Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1947.
(Beneficio della divisione).
Se e' stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito puo' esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi e' obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
(Beneficio della divisione).
Se e' stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito puo' esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi e' obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Commentari • 11
- 1. che cos'è e a cosa serveChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 30 agosto 2023 · 106.417946
[…] In questa ipotesi, qualora il creditore si rivolga al fideiussore per esigere l'intero debito, questi può chiedere che l'azione sia ridotta in funzione della quota da lui dovuta (art. 1947 del Codice civile). […]
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Giurisprudenza • 160
- 1. Trib. Brescia, sentenza 12/07/2022, n. 1922Provvedimento: […] per quanto di interesse in questa sede, l'opponente era tenuta a rispondere nei limiti della garanzia prestata, ma anche il 16,67% delle tre quote relative ai tre fideiussori insolventi al cui versamento l'opponente è tenuta ex art. 1947 comma II cod. civ. Inoltre, come già rilevato, il capoverso dell'art. 1947 cod. civ. non pare imporre una solidarietà tra i fideiussori solventi ma al più tra questi e i fideiussori insolventi.Leggi di più...
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