'udienza ed allegandola al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Bernarda Zangla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7261/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. Laura Fazio)
[...]
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
CP_ Il Cancelliere (contumace)
resistente
avente il seguente dispositivo:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
e le seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio
CP_ l deducendo che con decreto di omologa del 10/11/2023, nel procedimento
R.G.3955/2023, il Tribunale Civile di Palermo – Sez. Lavoro, Dott.ssa Matilde Campo,
omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. che Controparte_2
riconosceva la sussistenza del requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17/02/2021).
CP_ L'odierno ricorrente deduceva altresì di avere provveduto a comunicare all la modulistica AP70 necessaria per il pagamento in data 23/11/2023 e a notificare il decreto di omologa in data in data 16/11/2023, ma di non avere ricevuto ad oggi alcun emolumento.
CP_ L regolarmente evocato in giudizio, restava contumace.
◊
Deve essere dichiarata la procedibilità della domanda giudiziaria, ai sensi dell'art. 443, 1° co c.p.c., che così recita: “La domanda relativa alle controversie in materia di
previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'art. 442 non è
procedibile se non quando siano stati esauriti i procedimenti prescritti dalle legge
speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati
per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta
giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”, essendo nel caso di specie trascorsi i termini fissati dalla data della domanda.
E' stato documentato che con decreto di omologa del 23/06/2022 R.G. 9644/2021
questo Tribunale ha riconosciuto il requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, stabilendo che il ricorrente “ha diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data di
presentazione della domanda amministrativa (2-8-2019)”.
E' stato altresì documentato l'invio del Modello AP70 e la notifica del decreto di
CP_ omologa all
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Si deve precisare ulteriormente che l'assegno mensile di assistenza o di invalidità,
regolato dall' art. 13 della L. 118/1971, sostituito integralmente dall'art. 1, comma
35, della L. 247/2007, spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno e 3 mesi (dal 2013 al 2015), nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74% , che non svolgono attività lavorativa.
Per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato
CP_ dall un assegno mensile di assistenza o di invalidità per tredici mensilità: con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di inabilità,
se il richiedente/invalido non superi determinati limiti di reddito personale.
Il requisito economico e il requisito di "non svolgimento dell'attività lavorativa",
costituiscono, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui prova è a carico del soggetto richiedente/invalido la prestazione.
Va rilevato infatti che il soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto ad una delle prestazione economiche previste in favore degli invalidi civili ha l'onere di provare non solo la sussistenza dei requisiti inerenti alle sue condizioni di salute (cd. requisito sanitario), ma anche i requisiti socio-economici, tra cui quello inerente alle condizioni reddituali, con la precisazione che la ricorrenza di tali requisiti deve essere verificata anche d'ufficio e quindi, in particolare, la mancanza di tale verifica può costituire oggetto di doglianza con l'atto di appello anche qualora l'ente pubblico non abbia sollevato la questione già in primo grado (cfr., ex plurimis,
Cass. 1396/2012).
Occorre che il ricorrente dunque provi, in questa sede, di possedere i requisiti socioeconomici.
Nessun effetto vincolante ha infatti il decreto di omologa perché la valutazione del
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro requisito reddituale è solo sommaria quale riscontro di un interesse ad agire ma non può far giudicato in tema “Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'interesse
ad agire nel giudizio di atp dell'invalidità non riguarda il possesso dei requisiti
economici, oggetto di accertamento in fase processuale ulteriore e distinta. Occorre
premettere che questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2587 del 05/02/2020, Rv. 656753
- 01) ha chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti Pt_2
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria
competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso
alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda
amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività
del ricorso giudiziario, e che, quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice
valuta l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto
soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare
ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della
prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.98742019, ed ivi ulteriori richiami). Al di
fuori dei detti casi, tuttavia, che qui non ricorrono (nemmeno per il profilo
dell'interesse ad agire, non risultando ostacoli prima facie alla prestazione), sussiste
l'interesse del ricorrente ad avere un accertamento limitato alle condizioni sanitarie,
atteso che — come da questa Corte già precisato (Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del
26/08/2020, Rv. 658546 — 01; Sez. L -, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Rv. 653198
— 01, e Sez. L-, Sentenza n. 27010 del 24/10/2018, Rv. 651249 - 01)- in tema di
accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la
pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad
oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace
declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in
esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Nella specie, ove
non risulta una evidenza dell'assenza del requisito contributivo, il tribunale, nel
rispetto dei principi su richiamati, ha correttamente ritenuto che oggetto del giudizio
fosse solo l'accertamento sanitario, essendo poi rimesso all'ente la verifica dei
presupposti per il riconoscimento del beneficio invocat0” Cass sez 6 Num. 23622 Anno
2021.
Nella specie la situazione reddituale della parte ricorrente è stata rappresentata e documentata unicamenteicon delle dichiarazioni sostitutive di certificazione da cui emerge che nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio il proprio reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, era pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e tale reddito varia di anno in anno ed è determinato dal Ministero competente che pubblica l'importo sulla Gazzetta Ufficiale. Tale importo per l'anno 2023 è indicato in
€ 12.838,01.
Orbene per avere diritto all'assegno di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali che, per l'anno 2024 non possono eccedere il valore di 5.725,25 euro, per l'anno 2023 non possono eccedere il valore di euro
5432,05, per l'anno 2022 il valore di euro 5025,02, per l'anno 2021 il valore di euro
4931,29, e nel caso in oggetto il rispetto di tali limiti non è stato provato dal ricorrente, né è stato provato il requisito di non svolgimento di nessuna attività.
In realtà non è stato neanche rappresentato dal ricorrente che tali prove erano state
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ acquisite al processo né che tali documenti erano stati prodotti all resistente.
Non resta quindi che rigettare il ricorso, ma la parte ricorrente, pur soccombente, è
esente dalla condanna alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione reddituale in atti.
◊
Così deciso in Palermo, lì 07/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/12/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07 gennaio 2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Bernarda Zangla, nel
CP_ procedimento promosso da (avv. FAZIO LAURA ) contro Parte_1
(contumace) nella causa iscritta al n. 7261 /2024 Ruolo Generale, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 23 dicembre 2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'avv.
Laura Fazio mediante il deposito di note, viene pronunciata la seguente sentenza ex art. 127 ter e 429 c.p.c. senza darne lettura alla conclusione dell'udienza ed allegandola al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Bernarda Zangla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7261/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. Laura Fazio)
[...]
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
CP_ Il Cancelliere (contumace)
resistente
avente il seguente dispositivo:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
e le seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio
CP_ l deducendo che con decreto di omologa del 10/11/2023, nel procedimento
R.G.3955/2023, il Tribunale Civile di Palermo – Sez. Lavoro, Dott.ssa Matilde Campo,
omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. che Controparte_2
riconosceva la sussistenza del requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17/02/2021).
CP_ L'odierno ricorrente deduceva altresì di avere provveduto a comunicare all la modulistica AP70 necessaria per il pagamento in data 23/11/2023 e a notificare il decreto di omologa in data in data 16/11/2023, ma di non avere ricevuto ad oggi alcun emolumento.
CP_ L regolarmente evocato in giudizio, restava contumace.
◊
Deve essere dichiarata la procedibilità della domanda giudiziaria, ai sensi dell'art. 443, 1° co c.p.c., che così recita: “La domanda relativa alle controversie in materia di
previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'art. 442 non è
procedibile se non quando siano stati esauriti i procedimenti prescritti dalle legge
speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati
per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta
giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”, essendo nel caso di specie trascorsi i termini fissati dalla data della domanda.
E' stato documentato che con decreto di omologa del 23/06/2022 R.G. 9644/2021
questo Tribunale ha riconosciuto il requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, stabilendo che il ricorrente “ha diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data di
presentazione della domanda amministrativa (2-8-2019)”.
E' stato altresì documentato l'invio del Modello AP70 e la notifica del decreto di
CP_ omologa all
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Si deve precisare ulteriormente che l'assegno mensile di assistenza o di invalidità,
regolato dall' art. 13 della L. 118/1971, sostituito integralmente dall'art. 1, comma
35, della L. 247/2007, spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno e 3 mesi (dal 2013 al 2015), nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74% , che non svolgono attività lavorativa.
Per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato
CP_ dall un assegno mensile di assistenza o di invalidità per tredici mensilità: con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di inabilità,
se il richiedente/invalido non superi determinati limiti di reddito personale.
Il requisito economico e il requisito di "non svolgimento dell'attività lavorativa",
costituiscono, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui prova è a carico del soggetto richiedente/invalido la prestazione.
Va rilevato infatti che il soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto ad una delle prestazione economiche previste in favore degli invalidi civili ha l'onere di provare non solo la sussistenza dei requisiti inerenti alle sue condizioni di salute (cd. requisito sanitario), ma anche i requisiti socio-economici, tra cui quello inerente alle condizioni reddituali, con la precisazione che la ricorrenza di tali requisiti deve essere verificata anche d'ufficio e quindi, in particolare, la mancanza di tale verifica può costituire oggetto di doglianza con l'atto di appello anche qualora l'ente pubblico non abbia sollevato la questione già in primo grado (cfr., ex plurimis,
Cass. 1396/2012).
Occorre che il ricorrente dunque provi, in questa sede, di possedere i requisiti socioeconomici.
Nessun effetto vincolante ha infatti il decreto di omologa perché la valutazione del
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro requisito reddituale è solo sommaria quale riscontro di un interesse ad agire ma non può far giudicato in tema “Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'interesse
ad agire nel giudizio di atp dell'invalidità non riguarda il possesso dei requisiti
economici, oggetto di accertamento in fase processuale ulteriore e distinta. Occorre
premettere che questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2587 del 05/02/2020, Rv. 656753
- 01) ha chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti Pt_2
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria
competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso
alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda
amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività
del ricorso giudiziario, e che, quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice
valuta l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto
soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare
ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della
prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda
l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.98742019, ed ivi ulteriori richiami). Al di
fuori dei detti casi, tuttavia, che qui non ricorrono (nemmeno per il profilo
dell'interesse ad agire, non risultando ostacoli prima facie alla prestazione), sussiste
l'interesse del ricorrente ad avere un accertamento limitato alle condizioni sanitarie,
atteso che — come da questa Corte già precisato (Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del
26/08/2020, Rv. 658546 — 01; Sez. L -, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Rv. 653198
— 01, e Sez. L-, Sentenza n. 27010 del 24/10/2018, Rv. 651249 - 01)- in tema di
accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la
pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad
oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace
declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in
esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Nella specie, ove
non risulta una evidenza dell'assenza del requisito contributivo, il tribunale, nel
rispetto dei principi su richiamati, ha correttamente ritenuto che oggetto del giudizio
fosse solo l'accertamento sanitario, essendo poi rimesso all'ente la verifica dei
presupposti per il riconoscimento del beneficio invocat0” Cass sez 6 Num. 23622 Anno
2021.
Nella specie la situazione reddituale della parte ricorrente è stata rappresentata e documentata unicamenteicon delle dichiarazioni sostitutive di certificazione da cui emerge che nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio il proprio reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, era pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e tale reddito varia di anno in anno ed è determinato dal Ministero competente che pubblica l'importo sulla Gazzetta Ufficiale. Tale importo per l'anno 2023 è indicato in
€ 12.838,01.
Orbene per avere diritto all'assegno di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali che, per l'anno 2024 non possono eccedere il valore di 5.725,25 euro, per l'anno 2023 non possono eccedere il valore di euro
5432,05, per l'anno 2022 il valore di euro 5025,02, per l'anno 2021 il valore di euro
4931,29, e nel caso in oggetto il rispetto di tali limiti non è stato provato dal ricorrente, né è stato provato il requisito di non svolgimento di nessuna attività.
In realtà non è stato neanche rappresentato dal ricorrente che tali prove erano state
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ acquisite al processo né che tali documenti erano stati prodotti all resistente.
Non resta quindi che rigettare il ricorso, ma la parte ricorrente, pur soccombente, è
esente dalla condanna alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione reddituale in atti.
◊
Così deciso in Palermo, lì 07/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/12/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro