Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 2
La regola della non assoggettabilità della fattispecie di contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza ad una interpretazione correttiva o alla correzione ex art. 287 cod. proc. civ. non è regola di portata assoluta e generale, subendo una doverosa deroga - anche nel processo del lavoro - ogni qual volta le parti possano riscontrare agevolmente che si sia in presenza di un errore materiale dalla mera lettura del dispositivo, avendo riguardo all'intero suo contenuto e ponendolo in relazione agli atti processuali a conoscenza delle parti stesse.
Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello.
Commentario • 1
- 1. correzionehttp://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 24 novembre 2021
Correzione errore materiale e sentenza già appellata. Con sentenza il Giudice non aveva provveduto a statuire circa le spese esenti e a chi spettasse il compenso per il C.T.U. Per tale motivo è stato proposta una istanza per la correzione dell'errore materiale, con la quale si evidenziava come il Giudice avesse riconosciuto la totale soccombenza in capo ai convenuti, non prevedendo il rimborso in favore degli attori delle spese esenti sostenute (contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e di quelle pagate per la C.T.U., come invece richiesto ed indicato nella nota spese di parte attrice. Con la sentenza della cui correzione si tratta, il Giudice ha accolto integralmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7706 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NS, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIDDEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1859/00 del Tribunale di BARI, depositata il 11/08/00 - R.G.N. 398/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 maggio 1999, ON CE, già titolare di una rendita pari al 54% in seguito ad infortunio subito il 14 febbraio 1975, conveniva in giudizio davanti al RE di Bari l'INAIL e, premesso di essere affetto da tecnopatia per l'uso di strumenti vibranti e di avere proposto inutilmente domanda in sede amministrativa, chiedeva la condanna dell'INAIL al pagamento in suo favore di una rendita unificata.
Dopo la costituzione dell'Istituto e l'espletamento di una consulenza d'ufficio, l'adito RE accoglieva la domanda e condannava l'INAIL a costituire in favore del CE e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa una rendita del 6% oltre interessi e svalutazione monetaria. A seguito di gravame, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda dell'assicurato. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che il primo giudice, dopo avere dato atto che il c.t.u. aveva accertato una inabilità complessiva del 60% e dopo avere autorizzato la modifica dell'iniziale domanda dando di ciò atto nella motivazione della sua decisione, aveva sempre in motivazione previsto la condanna dell'INAIL "alla costituzione, in favore dell'istante, di una maggiore rendita del 60%. Nel dispositivo, però, il RE, probabilmente per un errore materiale, aveva condannato l'INAIL "alla costituzione in favore del ricorrente, di una rendita del 6%", omettendo in tal modo di specificare che si trattava di "maggiore rendita".
Ciò premesso il Tribunale osservava che andava accolto l'appello dell'INAIL, che aveva evidenziato come non fosse consentita la costituzione di una rendita nella misura del 6% essendo il minimo indennizzabile dell'11%. Aggiungeva ancora il Tribunale che l'errore in cui era incorso il primo giudice - dovendo prevalere nel rito del lavoro il dispositivo sulla motivazione - non poteva essere, nella fattispecie in esame, corretto. Ed invero il CE nel giudizio di appello aveva concluso per il rigetto del gravame e per la condanna dell'INAIL alla costituzione in suo favore della maggiore rendita del 6% a far tempo dal 1 dicembre 1994 rispetto a quella del 54% già in godimento, invocando in tal modo una pronunzia diversa da quella emessa dal RE. Pronunzia, che in mancanza di un regolare appello incidentale, non poteva trovare accoglimento. Avverso tale sentenza ON CE propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso ON CE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 112 c.p.c, difetto ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Precisa al riguardo il ricorrente che a fronte delle conclusioni del consulente (che sulla base del complesso delle infermità riscontrate nell'assicurato aveva ritenuto equa una rendita nella misura del 60%) e della affermata condivisione contenute nella motivazione della sentenza impugnata, il RE, per un mero errore materiale nel dispositivo della sua decisione aveva fatto riferimento ad "una rendita di 6%". In sede di impugnazione dell'INAIL era stato fatto presente detto errore ed era stato richiesto che, a seguito di una semplice correzione, la condanna fosse espressa in termini di "maggiore rendita del 6% a far tempo dal dicembre 1994, rispetto a quella del 54% già in atto". Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d'appello, nel caso di specie non era richiesta ai fini di eliminare l'errore in oggetto la presentazione di un appello incidentale atteso che l'eventuale richiesta di correzione, se proveniente dall'appellato, può essere formulata in sede di costituzione senza, quindi, necessità alcuna di una impugnazione in linea incidentale sul punto.
Per concludere una ricostruzione logica di quanto accaduto, avrebbe dovuto condurre il giudice d'appello, in applicazione a corretti principi giuridici, ad un dispositivo di sentenza che essa parte ricorrente aveva segnalato essere in linea con quanto effettivamente voluto dal RE;
dispositivo che, invece, era stato "falsato" nella materiale rappresentazione grafica per la omissione della espressione "maggiore" in aggiunta all'altra trascritta "rendita del 6%".
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
1.1. La decisione dell'intera problematica in oggetto - sulla quale non si rinvengono precedenti in giurisprudenza - impone la soluzione di due questioni di particolare complessità, da affrontarsi nel rispetto di un rigoroso ordine imposto da una pregiudizialità logico - giuridica: la prima attinente agli effetti da ricollegare, nelle controversie di lavoro e di previdenza sociale alla difformità tra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza;
e la seconda riguardante la possibilità che in sede di gravame possa dal giudice procedersi alla correzione di un errore materiale del dispositivo della sentenza letta in udienza dal giudice di primo grado, pur senza che l'appellato abbia sul punto spiegato gravame incidentale per essersi limitato unicamente a formulare una richiesta in tali sensi nella comparsa di risposta, nella quale ha domandato il rigetto dell'appello principale.
1.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nello speciale rito del lavoro la redazione del dispositivo della sentenza, non è come nel rito ordinario, atto puramente interno, ma è atto di rilevanza esterna poiché la sua lettura in udienza porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e poiché di esso le parti stesse possono valersi come titolo esecutivo autonomo sicché, dovendo il dispositivo essere giustificato dalla motivazione, quando quest'ultima sia contraria al dispositivo, la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione porta inevitabilmente all'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. (cfr. in tali sensi Cass. 8 agosto 1997 n. 7380 ed in argomento tra le altre anche Cass. 1 marzo 2001 n. 2958 e Cass. 7 febbraio 2000 n. 1335, secondo cui il contrasto insanabile tra dispositivo letto in udienza e motivazione depositata in cancelleria da luogo a nullità - a norma dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. - che si converte in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., con la conseguenza che in difetto di impugnativa deve prevalere il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la relativa statuizione, salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza, cui adde, infine, Cass. 11 maggio 2002 n. 6786, Cass. 8 novembre 2001 n. 13839, Cass. 10 novembre 1998 n. 11336, Cass. 30 luglio 1996 n. 6855, che hanno tutte statuito l'inidoneità a costituire cosa giudicata delle enunciazioni contenute in motivazione ed incompatibili con il dispositivo letto in udienza). Le ricordate pronunzie hanno anche precisato che le irriducibili contraddizioni tra motivazione e dispositivo letto in udienza non sono eliminabili ne' procedendo ad una integrazione del dispositivo con la parte motiva della sentenza, nè con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. non essendosi in presenza di omissioni oppure di errori materiali o di calcolo, questi consistendo in una mera svista del giudice e non in un vizio del ragionamento(cfr. ex plurimis, oltre le decisioni già citate, anche Cass. 1 luglio 1998 n. n. 6438; Cass. 9 marzo 1995 n. 2767; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1167; Cass. 5 dicembre 1987 n. 9078).
1.3. La regola della non assoggettabilità della fattispecie di contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza ad una interpretazione correttiva del dispositivo o ad una sua correzione ex art 287 c.p.c. non è regola di portata assoluta e generale, subendo una doverosa deroga - anche nel processo del lavoro - ogni qualvolta le parti possano riscontrare agevolmente che si sia in presenza di un errore materiale (lapsus calami) dalla mera lettura del dispositivo, avendo riguardo all'intero suo contenuto e ponendolo in relazione agli atti processuali a conoscenza delle parti stesse, e privilegiando, altresì, una opzione coerente con lo svolgimento dell'intera istruttoria svolta ad altra che comporti invece una soluzione che, oltre a non trovare riscontro di alcun genere negli atti di causa, si appalesi priva di qualsiasi fondamento giuridico per porsi al di fuori dell'assetto ordinamentale in cui è destinata ad incidere.
Come è noto, la funzione dell'istituto ex art. 287 c.p.c. è stata individuata nell'esigenza del ricorso a una procedura semplificata per essersi in presenza di meri errori nell'espressione - qualificati errori materiali - che rivestono, come è stato puntualmente osservato, i caratteri dell'errore denominato nel campo negoziale errore ostativo. Ed invero, i suddetti errori - cui sono stati equiparati le omissioni e gli errori di calcolo - per essere estranei al processo formativo della volontà decisoria e per riguardare unicamente atti involontari, condotte disattente o sviste materiali nella redazione del documento, tutti riconoscibili ictu oculi, sono stati sottratti alle procedure prescritte in materia di impugnazione in ragione del principio di economia dei giudizi, da intendersi anche come doverosa dismissione di strumenti processuali non calibrati in ragione delle modalità di svolgimento e dei tempi richiesti dalla natura dell'indagine da svolgersi. Il campo di operatività della procedura di correzione degli errori materiali non può subire quindi alcuna limitazione in ragione della speciale natura del processo del lavoro;
non essendo consentito addurre una forma di assoluta o, quanto meno, più severa modificabilità del dispositivo, sulla base della considerazione che lo stesso - perché portato ad immediata conoscenza delle parti in quanto letto in udienza e perché consente l'esecuzione provvisoria pur in pendenza del deposito - deve cristallizzare in maniera definitiva ed immodificabile quanto risulta documentalmente riportato. Ed invero, non risponde a criteri di razionalità un sistema volto a ridurre gli spazi di operatività dell'istituto in oggetto sulla base di una volontà decisoria che, sebbene non trasfusa fedelmente nello scritto, risulti tuttavia accertabile agevolmente. Per di più non risponde al generale criterio di lealtà e di buona fede, che deve permeare il processo, potendo finanche concretizzare un comportamento in mala fede e gravemente colposo la condotta della parte che, pur potendo agevolmente rendersi conto, anche per la attiva partecipazione avuta in giudizio, che il dispositivo letto in udienza sia frutto di una svista materiale del giudice, utilizzi detto dispositivo, nel suo contenuto documentale, come titolo esecutivo.
1.4. Tutti i presupposti sopra indicati, richiesti per l'esperibilità della procedura ex art. 287 c.p.c, ricorrono nella fattispecie in esame. A tale riguardo va evidenziato che - come è dato evincere dagli atti processuali e come del resto risulta pacifico tra le parti - il CE ha spiegato domanda con la quale ha chiesto una rendita unificata per una tecnopatia sofferta successivamente al riconoscimento di una rendita pari al 54%; che nel corso del giudizio di primo grado l'espletata consulenza medico- legale ha concluso affermando dapprima che " Il sig. CE, già titolare di rendita pari al 54% per postumi di infortunio sul lavoro del 1975... presenta lesioni attribuibili ad angiopatia da strumenti vibranti", ed, aggiungendo poi per quanto concerne lo specifico danno tecnopatico denunciato, che "occorre peraltro precisare, in tema di valutazione del danno, che trattasi di danno lieve, che può essere correttamente valutato nella misura del 6%... Si ritiene quindi equa una valutazione complessiva pari al 60%"; il RE nella motivazione della sua sentenza ha condiviso "in toto" ed ha fatto proprie le surriportate conclusioni del consulente motivando la condanna dell'INAIL a corrispondere una maggiore rendita nella misura del 6% con decorrenza di legge, ma poi in dispositivo ha omesso il riferimento alla "maggiore" rendita condannando l'INAIL ad una rendita del 6%. Orbene, la circostanza che il dispositivo letto in udienza enuncia espressamente l'accoglimento della domanda attrice (domanda diretta ad ottenere una rendita unificata), la conoscenza di entrambe le parti in causa degli atti istruttoria compresa l'espletata consulenza;
l'insistenza nel nostro - all'epoca dei fatti di causa - ordinamento di rendite per malattie professionali comportanti un grado di invalidità al di sotto della misura dell'11%, erano tutti elementi che attestano che il RE nel redigere il dispositivo è caduto in un errore involontario, rilevabile ictu oculi - per non importare alcuna indagine sulla volontà del giudice - mediante il semplice confronto della parte del provvedimento che ne è inficiata. E del resto che si versi nel caso di specie in un errore emendabile con la correzione degli errori materiali, e nei sensi specificati dall'assicurato nel ricorso per Cassazione, si ricava anche dalla considerazione che il Tribunale nell'accogliere il gravame dell'INAIL ha rigettato la richiesta di detta correzione formulata dal CE non per la sua infondatezza del merito, ma unicamente per motivi procedurali sul presupposto di argomentazioni giuridiche che, come si passa a dimostrare, risultano prive di fondamento.
2. In questa sede di legittimità il CE ha chiesto la riforma della sentenza del giudice d'appello per avere lo stesso ritenuto che non si possa procedere in sede di gravame alla correzione di un errore materiale incorso nella redazione della sentenza se non in presenza di una specifica impugnazione sicché la relativa istanza non può essere sollevata dall'appellato se non con gravame incidentale.
2.1. La censura va condivisa.
Questa Corte ha ripetutamente statuito che nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può essere anche implicita nel complesso delle deduzioni difensive in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza (cfr. in tali sensi Cass. 21 ottobre 1998 n. 10447 cui adde in argomento anche Cass. 22 novembre 1991 n. 12574; Cass. 21 dicembre 1984 n. 6658, sempre per la statuizione che la correzione di un errore materiale della sentenza di primo grado, il cui esame deve precedere quello della impugnazione, spetta al giudice di secondo grado e richiede una apposita istanza di una delle parti che, se proveniente dall'appellato, può essere formulata anche in sede di costituzione).
Una tale conclusione poggia sull'assunto che nel giudizio in appello l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali (cfr. tra le altre Cass. 27 luglio 2001 n. 10289; Cass. 6 febbraio 1995 n. 1348) e sulla considerazione che il giudice d'appello nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere dovere di rilevarne l'effettiva portata e, quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali, come si ricava dalla precisazione, contenuta nell'art. 287 c.p.c, secondo cui presupposto per il ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, è la mancata preposizione dell'appello (cfr. così Cass. 4 giugno 2002 n. 8094).
2.2. L'indicato indirizzo, che questa Corte ritiene di ribadire, non essendo state prospettate in questa sede ragioni idonee ad inficiarne la fondatezza, abbisogna però di alcune puntualizzazioni risultando doveroso enunciare il seguente principio di diritto: "il giudice d'appello può procedere alla correzione degli errori materiali anche se l'istanza non sia presentata in forma di apposita specifica impugnazione. È, invece, richiesto o che l'impugnazione spiegata si rivolga ad un capo della sentenza inficiato da errore e la cui interpretazione si pone come passaggio obbligato e, quindi, come presupposto logico-giuridico della decisione da adottare - incombendo in tale eventualità al giudice d'appello accertare in primo luogo l'effettiva portata della decisione gravata - o che la sussistenza dell'errore materiale abbia comunque formato oggetto di istanza di una qualsiasi delle parti in causa e sia stata comunque oggetto di contraddittorio, dovendosi nel giudizio di gravame il diritto di difesa articolarsi con modalità analoghe (in termini di garanzia di detto diritto) a quelle che il disposto dell'art. 288 c.p.c. assicura nel corso del procedimento di correzione".
Giusta quanto emerge dagli atti di causa nella presente controversia, la possibilità del ricorso alla suddetta procedura correttiva è stata oggetto di espresso e ripetuto dibattito tra l'assicurato e l'istituto assicuratore per cui il giudice d'appello, contrariamente a quello che ha ritenuto, ben poteva, anzi doveva esaminare l'istanza proposta dal CE nella memoria di costituzione, provvedendo alla correzione del dispositivo della sentenza impugnata nei sensi indicati dallo stesso assicurato.
2.3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, pertanto, cassata.
Alla stregua del disposto dell'art. 384 c.p.c. la causa non può essere decisa nel merito per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto in considerazione del rilievo che il giudice d'appello ha rigettato la domanda del CE, accogliendo il motivo di gravame con il quale l'INAIL ha chiesto che venisse accertata l'erroneità di una condanna alla corresponsione di una rendita con postumi inferiori al minimo indennizzabile, e non ha esaminato ritenendoli "ultronei" gli altri motivi dell'appello, con i quali si deduceva la mancanza di prova della esposizione a rischio e di una riduzione della capacità lavorativa superiore a quella del 54% già riconosciuta. La causa va quindi rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, la quale in applicazione di quanto statuito in questa sede procederà all'esame dei motivi d'appello, la cui fondatezza non è stata valutata dal Tribunale di Bari.
3. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003