Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7706
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

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La regola della non assoggettabilità della fattispecie di contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza ad una interpretazione correttiva o alla correzione ex art. 287 cod. proc. civ. non è regola di portata assoluta e generale, subendo una doverosa deroga - anche nel processo del lavoro - ogni qual volta le parti possano riscontrare agevolmente che si sia in presenza di un errore materiale dalla mera lettura del dispositivo, avendo riguardo all'intero suo contenuto e ponendolo in relazione agli atti processuali a conoscenza delle parti stesse.

Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello.

Commentario1

  • 1correzione
    http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 24 novembre 2021

    Correzione errore materiale e sentenza già appellata. Con sentenza il Giudice non aveva provveduto a statuire circa le spese esenti e a chi spettasse il compenso per il C.T.U. Per tale motivo è stato proposta una istanza per la correzione dell'errore materiale, con la quale si evidenziava come il Giudice avesse riconosciuto la totale soccombenza in capo ai convenuti, non prevedendo il rimborso in favore degli attori delle spese esenti sostenute (contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e di quelle pagate per la C.T.U., come invece richiesto ed indicato nella nota spese di parte attrice. Con la sentenza della cui correzione si tratta, il Giudice ha accolto integralmente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7706
Data del deposito : 16 maggio 2003

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