Articolo 27 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 26Articolo 28
Versione
5 aprile 1974
Art. 27. (Modalita' per la esecuzione di ufficio)

Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 24 e' iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.
Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.
La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, e' fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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