Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Giulia P. E. Bertolino Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3481 /2024 R.G vg avente ad oggetto: modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 117 del
2021 emessa dal Tribunale di Asti congiuntamente proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. FILIPPI VALERIA Parte_1
e
AN AN , rappresentata e difesa dall'Avv. AVIDANO ALBERTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da ricorso introduttivo
“a. I ricorrenti concordano di sospendere la quota di mantenimento di euro 300,00 rivalutata prevista nelle condizioni per il figlio , nonché di ogni contributo per le spese straordinarie ad esso Per_1 relative, a partire dal 05.05.2024 e che, pertanto, la sig.ra nulla rivendicherà per tale titolo al Parte_1 sig. AG in ragione della dimora e di quanto percepisce il figlio a titolo di ingaggio dalla squadra
Empoli FC;
pagina 1 di 3
AG contribuirà al mantenimento dei figli ed versando mensilmente la somma di Per_2 Per_3 euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuno dei due figli), importo da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra e da rivalutarsi annualmente a partire Parte_1 dal 5.5.2025 secondo gli indici istat;
c. i ricorrenti concordano che il sig. AG, con decorrenza 05.05.2024, provvederà altresì - entro il giorno 5 di ogni mese - a versare alla sig.ra l'importo di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun Parte_1 dei due figli minori, ed quale partecipazione in misura fissa, forfettariamente Per_2 Per_3 determinata, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e/o extrascolastiche, ludiche, ecc.) occorrenti per la prole, senza necessità di preventivo accordo, né di documentazione e/o rendicontazione da parte della sig.ra Parte_1
d. i ricorrenti concordano che il sig. AG, fatto salvo l'impegno di cui al punto che precede, dovrà ulteriormente intervenire a concorrere nelle spese straordinarie solo nel caso in cui i relativi esborsi siano superiori ad euro 1.500,00 per ciascun dei due figli, e per ogni singola spesa, ed in ogni caso non cumulabili, e solo per la parte di spesa che supererà tale importo, nella misura del 50 %;
e. i ricorrenti concordano che alla luce di quanto previsto nei punti che precedono la sig.ra Parte_1 rinuncia fin d'ora a rivendicare a titolo di spese straordinarie le somme dalla stessa sostenute per importi anche relativi singole spese, inferiore ad euro 1.500,00;
f. i ricorrenti concordano che in ogni caso le spese straordinarie per i figli (di cui al punto d. che precede) siano da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti in data 07/07/2017;
g. i ricorrenti pattuiscono che l'Assegno Unico percepito per i figli continui ad esse-re incamerato integralmente dalla sig.ra Parte_1
h. i ricorrenti concordano che nell'ipotesi in cui dovessero modificarsi le condizioni attuali di Per_1 gli stessi procederanno a siglare nuovi accordi per il mantenimento dei figli;
i. che i ricorrenti, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
j. le spese legali per la odierna procedura si intendono compensate, nel senso che ciascuna parte sopporta le proprie.
Per il P.M. "esprime parere favorevole".
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis c 29 e 473 bis. 51 ult.comma cpc depositato il 16/10/2024 i sigg.ri
[...]
AN AN chiedevano congiuntamente la modifica della Sentenza di divorzio Parte_1
n. 117/21 emessa dal Tribunale di Asti
I ricorrenti, allegando che il figlio aveva ottenuto un ingaggio professionale presso una squadra Per_1
calcistica percependo un corrispettivo a titolo di ingaggio chiedevano modificarsi parzialmente le condizioni di cui alla suddetta sentenza alle condizioni sopra riportate.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero il giudice relatore riservava di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma.
***
a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore visti gli atti;
udita la relazione del giudice relatore;
ritenuto che
le pattuizioni concordate dalle parti, consistenti nella parziale modifica delle statuizioni assunte con sentenza del Tribunale di Asti n. 117/21 appaiono congrue e conformi all'interesse delle parti e dei minori;
rilevato che il Pubblico Ministero in Sede, notiziato, nulla ha opposto spese compensate trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti,
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Asti n. 117/21 statuisce in perfetta conformità al ricorso congiunto proposto dalle parti in data 16.10.24 spese compensate.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti e al PM
Così deciso in Asti, Camera di Consiglio del 23/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
IL PRESIDENTE
PAOLO RAMPINI
pagina 3 di 3