Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 02/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1211/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1211/2025, promossa con ricorso depositato il 06/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio (VA) il 7 giugno 1988
cittadina: italiana;
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Fabio Fiore
e
2) Parte_2
Nato ad Angera (VA) il 17 gennaio 1987
cittadino: italiano;
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Fabio Fiore
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Somma Lombardo (VA), in data 21 luglio 2018
(anno 2018 - atto n. 17 - parte 1)
□ con i seguenti figli minorenni:
nato in data [...] in [...] CP_1
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Corgeno di Vergiate (VA) in Via Ines Franzetti n. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse del figlio minore ivi Pt_1
stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER IL MINORE CP_1
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità CP_1
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio sarà collocato presso entrambi i genitori, in modo paritetico. CP_1
Per tale ragione non è previsto alcun assegno di mantenimento per il contributo alle spese ordinarie del minore poiché ciascuno genitore si occuperà di tutte le esigenze del figlio nel periodo di propria competenza.
Le parti individuano la seguente modalità di permanenza con i genitori:
4/a) A settimane alterne. Lunedì martedì sabato e domenica con un genitore;
mercoledì,
giovedì e venerdì con l'altro.
Esempio settimana: il genitore Y recupererà il figlio il lunedì all'uscita da asilo/scuola e con lui trascorrerà il
Z recupererà il figlio Persona_1
il mercoledì all'uscita da asilo/scuola e con lui trascorrerà il suo tempo sino a sabato mattina quando lo
2 Y (con cui il minore rimarrà sino a lunedì mattina). Persona_2
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
trascorrerà i compleanni dei propri genitori con ciascuno di loro e trascorrerà il proprio compleanno CP_1
con entrambi.
5. Le spese straordinarie, così come indicate nelle Linee guida del Tribunale di Busto Arsizio, saranno ripartite nella seguente misura: 60% a carico del padre, 40% a carico della madre.
6. Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, i coniugi si accordano nel senso che nessun assegno di mantenimento venga disposto a titolo reciproco, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
8. I coniugi dichiarano di aver già definitivo ogni altro aspetto di natura patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21 luglio 2018, in Somma Lombardo (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Somma Lombardo (anno 2018, atto n. 17, parte 18) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __2.4.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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