Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1822.
(Promessa di mutuo).
Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
(Promessa di mutuo).
Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
Commentari • 28
- 1. Nella provvigione del mediatore il nesso di causalita' prevale sul rifiuto della promessa di mutuo ex 1822Corsi Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2013 · 27.234976
[…] In conclusione, il mediatore può pretendere il riconoscimento del diritto alla provvigione anche nel caso in cui si realizzi la condizione di cui all'art.1822 cc. […]
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Giurisprudenza • 113
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1361Provvedimento: […] - che la sig.ra CP_1 aveva promesso ex art. 1822 c.c. di concedere a mutuo alla predetta società la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile in caso di aggiudicazione, domandando, a garanzia dell'obbligo restitutorio, di essere nominata amministratore unico della PSN s.r.l.;Leggi di più...
- responsabilità precontrattuale·
- promessa di mutuo·
- contributo unificato·
- art. 1822 c.c.·
- mutuo·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- giudicato interno·
- compensazione·
- art. 1337 c.c.·
- prova testimoniale