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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22/01/2025, , nato a [...] Parte_1
(TE) il 22/07/1965 e residente a [...]
(codice fiscale ) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Benedetto del Tronto il 03/08/1971 ed ivi residente in [...] (codice fiscale ), hanno chiesto di adottare C.F._2 Parte_3
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]del Tronto
[...]
in via Luigi Ferri n. 88 (codice fiscale ). C.F._3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto è esposto nel ricorso, l'adottanda è nipote dei ricorrenti in quanto figlia di , nato a [...] il [...], attualmente accolto Persona_1
dall' a (codice fiscale Controparte_1 CP_2
), fratello del ricorrente , e di C.F._4 Parte_1 Per_2
, residente a [...]dei Passeri (PE) in Vico Tufara n. 12.
[...] I ricorrenti hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto in data 08/10/1995;
i genitori dell'adottante sono morti ormai da tempo: il padre Parte_1
, nato a [...] il [...], è deceduto a in Persona_3 CP_2
data 01/03/1974, mentre la madre nata a [...] Persona_4 CP_2
27/04/1929, è deceduta a Teramo il 02/04/2013. I genitori dell'adottante Parte_2
invece, risultano essere: il padre nato a [...]
[...] Persona_5
del Tronto (AP) il 12/03/1943 ed ivi residente in [...] (codice fiscale:
); la madre , nata a [...] C.F._5 Controparte_3
il 15.08.1045 ed ivi residente in [...] (codice fiscale:
); entrambi hanno manifestato il proprio consenso all'adozione C.F._6
della maggiorenne da parte dei ricorrenti, come da dichiarazioni Parte_3
sottoscritte depositate in atti.
I ricorrenti hanno tre figli: , nata a [...] Parte_4
il 08/12/1996 e residente a [...] (codice fiscale:
; , nato a [...] il C.F._7 Parte_5
06/04/2001 ed ivi residente in [...] (codice fiscale:
; nato ad [...] il [...] e C.F._8 Parte_6
residente a [...] (codice fiscale:
). I figli maggiorenni dei ricorrenti, e C.F._9 Parte_4
, hanno espresso il loro consenso all'adozione, da parte dei loro Parte_5
genitori, di che risulta essere di stato civile libero. Parte_3
e , come previsto dall'art. Parte_1 Parte_2
291 cod. civ., hanno più di trentacinque anni e superano di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, la quale non risulta essere stata adottata da altri genitori.
Dagli atti è emerso che l'adottanda è la nipote dei ricorrenti, essendo la figlia di
, fratello di e che, con decreto del 27/01/2005, Persona_1 Parte_1
era stata a loro affidata dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila; tale affidamento era stato confermato con successivo decreto del 4/8/2011 del medesimo Ufficio giudiziario, con il quale era stata altresì dichiarata decaduta la sig.ra , Persona_2 madre biologica dell'adottanda, dalla “potestà genitoriale sulla figlia minore con divieto di contatti”; il padre biologico di risulta, invece, Parte_3
amministrato e amministratore di sostegno è lo stesso ricorrente , Parte_1
giusto decreto dell'8/6/2021 del Tribunale di Teramo, acquisito agli atti.
All'udienza del giorno 24/04/2025, davanti al Giudice delegato sono stati manifestati i consensi degli adottanti e e dell'adottanda Parte_1 Parte_2
stante la necessità di acquisire l'assenso dei genitori biologici Parte_3
dell'adottanda, la causa veniva rinviata al 15/05/2025.
A tale udienza, verificato che, nonostante la regolarità della notifica, Persona_2
non era comparsa e che erano stati depositati sia il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno che la dichiarazione di assenso di , il Persona_1
Giudice delegato disponeva la discussione orale della causa e, all'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del prescritto parere del
Pubblico Ministero.
In data 14/05/2025 il PM, al quale erano stati trasmessi gli atti, dichiarava “visto, nulla si oppone”.
Il Collegio osserva come l'adozione non comporti alcun effetto negativo per l'adottanda e appaia, anzi, conveniente per la stessa. Invero, è stata Parte_3
affidata agli zii odierni ricorrenti in tenera età e, già nel 2011, il Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila accertava che l'affidamento, che si protraeva dal 2005, era proseguito sempre positivamente, come attestato dalle relazioni di aggiornamento del
Servizio Sociale che ne aveva seguito costantemente l'andamento e, soprattutto, che la giovane era ormai parte integrante del nucleo familiare dello zio paterno.
D'altra parte, la stessa adottanda, all'udienza del 24/04/2025, ha manifestato il proprio consenso all'adozione da parte dei ricorrenti, “in quanto è cresciuta con loro essendo stata affidata ai ricorrenti in tenera età e non avendo peraltro, da molti anni, più alcun rapporto con la madre biologica”. Rileva, inoltre, il Collegio che il padre biologico dell'adottanda ha espresso il suo assenso all'adozione, da parte del fratello e della cognata, della figlia Parte_3
poiché “mi fido di loro e so che si prenderanno cura di lei”.
[...]
Peraltro, già nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno emesso in data
08/06/2021, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Teramo rilevava che, a causa della patologia da cui è affetto, il sig. “non si rende neppure conto di Persona_1
avere una figlia e delle correlate responsabilità (tanto che la figlia lo chiama “zio”).
Per quanto riguarda la madre biologica dell'adottanda, osserva il Persona_2
Collegio che la donna è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale al fine di tutelare la serenità e l'equilibrio della figlia (allora) minorenne, in quanto inadeguata essendo inaffidabile sotto i profili psichici, affettivi, economici e morali, nonché incapace di percepire quelle che sono le reali esigenze di sicurezza e serenità della figlia, con cui, oltretutto, non ha alcun contatto da anni (si veda in questi termini, decreto del 4/8/2011 del Tribunale per i minorenni di L'Aquila in atti).
D'altro canto, la donna, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale dell'udienza del 24/04/2025 (perfezionatasi in data
05/05/2025), non è neanche comparsa all'udienza del 15/05/2025.
Osserva, infine, il Collegio che hanno manifestato il proprio consenso all'adozione anche i figli biologici maggiorenni dei ricorrenti e i genitori della sig.ra Parte_2
[...]
Considerato che l'adottanda ha lo stesso cognome dello zio adottante e dei figli biologici di quest'ultimo e della sig.ra si ritiene opportuno non anteporre il Parte_2
cognome del ricorrente a quello dell'adottanda.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda.
PQM
Visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313 c.c., così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata ad [...] il Parte_3
02/10/2003 e residente a [...] (codice fiscale ) da parte di , nato a C.F._3 Parte_1 NO (TE) il 22/07/1965 e residente a [...] (codice fiscale ) e , nata C.F._1 Parte_2
a San Benedetto del Tronto il 03/08/1971 ed ivi residente in [...] (codice fiscale ); C.F._2
- dispone che l'adottanda mantenga il proprio cognome e non vi anteponga quello dell'adottante ; Parte_1
- dispone che il Cancelliere provveda alle annotazioni e alla comunicazione di questa sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di EL IO (TE) per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottanda.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22/01/2025, , nato a [...] Parte_1
(TE) il 22/07/1965 e residente a [...]
(codice fiscale ) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Benedetto del Tronto il 03/08/1971 ed ivi residente in [...] (codice fiscale ), hanno chiesto di adottare C.F._2 Parte_3
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]del Tronto
[...]
in via Luigi Ferri n. 88 (codice fiscale ). C.F._3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto è esposto nel ricorso, l'adottanda è nipote dei ricorrenti in quanto figlia di , nato a [...] il [...], attualmente accolto Persona_1
dall' a (codice fiscale Controparte_1 CP_2
), fratello del ricorrente , e di C.F._4 Parte_1 Per_2
, residente a [...]dei Passeri (PE) in Vico Tufara n. 12.
[...] I ricorrenti hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto in data 08/10/1995;
i genitori dell'adottante sono morti ormai da tempo: il padre Parte_1
, nato a [...] il [...], è deceduto a in Persona_3 CP_2
data 01/03/1974, mentre la madre nata a [...] Persona_4 CP_2
27/04/1929, è deceduta a Teramo il 02/04/2013. I genitori dell'adottante Parte_2
invece, risultano essere: il padre nato a [...]
[...] Persona_5
del Tronto (AP) il 12/03/1943 ed ivi residente in [...] (codice fiscale:
); la madre , nata a [...] C.F._5 Controparte_3
il 15.08.1045 ed ivi residente in [...] (codice fiscale:
); entrambi hanno manifestato il proprio consenso all'adozione C.F._6
della maggiorenne da parte dei ricorrenti, come da dichiarazioni Parte_3
sottoscritte depositate in atti.
I ricorrenti hanno tre figli: , nata a [...] Parte_4
il 08/12/1996 e residente a [...] (codice fiscale:
; , nato a [...] il C.F._7 Parte_5
06/04/2001 ed ivi residente in [...] (codice fiscale:
; nato ad [...] il [...] e C.F._8 Parte_6
residente a [...] (codice fiscale:
). I figli maggiorenni dei ricorrenti, e C.F._9 Parte_4
, hanno espresso il loro consenso all'adozione, da parte dei loro Parte_5
genitori, di che risulta essere di stato civile libero. Parte_3
e , come previsto dall'art. Parte_1 Parte_2
291 cod. civ., hanno più di trentacinque anni e superano di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, la quale non risulta essere stata adottata da altri genitori.
Dagli atti è emerso che l'adottanda è la nipote dei ricorrenti, essendo la figlia di
, fratello di e che, con decreto del 27/01/2005, Persona_1 Parte_1
era stata a loro affidata dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila; tale affidamento era stato confermato con successivo decreto del 4/8/2011 del medesimo Ufficio giudiziario, con il quale era stata altresì dichiarata decaduta la sig.ra , Persona_2 madre biologica dell'adottanda, dalla “potestà genitoriale sulla figlia minore con divieto di contatti”; il padre biologico di risulta, invece, Parte_3
amministrato e amministratore di sostegno è lo stesso ricorrente , Parte_1
giusto decreto dell'8/6/2021 del Tribunale di Teramo, acquisito agli atti.
All'udienza del giorno 24/04/2025, davanti al Giudice delegato sono stati manifestati i consensi degli adottanti e e dell'adottanda Parte_1 Parte_2
stante la necessità di acquisire l'assenso dei genitori biologici Parte_3
dell'adottanda, la causa veniva rinviata al 15/05/2025.
A tale udienza, verificato che, nonostante la regolarità della notifica, Persona_2
non era comparsa e che erano stati depositati sia il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno che la dichiarazione di assenso di , il Persona_1
Giudice delegato disponeva la discussione orale della causa e, all'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del prescritto parere del
Pubblico Ministero.
In data 14/05/2025 il PM, al quale erano stati trasmessi gli atti, dichiarava “visto, nulla si oppone”.
Il Collegio osserva come l'adozione non comporti alcun effetto negativo per l'adottanda e appaia, anzi, conveniente per la stessa. Invero, è stata Parte_3
affidata agli zii odierni ricorrenti in tenera età e, già nel 2011, il Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila accertava che l'affidamento, che si protraeva dal 2005, era proseguito sempre positivamente, come attestato dalle relazioni di aggiornamento del
Servizio Sociale che ne aveva seguito costantemente l'andamento e, soprattutto, che la giovane era ormai parte integrante del nucleo familiare dello zio paterno.
D'altra parte, la stessa adottanda, all'udienza del 24/04/2025, ha manifestato il proprio consenso all'adozione da parte dei ricorrenti, “in quanto è cresciuta con loro essendo stata affidata ai ricorrenti in tenera età e non avendo peraltro, da molti anni, più alcun rapporto con la madre biologica”. Rileva, inoltre, il Collegio che il padre biologico dell'adottanda ha espresso il suo assenso all'adozione, da parte del fratello e della cognata, della figlia Parte_3
poiché “mi fido di loro e so che si prenderanno cura di lei”.
[...]
Peraltro, già nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno emesso in data
08/06/2021, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Teramo rilevava che, a causa della patologia da cui è affetto, il sig. “non si rende neppure conto di Persona_1
avere una figlia e delle correlate responsabilità (tanto che la figlia lo chiama “zio”).
Per quanto riguarda la madre biologica dell'adottanda, osserva il Persona_2
Collegio che la donna è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale al fine di tutelare la serenità e l'equilibrio della figlia (allora) minorenne, in quanto inadeguata essendo inaffidabile sotto i profili psichici, affettivi, economici e morali, nonché incapace di percepire quelle che sono le reali esigenze di sicurezza e serenità della figlia, con cui, oltretutto, non ha alcun contatto da anni (si veda in questi termini, decreto del 4/8/2011 del Tribunale per i minorenni di L'Aquila in atti).
D'altro canto, la donna, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale dell'udienza del 24/04/2025 (perfezionatasi in data
05/05/2025), non è neanche comparsa all'udienza del 15/05/2025.
Osserva, infine, il Collegio che hanno manifestato il proprio consenso all'adozione anche i figli biologici maggiorenni dei ricorrenti e i genitori della sig.ra Parte_2
[...]
Considerato che l'adottanda ha lo stesso cognome dello zio adottante e dei figli biologici di quest'ultimo e della sig.ra si ritiene opportuno non anteporre il Parte_2
cognome del ricorrente a quello dell'adottanda.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda.
PQM
Visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313 c.c., così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata ad [...] il Parte_3
02/10/2003 e residente a [...] (codice fiscale ) da parte di , nato a C.F._3 Parte_1 NO (TE) il 22/07/1965 e residente a [...] (codice fiscale ) e , nata C.F._1 Parte_2
a San Benedetto del Tronto il 03/08/1971 ed ivi residente in [...] (codice fiscale ); C.F._2
- dispone che l'adottanda mantenga il proprio cognome e non vi anteponga quello dell'adottante ; Parte_1
- dispone che il Cancelliere provveda alle annotazioni e alla comunicazione di questa sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di EL IO (TE) per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottanda.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi