Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA CALVI e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PIERA ROSA CASSAMAGNAGHI, elettivamente domiciliata in VIALE GRAN
SASSO N. 28 MILANO, presso il difensore avv. ANDREA CALVI
ATTORE contro
(C.F. ), in Controparte_1 C.F._1 persona del titolare sig. , con il patrocinio dell'avv. ILENIA Controparte_1
IELPO e dell'avv. CHRISTIAN SALVATORE BRUNO, elettivamente domiciliata in VIA
SANTA LIBERATA N. 64/A DESIO, presso il difensore avv. CHRISTIAN SALVATORE
BRUNO
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1
decreto n. 3299/2024 notificatole in data 14 marzo 2024 con cui il Tribunale di Milano le ingiungeva il pagamento della somma di € 99.766,43, oltre ad interessi di mora e spese di procedura, a saldo di quattro fatture emesse nel corso dell'anno 2016 da Controparte_1
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in relazione a un contratto di
[...]
noleggio di pompe per calcestruzzo (cfr. doc. 2 atto di citazione);
A fondamento dell'opposizione allegava, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
nel merito deduceva che a causa di una sopravvenuta crisi di liquidità tale da non permettere a di Controparte_1
acquistare il gasolio necessario per il funzionamento delle macchine che la stessa noleggiava a terzi, nel 2015, aveva concordato di fornirle il gasolio necessario a fronte Parte_1 di una decurtazione del prezzo di noleggio dei macchinari;
che in virtù di tale accordo, aveva maturato un credito di Euro 96.490,21, di talché il credito totale Parte_1
esigibile da – effettuate le dovute compensazioni - ammontava ad € Controparte_1
3.267,22 e non, come richiesto in sede monitoria, ad € 99.766,43;
Ciò premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare
- per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a pronunciare il decreto ingiuntivo n. 3299/2024 dei giorni 29 febbraio/6 marzo 2024 - notificato all'attrice in data 14 marzo 2024 - ed a conoscere la presente opposizione stante l'esclusiva competenza per territorio del solo Tribunale di Monza;
- per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo Ruolo Generale 5808/24 - numero 3299/24 pronunciato dal Tribunale di Milano in data 29 febbraio/6 marzo 2024;
- respingere quindi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggi opposto. Nel merito - ferma l'eccezione di incompetenza per territorio svolta in sede preliminare, dichiarare il sig. quale titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 tenuto a corrispondere in favore di la somma capitale d'euro 96.490,21 quale Parte_1 corrispettivo maturato per il consumo di gasolio;
- per l'effetto, condannare il sig. Controparte_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento del predetto importo capitale, o
[...] del diverso che risultera provato nel corso del giudizio o comunque ritenuto equo dal giudicante, oltre ad interessi di mora dal dovuto al saldo;
- disporre le dovute compensazioni con le eventuali somme che
2 verranno provate come a credito del sig. quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, dandosi comunque atto che si dichiara disponibile al pagamento della Parte_1 somma d'euro 3.267,22 quale saldo delle rispettive partite;
- in ogni caso, revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo Ruolo Generale 5808/24 - numero 3299/24 pronunciato dal Tribunale di
Milano in data 29 febbraio/6 marzo 2024; - con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa del 16 settembre 2024 si costituiva in giudizio l Controparte_1 deducendo la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia
[...]
poiché all'interno del relativo circondario erano ubicati stabilimenti, sedi secondarie e rappresentanze di (art. 19 c.p.c.); che l'eccezione di incompetenza sollevata Parte_1 dall'attrice era, in ogni caso, incompleta, poiché gravava su chi eccepisce l'eccezione di incompetenza l'onere di dimostrare l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 19 c.p.c.); che non sussisteva alcun accordo di cessione di gasolio tra e Controparte_1 Parte_1
né alcun accordo di compensazione dei relativi crediti;
che l'eventuale accordo di
[...] compensazione volontaria asseritamente intercorso tra le parti trovava smentita nelle stesse conclusioni dell'opponente, che nell'atto di citazione proponeva una domanda di compensazione giudiziale tra i due crediti, così implicitamente negando l'esistenza di un precedente accordo di tale tenore;
che l'accordo di cessione di carburante asseritamente concluso tra le parti sarebbe stato, in ogni caso, viziato da nullità assoluta ex art. 1418 c.c. poiché l'art. 91 della Legge Regione Lombardia n. 6 del 02/02/2010 sancisce un divieto di cessione di carburante a terzi, a titolo oneroso o gratuito, in capo ai titolari di impianti di erogazione di carburante ad uso privato destinati al rifornimento di automezzi.
Con decreto del 25 settembre 2024 il Giudice, rilevata la regolarità del contraddittorio e svolte le verifiche preliminari, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter nr. 1, 2, 3 c.p.c. e fissava udienza per il giorno 10 dicembre 2024.
Fallito il tentativo di conciliazione e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza resa in data 12 dicembre 2024 – al cui contenuto si rimanda integralmente per il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale - ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
3 9 aprile 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione svolta da non può trovare accoglimento. Parte_1
La Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la parte opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
In particolare, è incontestato, oltre che documentato, l'esistenza di un contratto di noleggio di pompe per calcestruzzo e di calcestruzzo pompato intercorso nell'anno 2016 tra Parte_1
e l' il fatto che per l'attività svolta l'opposta abbia
[...] Controparte_1
emesso la fattura n. 42 del 31.03.2016 dell'importo di € 26.503,04 (doc. 2 fascicolo monitorio), la fattura n. 57 del 30.04.2016 dell'importo di € 16.944,42 (doc. 3 fascicolo monitorio), la fattura n. 58 del 30.04.2016 dell'importo di € 33.061,65 (doc. 4 fascicolo monitorio) e la fattura n. 71
4 del 31.05.2016 dell'importo di € 23.257,32 (doc. 5 fascicolo monitorio); che le fatture di cui sopra, per l'importo totale di € 99.766,93 Iva inclusa, venivano tutte debitamente annotate sul
Registro Iva Vendite della creditrice come da estratti autentici allegati al monitorio (doc. 6 fascicolo monitorio).
Parte opponente non ha mai contestato né la sussistenza del predetto rapporto negoziale, né il quantum delle prestazioni rese in suo favore dalla impresa individuale Controparte_1
– motivo per cui entrambe le circostanze possono essere poste a fondamento della
[...]
decisione ex art. 115 c.p.c - limitandosi ad eccepire l'esistenza di accordi compensativi tra le parti in forza dei quali si sarebbe impegnata a mettere a disposizione della Parte_1
convenuta opposta il gasolio necessario per la messa in funzione dei macchinari il cui costo avrebbe dovuto essere detratto dalle fatture emesse dalla Controparte_1
L'opponente, tuttavia, non è riuscita ad assolvere all'onere probatorio gravante sulla stessa, non avendo dimostrato né l'esistenza, né il contenuto di tale asserito contratto di cessione di gasolio, non potendo esso desumersi dai documenti prodotti dall'opponente, rilevato:
- che i docc. 6 e 11 riportano tabelle prive di qualunque riferimento alle parti e/o alla vicenda;
- che la e-mail del 27/07/2017 prodotta sub doc. 7 non riporta alcun riferimento ad asseriti consumi di gasolio;
- che nulla si può desumere neppure dall'email del 28/07/2027, che fa riferimento a
“merce” e non, a “consumi di carburante”.
In ogni caso, l'art. 91 della Legge Regione Lombardia n. 6 del 02/02/2010, prevede “il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito”, motivo per cui la stipulazione sorta in sua violazione – anche ove fosse stata dimostrata – sarebbe stata affetta da nullità assoluta ex art. 1418 c.c.
Tale nullità, peraltro mai contestata, renderebbe l'asserita sua prestazione inesistente ab origine, impedendo sia la sua compensabilità, sia la sua ripetibilità, proprio perché derivante da violazione di norme imperative (recentissimamente Cass. Sez. Unite n. 33954/2023; nello stesso senso anche Cass. Sez. Unite n. 22404/2018).
Segue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma il decreto ingiuntivo n.
3299/2024.
5 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve, tuttavia, rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opposta, essendosi il giudizio svolto nell'ambito della normale dialettica processuale, né ravvisandosi gli estremi della mala fede o della colpa grave nella condotta posta in essere dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo decreto n.
3299/2024, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2. condanna alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Parte_1
, che liquida in € 5.040,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Milano 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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