Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 134/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
11.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Matelda Teresa Maria Lo Fiego e ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivo Patrizio D'Andrea e Aurora P.IVA_1
Luciani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Rivalutazione redditi pensionabili e condanna al pagamento delle relative differenze
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: I. Nel merito: a.
1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità; b. condannare la Controparte_1
a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità
[...] riconosciuto all'avvocato a partire dal 1/05/2019, nella Parte_1 misura mensile di €. 5.203,02 fino alla data del 31/12/2024 e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati a partire dal 1/05/2019 al 31/12/2024 nella misura di €. 50.914,35, o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi. In ogni caso: condannare la resistente al pagamento delle spese di causa, secondo i parametri ministeriali, aumentati, tenendo conto del valore della causa, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate”.
Per la parte resistente : “rigettare il Controparte_1 ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente: -- accertare il debito contributivo dell'Avv. , Parte_1 correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili”; -- accertare l'intervenuta prescrizione di tale debito contributivo per quanto concerne i contributi relativi ai redditi prodotti fino all'annualità 2013; -- condannare, anche in forma generica, l'Avv. , odierno ricorrente, al versamento dei contributi Parte_1 previdenziali non versati, corrispondenti ai redditi prodotti dall'annualità 2014 in avanti, con interessi e rivalutazione sino al soddisfo e con salvezza, per la , CP_1 dell'adozione degli atti di accertamento delle sanzioni previste dall'ordinamento
Pag. 2 di 13 previdenziale di categoria;
-- accertare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione e contribuzione dal 2004 in avanti, per le quali sussiste l'omissione contributiva;
-- accertare che tale inefficacia è ormai definitiva per le annualità dal 2004 al 2013; -- accertare l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio pensionistico deliberato dalla nel 2019; - condannare, in CP_1 forma generica, l'Avv. , odierno ricorrente, alla restituzione di tutti i Parte_1 ratei di pensione versati, oltre interessi e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.01.2024, il ricorrente chiedeva, previa disapplicazione del D.M. 30.09.1982, di rivalutare i redditi pensionabili per la determinazione del proprio trattamento pensionistico e di condannare conseguentemente la parte resistente al pagamento delle relative differenze.
2. In particolare, il ricorrente sosteneva di avere diritto alla riliquidazione della pensione in quanto la aveva erroneamente applicato la CP_1 rivalutazione dei redditi pensionabili entro il limite del c.d. “tetto”, a partire dal
1983, e non, come prescriveva la L. 576/80, dall'entrata in vigore della stessa
(1980), in base agli indici e ai coefficienti del periodo 1979/80. Nello specifico, secondo il ricorrente, i redditi dovevano essere rivalutati a partire dal 1980 sulla base della svalutazione del 21,10, verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità. Di conseguenza il ricorrente chiedeva di riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità a partire dal 01.05.2019 nella misura mensile di € 5.203,02 fino alla data del 31.12.2024 e condannare la resistente a pagare la differenza per i ratei di pensione maturati e non pagati a partire dal 01.05.2019 al 31.12.2024 nella misura
Pag. 3 di 13 complessiva di € 50.914,35.
3. In data 10.01.2025 si costituiva in giudizio la parte resistente,
[...]
, che contestava le argomentazioni esposte dal Controparte_1 ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
4. La parte resistente, in particolare, sosteneva di avere operato correttamente, provvedendo alla rivalutazione a partire dal 1° gennaio 1983 nella misura corrispondente alla svalutazione intervenuta fra il 1980 e il 1981.
5. La parte resistente presentava, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento del maggior onere contributivo non versato dal ricorrente ed eccepiva la prescrizione del credito vantato dal ricorrente.
6. Con decreto del 13.01.2025 questo ufficio rilevava che la parte resistente non si era costituita tempestivamente, in quanto la prima udienza era stata fissata per il
18.09.2024. Pertanto, pur revocando la dichiarazione di contumacia, veniva evidenziato che la resistente era incorsa nelle decadenze di cui all'art. 416, comma
2, c.p.c., non potendo più proporre domande in via riconvenzionale ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza dell'11.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Il presente giudizio ha ad oggetto la rivalutazione dei redditi ai fini del trattamento pensionistico del ricorrente, iscritto alla Controparte_1
.
[...]
10. La questione verte sulla interpretazione della legge 576/80 e concerne il dies a quo da cui computare la rivalutazione dei redditi, ovvero se a partire dal 1980
(come sostiene parte ricorrente) o a partire dal 1983 (come sostiene parte
Pag. 4 di 13 resistente).
11. Dal doc. 1 di parte ricorrente risulta che l' dal 01.05.2019 Parte_1 percepisce dalla la pensione Controparte_1 di vecchiaia.
12. Le disposizioni normative da prendere in esame ai fini della decisione sono quelle previste dalla legge 20.09.1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense”). L'art. 15, commi 1 e 2, (“Rivalutazione dei redditi”) prevede: “Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo
4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16. A tal fine il Consiglio di amministrazione della redige CP_1 ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,
e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione”. L'art. 16
(“Rivalutazione delle pensioni e dei contributi”) dispone: “1. Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle variazioni CP_1 dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del Consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al CP_1
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni
Pag. 5 di 13 di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo”. L'art. 26
(“Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie”) così disciplina: “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore”. L'art. 27 (“Decorrenza delle rivalutazioni”) prevede: “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all' articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'articolo 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTA non ha calcolato l'indice di cui all' articolo 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”.
13. Nell'affrontare il tema oggetto del presente giudizio occorre prendere le mosse, in ossequio dell'art. 118 disp. att. C.p.c., dalla pronuncia della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 7281 del 16.04.2004, che ha stabilito: “Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della di previdenza ed assistenza forense correlati alla CP_1 variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del consiglio di amministrazione della , a norma dell'art. 16 della legge n. 576 CP_1 del 1980, modificato dall'art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede la decorrenza dell'aumento dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data della delibera. Tale sistema di calcolo, che resta valido anche con riferimento a situazioni successive al 1992 essendo rimasto immutato - ai sensi della cit. legge n. 141 del 1992 -il regime di adeguamento delle pensioni in questione, risponde non solo a razionalità (in coerenza con il sistema generale vigente per situazioni
Pag. 6 di 13 affini, quale la perequazione delle pensioni a carico dell , ma anche CP_2 all'esigenza di garantire effettività di protezione ad un credito costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.)”. Il Supremo Collegio ha altresì precisato che il riferimento all'art. 27, comma 4, della legge n. 576/80 “stabilisce un criterio generale utilizzabile per tutte le pensioni… per le nuove, nella prima applicazione dell'art. 16, si farà riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge e quindi all'indice medio annuo del 1981, contenente i dati di svalutazione del 1980” e dunque “la rivalutazione della pensione erogata dall'01/01/1982, che viene effettuata dal 1° gennaio 1983, avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980 e, quindi, dell'indice precedente all'anno di prima erogazione che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente”.
14. A tale pronuncia del giudice della nomofilachia hanno fatto seguito altre decisioni della Suprema Corte dello stesso tenore (n. 18543/2004, n. 20010/2004,
n. 9698/2010) e numerose pronunce di merito (ampiamente citate e prodotte dalla parte ricorrente). Su tutte, è da menzionare la sentenza della Corte d'Appello di
Firenze (n. 562/2021), di cui vengono riportati i passaggi argomentativi: “Al fine di dar conto delle ragioni del decisum, merita innanzi tutto premettere come la pensione di vecchiaia (la prestazione in godimento dell'avv. ***) sia calcolata, sulla base dell'art. 2 della L. 576/1980 e del regolamento della , in una CP_1 percentuale dei redditi prodotti dal professionista entro un tetto, determinato annualmente. La percentuale è d'altra parte variabile per scaglioni di reddito.
L'art. 2 della L. 576/1980 dispone poi che “i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge”. L'art. 15
(che disciplina appunto, secondo la rubrica la “rivalutazione dei redditi”) prevede che “le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli artt. da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16. A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed CP_1
Pag. 7 di 13 aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,
e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento [percentuale elevata al 100 per cento dal DM 25.9.1980] degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione. La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'art. 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della
”. 4 Ancora, l'art. 16 (“Rivalutazione delle pensioni e dei contributi”) CP_1 dispone che “gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in CP_1 proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero di CP_1 grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo”. L'art. 26 disciplina poi la decorrenza delle pensioni regolate dal nuovo regime nei seguenti termini, per quanto qui interessa: “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data” e
Pag. 8 di 13 ancora: “Sino alla data in cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo
21 della legge 22 luglio 1975 n. 319”. Infine, l'art. 27, dedicato alla “Decorrenza delle rivalutazioni” prevede che “le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma sono rivalutate, ai sensi dell'art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui agli artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10 primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”. Così ricostruita la disciplina di interesse rileva allora la Corte come essa ancori la quantificazione delle pensioni di vecchiaia, non immediatamente ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi da loro prodotti (rectius, alla media dei loro redditi in un arco di tempo predeterminato e in concreto variato nel tempo), redditi che – prescrive l'art. 2 -
“escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge”, il quale a sua volta dispone, come detto, che la rivalutazione annuale sia operata secondo gli indici ISTAT di cui al successivo art. 16. Ora, questa norma disciplina, nei termini che pure si sono sopra esposti, la rivalutazione annuale delle pensioni, prevedendo altresì che, nella stessa percentuale e con uguale decorrenza, siano rivalutati, non i redditi prodotti dai singoli assicurati
(rivalutazione che è disciplinata dall'art. 15, seppure secondo i medesimi indici
ISTAT di cui all'articolo successivo), ma “il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo
10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma”, quindi i parametri generali utili alla quantificazione delle prestazioni e dei contributi. Dalle norme indicate risulta quindi inequivocabilmente l'obbligo della
Pag. 9 di 13 di rivalutare annualmente i redditi dichiarati dagli assicurati secondo CP_1
l'andamento degli indici ISTAT, tranne quelli riferibili all'ultimo anno precedente la data di decorrenza della pensione. D'altro canto, quanto alla decorrenza iniziale di tali rivalutazioni, per coloro che come l'avv. *** fossero già iscritti alla alla data di entrata in vigore della L. 576/1980, essa resta fissata CP_1 necessariamente, ad avviso della Corte, dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 27, secondo cui “per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”. Una conclusione che, diversamente da quanto assume l'ente di previdenza, non è smentita dall'art. 26 della legge. Quella disposizione infatti si riferisce esclusivamente alla decorrenza delle pensioni, ma non si occupa affatto della rivalutazione dei redditi. Né vale a sostenere la soluzione ermeneutica prescelta dalla la norma dell'art. 16, nella parte in cui prevede che CP_1 rivalutazione delle pensioni e adeguamento di redditi e contributi avvengano con la medesima decorrenza e le stesse percentuali. Si è detto, infatti, come i redditi di cui dice l'art. 16 non siano i redditi prodotti dal singolo assicurato, ma i parametri reddituali generali di calcolo della generalità delle prestazioni (il tetto del reddito pensionabile, gli scaglioni di reddito in relazione ai quali sono applicate le diverse aliquote, l'ammontare del reddito minimo necessario al pagamento del contributo soggettivo). In contrario, quanto alla rivalutazione dei redditi concretamente prodotti dagli assicurati, l'art. 15 si limita a richiamare l'art. 16 in relazione all'indice di rivalutazione applicabile (“l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16”). In altri termini, come correttamente argomentato dalla difesa del professionista, le disposizioni degli art. 15 e 16 della
L. 576/1980 si riferiscono ad ambiti diversi: l'art. 15 disciplina la rivalutazione dei redditi base di calcolo delle singole prestazioni (i redditi singolarmente prodotti dagli assicurati, sui quali devono essere calcolate le prestazioni a loro concretamente spettanti), mentre l'art. 16 regola l'adeguamento delle componenti generali della previdenza forense, le prestazioni e la loro rivalutazione e per contro i parametri generali di reddito da utilizzarsi per determinare la generalità delle prestazioni. Nessuna disposizione di legge,
Pag. 10 di 13 neppure l'art. 16, autorizza allora a derogare, in sede di prima applicazione della
L. 576/1980, al principio generalmente fissato dalla legge della rivalutazione annuale dei redditi pensionabili. Si tratta del resto di una conclusione confortata dalla ratio di detta previsione, che mira evidentemente a conservare l'effettivo valore dei redditi prodotti in quanto base di calcolo della pensione. Proprio per questa ragione un blocco della rivalutazione di due anni, unito all'esclusione dell'adeguamento dell'ultimo anno precedente al pensionamento (essa espressamente prevista dalla legge) determinerebbe un significativo “vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile” (così Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 562/2021 pubbl. il 09/09/2021 RG n. 328/2020
1895/2020), tra l'altro riferibile solo ai professionisti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge. Deve quindi concludersi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Arezzo, per l'effettività del diritto dell'avv. *** a vedersi rivalutati i redditi pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980. D'altro canto, l'affermazione di un simile diritto non comporta alcuna omissione contributiva neppure parziale da parte dell'assicurato. Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore. Ne deriva che, avendo l'avv. *** corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla non può per definizione CP_1 determinare alcuna omissione contributiva. Una tale omissione avrebbe potuto in ipotesi determinarsi solo ove la avesse operato, variandoli in aumento, sui CP_1 limiti generali di reddito di cui all'art. 16, variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato. Sulla base di questi argomenti ritiene la Corte fondato l'appello del professionista ed infondata la domanda riconvenzionale svolta dalla in primo grado (e riproposta in appello)”. CP_1
15. Pertanto, alla luce della indicata giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda di parte ricorrente merita l'accoglimento.
16. Come già indicato con decreto del 13.01.2025 la parte resistente non si è costituita
Pag. 11 di 13 in giudizio, ovvero osservando i termini di legge in riferimento alla prima udienza fissata per il 18.09.2024. Pertanto, il successivo deposito della comparsa di costituzione non può impedire l'operatività delle decadenze di cui all'art. 416, comma 2, c.p.c., non potendo più proporre la parte domande in via riconvenzionale ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Di conseguenza sia la domanda riconvenzionale promossa dalla parte resistente sia l'eccezione di prescrizione risultano inammissibili.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si evidenzia che il valore della presente causa, diversamente da quanto indicato dalla parte ricorrente, risulta determinato e riconducibile allo scaglione da 52.100 a 260.000 euro e che nel presente giudizio non vi è stata fase di istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità del ricorrente vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base Parte_1 della svalutazione del 21,10 verificatosi per il periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo
1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità;
2) condanna la a corrispondere a Controparte_1
il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità Parte_1 riconosciuto al ricorrente a partire dal 01.05.2019 nella misura mensile di €.
5.203,02 fino alla data del 31.12.2024;
3) condanna la a pagare a Controparte_1
a pagare la differenza per i ratei di pensione maturati e Parte_1 non pagati a partire dal 01.05.2019 fino al 31.12.2024 nella misura di €. 50.914,35
Pag. 12 di 13 oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, nonché gli interessi dal dovuto al saldo;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzione promossa dalla parte resistente
; Controparte_1
5) condanna la al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di , che liquida in complessivi Parte_1
8.401,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 13.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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