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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 799/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino ConSIliere
3) dott.ssa Tiziana Drago ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 799/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Scipioni e Anna Taverna;
appellante principale
e
(CF: ) e (CF: CP_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emilio Greco, Edoardo C.F._2
Greco e Rosa Patrizia Altomare;
appellati-appellanti incidentali
e
(CF: ), rappresentato e Controparte_3 C.F._3 difeso dall'Avv. Angelo Pugliese;
appellato-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 564/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 09.03.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e conclusione sia di merito che istruttoria ex adverso formulata accogliere le seguenti CONCLUSIONI
IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in totale riforma della sentenza n. 564/2018 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 9 marzo 2018 e notificata in data 19 marzo 2018, accogliere le conclusioni formulate dalla nel Parte_1
giudizio di primo grado e così integralmente ritrascritte: In via preliminare, dato atto della totale inattendibilità ed erroneità delle relazioni peritali del CTU dr.
, rimettere il presente giudizio in fase istruttoria disponendo la totale Per_1
rinnovazione delle relazioni medico – legali con nomina di nuovo consulente esperto in ostetricia e ginecologia al fine di rivalutare le deduzioni e contestazioni sollevate da in ordine alla vicenda clinica, e comunque al fine di Parte_1
valutare il danno iatrogeno differenziale, in via ulteriormente preliminare/ pregiudiziale accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza azionata dal dr. PT _3
in quanto l'attività professionale è stata prestata presso altra struttura
[...] rispetto a quella dichiarata da contratto e/o accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, l'invalidità/annullamento del contratto assicurativo stipulato con il dr.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 cod. civ. per il comportamento assunto _3 dall'Assicurato al momento della conclusione del contratto e la conseguente inoperatività, totale e/o parziale, della copertura assicurativa e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 cod. civ. e/o in subordine dell'art. 1893 cod. civ., con ogni conseguente effetto in caso di accoglimento delle domande degli attori e conseguente rigetto totale e/o parziale della domanda di manleva operata dal convenuto dr.
; in via ulteriormente preliminare/ pregiudiziale accertare e dichiarare, nei _3 termini di cui agli atti, la perdita del diritto all'indennizzo/manleva/garanzia da parte del dr. per tardiva comunicazione del sinistro e per condotta Controparte_3
inadempiente posta in essere in violazione alle intese negoziali ed agli artt. 1913 e 1915
cod. civ., con dichiarazione di inefficacia - risoluzione della Polizza con PT estromissione della dal presente giudizio e con dichiarazione nel merito di PT rigetto della relativa domanda di manleva/garanzia formulata dal dr. _3
nei confronti di in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale,
[...] PT
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del SInor in CP_2
relazione ai fatti oggetto di causa ed alla Legge n.194/78 non sussistendo alcun
2 presupposto per la sua applicazione e/o per la copertura assicurativa azionata e, per
l'effetto, disporre la sua estromissione dal giudizio ovvero, in subordine, il rigetto nel merito delle domande risarcitorie dallo stesso formulate con esclusione della da PT
qualsiasi manleva/garanzia per inoperatività della polizza;
in via ulteriormente
preliminare/ pregiudiziale dichiarare, inammissibile e/o improcedibile la domanda di condanna diretta avanzata dal dr. nei confronti della a Controparte_3 PT titolo di manleva per garanzia impropria con il conseguente rigetto delle pretese risarcitorie di cui all'atto di citazione per chiamata di terzo del dr. così come _3
azionate; Nel merito In via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di
cui alla citazione introduttiva del presente giudizio, oltre che carenti ed incomplete,
appaiono infondate, sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che sentenze penali
n.496/05, depositata in data 13 giugno 2005, dal Tribunale di Cosenza e n.960/2006, depositata in data 17 luglio 2006, dalla Corte d'Appello di Catanzaro non estendono alcuna efficacia di giudicato nei confronti della Parte_1
; - accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità
[...]
per negligenza, imperizia e/o imprudenza in capo al dr. ; - Controparte_3
accertato e dato atto che il dr. non può essere, pertanto, chiamato Controparte_3
a rispondere dei fatti di causa, non sussistendo la responsabilità del medesimo né in via
diretta né a titolo di solidarietà né a titolo di primario o, comunque, non essendo provata
la responsabilità del medesimo né il nesso causale tra evento e danno addebitato al dr.
né sussistevano i presupposti e le condizioni di cui alla Legge n. Controparte_3
194/1978; - respingere in quanto infondate, in fatto ed in diritto, inammissibili ed
improcedibili, le domande tutte formulate dagli attori, SInori e CP_1 CP_2
nei confronti del dr. ed assolvere interamente il
[...] Controparte_3 medesimo convenuto da ogni domanda e con conseguente declaratoria di rigetto della
domanda di garanzia assicurativa svolta dal dr. nei confronti Controparte_3
della concludente;
In ogni caso, in via subordinata, nella denegata e non Parte_1
creduta ipotesi di accoglimento delle domande dei SInori e CP_1 CP_2
e ciò anche nei confronti del convenuto dr. e della terza
[...] Controparte_3 chiamata - accertare e dichiarare l'assenza del danno patito ovvero ridurre PT
l'importo quantificato dal Tribunale di Cosenza in quanto eccessivo, duplicativo ed arbitrariamente determinato;
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza
con totale esclusione di operatività della polizza , e con PT Controparte_4 relativa esclusione di condanna della nell'ipotesi di accertamento di colpa PT
grave in capo al dr. , in relazione ai fatti di causa ovvero - accertare e _3
3 dichiarare tenuta la concludente a prestare la copertura assicurativa secondo i precisi
accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, con particolare riguardo, in Parte_2
via meramente esemplificativa, alla limitazione del risarcimento dovuto dalla PT
con massimale di Euro 1.549.370,70.= (eventualmente ridotto in ragione di ulteriori
somme dovute per altri sinistr ed in particolare al procedimento n.3160/2008 Tribunale di Cosenza), operando tale massimale Sompo solo a II rischio in caso di coinvolgimento nella responsabilità dell , alla mancanza di responsabilità Controparte_5
di altri medici, e/o di altre strutture ospedaliere ed in ogni caso con esclusione di quelli patrimoniali, con esclusione del vincolo della solidarietà, all'accertamento della corresponsabilità degli altri convenuti ai fine della corretta ripartizione interna delle
singole responsabilità, il tutto entro il massimale della Polizza IGEA SIGO/Sompo
Japan (già ; - accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra Persona_2 coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità, del dr. e degli _3
altri medici/sanitari operanti presso il e/o di altri Controparte_6
sanitari a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua con conseguente condanna
risarcitoria graduata del convenuto dr. con riferimento alla eventuale _3
diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio. In ogni caso con esclusione della condanna al
risarcimento delle spese legali e degli interessi in quanto non coperti da polizza Sompo.
In via istruttoria, con riserva di modifica e/o integrazione dei capitoli di prova e di
indicazione dei testi nei termini concessi ex lege : ammettere prova per testimoni e per
interrogatorio formale delle controparti sulle circostanze capitolate in fatto, precedute dalla formula “Vero che”, con riserva di indicare il nominativo dei testimoni anche a prova contraria sulle circostanze di fatto dedotte dalle dagli attori e, nella denegata
ipotesi di ammissibilità delle prove ex adverso articolate, si chiede sin da ora di essere ammessi, senza inversione dell'onere della prova, a prova diretta e contraria sui capitoli di prova indicati dagli attori e dal convenuto dr. . Con riserva di indicazione _3
testi. disporre ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. e s.s., nei confronti della
[...]
della copia conforme all'originale della cartella clinica Controparte_7 riguardante il ricovero della SInora avvenuto in data 5 giugno 2001; CP_1 disporre, in totale rinnovazione della consulenza del dr. nuova consulenza Per_1 tecnica medico - legale finalizzata alla valutazione dei fatti oggetto di causa, della
condotta del dr. e della relativa insussistenza di nesso causale tra fatto ed _3 evento nonché per l'insussistenza dei danni lamentati dai SInori e CP_1
. In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre CP_2
4 l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”.
Per e : “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita: 1) rigettare CP_1 CP_2
l'appello principale proposto dalla Compagnia Assicurativa
[...]
in persona del l.r.p.t., condannando Parte_1
lo stesso al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; 2) rigettare l'appello incidentale proposto dal dott.
condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite da Controparte_3
liquidarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; 3) rigettare ogni altra domanda e/o richiesta avanzate e dispiegate da parte avversa. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dai Sigg.ri e e, in parziale CP_2 CP_1 riforma dell'impugnata sentenza, per le ragioni esposte nella memoria di costituzione e appello incidentale, chiedono che l'ecc.ma Corte d'Appello adita voglia: • Accertare e dichiarare che la somma complessivamente spettante ai Sigg.ri
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_1 CP_2
sia pari e non inferiore complessivamente ad euro 180.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento 06.04.2001 con vittoria e distraende spese del doppio grado di giudizio”.
Per “come da comparsa di costituzione”. _3
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2009, i SInori CP_1
e , convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza il dr. CP_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Controparte_3
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare il , in favore dei Sigg. Controparte_3
e : 1) a titolo del risarcimento dei danni biologici e CP_2 CP_1 morali la somma di euro 180.000,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore
ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria;
2) con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio;
3) con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
A fondamento delle proprie domande esponevano che le sentenze n. 496/05 del
Tribunale di Cosenza e n. 960/2009 della Corte di Appello di Catanzaro avevano accertato la responsabilità penale del dr. in ordine alla commissione del reato _3
5 di cui all'art. 590 commi I e II c.p., in relazione all'art. 583 comma I n. 1 c.p., in quanto il medico convenuto, nella sua qualità di ginecologo e medico curante della SInora
[...]
, non aveva provveduto a diagnosticare nel corso della gravidanza le gravi CP_1 malformazioni del feto, non consentendo così all'attrice di poter procedere all'interruzione della gravidanza e di essere informata sul corso della sua prosecuzione;
che in data 5 aprile 2001 nasceva il piccolo il quale, a causa delle Persona_3 gravi malformazioni, decedeva il giorno successivo;
che tale mancata diagnosi aveva causato un grave danno psichico negli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4 giugno 2009, si costituiva in giudizio il dr. chiedendo, in via preliminare, la Controparte_3
chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, Parte_1
, per essere dalla stessa manlevato e garantito dalle domande
[...] tutte contro di lui proposte e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande degli attori in quanto destituite di qualsiasi fondamento, sia in fatto, sia in diritto;
in via subordinata,
nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità del convenuto, chiedeva di dichiarare la compagnia tenuta a manlevare Controparte_8
e a garantire esso convenuto, con condanna della al pagamento di quanto Parte_1 accertato in favore degli attori.
Disposta la chiamata del terzo, con comparsa depositata in data 4 novembre 2009 si costituiva in giudizio la Parte_1
(già , già Parte_1 Controparte_9
), di seguito, per brevità, anche “ o “ ”,
[...] PT Parte_1 eccependo in via preliminare la nullità della citazione di terzo nonché l'inoperatività della polizza azionata dal medico convenuto. Nel merito, la contestava le PT domande degli attori rilevando come la sentenza n. 960/2009 resa dalla Corte di Appello
di Catanzaro fosse ad essa inopponibile, non avendo partecipato al giudizio, e rilevando come nessuna responsabilità poteva essere imputata al dr. . In subordine, _3
contestava i danni dedotti dagli attori ed eccepiva la sussistenza di precisi limiti di polizza.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dr. e all'udienza del 17 ottobre 2013 veniva rimessa in Persona_4
decisione.
Con ordinanza del 4 ottobre 2015 il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria disponendo il rinnovo della perizia tramite nuovo consulente d'ufficio nella persona del dr. . Persona_5
6 Espletata la c.t.u., con sentenza n. 564/2018 il Tribunale così statuiva:“- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al Controparte_3
risarcimento dei danni subiti da parte attrice che liquida complessivamente in euro
80.000,00 all'attualità, oltre interessi dalla odierna pronuncia al dì del soddisfo;
- condanna inoltre il convenuto al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice
che liquida in euro 10.500,00 per onorari professionali (euro 1.500,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 5.000,00 per l'istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per
legge; - pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU con obbligo di
rimborso di quanto eventualmente anticipato dagli attori;
- dispone che la compagnia assicuratrice tenga indenne Parte_1 _3
dal pagamento di tutte le somme che il convenuto deve corrispondere a parte
[...] attrice per effetto della presente sentenza”.
Segnatamente il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità del dr.
sulla base della sentenza penale n. 960/06 della Corte d'Appello di Catanzaro _3 che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado e quindi riteneva accertata la negligenza del dr. per “non aver diagnosticato le gravi malformazioni del _3 feto e per non aver messo la gestante in condizione di portare avanti la gravidanza” consapevolmente. Il giudice di prime cure riteneva l'esistenza del nesso causale tra la mancata diagnosi, la morte del feto e la successiva depressione psicologica patita dall'attrice SI.ra riconoscendo un danno biologico del 20% liquidato in CP_1
€75.000,00; per converso veniva esclusa qualsiasi lesione biologica in capo al SI.
in favore del quale veniva liquidato il solo danno morale nella misura di CP_2
€5.000,00.
Quanto alla domanda di manleva formulata dal nei confronti della _3 PT
, il Tribunale riteneva opponibile a quest'ultima le sentenze penali in ordine ai fatti
[...]
accertati ed infondate le eccezioni di inoperatività della polizza.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
13.04.2018, la sulla base dei seguenti motivi: 1) errata Parte_1 applicazione/interpretazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.; errata applicazione dei limiti di giudicato;
inopponibilità alla del contenuto delle Parte_1
sentenze penali n. 496/05 del Tribunale di Cosenza e n. 960/2006 della Corte d'Appello di Catanzaro;
violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
2) sull' “an debeatur”: vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; insussistenza di estremi di responsabilità in capo al dr. ; non diagnosticabilità delle malformazioni prenatali;
mancanza dei _3
7 presupposti per l'esercizio dell'interruzione della gravidanza;
3) sull “an debeatur”: vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; insussistenza nel caso de quo dei presupposti di cui all'art. 6 della Legge 194/78 per il ricorso all'interruzione della gravidanza;
4) sull' “an debeatur”: vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; insussistenza del nesso causale tra fatto ed evento;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223, 1225 cod. civ. e 41 c.p. per mancato esame circa un fatto decisivo relativo al nesso causale;
errata valutazione delle risultanze istruttorie e della perizia del
CTU dr. che ha escluso il nesso causale;
inevitabilità dell'evento; 5) sul Per_5
“quantum debeatur”: insussistenza ed eccessivo ammontare dei danni liquidati;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059 e 1223, 1225, 1226 e 1227
c.c.; duplicazione e/o inammissibilità delle voci di danno risarcite;
6) sul rapporto assicurativo: errata valutazione delle norme di contratto;
errata valutazione dell'onere della prova;
inoperatività totale della polizza per mancanza di copertura assicurativa della struttura dove il dr. ha operato;
inoperatività della polizza totale e/o _3
parziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e/o 1893 cod. civ., per il comportamento/reticenze assunto dall'Assicurato al momento della conclusione del contratto di cui si chiede dichiararsi l'invalidità/annullamento/inefficacia; 7) sul rapporto assicurativo: errata valutazione delle norme di contratto e degli artt. 1913 e
1915 c.c.; violazione degli obblighi di comunicazione e salvataggio;
comportamento omissivo ed inadempiente dell'assicurato; mancanza di copertura assicurativa;
decadenza/perdita del diritto all'indennizzo; risoluzione del contratto di assicurazione;
estromissione della dal presente giudizio;
8) sul rapporto assicurativo: omesso PT esame delle limitazione di polizza all'indennizzo; omesso esame della mancanza di responsabilità di altri medici e/o della , con esclusione Controparte_6 di ogni solidarietà; esclusione di copertura assicurativa per ipotesi di colpa grave;
9) omesso accertamento della corresponsabilità di altri medici e /o dell' Controparte_5
e/o di altri medici hanno prestato cure alla SInora ai fini di una
[...] CP_1
differente ripartizione interna delle singole responsabilità ex art. 2055 c.c.; 10) errata valutazione del contenuto della polizza;
insussistenza della copertura “Spese legali e peritali” della Convenzione IGEA in capo alla PT
Si costituivano con comparsa depositata in data 06.07.2018 gli appellati CP_1
e i quali eccepivano in via preliminare la inammissibilità dell'atto di appello CP_2 in quanto privo di sottoscrizione con firma digitale nonché ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; nel merito deducevano la infondatezza del quarto motivo e con appello incidentale chiedevano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di
8 “accertare e dichiarare che la somma complessivamente spettante ai Sigg.ri CP_1
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sia pari e
[...] CP_2
non inferiore complessivamente ad euro 180.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento 06.04.2001”.
In data 09.07.2018 si costituiva anche il dr. che con appello incidentale Per_6 chiedeva che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata la domanda proposta dai SIg.ri ; eccepiva l'improcedibilità dell'appello principale ex artt. Persona_7
342 e 348-bis c.p.c. e ne chiedeva in ogni caso il rigetto nella parte in cui il medesimo appello aveva proposto la riforma della sentenza di primo grado con riferimento all'inoperatività e all'esclusione della polizza contrattuale assicurativa nonchè alla presunta decadenza del medico dalla copertura di garanzia.
Con ordinanza del 23.10.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2018, la Corte fissava l'udienza del 13.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il ConSIliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello principale supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che
9 l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c..
2.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per difetto di sottoscrizione atteso che dalle buste pec depositate dall'appellante in data 09.07.2018 è dato evincere che l'atto di citazione, la procura e la relazione sono state tutte sottoscritte digitalmente a mezzo file p7m.
2.4. Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività delle impugnazioni incidentali sollevata dall'appellante principale sul rilievo che le stesse sarebbero state proposte quando era scaduto il termine per l'impugnazione principale.
Infatti, per la più recente giurisprudenza di legittimità
"L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione" (Cass. civ., Sez. VI
10 - 3, Ordinanza, 07/07/2020, n. 14094; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/07/2018, n.
18415). Si veda anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/11/2018, n. 29593, secondo la quale "In base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c. è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile".
3. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante principale lamenta l'erronea applicazione delle norme di cui agli art. 2909 c.c. e 651, 652 e 654 c.p.p. avendo il giudice di prime cure ritenuto opponibile anche alla che non aveva partecipato al PT
relativo giudizio, il contenuto delle sentenze penali n. 496/05 depositata in data 13 giugno 2005 dal Tribunale di Cosenza e n. 960/2006 depositata in data 17 luglio
2006 dalla Corte di Appello di Catanzaro, e conseguentemente ed illegittimamente omesso qualsiasi rivalutazione del fatto posto a base della sentenza di condanna.
In ordine all'eccezione di inefficacia del giudicato sollevata dalla compagnia di assicurazione, il giudice di prime cure ha osservato che “se è vero, come sostenuto dalla che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza irrevocabile di condanna PT
emessa a seguito di dibattimento ha efficacia nei confronti del responsabile civile nel
giudizio promosso dalle parti civili per ottenere il risarcimento dei danni solo ove il responsabile civile “sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, è altrettanto vero che non è questa la norma che si attaglia al caso odierno. L'assicuratore non è infatti qualificabile come “responsabile civile” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.p. e 651 c.p.p., non essendo soggetto ex lege deputato a rispondere del fatto (illecito) dell'assicurato. Il rapporto tra assicurato ed assicuratore volontario trova invero fondamento in un autonomo contratto tra essi intercorrente che attribuisce all'assicuratore la qualifica di terzo garante, tenuto a manlevare il danneggiante in caso di riconosciuta responsabilità e non a rispondere in solido con questi del risarcimento dei danni dall'assicurato cagionati a terzi. Il principio è stato stigmatizzato in alcuni
11 arresti della Suprema Corte la quale ha invero precisato che il contratto assicurativo,
volto a coprire i rischi connessi all'attività professionale o imprenditoriale dell'assicurato, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti e che “il danneggiato non ha in sede civile azione diretta nei confronti dell' assicuratore, che legittimamente viene
estromesso dal giudizio, non ricorrendo l'ipotesi di responsabile civile ex lege di cui all'art. 185, comma 2 c.p.” (Cass. Pen., sez. IV, 10.12.2003, n. 4870). Lo stesso principio
è stato affermato dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 75 del 23.03.2001,
nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'imputato possa citare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria, ha statuito che
“l'assicuratore volontario della responsabilità civile non è passivamente legittimato rispetto alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato e non può essere considerato responsabile civile ai sensi dell'art. 83 c.p.p.” (Corte Cost., 23.03.2001, n. 75). È dunque la legge che esclude la partecipazione dell'assicuratore volontario al giudizio penale poiché non è con esso che il terzo danneggiato ha il rapporto e non è da esso che può pretendere di essere risarcito. L'assicuratore è chiamato infatti solo a manlevare
l'assicurato dalle conseguenze risarcitorie dell'azione colpevole in virtù di autonomo rapporto contrattuale. È chiaro, dunque, che un problema di giudicato per
l'assicuratore volontario nemmeno si pone. L'assicuratore è infatti solo chiamato a manlevare l'assicurato dalle conseguenze dannose della sua colpevole condotta, ricorrendone tutte le condizioni previste dal contratto tra di loro concluso” (così a pag.
9 e 10 della sentenza).
La statuizione del giudice di prime cure non può essere condivisa.
Ed invero, va ricordato, che la Corte di legittimità già con la sentenza n. 13890 dell'11 dicembre 1999 ha avuto modo di chiarire che le disposizioni del nuovo codice di procedura penale in materia di rapporto fra giudicato penale e il seguente giudizio civile sono improntate al principio che il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio penale e non abbiano, quindi, potuto esprimere le proprie ragioni in quel giudizio, esercitandovi appieno il proprio diritto di difesa. Il giudicato penale è dunque vincolante per chi sia stato parte del relativo giudizio, nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso e non può essere opposto a chi non è stato parte del giudizio penale.
Né è invocabile il principio della c.d. efficacia riflessa del giudicato secondo cui la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa,
12 allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza.
Siffatto principio è stato, infatti, escluso dalla più recente giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento a fattispecie riguardanti il rapporto assicuratore- assicurato, in quanto implicante, tra l'altro, violazione dei principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (da ultimo Cass. n. 12969/2022: “Nel nostro sistema, dal definitivo abbandono del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, consegue che, ragionevolmente, debba negarsi la possibilità che tale efficacia riflessa possa, indirettamente, determinarsi o provocarsi per via giudiziale, ossia pronunciando, a carico dell'assicuratore della responsabilità civile, una condanna a rivalere
l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di condanne pronunciate (o da pronunciarsi) nei relativi confronti in giudizi in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo o, ancora, a cui non parteciperà. Appare, infatti, di immediata evidenza come l'eventuale pronuncia di una condanna avente un simile contenuto finirebbe - oltre che a determinare le rilevate incongruenze ed aporie sistematiche sul piano sostanziale e processuale - con il tradire il rispetto dei principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (articolo 24 e 111 della
Costituzione), finendo con il legittimare, per via giudiziaria, l'imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu
(o non sarà) in alcun modo posta in grado di partecipare”; nello stesso senso Cass.
n. 18325/2019).
2.2. Esclusa l'opponibilità alla del giudicato di condanna del dr. PT
deve osservarsi che la sentenza penale ha comunque efficacia di prova _3
documentale, al pari degli elementi probatori raccolti nel processo in cui la stessa è stata pronunciata, che il giudice può utilizzare come fonte del proprio convincimento, come affermato dalla prevalente giurisprudenza secondo cui la sentenza passata in giudicato può avere l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale, e tale efficacia indiretta può essere invocata da
13 chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. n.
19492/2007).
Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, sicchè il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale (Cass. 5009/2009; Cass. 11199/2000; Cass.
11157/1996; Cass. 623/1995: "Per la formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta dalla parte interessata"; Cass. 5874/1993; Cass. 2968/1982: "Il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo ed esaminare il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza"; “Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie” (Cass.
n. 3102/2002; n. 30298/2023); “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili" (Cass. n. 8585 del 1999; Cass. n.
28855 del 2008)" (cfr. Cass. 10599/2014).
Nel caso di specie, gli elementi probatori raccolti nel processo penale inducono univocamente a ritenere provato il fatto storico presupposto, fondante la responsabilità del dr. , consistito nel non avere il medico rilevato _3
14 l'esistenza di gravi malformazioni del feto e di non avere in tal modo consentito alla gestante di esercitare il proprio diritto ad una gravidanza responsabile, così cagionando alla una malattia nella mente, rappresentata da “sindrome CP_1
ansioso-depressiva di natura reattiva”.
Dalle sentenze penali di primo e secondo grado si ricava che tanto i consulenti tecnici nominati dal Pubblico Ministero quanto quelli nominati dal GUP nel corso dell'udienza preliminare hanno concordemente precisato che, secondo gli orientamenti medici vigenti, la principale patologia del feto – l'onfalocele (descritto dai consulenti come una tumefazione presente alla nascita nella zona di impianto del cordone ombelicale conseguente ad un'aplasia della regione medesima, con fuoriuscita della regione intestinale) – ben può essere evidenziata con un attento ed accurato esame ecografico fetale e che, già in un periodo di tempo compreso tra la
20° e la 22° settimana, una tale malformazione non può e non deve sfuggire all'esame ecografico, ovviamente se condotto con normale diligenza e normale competenza. In particolare è stato evidenziato che, sebbene una delle altre importanti patologie (la labiopalatoschisi totale bilaterale) da cui era affetto il feto poteva effettivamente essere evidenziata con ragionevole certezza “solo utilizzando strumenti ecografici tridimensionali e da parte di personale altamente specializzato,
l'altra, l'onfalocele, è molto più facilmente e prematuramente rinvenibile, sulla base di un attento esame ecografico condotto con normale competenza ed attenzione”
(cfr. pag. 9 della sentenza di secondo grado). Il giudice penale ha correttamente osservato che non può essere trascurato, come precisato anche dai consulenti, che le donne che si siano sottoposte per qualsiasi motivo alla somministrazione di un farmaco così potente e pericoloso, oltre che colmo di una serie di controindicazioni quale è il methotrexato (farmaco che la aveva assunto qualche mese prima CP_1
al fine di interrompere una precedente gravidanza), devono essere seguite molto più attentamente nel momento in cui decidono di intraprendere una nuova gravidanza, ciò che nella specie non risulta aver fatto il dr. I periti nominati dal GUP _3 hanno infatti rilevato che, pur essendo state nell'occasione eseguite ben nove ecografie (un numero superiore alla media), tuttavia, nelle pellicole fotografiche, il si era limitato ad un esame superficiale e routinario delle relative _3
risultanze (misurazione del diametro biparietale e della lunghezza del femore), senza che determinati parametri morfologici, in precedenza trascurati, fossero stati successivamente accertati. Il marito della , escusso in sede dibattimentale, CP_1
15 ha riferito che il dr. “anche quando abbiamo chiesto di fare l'esame _3 morfologico, si è rifiutato dicendo che non ce n'era bisogno perché era tutto a posto”
(cfr. pag. 5 della sentenza penale di primo grado).
Non appaiono idonee a sconfessare tali conclusioni i rilievi dell'appellante fondati sulle affermazioni dei consulenti di parte secondo cui “se il chirurgo al momento dell'intervento ha descritto un onfalocele “di piccole dimensioni” è altamente probabile che 20 settimane prima o non fosse ancora in atto o non fosse ancora visibile per le sue ridotte dimensioni”. Il rilievo non è decisivo posto che da un lato non si conoscono le esatte dimensioni dell'onfalocele e dall'altro non risulta contestato il dato rilevato dai periti nominati in sede penale secondo cui il _3
nel corso delle ben nove ecografie effettuate, si è limitato ad un esame superficiale delle risultanze senza procedere all'accertamento di determinati parametri morfologici che con una probabilità prossima al 100% avrebbero rilevato la presenza dell'anomalia, così da indurre il medico ad indirizzare la paziente verso un centro specializzato.
2.3.Quanto alla lamentata insussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 della legge n. 194/1978 per il ricorso all'interruzione della gravidanza va osservato che nel nostro ordinamento, l'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo di controllo delle nascite o strumento di programmazione familiare e non ha funzione eugenetica, come emerge inequivocabilmente dalla L. n. 194 del 1978, art. 1 (Lo
Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio).
Le ipotesi permissive hanno dunque carattere eccezionale. In particolare, dopo il novantesimo giorno dal concepimento, l'IVG può essere praticata:
a) Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
La presenza dei presupposti rigorosamente tipizzati ha, da un canto, efficacia esimente da responsabilità penale, e genera, dall'altro, un vero e proprio diritto all'autodeterminazione della gestante di optare per l'interruzione della gravidanza.
Per tale ragione, l'impossibilità, per la madre, di esercitare la sua facoltà di scelta
è fonte di responsabilità per il sanitario soltanto se, nel caso concreto, l'aborto
16 sarebbe stato legalmente consentito - e dunque se siano accertati mediante appropriati esami clinici le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - e se sia provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza.
Il thema probandum in tali casi è evidentemente costituito da un fatto complesso, ossia un accadimento composto da molteplici circostanze: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima.
E però, come chiaramente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenza. 25767/15), la prova della volontà della donna di non portare a termine la gravidanza attiene ad un fatto psichico, uno stato psicologico, un'intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, che la legge considera rilevante.
E poiché di un fatto psichico non si può fornire rappresentazione immediata e diretta, l'onere probatorio può essere assolto tramite la dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare.
Ci si riferisce - per richiamare le parole del Supremo Collegio - alla praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c., che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque accidit - che peraltro il Giudice civile non potrebbe accertare d'ufficio se non rientrino nella sfera del notorio - ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche, emergenti dai dati istruttori raccolti, quali ad esempio: il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico - fisiche della gestante, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, etc... (nel medesimo senso, vds. anche Cass. 9251/17; 25849/17).
Una volta tratto il fatto ignoto dagli elementi processualmente acquisiti, attraverso un ragionamento di carattere inferenziale, grava sul professionista (o comunque sul soggetto tenuto a fornire l'informazione in fase prenatale) l'onere di addurre la prova contraria che la donna non si sarebbe comunque determinata all'aborto, per qualsivoglia ragione a lei personale.
Tuttavia, come avvertito dalla Corte di legittimità (sent.
1.12.1998 n. 12195), quante volte si tratta di stabilire non se la donna possa esercitare il suo diritto
17 di interrompere la gravidanza, ma se avrebbe potuto farlo ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, non si deve già accertare se in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico (vds. anche Cass. 6735/02, e più recentemente Cass. 7385/21, secondo la quale, pur non essendo necessario che già nella gravidanza o nel parto la malformazione o anomalia del feto dia luogo, secondo i casi, ad un serio e grave pericolo per la salute, potendo lo stesso essere anche successivo alla nascita e dipendente quindi esclusivamente dalla maternità, lo è altrettanto che, trattandosi di valutazione prognostica, essa vada effettuata in termini di probabilità, secondo le nozioni della scienza medica, ma non di certezza - che non può che riferirsi ad un dato attuale o già verificatosi -con giudizio da effettuarsi ex ante).
Si tratta dunque di una valutazione da condurre secondo la c.d. prognosi postuma, perché l'attrice, non avendo ricevuto una tempestiva diagnosi, non ha avuto la possibilità di considerare l'ipotesi di interrompere la gravidanza e non è stata perciò sottoposta ad alcun test psicologico.
Premessa imprescindibile di un tale ragionamento è che le gravi anomalie di cui fu omessa la diagnosi, potevano ritenersi rilevanti e quindi tali da integrare uno dei presupposti necessari per l'interruzione volontaria della gravidanza oltre il 90esimo giorno dal concepimento, avendo esse determinato il decesso del feto il giorno successivo alla nascita, nonostante l'esecuzione di un intervento di chirurgia plastica della parete anteriore addominale.
Ora, allorquando occorre stabilire se la donna avrebbe potuto esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, non si deve accertare se in lei si sia effettivamente instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico;
con la conseguenza che ciò che si è effettivamente verificato successivamente può avere solo valore indiziario o corroborativo, ma non decisivo.
In tale direzione deve in primo luogo rilevarsi che vi è in atti prova, per quanto appresso si dirà più diffusamente, dell'effettiva insorgenza di un disturbo psichico in capo alla donna in concomitanza con la nascita del feto. Occorre, poi, considerare
18 che la appena qualche mese prima aveva volontariamente interrotto la CP_1 precedente gravidanza extrauterina, dal che è dato inferire anche lo stato d'animo e le aspettative dalla stessa riposte nella nuova gravidanza.
Appare allora del tutto ragionevole ritenere che la tempestiva diagnosi della malformazione dell'onfalocele (cui erano associate altre anomalie agli arti, al capo ed all'apparato urogenitale) unitamente all'informazione che essa avrebbe, con SInificativa probabilità, posto in pericolo la sopravvivenza del nascituro dopo il parto, avrebbe ingenerato nella madre un turbamento non meramente emotivo, ma suscettibile di evolvere in una condizione psichica patologica e che in tale situazione ella avrebbe potuto orientarsi verso quella opzione abortiva già in precedenza praticata.
2.4. La censura la sentenza impugnata sotto il profilo della insussistenza PT del nesso causale tra l'omessa diagnosi delle malformazioni e il danno psichico lamentato dagli attori.
Evidenzia al riguardo che il giudice di primo grado avrebbe compiuto un grave errore logico ricollegando la patologia psichiatrica patita dagli attori non alla mancata diagnosi di malformazioni, ma ad “un evento luttuoso” derivante dalla morte del piccolo ER
Osserva ancora che la c.t.u. svolta in sede penale aveva escluso chiaramente il nesso causale evidenziando come l'evento si sarebbe comunque verificato anche nel caso di tempestiva diagnosi di malformazione fetale.
La prima censura si fonda su una non completa lettura della sentenza di primo grado. Ed infatti a pag. 5 della stessa si legge: “Ritiene, inoltre, il Giudicante che grandemente incidente nella eziologia e gravità sintomatica della patologia sia stato, in particolare, il non avere saputo in anticipo che il bambino avrebbe presentato le gravissime malformazioni da cui è risultato, alla nascita, affetto: la , CP_1
ignorando tali patologie ed essendo convinta, fino al momento del parto, di portare in grembo un bambino del tutto sano, non ha avuto modo di prepararsi all'evento e di elaborare la circostanza”.
Quanto al secondo rilievo, si osserva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni, non è rilevante accertare se l'interruzione della gravidanza avrebbe ugualmente dato luogo all'insorgere della malattia nella donna. Ed invero, come precisato dal giudice penale, è la stessa legislazione che consente alla donna, nel ricorso dei presupposti
19 sopra indicati, di interrompere la gravidanza, se correttamente informata;
se tali informazioni mancano difetta l'esercizio di un diritto riconosciuto ex lege e si verte, pertanto, in tema di esercizio di facoltà legittima non consentita, quindi in tema di sicura illegittimità. In ogni caso, osserva la Corte che un disturbo reattivo si sarebbe ugualmente verificato, ma l'interruzione della gravidanza, se consapevole e frutto di una decisione meditata ed informata, si sarebbe affrontata con difese psicologiche meglio apprestate e più solide. Non può ragionevolmente revocarsi in dubbio che il dare alla luce un bimbo con quelle malformazioni inaspettate e talmente gravi da determinarne il decesso sia un fatto di tale gravità da generare nella madre un evento psichico più grave della sofferenza derivante da una interruzione consapevole della gravidanza.
2.5. In ordine ai danni risarcibili l'appellante principale lamenta l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per aver fondato la propria decisione sulle risultanze della prima c.t.u. a firma dr. da ritenersi Per_1
superficiale ed inattendibile, tanto da esserne stata disposta la rinnovazione con la nomina del dr. , giunto a conclusioni diametralmente opposte avendo Per_5 affermato che: “Lo stato ansioso-depressivo della Sig.ra diagnosticato in CP_1
sede Penale non trova alcun riscontro hic et nunc, alla luce delle valutazioni psicoforensi effettuate all'interno della CTU. Non sono presenti negli atti, nè riportati dagli attori, recenti certificati di natura psichiatrica/psicologica in cui tale stato di disagio mentale e diagnosticato. Infatti, la Sig.ra non si è, di fatto, CP_1
mai rivolta ad uno specialista della salute mentale per curare il proprio presunto stato di disagio mentale, ad esclusione della OT.ssa successivamente al Persona_8
lutto. In realtà e la stessa Sig.ra che riferisce di saper ormai convivere CP_1
con il proprio stato di sofferenza e, addirittura, come contenerlo. La Sig.ra CP_1
presenta una marcata compromissione della sfera affettivo-relazionale che non le permette di rapportarsi con l'altro in maniera adeguata. Ella presenta tratti istrionici che le permettono di richiamare l'attenzione degli altri su di se, utilizzando questa vicenda giudiziaria come “vantaggio secondario” per ottenere un'identità.
Identità di una madre che lotta per ottenere giustizia nei confronti del figlioletto scomparso troppo presto a causa di un medico troppo colpevole. Ella presenta difficoltà nel fidarsi degli altri, probabilmente ancor prima dell'evento luttuoso, diventando sospettosa e, a tratti, facendo emergere dei tratti paranoidei, attraverso
i quali porta avanti le sue convinzioni inossidabili ed incontrovertibili rispetto a
20 questa vicenda. Se il Tribunale dovesse stabilire l'assenza di danno, allora il
Tribunale e condizionato dal “potente” OT. che manovra i magistrati _3
(e il CTU), riuscendo a far sparire finanche la CTU del OT. dal Per_1
fascicolo del Giudice. Il leitmotiv degli incontri peritali e stato il OT. , _3
non il loro presunto stato di disagio derivante dall'evento luttuoso. Il OT.
come nemico da distruggere in tutti i modi per ciò che ha fatto, asserendo _3
più volte che egli e stato condannato per la morte di Questo procedimento ER
civile appare agli occhi del CTU una richiesta di condanna-bis per il OT.
, più che una richiesta di risarcimento danni per un presunto disagio _3
psichico. Una sorta di secondo appello alla sentenza troppo tenue nei confronti del medico. Altresì, la sintomatologia del Sig. , cosi come descritta, appare CP_2
inconsistente ai fini della CTU. Egli appare svolgere la funzione di sostegno incondizionato di una moglie troppo concentrata su come “distruggere” il suo ex ginecologo. Per tali motivi e per tutte le valutazioni effettuate negli incontri peritali, questo CTU ritiene che non siano presenti, allo stato attuale, problematiche psicologiche in “conseguenza della nascita del figlio gravemente malformato e della successiva morte di quest'ultimo”. Il decorso nel tempo ha prodotto nella Sig.ra
un'idea persistente di vendetta nei confronti del OT. , a suo CP_1 _3
dire, direttamente responsabile per la morte del piccolo La sintomatologia ER
riferita da entrambi gli attori appare vaga ed insostenibile ai fini di una richiesta di risarcimento danni direttamente collegabile all'improvviso riscontro delle malformazioni del figlio e alla sua successiva morte.” (cfr. pag. 40 e 41 ER
c.t.u. dr. ). Ad avviso dell'appellante tale seconda c.t.u. risulterebbe molto Per_5 più attendibile rispetto a quella del dr. in quanto è stata svolta nell'arco Per_1
di oltre 90 giorni con ripetuti incontri (ben 8) e con una discussione in contraddittorio del caso con tutte le parti ed i consulenti;
a contrario la relazione del dr. Per_1
(redatta senza contraddittorio) è fondata unicamente su un unico incontro che risulta poco SInificativo.
Anche tale censura non si confronta in maniera adeguata con la motivazione offerta sul punto dal Tribunale di Cosenza.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “Dalle dettagliate e pregevoli descrizioni degli incontri che il CTU ha svolto con la – documentate anche CP_1
tramite le videoriprese allegate mediante presidio informatico alla relazione – emerge infatti una persistente e quanto mai attuale situazione di forte disagio
21 psicologico della donna che ha ripercorso “in lacrime”, ancora oggi, a distanza di 17 anni, “la gravidanza e la nascita del figlio” poi deceduto. Il perito descrive la come una donna avente “una personalità con struttura di pensiero molto CP_1
rigida, poco incline al cambiamento” il cui pensiero “appare pervaso dall'idea di trovare giustizia per la morte del piccolo e dalla convinzione che il dr. ER sia “l'unico responsabile della morte” del bimbo, “non prendendo _3
minimamente in considerazione alternative”. La relazione peritale descrive una donna arrabbiata con la Giustizia per dovere sempre “ripetere le stesse cose”, per i tempi lunghi di attesa nella definizione della causa odierna;
una donna che manifesta palesemente dubbi e sospetti anche sulla circostanza, casuale, dello smarrimento della prima perizia effettuata dal dr. sul coniuge, adombrando sul Per_1 verificarsi della circostanza la longa manus del “potente dr. . Insomma, _3 dall'esame attento del comportamento e delle risposte, spesso anche aggressive e rancorose, date al dr. dalla – la quale non ha, invero, fatto mistero Per_5 CP_1
del suo desiderio di vedere condannato anche al risarcimento dei danni il convenuto che le ha “rovinato la vita” e verso cui nutre dichiaratamente un forte sentimento di
“rabbia” (v. pagg. 10 e 11 della relazione peritale a firma del dr. ) - emerge Per_5
con forza il suo stato psicologico di attuale e persistente prostrazione emotiva e di forte instabilità, rendendo evidente la già diagnosticata cronicizzazione della
“sindrome depressivo – ansiosa” correttamente diagnosticata dal primo perito. Lo stesso consulente annota i “tratti paranoidei attraverso i quali” la “porta CP_1 avanti le sue convinzioni inossidabili ed incontrovertibili” sulla responsabilità del dr.
(v. relazione , pag. 41). Si tratta, insomma, di una donna che, Per_6 Per_5
negli anni, ha cronicizzato la sindrome ansioso-depressiva scatenata dall'evento per cui è causa, fino a diventare ossessionata dal desiderio di giustizia (come lo definisce lei) o vendetta (come ritenuto dal perito) e a far ruotare la sua vita attorno a questa triste vicenda che utilizza finanche per “richiamare l'attenzione” degli altri. Il perito ha infatti rilevato a carico della donna una “marcata compromissione della sfera affettivo-relazionale che non le permette di relazionarsi con gli altri in maniera adeguata”, tendendo ella a ripetere il racconto degli accadimenti per attirare istrionicamente l'attenzione ed acquisire “l'identità di mamma alla quale è stato ucciso il bambino” (v. relazione , pag. 37). Alla luce di tale situazione, che Per_5
era già cronicizzata al 2012 (epoca della prima perizia a firma del dr. , a Per_1
nulla può rilevare la circostanza, evidenziata nella seconda perizia, che la donna oggi
22 non si curi facendosi seguire da uno psicologo e che, come ella ha dichiarato al dr.
, ha imparato oramai “a convivere” con la propria sofferenza. L'evento Per_5
determinato dalla condotta del dr. è stato, infatti, la causa scatenante la _3 sindrome ansioso - depressiva della , di natura appunto “reattiva”, CP_1 inizialmente curato con due anni di psicoterapia e poi con l'uso documentato di farmaci tonalizzanti dell'umore (v. documentazione allegata la fascicolo di parte attrice). Ed è a tale condotta che deve farsi risalire l'eziologia della patologia che ancora oggi affligge la donna che, se è vero che ha “continuato a vivere” mettendo al mondo due bambini che sicuramente alleviano, con la loro sola presenza, il dolore della tragica perdita di è tuttavia rimasta segnata per sempre da quel concatenarsi di eventi ER
(interruzione di gravidanza extrauterina, nascita inattesa di bimbo malformato morto il giorno dopo il parto) che, ancora oggi - seppur, si ripete, in forma meno grave che all'inizio - la connota come una donna di fondo depressa, ansiosa, arrabbiata, vittima di una patologia psichica cronicizzata da quasi un ventennio e con cui deve fare i conti giorno dopo giorno. La visione diretta dei colloqui da parte del Tribunale ha inoltre consentito al Giudicante di constatare de visu i segni esteriori e comportamentali della sindrome da cui la donna è affetta. Le videoriprese mostrano una persona a tratti dimessa e remissiva ed a tratti aggressiva e vivace;
che piange di continuo nel rispondere al perito;
che spesso si alza non sostenendo il peso della situazione;
che invoca congiure allegando a sospetto lo stesso Ufficio Giudiziario procedente per imprecisate “influenze” che sarebbe in grado di esercitare sulla odierna decisione il
“potente” dr. . È insomma persona palesemente problematica, che _3 all'evidenza non ha superato il trauma patito a seguito della nascita, con le inattese malformazioni, di un figlio fortemente desiderato, arrivato subito dopo una non voluta interruzione di gravidanza per problemi ginecologici (si trattava di gravidanza extrauterina, come già più oltre precisato), smaniosa di “giustizia” ma al tempo stesso affranta al pensiero che “in Italia le cose vanno così”, “non c'è Giustizia”, vincono i potenti. È una persona che ha insomma palesemente cronicizzato la situazione di stress derivatale dallo shock delle malformazioni con cui il piccolo è nato ER
(e a cui non era in alcun modo preparata) e dalla altrettanto inimmaginabile morte del bimbo il giorno seguente, eventi che sono diventati il leit motiv di tutta la sua esistenza, annientandone la serenità” (pag.
5-7 della sentenza).
Alla luce di tale compiuta motivazione rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al giudicante, nessun vizio discende dal fatto che
23 il Tribunale abbia disatteso le conclusioni espresse dal c.t.u. dr. in ordine Per_5 alla assenza di un danno psichico ricollegabile all'evento per cui è causa.
Infatti, il giudice, quale peritus peritorum, non è vincolato a recepire le risultanze della disposta c.t.u., ben potendo discostarsene, attraverso un'analisi critica delle stesse che trovi, come nella fattispecie, riscontro in un'adeguata motivazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 18560/2024).
Preme ancora rilevare che non risponde al vero l'affermazione di parte appellante secondo cui la c.t.u. del dr. si baserebbe esclusivamente su presunzioni Per_1
e non su accertamenti clinici obiettivi, mancando qualsiasi certificato e/o prescrizione medica risalente al fatto che possa attestare l'esistenza o l'insorgenza di patologie psichiche negli attori. Invero il giudice di prime cure dà atto della presenza agli atti della seguente documentazione: “certificazione medica rilasciata nell'immediatezza del fatto luttuoso dal dr. - medico chirurgo di Persona_9 CP_5
– che il 10.05.2001 (e dunque a poco più di un mese dalla morte del bambino) prescriveva alla lo Xanax gocce;
nonché le certificazioni del CSM di CP_1
in data 10.07.2001 3 13.02.2002 in cui la dirigente del centro attesta che la CP_5
era “in trattamento presso” il detto CSM dal 04.07.2001 perché “affetta da CP_1 sindrome ansioso depressiva di natura reattiva”; certificazione del medesimo CSM in data 07.03.2002 in cui si attesta che la era stata “sottoposta ad indagine CP_1 di personalità (MMPI)” da cui era emerso che la donna manifestava “una generale elevazione dell'area nevrotica”, presentandosi “gravemente depressa” con “sensi di sfiducia, polarizzazioni pessimistiche del pensiero e manifestazioni di conversione somatica dell'ansia; certificazione del dr. in data 02.11.2007 attestante Persona_9 infine che la , “con eccezione del periodo inerente la successiva gravidanza CP_1 del gennaio 2004” era “in terapia farmacologica con ansiolitico (Alprazolam) in quanto affetta da sindrome ansioso depressiva reattiva” (pag. 4 della sentenza).
Sempre in punto di danni risarcibili e con specifico riferimento al quantum liquidato in favore della SI,ra , lamenta la che il giudice di prime CP_1 PT
cure avrebbe fatto proprie le conclusioni del c.t.u. dr. il quale aveva Per_1
riconosciuto una percentuale di danno biologico del 20% senza alcun tipo di indicazione dei baremes di riferimento e senza alcun tipo valutazione sia in ordine alle condizioni pregresse della SI.ra sia in relazione alla evoluzione CP_1 successiva dei fatti. L'appellante si duole, inoltre, del fatto che il giudice di primo grado ha omesso di valutare nella determinazione del danno la componente di
24 riduzione relativa alla condotta negligente tenuta dalla stessa SInora così CP_1 come accertata nel giudizio, avendo il dr. evidenziato come “Dai colloqui Per_5
emerge che nessuno dei due ha cercato supporto psicologico/psichiatrico per i problemi riportati”.
Le doglianze devono essere disattese.
E' vero che la c.t.u. a firma del dr. nella quantificazione Per_1
dell'invalidità permanente nel grado del 20%, è carente nella esplicitazione dei
"parametri della sua valutazione", tuttavia tali parametri ben possono essere individuati da questa Corte.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove manchi una norma che imponga al giudice di valutare l'entità dei postumi in base ad un criterio stabilito dalla legge, la liquidazione sarà, per l'appunto, di tipo equitativo ex art. 1226 c.c., là dove, però, diversamente da quanto attiene al piano fenomenico delle lesioni organiche e delle conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato (che quest'ultimo è tenuto ad allegare in giudizio), la scelta del bareme attiene, pur sempre, ad un piano valutativo e non fattuale, essendo il barème stesso non già fatto storico materiale, bensì criterio di giudizio in ordine al grado di invalidità permanente del soggetto leso. Il bareme, dunque, è un criterio di giudizio nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico (al quale spetta precipuamente descrivere la disfunzionalità a carico del danneggiato), la cui valutazione scientifica è, del resto, secondo il principio judex peritus peritorum fatto proprio dal nostro ordinamento, sempre sindacabile dal giudice stesso in base a cognizioni tecniche personali, incontrando l'esercizio di tale potere soltanto l'onere di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (tra le altre, Cass.,
7 agosto 2014, n. 17757).
Orbene, avuto riguardo alla patologia diagnosticata in capo alla CP_1 consistente in “sindrome depressivo-ansiosa reattiva medio-grave e disturbo dell'adattamento”, la riconosciuta percentuale del 20% risulta conforme ai parametri elaborati per detta patologia dalle Linee guida SIMLA 2016 nonché a quelli positivizzati dalla tabella predisposta in base al D.Lgs. n. 209 del 2005 (art. 139) sotto la voce “disturbo post traumatico da stress da moderato a grave” (che indica un range dal
21% al 25%).
Quanto alla pretesa omessa valutazione delle condizioni pregresse non risulta che la soffrisse, prima dei fatti per cui è causa, di problematiche di natura CP_1
25 psicologica e/o psichiatrica non potendosi queste identificare nella “personalità di base premorbosa” che non è una patologia in sé, ma una fase di transizione o un tratto di personalità che può aumentare il rischio di sviluppare un disturbo mentale. In definitiva, se non si fosse verificato l'evento in discussione, la CP_1
non avrebbe sviluppato la patologia da cui oggi è affetta.
Con riguardo alla omessa valutazione della condotta negligente della la CP_1
quale avrebbe omesso di cercare supporto psicologico/psichiatrico, sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare se e in che misura tale supporto avrebbe ridotto le conseguenze pregiudizievoli accertate (ex multis, Cass. n. 25712/2023: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore”).
Le considerazioni sin qui svolte rendono del tutto superfluo il rinnovo della c.t.u. medico-legale pure richiesta dall'appellante principale.
La denuncia poi l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha PT
riconosciuto il danno morale in favore del SI. , pur in assenza di una CP_2
specifica circostanza ed in assenza di una lesione alla sfera psico-fisica.
Anche tale doglianza è infondata.
E' principio ormai consolidato presso la giurisprudenza che in tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi delle malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentita solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, atteso che, pur sottratta alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, agli effetti negativi del comportamento del medico non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò considerarsi tra i soggetti "protetti" dal contratto col medico e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti (vds. Cass. 20320/05, 2354/2010, 2675/18).
26 Deve poi evidenziarsi che il riconoscimento del danno morale, stante l'obiettiva difficoltà di offrire la prova di uno "stato dell'animo", può essere accertato e provato anche solo mediante presunzioni. A tale proposito, un elevato grado di attendibilità di tale criterio logico-inferenziale è rappresentato della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità del fatto illecito rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave sarà il fatto, tanto più sarà consentito presumere l'esistenza di un correlato danno morale (così, Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 25164 del 10.11.2020).
Nella specie non può porsi in discussione lo stress emotivo subito anche dal padre per l'inattesa nascita di un bambino affetto da gravi malformazioni che ne hanno cagionato il decesso a distanza di poche ore dal parto.
2.6. Venendo all'esame dei motivi di appello involgenti l'accoglimento della domanda di manleva formulata dal dr. nei confronti della ritiene _3 PT la Corte che sia da respingere l'eccezione di inoperatività della polizza per mancanza di copertura assicurativa della struttura ove il dr. ha operato. _3
Premesso che dalla polizza assicurativa Convenzione SIGO-IGEA sottoscritta in data 18.11.1999 e rinnovata dall'assicurato nel corso degli anni (Scheda di
Sottoscrizione Convenzione SIGO-IGEA, doc. n. 1 della produzione è PT
possibile ricavare la descrizione dell'attività oggetto di copertura assicurativa, tale descrizione comprende non solo l'attività svolta presso l' Controparte_5
ma anche quella “extra moenia”, tale essendo l'attività libero-professionale
[...] svolta fuori dall'ambiente ospedaliero, quale è quella che ha dato causa ai danni lamentati dai coniugi . Persona_7
L'estensione della copertura assicurativa alle prestazioni svolte “extra moenia” priva di rilevanza l'ulteriore eccezione secondo cui il dr. ometteva _3
totalmente (con dolo e/o sicuramente con colpa grave) di informare la compagnia assicurativa che svolgeva attività medica anche presso altra struttura, ovvero presso uno studio privato, con evidente diversa incidenza del rischio assicurato.
La denuncia, ancora, l'erroneità della sentenza del Tribunale di Cosenza PT nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inoperatività della polizza per PT inadempimento/perdita del diritto dell' alla garanzia Parte_2
assicurativa/indennizzo per inadempimento agli obblighi di comunicazione e salvataggio previsti negozialmente e per legge. Rileva, in proposito, che Il Tribunale di primo grado riconosceva la mancata denuncia nei termini del sinistro tuttavia
27 riteneva che: “la disposizione di cui all'art. 1913 c.c. - che, al comma 1, prevede a carico dell'assicurato l'obbligo di effettuare la denuncia del sinistro all'assicuratore entro tre giorni dal fatto o dalla conoscenza che egli ne abbia avuto - debba essere letta unitamente a quella di cui all'art. 1915 c.c., che sancisce la perdita del diritto all'indennità solo per il caso in cui l'inadempimento dell'assicurato all'obbligo di avviso sia doloso, mentre, se l'omissione è colposa, l'assicuratore ha diritto a ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Entrambe le condizioni per
l'inoperatività della polizza – dolo del contraente e danno subito per effetto dell'omissione colposa – devono essere provate in giudizio dall'assicuratore deducente, in applicazione del generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (nello stesso senso, si è pronunciato il Tribunale Roma, sez.
IX, 27 ottobre 2009 n. 22004, nonché quelli di Bologna (21.06.2012), AS
(02.02.2012) e la C.A. di Napoli, con sentenza in data 11.07.2013). Ebbene, nel caso che ci occupa la compagnia assicuratrice non ha fornito alcuna prova né del dolo del contraente né di eventuali danni subiti dalla tardiva denuncia di sinistro con conse-guente diritto dell'assicurato ad essere manlevato integralmente dalle conseguenze risarcitorie della sua condotta.” (cfr. pag. 11 Sentenza). Ad avviso dell'appellante l'assunto del Tribunale risulta errato in quanto appare evidente che la tardiva denuncia da parte dell'assicurato abbia palesemente danneggiato la compagnia con evidente perdita del diritto all'indennizzo da parte del dr. _3
tale tardiva denuncia come riconosciuta dal Tribunale impediva alla di PT
potersi costituire nel giudizio penale e, quindi, di poter esercitare i propri diritti ed eventualmente difendersi compiutamente.
Il rilievo è infondato sia alla luce della riconosciuta inopponibilità alla Sompo del giudicato penale, sia in ragione della possibilità per la di contraddire in sede PT
civile agli esiti del processo penale, possibilità che è stata compiutamente esercitata.
Non risultano poi altri sanitari a vario titolo coinvolti nella vicenda de qua e potenzialmente corresponsabili e del tutto apodittica è l'affermazione dell'appellante secondo cui “è indubitabile che una quota di responsabilità sia imputabile anche all' presso cui la paziente venne ricoverata per il parto e Controparte_5 dove il neonato è deceduto”.
Va invece accolto l'ultimo motivo con il quale la impugna la sentenza del PT
Tribunale di Cosenza nella parte in cui ha ritenuto di condannarla a tenere indenne il dr. anche per “il rimborso delle spese legali e di CTU”. _3
28 Ed invero le spese legali e peritali sono previste dalla Sezione E della Convenzione, tuttavia tale Sezione non è assicurata dalla ma dalla Ciò PT Controparte_10
risulta dal doc. 8 prodotto da nel quale alla prima pagina viene riportato che la PT
Sezione E “spese legali e peritali” fa capo alla Parimenti Controparte_11 nella seconda pagina del documento n.8 è prevista la precisa ripartizioni delle sezioni e dei rischi della Convenzione. In tale definizione è indicata come compagnia di assicurazione per la Sezione E “spese legali e peritali” la Controparte_10
Va, dunque, esclusa la condanna della a tenere indenne il dalle PT _3
somme da questi dovute a titolo di c.t.u. e di spese legali in favore degli attori.
2.7. Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto dai coniugi CP_12
esso va accolto limitatamente al mancato riconoscimento degli interessi
[...]
compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore della
. CP_1
Ed invero, in materia di obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma annualmente rivalutata deve calcolarsi l'importo corrispondente al danno derivante dal ritardo nel suo pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilità che da esso sarebbero conseguite, la cui prova può essere data anche mediante presunzioni, e che è liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale.
Dal momento della pubblicazione della sentenza, invece, poiché il debito si converte in debito di valuta, la rivalutazione non è più dovuta ma, sino all'effettivo pagamento, devono essere corrisposti gli interessi moratori in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1224 c.c., comma 1 (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez.
III, 31/05/2017, n. 13718 e i richiami giurisprudenziali in essa contenuti).
Nella specie il giudice ha liquidato l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno all'attualità, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, ma non ha calcolato gli interessi compensativi.
Ne deriva che sull'importo liquidato di €75.000 sono dovuti gli interessi compensativi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione monetaria in base ai dati Istat.
29 Pertanto l'importo deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno
(05.04.2001) e gli interessi calcolati al saggio legale sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto sino alla decisione di primo grado.
In parziale riforma della sentenza impugnata, il dr. va quindi _3
condannato al pagamento, in favore della , degli interessi sulla somma di CP_1
€75.000,00 da calcolarsi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca della causazione del danno (05.04.2001) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto sino alla sentenza di primo grado.
Contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale il Giudice ha liquidato la componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, atteso che tabelle di Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale.
L'attrice non ha invece dimostrato di aver subito, dal punto di vista dinamico- relazionale, patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato, tanto da giustificare una personalizzazione del danno.
Deve rammentarsi che nella liquidazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (come visto, il sistema del cd. punto variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano) copre tutte le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire.
Tali conseguenze ordinarie costituiscono una conseguenza normale del danno e non giustificano, quindi, alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non rilevando in senso contrario la circostanza che le conseguenze della menomazione incidano sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali della persona, in quanto tali conseguenze sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 11/11/2019, n.
28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass., 7/11/2014,
n. 23778), solo le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, "ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base
30 del danno biologico", con la precisazione che ciò che rileva, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma il fatto che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria "perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (Cass., n. 28988/2019, cit.).
Nel caso di specie, sotto tale ultimo aspetto non è stato dimostrato - e prima ancora allegato - che l'attrice abbia subito dal punto di vista dinamico-relazionale patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata.
Quanto, invece, al mancato riconoscimento del danno biologico in favore del
, la sentenza impugnata ha compiutamente motivato sulle ragioni della sua CP_2 esclusione e l'appello incidentale non si confronta affatto con tale motivazione.
2.8. Le considerazioni sin qui svolte determinano il rigetto dell'appello incidentale proposto da . Controparte_3
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede la soccombenza del rispetto alle domande proposte dai coniugi , il primo va _3 Persona_7
condannato alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi sostenute dai secondi, confermandosi per il primo grado la liquidazione contenuta nella sentenza impugnata e liquidando quelle del presente grado come da dispositivo.
Nei rapporti tra la e il la modestissima riduzione della domanda PT _3
di manleva giustifica la compensazione delle spese in ragione di un terzo, condannandosi la al pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite di PT
entrambi i gradi.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado vanno poste a carico del _3
Il rigetto dell'appello incidentale proposto dal comporta il versamento, _3
da parte del predetto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
31
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, con citazione notificata il Parte_1
13.04.2018, nonché sugli appelli incidentali proposti da CP_1 CP_2
e , avverso la sentenza n. 564/2018 del Tribunale di
[...] Controparte_3
Cosenza, pubblicata il 09.03.2018, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna al pagamento, in favore di degli interessi sulla Controparte_3 CP_1 somma di €75.000,00 da calcolarsi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca della causazione del danno (05.04.2001) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto sino alla sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo;
b) dispone che la compagnia assicuratrice Parte_1
tenga indenne dal pagamento di tutte le
[...] Controparte_3 somme da questi dovute ai coniugi a titolo di risarcimento del danno;
Persona_7
c) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_3
da e nei due gradi del giudizio liquidandole: per il CP_1 CP_2 primo grado in €10.500,00 per compensi e per il secondo grado in €7.160,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
d) condanna alla Parte_1
rifusione dei due terzi delle spese processuali sostenute da nei Controparte_3 due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in €7.000,00 per compensi e per il secondo grado in €3.072,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, compensando il restante terzo;
e) pone le spese della c.t.u. di primo grado a carico di . Controparte_3
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_3
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conSIlio dell'08.04.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
32 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino ConSIliere
3) dott.ssa Tiziana Drago ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 799/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Scipioni e Anna Taverna;
appellante principale
e
(CF: ) e (CF: CP_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emilio Greco, Edoardo C.F._2
Greco e Rosa Patrizia Altomare;
appellati-appellanti incidentali
e
(CF: ), rappresentato e Controparte_3 C.F._3 difeso dall'Avv. Angelo Pugliese;
appellato-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 564/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 09.03.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e conclusione sia di merito che istruttoria ex adverso formulata accogliere le seguenti CONCLUSIONI
IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in totale riforma della sentenza n. 564/2018 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 9 marzo 2018 e notificata in data 19 marzo 2018, accogliere le conclusioni formulate dalla nel Parte_1
giudizio di primo grado e così integralmente ritrascritte: In via preliminare, dato atto della totale inattendibilità ed erroneità delle relazioni peritali del CTU dr.
, rimettere il presente giudizio in fase istruttoria disponendo la totale Per_1
rinnovazione delle relazioni medico – legali con nomina di nuovo consulente esperto in ostetricia e ginecologia al fine di rivalutare le deduzioni e contestazioni sollevate da in ordine alla vicenda clinica, e comunque al fine di Parte_1
valutare il danno iatrogeno differenziale, in via ulteriormente preliminare/ pregiudiziale accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza azionata dal dr. PT _3
in quanto l'attività professionale è stata prestata presso altra struttura
[...] rispetto a quella dichiarata da contratto e/o accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, l'invalidità/annullamento del contratto assicurativo stipulato con il dr.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 cod. civ. per il comportamento assunto _3 dall'Assicurato al momento della conclusione del contratto e la conseguente inoperatività, totale e/o parziale, della copertura assicurativa e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 cod. civ. e/o in subordine dell'art. 1893 cod. civ., con ogni conseguente effetto in caso di accoglimento delle domande degli attori e conseguente rigetto totale e/o parziale della domanda di manleva operata dal convenuto dr.
; in via ulteriormente preliminare/ pregiudiziale accertare e dichiarare, nei _3 termini di cui agli atti, la perdita del diritto all'indennizzo/manleva/garanzia da parte del dr. per tardiva comunicazione del sinistro e per condotta Controparte_3
inadempiente posta in essere in violazione alle intese negoziali ed agli artt. 1913 e 1915
cod. civ., con dichiarazione di inefficacia - risoluzione della Polizza con PT estromissione della dal presente giudizio e con dichiarazione nel merito di PT rigetto della relativa domanda di manleva/garanzia formulata dal dr. _3
nei confronti di in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale,
[...] PT
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del SInor in CP_2
relazione ai fatti oggetto di causa ed alla Legge n.194/78 non sussistendo alcun
2 presupposto per la sua applicazione e/o per la copertura assicurativa azionata e, per
l'effetto, disporre la sua estromissione dal giudizio ovvero, in subordine, il rigetto nel merito delle domande risarcitorie dallo stesso formulate con esclusione della da PT
qualsiasi manleva/garanzia per inoperatività della polizza;
in via ulteriormente
preliminare/ pregiudiziale dichiarare, inammissibile e/o improcedibile la domanda di condanna diretta avanzata dal dr. nei confronti della a Controparte_3 PT titolo di manleva per garanzia impropria con il conseguente rigetto delle pretese risarcitorie di cui all'atto di citazione per chiamata di terzo del dr. così come _3
azionate; Nel merito In via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di
cui alla citazione introduttiva del presente giudizio, oltre che carenti ed incomplete,
appaiono infondate, sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che sentenze penali
n.496/05, depositata in data 13 giugno 2005, dal Tribunale di Cosenza e n.960/2006, depositata in data 17 luglio 2006, dalla Corte d'Appello di Catanzaro non estendono alcuna efficacia di giudicato nei confronti della Parte_1
; - accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità
[...]
per negligenza, imperizia e/o imprudenza in capo al dr. ; - Controparte_3
accertato e dato atto che il dr. non può essere, pertanto, chiamato Controparte_3
a rispondere dei fatti di causa, non sussistendo la responsabilità del medesimo né in via
diretta né a titolo di solidarietà né a titolo di primario o, comunque, non essendo provata
la responsabilità del medesimo né il nesso causale tra evento e danno addebitato al dr.
né sussistevano i presupposti e le condizioni di cui alla Legge n. Controparte_3
194/1978; - respingere in quanto infondate, in fatto ed in diritto, inammissibili ed
improcedibili, le domande tutte formulate dagli attori, SInori e CP_1 CP_2
nei confronti del dr. ed assolvere interamente il
[...] Controparte_3 medesimo convenuto da ogni domanda e con conseguente declaratoria di rigetto della
domanda di garanzia assicurativa svolta dal dr. nei confronti Controparte_3
della concludente;
In ogni caso, in via subordinata, nella denegata e non Parte_1
creduta ipotesi di accoglimento delle domande dei SInori e CP_1 CP_2
e ciò anche nei confronti del convenuto dr. e della terza
[...] Controparte_3 chiamata - accertare e dichiarare l'assenza del danno patito ovvero ridurre PT
l'importo quantificato dal Tribunale di Cosenza in quanto eccessivo, duplicativo ed arbitrariamente determinato;
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza
con totale esclusione di operatività della polizza , e con PT Controparte_4 relativa esclusione di condanna della nell'ipotesi di accertamento di colpa PT
grave in capo al dr. , in relazione ai fatti di causa ovvero - accertare e _3
3 dichiarare tenuta la concludente a prestare la copertura assicurativa secondo i precisi
accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, con particolare riguardo, in Parte_2
via meramente esemplificativa, alla limitazione del risarcimento dovuto dalla PT
con massimale di Euro 1.549.370,70.= (eventualmente ridotto in ragione di ulteriori
somme dovute per altri sinistr ed in particolare al procedimento n.3160/2008 Tribunale di Cosenza), operando tale massimale Sompo solo a II rischio in caso di coinvolgimento nella responsabilità dell , alla mancanza di responsabilità Controparte_5
di altri medici, e/o di altre strutture ospedaliere ed in ogni caso con esclusione di quelli patrimoniali, con esclusione del vincolo della solidarietà, all'accertamento della corresponsabilità degli altri convenuti ai fine della corretta ripartizione interna delle
singole responsabilità, il tutto entro il massimale della Polizza IGEA SIGO/Sompo
Japan (già ; - accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra Persona_2 coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità, del dr. e degli _3
altri medici/sanitari operanti presso il e/o di altri Controparte_6
sanitari a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua con conseguente condanna
risarcitoria graduata del convenuto dr. con riferimento alla eventuale _3
diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio. In ogni caso con esclusione della condanna al
risarcimento delle spese legali e degli interessi in quanto non coperti da polizza Sompo.
In via istruttoria, con riserva di modifica e/o integrazione dei capitoli di prova e di
indicazione dei testi nei termini concessi ex lege : ammettere prova per testimoni e per
interrogatorio formale delle controparti sulle circostanze capitolate in fatto, precedute dalla formula “Vero che”, con riserva di indicare il nominativo dei testimoni anche a prova contraria sulle circostanze di fatto dedotte dalle dagli attori e, nella denegata
ipotesi di ammissibilità delle prove ex adverso articolate, si chiede sin da ora di essere ammessi, senza inversione dell'onere della prova, a prova diretta e contraria sui capitoli di prova indicati dagli attori e dal convenuto dr. . Con riserva di indicazione _3
testi. disporre ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. e s.s., nei confronti della
[...]
della copia conforme all'originale della cartella clinica Controparte_7 riguardante il ricovero della SInora avvenuto in data 5 giugno 2001; CP_1 disporre, in totale rinnovazione della consulenza del dr. nuova consulenza Per_1 tecnica medico - legale finalizzata alla valutazione dei fatti oggetto di causa, della
condotta del dr. e della relativa insussistenza di nesso causale tra fatto ed _3 evento nonché per l'insussistenza dei danni lamentati dai SInori e CP_1
. In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre CP_2
4 l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”.
Per e : “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita: 1) rigettare CP_1 CP_2
l'appello principale proposto dalla Compagnia Assicurativa
[...]
in persona del l.r.p.t., condannando Parte_1
lo stesso al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; 2) rigettare l'appello incidentale proposto dal dott.
condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite da Controparte_3
liquidarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; 3) rigettare ogni altra domanda e/o richiesta avanzate e dispiegate da parte avversa. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dai Sigg.ri e e, in parziale CP_2 CP_1 riforma dell'impugnata sentenza, per le ragioni esposte nella memoria di costituzione e appello incidentale, chiedono che l'ecc.ma Corte d'Appello adita voglia: • Accertare e dichiarare che la somma complessivamente spettante ai Sigg.ri
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_1 CP_2
sia pari e non inferiore complessivamente ad euro 180.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento 06.04.2001 con vittoria e distraende spese del doppio grado di giudizio”.
Per “come da comparsa di costituzione”. _3
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2009, i SInori CP_1
e , convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza il dr. CP_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Controparte_3
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare il , in favore dei Sigg. Controparte_3
e : 1) a titolo del risarcimento dei danni biologici e CP_2 CP_1 morali la somma di euro 180.000,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore
ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria;
2) con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio;
3) con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
A fondamento delle proprie domande esponevano che le sentenze n. 496/05 del
Tribunale di Cosenza e n. 960/2009 della Corte di Appello di Catanzaro avevano accertato la responsabilità penale del dr. in ordine alla commissione del reato _3
5 di cui all'art. 590 commi I e II c.p., in relazione all'art. 583 comma I n. 1 c.p., in quanto il medico convenuto, nella sua qualità di ginecologo e medico curante della SInora
[...]
, non aveva provveduto a diagnosticare nel corso della gravidanza le gravi CP_1 malformazioni del feto, non consentendo così all'attrice di poter procedere all'interruzione della gravidanza e di essere informata sul corso della sua prosecuzione;
che in data 5 aprile 2001 nasceva il piccolo il quale, a causa delle Persona_3 gravi malformazioni, decedeva il giorno successivo;
che tale mancata diagnosi aveva causato un grave danno psichico negli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4 giugno 2009, si costituiva in giudizio il dr. chiedendo, in via preliminare, la Controparte_3
chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, Parte_1
, per essere dalla stessa manlevato e garantito dalle domande
[...] tutte contro di lui proposte e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande degli attori in quanto destituite di qualsiasi fondamento, sia in fatto, sia in diritto;
in via subordinata,
nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità del convenuto, chiedeva di dichiarare la compagnia tenuta a manlevare Controparte_8
e a garantire esso convenuto, con condanna della al pagamento di quanto Parte_1 accertato in favore degli attori.
Disposta la chiamata del terzo, con comparsa depositata in data 4 novembre 2009 si costituiva in giudizio la Parte_1
(già , già Parte_1 Controparte_9
), di seguito, per brevità, anche “ o “ ”,
[...] PT Parte_1 eccependo in via preliminare la nullità della citazione di terzo nonché l'inoperatività della polizza azionata dal medico convenuto. Nel merito, la contestava le PT domande degli attori rilevando come la sentenza n. 960/2009 resa dalla Corte di Appello
di Catanzaro fosse ad essa inopponibile, non avendo partecipato al giudizio, e rilevando come nessuna responsabilità poteva essere imputata al dr. . In subordine, _3
contestava i danni dedotti dagli attori ed eccepiva la sussistenza di precisi limiti di polizza.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dr. e all'udienza del 17 ottobre 2013 veniva rimessa in Persona_4
decisione.
Con ordinanza del 4 ottobre 2015 il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria disponendo il rinnovo della perizia tramite nuovo consulente d'ufficio nella persona del dr. . Persona_5
6 Espletata la c.t.u., con sentenza n. 564/2018 il Tribunale così statuiva:“- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al Controparte_3
risarcimento dei danni subiti da parte attrice che liquida complessivamente in euro
80.000,00 all'attualità, oltre interessi dalla odierna pronuncia al dì del soddisfo;
- condanna inoltre il convenuto al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice
che liquida in euro 10.500,00 per onorari professionali (euro 1.500,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 5.000,00 per l'istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per
legge; - pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU con obbligo di
rimborso di quanto eventualmente anticipato dagli attori;
- dispone che la compagnia assicuratrice tenga indenne Parte_1 _3
dal pagamento di tutte le somme che il convenuto deve corrispondere a parte
[...] attrice per effetto della presente sentenza”.
Segnatamente il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità del dr.
sulla base della sentenza penale n. 960/06 della Corte d'Appello di Catanzaro _3 che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado e quindi riteneva accertata la negligenza del dr. per “non aver diagnosticato le gravi malformazioni del _3 feto e per non aver messo la gestante in condizione di portare avanti la gravidanza” consapevolmente. Il giudice di prime cure riteneva l'esistenza del nesso causale tra la mancata diagnosi, la morte del feto e la successiva depressione psicologica patita dall'attrice SI.ra riconoscendo un danno biologico del 20% liquidato in CP_1
€75.000,00; per converso veniva esclusa qualsiasi lesione biologica in capo al SI.
in favore del quale veniva liquidato il solo danno morale nella misura di CP_2
€5.000,00.
Quanto alla domanda di manleva formulata dal nei confronti della _3 PT
, il Tribunale riteneva opponibile a quest'ultima le sentenze penali in ordine ai fatti
[...]
accertati ed infondate le eccezioni di inoperatività della polizza.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
13.04.2018, la sulla base dei seguenti motivi: 1) errata Parte_1 applicazione/interpretazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.; errata applicazione dei limiti di giudicato;
inopponibilità alla del contenuto delle Parte_1
sentenze penali n. 496/05 del Tribunale di Cosenza e n. 960/2006 della Corte d'Appello di Catanzaro;
violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
2) sull' “an debeatur”: vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; insussistenza di estremi di responsabilità in capo al dr. ; non diagnosticabilità delle malformazioni prenatali;
mancanza dei _3
7 presupposti per l'esercizio dell'interruzione della gravidanza;
3) sull “an debeatur”: vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; insussistenza nel caso de quo dei presupposti di cui all'art. 6 della Legge 194/78 per il ricorso all'interruzione della gravidanza;
4) sull' “an debeatur”: vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; insussistenza del nesso causale tra fatto ed evento;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223, 1225 cod. civ. e 41 c.p. per mancato esame circa un fatto decisivo relativo al nesso causale;
errata valutazione delle risultanze istruttorie e della perizia del
CTU dr. che ha escluso il nesso causale;
inevitabilità dell'evento; 5) sul Per_5
“quantum debeatur”: insussistenza ed eccessivo ammontare dei danni liquidati;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059 e 1223, 1225, 1226 e 1227
c.c.; duplicazione e/o inammissibilità delle voci di danno risarcite;
6) sul rapporto assicurativo: errata valutazione delle norme di contratto;
errata valutazione dell'onere della prova;
inoperatività totale della polizza per mancanza di copertura assicurativa della struttura dove il dr. ha operato;
inoperatività della polizza totale e/o _3
parziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e/o 1893 cod. civ., per il comportamento/reticenze assunto dall'Assicurato al momento della conclusione del contratto di cui si chiede dichiararsi l'invalidità/annullamento/inefficacia; 7) sul rapporto assicurativo: errata valutazione delle norme di contratto e degli artt. 1913 e
1915 c.c.; violazione degli obblighi di comunicazione e salvataggio;
comportamento omissivo ed inadempiente dell'assicurato; mancanza di copertura assicurativa;
decadenza/perdita del diritto all'indennizzo; risoluzione del contratto di assicurazione;
estromissione della dal presente giudizio;
8) sul rapporto assicurativo: omesso PT esame delle limitazione di polizza all'indennizzo; omesso esame della mancanza di responsabilità di altri medici e/o della , con esclusione Controparte_6 di ogni solidarietà; esclusione di copertura assicurativa per ipotesi di colpa grave;
9) omesso accertamento della corresponsabilità di altri medici e /o dell' Controparte_5
e/o di altri medici hanno prestato cure alla SInora ai fini di una
[...] CP_1
differente ripartizione interna delle singole responsabilità ex art. 2055 c.c.; 10) errata valutazione del contenuto della polizza;
insussistenza della copertura “Spese legali e peritali” della Convenzione IGEA in capo alla PT
Si costituivano con comparsa depositata in data 06.07.2018 gli appellati CP_1
e i quali eccepivano in via preliminare la inammissibilità dell'atto di appello CP_2 in quanto privo di sottoscrizione con firma digitale nonché ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; nel merito deducevano la infondatezza del quarto motivo e con appello incidentale chiedevano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di
8 “accertare e dichiarare che la somma complessivamente spettante ai Sigg.ri CP_1
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sia pari e
[...] CP_2
non inferiore complessivamente ad euro 180.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento 06.04.2001”.
In data 09.07.2018 si costituiva anche il dr. che con appello incidentale Per_6 chiedeva che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata la domanda proposta dai SIg.ri ; eccepiva l'improcedibilità dell'appello principale ex artt. Persona_7
342 e 348-bis c.p.c. e ne chiedeva in ogni caso il rigetto nella parte in cui il medesimo appello aveva proposto la riforma della sentenza di primo grado con riferimento all'inoperatività e all'esclusione della polizza contrattuale assicurativa nonchè alla presunta decadenza del medico dalla copertura di garanzia.
Con ordinanza del 23.10.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2018, la Corte fissava l'udienza del 13.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il ConSIliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello principale supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che
9 l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c..
2.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per difetto di sottoscrizione atteso che dalle buste pec depositate dall'appellante in data 09.07.2018 è dato evincere che l'atto di citazione, la procura e la relazione sono state tutte sottoscritte digitalmente a mezzo file p7m.
2.4. Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività delle impugnazioni incidentali sollevata dall'appellante principale sul rilievo che le stesse sarebbero state proposte quando era scaduto il termine per l'impugnazione principale.
Infatti, per la più recente giurisprudenza di legittimità
"L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione" (Cass. civ., Sez. VI
10 - 3, Ordinanza, 07/07/2020, n. 14094; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/07/2018, n.
18415). Si veda anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/11/2018, n. 29593, secondo la quale "In base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c. è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile".
3. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante principale lamenta l'erronea applicazione delle norme di cui agli art. 2909 c.c. e 651, 652 e 654 c.p.p. avendo il giudice di prime cure ritenuto opponibile anche alla che non aveva partecipato al PT
relativo giudizio, il contenuto delle sentenze penali n. 496/05 depositata in data 13 giugno 2005 dal Tribunale di Cosenza e n. 960/2006 depositata in data 17 luglio
2006 dalla Corte di Appello di Catanzaro, e conseguentemente ed illegittimamente omesso qualsiasi rivalutazione del fatto posto a base della sentenza di condanna.
In ordine all'eccezione di inefficacia del giudicato sollevata dalla compagnia di assicurazione, il giudice di prime cure ha osservato che “se è vero, come sostenuto dalla che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza irrevocabile di condanna PT
emessa a seguito di dibattimento ha efficacia nei confronti del responsabile civile nel
giudizio promosso dalle parti civili per ottenere il risarcimento dei danni solo ove il responsabile civile “sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, è altrettanto vero che non è questa la norma che si attaglia al caso odierno. L'assicuratore non è infatti qualificabile come “responsabile civile” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.p. e 651 c.p.p., non essendo soggetto ex lege deputato a rispondere del fatto (illecito) dell'assicurato. Il rapporto tra assicurato ed assicuratore volontario trova invero fondamento in un autonomo contratto tra essi intercorrente che attribuisce all'assicuratore la qualifica di terzo garante, tenuto a manlevare il danneggiante in caso di riconosciuta responsabilità e non a rispondere in solido con questi del risarcimento dei danni dall'assicurato cagionati a terzi. Il principio è stato stigmatizzato in alcuni
11 arresti della Suprema Corte la quale ha invero precisato che il contratto assicurativo,
volto a coprire i rischi connessi all'attività professionale o imprenditoriale dell'assicurato, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti e che “il danneggiato non ha in sede civile azione diretta nei confronti dell' assicuratore, che legittimamente viene
estromesso dal giudizio, non ricorrendo l'ipotesi di responsabile civile ex lege di cui all'art. 185, comma 2 c.p.” (Cass. Pen., sez. IV, 10.12.2003, n. 4870). Lo stesso principio
è stato affermato dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 75 del 23.03.2001,
nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'imputato possa citare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria, ha statuito che
“l'assicuratore volontario della responsabilità civile non è passivamente legittimato rispetto alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato e non può essere considerato responsabile civile ai sensi dell'art. 83 c.p.p.” (Corte Cost., 23.03.2001, n. 75). È dunque la legge che esclude la partecipazione dell'assicuratore volontario al giudizio penale poiché non è con esso che il terzo danneggiato ha il rapporto e non è da esso che può pretendere di essere risarcito. L'assicuratore è chiamato infatti solo a manlevare
l'assicurato dalle conseguenze risarcitorie dell'azione colpevole in virtù di autonomo rapporto contrattuale. È chiaro, dunque, che un problema di giudicato per
l'assicuratore volontario nemmeno si pone. L'assicuratore è infatti solo chiamato a manlevare l'assicurato dalle conseguenze dannose della sua colpevole condotta, ricorrendone tutte le condizioni previste dal contratto tra di loro concluso” (così a pag.
9 e 10 della sentenza).
La statuizione del giudice di prime cure non può essere condivisa.
Ed invero, va ricordato, che la Corte di legittimità già con la sentenza n. 13890 dell'11 dicembre 1999 ha avuto modo di chiarire che le disposizioni del nuovo codice di procedura penale in materia di rapporto fra giudicato penale e il seguente giudizio civile sono improntate al principio che il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio penale e non abbiano, quindi, potuto esprimere le proprie ragioni in quel giudizio, esercitandovi appieno il proprio diritto di difesa. Il giudicato penale è dunque vincolante per chi sia stato parte del relativo giudizio, nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso e non può essere opposto a chi non è stato parte del giudizio penale.
Né è invocabile il principio della c.d. efficacia riflessa del giudicato secondo cui la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa,
12 allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza.
Siffatto principio è stato, infatti, escluso dalla più recente giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento a fattispecie riguardanti il rapporto assicuratore- assicurato, in quanto implicante, tra l'altro, violazione dei principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (da ultimo Cass. n. 12969/2022: “Nel nostro sistema, dal definitivo abbandono del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, consegue che, ragionevolmente, debba negarsi la possibilità che tale efficacia riflessa possa, indirettamente, determinarsi o provocarsi per via giudiziale, ossia pronunciando, a carico dell'assicuratore della responsabilità civile, una condanna a rivalere
l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di condanne pronunciate (o da pronunciarsi) nei relativi confronti in giudizi in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo o, ancora, a cui non parteciperà. Appare, infatti, di immediata evidenza come l'eventuale pronuncia di una condanna avente un simile contenuto finirebbe - oltre che a determinare le rilevate incongruenze ed aporie sistematiche sul piano sostanziale e processuale - con il tradire il rispetto dei principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (articolo 24 e 111 della
Costituzione), finendo con il legittimare, per via giudiziaria, l'imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu
(o non sarà) in alcun modo posta in grado di partecipare”; nello stesso senso Cass.
n. 18325/2019).
2.2. Esclusa l'opponibilità alla del giudicato di condanna del dr. PT
deve osservarsi che la sentenza penale ha comunque efficacia di prova _3
documentale, al pari degli elementi probatori raccolti nel processo in cui la stessa è stata pronunciata, che il giudice può utilizzare come fonte del proprio convincimento, come affermato dalla prevalente giurisprudenza secondo cui la sentenza passata in giudicato può avere l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale, e tale efficacia indiretta può essere invocata da
13 chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. n.
19492/2007).
Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, sicchè il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale (Cass. 5009/2009; Cass. 11199/2000; Cass.
11157/1996; Cass. 623/1995: "Per la formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta dalla parte interessata"; Cass. 5874/1993; Cass. 2968/1982: "Il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo ed esaminare il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza"; “Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie” (Cass.
n. 3102/2002; n. 30298/2023); “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili" (Cass. n. 8585 del 1999; Cass. n.
28855 del 2008)" (cfr. Cass. 10599/2014).
Nel caso di specie, gli elementi probatori raccolti nel processo penale inducono univocamente a ritenere provato il fatto storico presupposto, fondante la responsabilità del dr. , consistito nel non avere il medico rilevato _3
14 l'esistenza di gravi malformazioni del feto e di non avere in tal modo consentito alla gestante di esercitare il proprio diritto ad una gravidanza responsabile, così cagionando alla una malattia nella mente, rappresentata da “sindrome CP_1
ansioso-depressiva di natura reattiva”.
Dalle sentenze penali di primo e secondo grado si ricava che tanto i consulenti tecnici nominati dal Pubblico Ministero quanto quelli nominati dal GUP nel corso dell'udienza preliminare hanno concordemente precisato che, secondo gli orientamenti medici vigenti, la principale patologia del feto – l'onfalocele (descritto dai consulenti come una tumefazione presente alla nascita nella zona di impianto del cordone ombelicale conseguente ad un'aplasia della regione medesima, con fuoriuscita della regione intestinale) – ben può essere evidenziata con un attento ed accurato esame ecografico fetale e che, già in un periodo di tempo compreso tra la
20° e la 22° settimana, una tale malformazione non può e non deve sfuggire all'esame ecografico, ovviamente se condotto con normale diligenza e normale competenza. In particolare è stato evidenziato che, sebbene una delle altre importanti patologie (la labiopalatoschisi totale bilaterale) da cui era affetto il feto poteva effettivamente essere evidenziata con ragionevole certezza “solo utilizzando strumenti ecografici tridimensionali e da parte di personale altamente specializzato,
l'altra, l'onfalocele, è molto più facilmente e prematuramente rinvenibile, sulla base di un attento esame ecografico condotto con normale competenza ed attenzione”
(cfr. pag. 9 della sentenza di secondo grado). Il giudice penale ha correttamente osservato che non può essere trascurato, come precisato anche dai consulenti, che le donne che si siano sottoposte per qualsiasi motivo alla somministrazione di un farmaco così potente e pericoloso, oltre che colmo di una serie di controindicazioni quale è il methotrexato (farmaco che la aveva assunto qualche mese prima CP_1
al fine di interrompere una precedente gravidanza), devono essere seguite molto più attentamente nel momento in cui decidono di intraprendere una nuova gravidanza, ciò che nella specie non risulta aver fatto il dr. I periti nominati dal GUP _3 hanno infatti rilevato che, pur essendo state nell'occasione eseguite ben nove ecografie (un numero superiore alla media), tuttavia, nelle pellicole fotografiche, il si era limitato ad un esame superficiale e routinario delle relative _3
risultanze (misurazione del diametro biparietale e della lunghezza del femore), senza che determinati parametri morfologici, in precedenza trascurati, fossero stati successivamente accertati. Il marito della , escusso in sede dibattimentale, CP_1
15 ha riferito che il dr. “anche quando abbiamo chiesto di fare l'esame _3 morfologico, si è rifiutato dicendo che non ce n'era bisogno perché era tutto a posto”
(cfr. pag. 5 della sentenza penale di primo grado).
Non appaiono idonee a sconfessare tali conclusioni i rilievi dell'appellante fondati sulle affermazioni dei consulenti di parte secondo cui “se il chirurgo al momento dell'intervento ha descritto un onfalocele “di piccole dimensioni” è altamente probabile che 20 settimane prima o non fosse ancora in atto o non fosse ancora visibile per le sue ridotte dimensioni”. Il rilievo non è decisivo posto che da un lato non si conoscono le esatte dimensioni dell'onfalocele e dall'altro non risulta contestato il dato rilevato dai periti nominati in sede penale secondo cui il _3
nel corso delle ben nove ecografie effettuate, si è limitato ad un esame superficiale delle risultanze senza procedere all'accertamento di determinati parametri morfologici che con una probabilità prossima al 100% avrebbero rilevato la presenza dell'anomalia, così da indurre il medico ad indirizzare la paziente verso un centro specializzato.
2.3.Quanto alla lamentata insussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 della legge n. 194/1978 per il ricorso all'interruzione della gravidanza va osservato che nel nostro ordinamento, l'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo di controllo delle nascite o strumento di programmazione familiare e non ha funzione eugenetica, come emerge inequivocabilmente dalla L. n. 194 del 1978, art. 1 (Lo
Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio).
Le ipotesi permissive hanno dunque carattere eccezionale. In particolare, dopo il novantesimo giorno dal concepimento, l'IVG può essere praticata:
a) Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
La presenza dei presupposti rigorosamente tipizzati ha, da un canto, efficacia esimente da responsabilità penale, e genera, dall'altro, un vero e proprio diritto all'autodeterminazione della gestante di optare per l'interruzione della gravidanza.
Per tale ragione, l'impossibilità, per la madre, di esercitare la sua facoltà di scelta
è fonte di responsabilità per il sanitario soltanto se, nel caso concreto, l'aborto
16 sarebbe stato legalmente consentito - e dunque se siano accertati mediante appropriati esami clinici le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - e se sia provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza.
Il thema probandum in tali casi è evidentemente costituito da un fatto complesso, ossia un accadimento composto da molteplici circostanze: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima.
E però, come chiaramente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenza. 25767/15), la prova della volontà della donna di non portare a termine la gravidanza attiene ad un fatto psichico, uno stato psicologico, un'intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, che la legge considera rilevante.
E poiché di un fatto psichico non si può fornire rappresentazione immediata e diretta, l'onere probatorio può essere assolto tramite la dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare.
Ci si riferisce - per richiamare le parole del Supremo Collegio - alla praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c., che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque accidit - che peraltro il Giudice civile non potrebbe accertare d'ufficio se non rientrino nella sfera del notorio - ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche, emergenti dai dati istruttori raccolti, quali ad esempio: il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico - fisiche della gestante, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, etc... (nel medesimo senso, vds. anche Cass. 9251/17; 25849/17).
Una volta tratto il fatto ignoto dagli elementi processualmente acquisiti, attraverso un ragionamento di carattere inferenziale, grava sul professionista (o comunque sul soggetto tenuto a fornire l'informazione in fase prenatale) l'onere di addurre la prova contraria che la donna non si sarebbe comunque determinata all'aborto, per qualsivoglia ragione a lei personale.
Tuttavia, come avvertito dalla Corte di legittimità (sent.
1.12.1998 n. 12195), quante volte si tratta di stabilire non se la donna possa esercitare il suo diritto
17 di interrompere la gravidanza, ma se avrebbe potuto farlo ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, non si deve già accertare se in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico (vds. anche Cass. 6735/02, e più recentemente Cass. 7385/21, secondo la quale, pur non essendo necessario che già nella gravidanza o nel parto la malformazione o anomalia del feto dia luogo, secondo i casi, ad un serio e grave pericolo per la salute, potendo lo stesso essere anche successivo alla nascita e dipendente quindi esclusivamente dalla maternità, lo è altrettanto che, trattandosi di valutazione prognostica, essa vada effettuata in termini di probabilità, secondo le nozioni della scienza medica, ma non di certezza - che non può che riferirsi ad un dato attuale o già verificatosi -con giudizio da effettuarsi ex ante).
Si tratta dunque di una valutazione da condurre secondo la c.d. prognosi postuma, perché l'attrice, non avendo ricevuto una tempestiva diagnosi, non ha avuto la possibilità di considerare l'ipotesi di interrompere la gravidanza e non è stata perciò sottoposta ad alcun test psicologico.
Premessa imprescindibile di un tale ragionamento è che le gravi anomalie di cui fu omessa la diagnosi, potevano ritenersi rilevanti e quindi tali da integrare uno dei presupposti necessari per l'interruzione volontaria della gravidanza oltre il 90esimo giorno dal concepimento, avendo esse determinato il decesso del feto il giorno successivo alla nascita, nonostante l'esecuzione di un intervento di chirurgia plastica della parete anteriore addominale.
Ora, allorquando occorre stabilire se la donna avrebbe potuto esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, non si deve accertare se in lei si sia effettivamente instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico;
con la conseguenza che ciò che si è effettivamente verificato successivamente può avere solo valore indiziario o corroborativo, ma non decisivo.
In tale direzione deve in primo luogo rilevarsi che vi è in atti prova, per quanto appresso si dirà più diffusamente, dell'effettiva insorgenza di un disturbo psichico in capo alla donna in concomitanza con la nascita del feto. Occorre, poi, considerare
18 che la appena qualche mese prima aveva volontariamente interrotto la CP_1 precedente gravidanza extrauterina, dal che è dato inferire anche lo stato d'animo e le aspettative dalla stessa riposte nella nuova gravidanza.
Appare allora del tutto ragionevole ritenere che la tempestiva diagnosi della malformazione dell'onfalocele (cui erano associate altre anomalie agli arti, al capo ed all'apparato urogenitale) unitamente all'informazione che essa avrebbe, con SInificativa probabilità, posto in pericolo la sopravvivenza del nascituro dopo il parto, avrebbe ingenerato nella madre un turbamento non meramente emotivo, ma suscettibile di evolvere in una condizione psichica patologica e che in tale situazione ella avrebbe potuto orientarsi verso quella opzione abortiva già in precedenza praticata.
2.4. La censura la sentenza impugnata sotto il profilo della insussistenza PT del nesso causale tra l'omessa diagnosi delle malformazioni e il danno psichico lamentato dagli attori.
Evidenzia al riguardo che il giudice di primo grado avrebbe compiuto un grave errore logico ricollegando la patologia psichiatrica patita dagli attori non alla mancata diagnosi di malformazioni, ma ad “un evento luttuoso” derivante dalla morte del piccolo ER
Osserva ancora che la c.t.u. svolta in sede penale aveva escluso chiaramente il nesso causale evidenziando come l'evento si sarebbe comunque verificato anche nel caso di tempestiva diagnosi di malformazione fetale.
La prima censura si fonda su una non completa lettura della sentenza di primo grado. Ed infatti a pag. 5 della stessa si legge: “Ritiene, inoltre, il Giudicante che grandemente incidente nella eziologia e gravità sintomatica della patologia sia stato, in particolare, il non avere saputo in anticipo che il bambino avrebbe presentato le gravissime malformazioni da cui è risultato, alla nascita, affetto: la , CP_1
ignorando tali patologie ed essendo convinta, fino al momento del parto, di portare in grembo un bambino del tutto sano, non ha avuto modo di prepararsi all'evento e di elaborare la circostanza”.
Quanto al secondo rilievo, si osserva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni, non è rilevante accertare se l'interruzione della gravidanza avrebbe ugualmente dato luogo all'insorgere della malattia nella donna. Ed invero, come precisato dal giudice penale, è la stessa legislazione che consente alla donna, nel ricorso dei presupposti
19 sopra indicati, di interrompere la gravidanza, se correttamente informata;
se tali informazioni mancano difetta l'esercizio di un diritto riconosciuto ex lege e si verte, pertanto, in tema di esercizio di facoltà legittima non consentita, quindi in tema di sicura illegittimità. In ogni caso, osserva la Corte che un disturbo reattivo si sarebbe ugualmente verificato, ma l'interruzione della gravidanza, se consapevole e frutto di una decisione meditata ed informata, si sarebbe affrontata con difese psicologiche meglio apprestate e più solide. Non può ragionevolmente revocarsi in dubbio che il dare alla luce un bimbo con quelle malformazioni inaspettate e talmente gravi da determinarne il decesso sia un fatto di tale gravità da generare nella madre un evento psichico più grave della sofferenza derivante da una interruzione consapevole della gravidanza.
2.5. In ordine ai danni risarcibili l'appellante principale lamenta l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per aver fondato la propria decisione sulle risultanze della prima c.t.u. a firma dr. da ritenersi Per_1
superficiale ed inattendibile, tanto da esserne stata disposta la rinnovazione con la nomina del dr. , giunto a conclusioni diametralmente opposte avendo Per_5 affermato che: “Lo stato ansioso-depressivo della Sig.ra diagnosticato in CP_1
sede Penale non trova alcun riscontro hic et nunc, alla luce delle valutazioni psicoforensi effettuate all'interno della CTU. Non sono presenti negli atti, nè riportati dagli attori, recenti certificati di natura psichiatrica/psicologica in cui tale stato di disagio mentale e diagnosticato. Infatti, la Sig.ra non si è, di fatto, CP_1
mai rivolta ad uno specialista della salute mentale per curare il proprio presunto stato di disagio mentale, ad esclusione della OT.ssa successivamente al Persona_8
lutto. In realtà e la stessa Sig.ra che riferisce di saper ormai convivere CP_1
con il proprio stato di sofferenza e, addirittura, come contenerlo. La Sig.ra CP_1
presenta una marcata compromissione della sfera affettivo-relazionale che non le permette di rapportarsi con l'altro in maniera adeguata. Ella presenta tratti istrionici che le permettono di richiamare l'attenzione degli altri su di se, utilizzando questa vicenda giudiziaria come “vantaggio secondario” per ottenere un'identità.
Identità di una madre che lotta per ottenere giustizia nei confronti del figlioletto scomparso troppo presto a causa di un medico troppo colpevole. Ella presenta difficoltà nel fidarsi degli altri, probabilmente ancor prima dell'evento luttuoso, diventando sospettosa e, a tratti, facendo emergere dei tratti paranoidei, attraverso
i quali porta avanti le sue convinzioni inossidabili ed incontrovertibili rispetto a
20 questa vicenda. Se il Tribunale dovesse stabilire l'assenza di danno, allora il
Tribunale e condizionato dal “potente” OT. che manovra i magistrati _3
(e il CTU), riuscendo a far sparire finanche la CTU del OT. dal Per_1
fascicolo del Giudice. Il leitmotiv degli incontri peritali e stato il OT. , _3
non il loro presunto stato di disagio derivante dall'evento luttuoso. Il OT.
come nemico da distruggere in tutti i modi per ciò che ha fatto, asserendo _3
più volte che egli e stato condannato per la morte di Questo procedimento ER
civile appare agli occhi del CTU una richiesta di condanna-bis per il OT.
, più che una richiesta di risarcimento danni per un presunto disagio _3
psichico. Una sorta di secondo appello alla sentenza troppo tenue nei confronti del medico. Altresì, la sintomatologia del Sig. , cosi come descritta, appare CP_2
inconsistente ai fini della CTU. Egli appare svolgere la funzione di sostegno incondizionato di una moglie troppo concentrata su come “distruggere” il suo ex ginecologo. Per tali motivi e per tutte le valutazioni effettuate negli incontri peritali, questo CTU ritiene che non siano presenti, allo stato attuale, problematiche psicologiche in “conseguenza della nascita del figlio gravemente malformato e della successiva morte di quest'ultimo”. Il decorso nel tempo ha prodotto nella Sig.ra
un'idea persistente di vendetta nei confronti del OT. , a suo CP_1 _3
dire, direttamente responsabile per la morte del piccolo La sintomatologia ER
riferita da entrambi gli attori appare vaga ed insostenibile ai fini di una richiesta di risarcimento danni direttamente collegabile all'improvviso riscontro delle malformazioni del figlio e alla sua successiva morte.” (cfr. pag. 40 e 41 ER
c.t.u. dr. ). Ad avviso dell'appellante tale seconda c.t.u. risulterebbe molto Per_5 più attendibile rispetto a quella del dr. in quanto è stata svolta nell'arco Per_1
di oltre 90 giorni con ripetuti incontri (ben 8) e con una discussione in contraddittorio del caso con tutte le parti ed i consulenti;
a contrario la relazione del dr. Per_1
(redatta senza contraddittorio) è fondata unicamente su un unico incontro che risulta poco SInificativo.
Anche tale censura non si confronta in maniera adeguata con la motivazione offerta sul punto dal Tribunale di Cosenza.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “Dalle dettagliate e pregevoli descrizioni degli incontri che il CTU ha svolto con la – documentate anche CP_1
tramite le videoriprese allegate mediante presidio informatico alla relazione – emerge infatti una persistente e quanto mai attuale situazione di forte disagio
21 psicologico della donna che ha ripercorso “in lacrime”, ancora oggi, a distanza di 17 anni, “la gravidanza e la nascita del figlio” poi deceduto. Il perito descrive la come una donna avente “una personalità con struttura di pensiero molto CP_1
rigida, poco incline al cambiamento” il cui pensiero “appare pervaso dall'idea di trovare giustizia per la morte del piccolo e dalla convinzione che il dr. ER sia “l'unico responsabile della morte” del bimbo, “non prendendo _3
minimamente in considerazione alternative”. La relazione peritale descrive una donna arrabbiata con la Giustizia per dovere sempre “ripetere le stesse cose”, per i tempi lunghi di attesa nella definizione della causa odierna;
una donna che manifesta palesemente dubbi e sospetti anche sulla circostanza, casuale, dello smarrimento della prima perizia effettuata dal dr. sul coniuge, adombrando sul Per_1 verificarsi della circostanza la longa manus del “potente dr. . Insomma, _3 dall'esame attento del comportamento e delle risposte, spesso anche aggressive e rancorose, date al dr. dalla – la quale non ha, invero, fatto mistero Per_5 CP_1
del suo desiderio di vedere condannato anche al risarcimento dei danni il convenuto che le ha “rovinato la vita” e verso cui nutre dichiaratamente un forte sentimento di
“rabbia” (v. pagg. 10 e 11 della relazione peritale a firma del dr. ) - emerge Per_5
con forza il suo stato psicologico di attuale e persistente prostrazione emotiva e di forte instabilità, rendendo evidente la già diagnosticata cronicizzazione della
“sindrome depressivo – ansiosa” correttamente diagnosticata dal primo perito. Lo stesso consulente annota i “tratti paranoidei attraverso i quali” la “porta CP_1 avanti le sue convinzioni inossidabili ed incontrovertibili” sulla responsabilità del dr.
(v. relazione , pag. 41). Si tratta, insomma, di una donna che, Per_6 Per_5
negli anni, ha cronicizzato la sindrome ansioso-depressiva scatenata dall'evento per cui è causa, fino a diventare ossessionata dal desiderio di giustizia (come lo definisce lei) o vendetta (come ritenuto dal perito) e a far ruotare la sua vita attorno a questa triste vicenda che utilizza finanche per “richiamare l'attenzione” degli altri. Il perito ha infatti rilevato a carico della donna una “marcata compromissione della sfera affettivo-relazionale che non le permette di relazionarsi con gli altri in maniera adeguata”, tendendo ella a ripetere il racconto degli accadimenti per attirare istrionicamente l'attenzione ed acquisire “l'identità di mamma alla quale è stato ucciso il bambino” (v. relazione , pag. 37). Alla luce di tale situazione, che Per_5
era già cronicizzata al 2012 (epoca della prima perizia a firma del dr. , a Per_1
nulla può rilevare la circostanza, evidenziata nella seconda perizia, che la donna oggi
22 non si curi facendosi seguire da uno psicologo e che, come ella ha dichiarato al dr.
, ha imparato oramai “a convivere” con la propria sofferenza. L'evento Per_5
determinato dalla condotta del dr. è stato, infatti, la causa scatenante la _3 sindrome ansioso - depressiva della , di natura appunto “reattiva”, CP_1 inizialmente curato con due anni di psicoterapia e poi con l'uso documentato di farmaci tonalizzanti dell'umore (v. documentazione allegata la fascicolo di parte attrice). Ed è a tale condotta che deve farsi risalire l'eziologia della patologia che ancora oggi affligge la donna che, se è vero che ha “continuato a vivere” mettendo al mondo due bambini che sicuramente alleviano, con la loro sola presenza, il dolore della tragica perdita di è tuttavia rimasta segnata per sempre da quel concatenarsi di eventi ER
(interruzione di gravidanza extrauterina, nascita inattesa di bimbo malformato morto il giorno dopo il parto) che, ancora oggi - seppur, si ripete, in forma meno grave che all'inizio - la connota come una donna di fondo depressa, ansiosa, arrabbiata, vittima di una patologia psichica cronicizzata da quasi un ventennio e con cui deve fare i conti giorno dopo giorno. La visione diretta dei colloqui da parte del Tribunale ha inoltre consentito al Giudicante di constatare de visu i segni esteriori e comportamentali della sindrome da cui la donna è affetta. Le videoriprese mostrano una persona a tratti dimessa e remissiva ed a tratti aggressiva e vivace;
che piange di continuo nel rispondere al perito;
che spesso si alza non sostenendo il peso della situazione;
che invoca congiure allegando a sospetto lo stesso Ufficio Giudiziario procedente per imprecisate “influenze” che sarebbe in grado di esercitare sulla odierna decisione il
“potente” dr. . È insomma persona palesemente problematica, che _3 all'evidenza non ha superato il trauma patito a seguito della nascita, con le inattese malformazioni, di un figlio fortemente desiderato, arrivato subito dopo una non voluta interruzione di gravidanza per problemi ginecologici (si trattava di gravidanza extrauterina, come già più oltre precisato), smaniosa di “giustizia” ma al tempo stesso affranta al pensiero che “in Italia le cose vanno così”, “non c'è Giustizia”, vincono i potenti. È una persona che ha insomma palesemente cronicizzato la situazione di stress derivatale dallo shock delle malformazioni con cui il piccolo è nato ER
(e a cui non era in alcun modo preparata) e dalla altrettanto inimmaginabile morte del bimbo il giorno seguente, eventi che sono diventati il leit motiv di tutta la sua esistenza, annientandone la serenità” (pag.
5-7 della sentenza).
Alla luce di tale compiuta motivazione rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al giudicante, nessun vizio discende dal fatto che
23 il Tribunale abbia disatteso le conclusioni espresse dal c.t.u. dr. in ordine Per_5 alla assenza di un danno psichico ricollegabile all'evento per cui è causa.
Infatti, il giudice, quale peritus peritorum, non è vincolato a recepire le risultanze della disposta c.t.u., ben potendo discostarsene, attraverso un'analisi critica delle stesse che trovi, come nella fattispecie, riscontro in un'adeguata motivazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 18560/2024).
Preme ancora rilevare che non risponde al vero l'affermazione di parte appellante secondo cui la c.t.u. del dr. si baserebbe esclusivamente su presunzioni Per_1
e non su accertamenti clinici obiettivi, mancando qualsiasi certificato e/o prescrizione medica risalente al fatto che possa attestare l'esistenza o l'insorgenza di patologie psichiche negli attori. Invero il giudice di prime cure dà atto della presenza agli atti della seguente documentazione: “certificazione medica rilasciata nell'immediatezza del fatto luttuoso dal dr. - medico chirurgo di Persona_9 CP_5
– che il 10.05.2001 (e dunque a poco più di un mese dalla morte del bambino) prescriveva alla lo Xanax gocce;
nonché le certificazioni del CSM di CP_1
in data 10.07.2001 3 13.02.2002 in cui la dirigente del centro attesta che la CP_5
era “in trattamento presso” il detto CSM dal 04.07.2001 perché “affetta da CP_1 sindrome ansioso depressiva di natura reattiva”; certificazione del medesimo CSM in data 07.03.2002 in cui si attesta che la era stata “sottoposta ad indagine CP_1 di personalità (MMPI)” da cui era emerso che la donna manifestava “una generale elevazione dell'area nevrotica”, presentandosi “gravemente depressa” con “sensi di sfiducia, polarizzazioni pessimistiche del pensiero e manifestazioni di conversione somatica dell'ansia; certificazione del dr. in data 02.11.2007 attestante Persona_9 infine che la , “con eccezione del periodo inerente la successiva gravidanza CP_1 del gennaio 2004” era “in terapia farmacologica con ansiolitico (Alprazolam) in quanto affetta da sindrome ansioso depressiva reattiva” (pag. 4 della sentenza).
Sempre in punto di danni risarcibili e con specifico riferimento al quantum liquidato in favore della SI,ra , lamenta la che il giudice di prime CP_1 PT
cure avrebbe fatto proprie le conclusioni del c.t.u. dr. il quale aveva Per_1
riconosciuto una percentuale di danno biologico del 20% senza alcun tipo di indicazione dei baremes di riferimento e senza alcun tipo valutazione sia in ordine alle condizioni pregresse della SI.ra sia in relazione alla evoluzione CP_1 successiva dei fatti. L'appellante si duole, inoltre, del fatto che il giudice di primo grado ha omesso di valutare nella determinazione del danno la componente di
24 riduzione relativa alla condotta negligente tenuta dalla stessa SInora così CP_1 come accertata nel giudizio, avendo il dr. evidenziato come “Dai colloqui Per_5
emerge che nessuno dei due ha cercato supporto psicologico/psichiatrico per i problemi riportati”.
Le doglianze devono essere disattese.
E' vero che la c.t.u. a firma del dr. nella quantificazione Per_1
dell'invalidità permanente nel grado del 20%, è carente nella esplicitazione dei
"parametri della sua valutazione", tuttavia tali parametri ben possono essere individuati da questa Corte.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove manchi una norma che imponga al giudice di valutare l'entità dei postumi in base ad un criterio stabilito dalla legge, la liquidazione sarà, per l'appunto, di tipo equitativo ex art. 1226 c.c., là dove, però, diversamente da quanto attiene al piano fenomenico delle lesioni organiche e delle conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato (che quest'ultimo è tenuto ad allegare in giudizio), la scelta del bareme attiene, pur sempre, ad un piano valutativo e non fattuale, essendo il barème stesso non già fatto storico materiale, bensì criterio di giudizio in ordine al grado di invalidità permanente del soggetto leso. Il bareme, dunque, è un criterio di giudizio nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico (al quale spetta precipuamente descrivere la disfunzionalità a carico del danneggiato), la cui valutazione scientifica è, del resto, secondo il principio judex peritus peritorum fatto proprio dal nostro ordinamento, sempre sindacabile dal giudice stesso in base a cognizioni tecniche personali, incontrando l'esercizio di tale potere soltanto l'onere di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (tra le altre, Cass.,
7 agosto 2014, n. 17757).
Orbene, avuto riguardo alla patologia diagnosticata in capo alla CP_1 consistente in “sindrome depressivo-ansiosa reattiva medio-grave e disturbo dell'adattamento”, la riconosciuta percentuale del 20% risulta conforme ai parametri elaborati per detta patologia dalle Linee guida SIMLA 2016 nonché a quelli positivizzati dalla tabella predisposta in base al D.Lgs. n. 209 del 2005 (art. 139) sotto la voce “disturbo post traumatico da stress da moderato a grave” (che indica un range dal
21% al 25%).
Quanto alla pretesa omessa valutazione delle condizioni pregresse non risulta che la soffrisse, prima dei fatti per cui è causa, di problematiche di natura CP_1
25 psicologica e/o psichiatrica non potendosi queste identificare nella “personalità di base premorbosa” che non è una patologia in sé, ma una fase di transizione o un tratto di personalità che può aumentare il rischio di sviluppare un disturbo mentale. In definitiva, se non si fosse verificato l'evento in discussione, la CP_1
non avrebbe sviluppato la patologia da cui oggi è affetta.
Con riguardo alla omessa valutazione della condotta negligente della la CP_1
quale avrebbe omesso di cercare supporto psicologico/psichiatrico, sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare se e in che misura tale supporto avrebbe ridotto le conseguenze pregiudizievoli accertate (ex multis, Cass. n. 25712/2023: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore”).
Le considerazioni sin qui svolte rendono del tutto superfluo il rinnovo della c.t.u. medico-legale pure richiesta dall'appellante principale.
La denuncia poi l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha PT
riconosciuto il danno morale in favore del SI. , pur in assenza di una CP_2
specifica circostanza ed in assenza di una lesione alla sfera psico-fisica.
Anche tale doglianza è infondata.
E' principio ormai consolidato presso la giurisprudenza che in tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi delle malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentita solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, atteso che, pur sottratta alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, agli effetti negativi del comportamento del medico non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò considerarsi tra i soggetti "protetti" dal contratto col medico e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti (vds. Cass. 20320/05, 2354/2010, 2675/18).
26 Deve poi evidenziarsi che il riconoscimento del danno morale, stante l'obiettiva difficoltà di offrire la prova di uno "stato dell'animo", può essere accertato e provato anche solo mediante presunzioni. A tale proposito, un elevato grado di attendibilità di tale criterio logico-inferenziale è rappresentato della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità del fatto illecito rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave sarà il fatto, tanto più sarà consentito presumere l'esistenza di un correlato danno morale (così, Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 25164 del 10.11.2020).
Nella specie non può porsi in discussione lo stress emotivo subito anche dal padre per l'inattesa nascita di un bambino affetto da gravi malformazioni che ne hanno cagionato il decesso a distanza di poche ore dal parto.
2.6. Venendo all'esame dei motivi di appello involgenti l'accoglimento della domanda di manleva formulata dal dr. nei confronti della ritiene _3 PT la Corte che sia da respingere l'eccezione di inoperatività della polizza per mancanza di copertura assicurativa della struttura ove il dr. ha operato. _3
Premesso che dalla polizza assicurativa Convenzione SIGO-IGEA sottoscritta in data 18.11.1999 e rinnovata dall'assicurato nel corso degli anni (Scheda di
Sottoscrizione Convenzione SIGO-IGEA, doc. n. 1 della produzione è PT
possibile ricavare la descrizione dell'attività oggetto di copertura assicurativa, tale descrizione comprende non solo l'attività svolta presso l' Controparte_5
ma anche quella “extra moenia”, tale essendo l'attività libero-professionale
[...] svolta fuori dall'ambiente ospedaliero, quale è quella che ha dato causa ai danni lamentati dai coniugi . Persona_7
L'estensione della copertura assicurativa alle prestazioni svolte “extra moenia” priva di rilevanza l'ulteriore eccezione secondo cui il dr. ometteva _3
totalmente (con dolo e/o sicuramente con colpa grave) di informare la compagnia assicurativa che svolgeva attività medica anche presso altra struttura, ovvero presso uno studio privato, con evidente diversa incidenza del rischio assicurato.
La denuncia, ancora, l'erroneità della sentenza del Tribunale di Cosenza PT nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inoperatività della polizza per PT inadempimento/perdita del diritto dell' alla garanzia Parte_2
assicurativa/indennizzo per inadempimento agli obblighi di comunicazione e salvataggio previsti negozialmente e per legge. Rileva, in proposito, che Il Tribunale di primo grado riconosceva la mancata denuncia nei termini del sinistro tuttavia
27 riteneva che: “la disposizione di cui all'art. 1913 c.c. - che, al comma 1, prevede a carico dell'assicurato l'obbligo di effettuare la denuncia del sinistro all'assicuratore entro tre giorni dal fatto o dalla conoscenza che egli ne abbia avuto - debba essere letta unitamente a quella di cui all'art. 1915 c.c., che sancisce la perdita del diritto all'indennità solo per il caso in cui l'inadempimento dell'assicurato all'obbligo di avviso sia doloso, mentre, se l'omissione è colposa, l'assicuratore ha diritto a ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Entrambe le condizioni per
l'inoperatività della polizza – dolo del contraente e danno subito per effetto dell'omissione colposa – devono essere provate in giudizio dall'assicuratore deducente, in applicazione del generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (nello stesso senso, si è pronunciato il Tribunale Roma, sez.
IX, 27 ottobre 2009 n. 22004, nonché quelli di Bologna (21.06.2012), AS
(02.02.2012) e la C.A. di Napoli, con sentenza in data 11.07.2013). Ebbene, nel caso che ci occupa la compagnia assicuratrice non ha fornito alcuna prova né del dolo del contraente né di eventuali danni subiti dalla tardiva denuncia di sinistro con conse-guente diritto dell'assicurato ad essere manlevato integralmente dalle conseguenze risarcitorie della sua condotta.” (cfr. pag. 11 Sentenza). Ad avviso dell'appellante l'assunto del Tribunale risulta errato in quanto appare evidente che la tardiva denuncia da parte dell'assicurato abbia palesemente danneggiato la compagnia con evidente perdita del diritto all'indennizzo da parte del dr. _3
tale tardiva denuncia come riconosciuta dal Tribunale impediva alla di PT
potersi costituire nel giudizio penale e, quindi, di poter esercitare i propri diritti ed eventualmente difendersi compiutamente.
Il rilievo è infondato sia alla luce della riconosciuta inopponibilità alla Sompo del giudicato penale, sia in ragione della possibilità per la di contraddire in sede PT
civile agli esiti del processo penale, possibilità che è stata compiutamente esercitata.
Non risultano poi altri sanitari a vario titolo coinvolti nella vicenda de qua e potenzialmente corresponsabili e del tutto apodittica è l'affermazione dell'appellante secondo cui “è indubitabile che una quota di responsabilità sia imputabile anche all' presso cui la paziente venne ricoverata per il parto e Controparte_5 dove il neonato è deceduto”.
Va invece accolto l'ultimo motivo con il quale la impugna la sentenza del PT
Tribunale di Cosenza nella parte in cui ha ritenuto di condannarla a tenere indenne il dr. anche per “il rimborso delle spese legali e di CTU”. _3
28 Ed invero le spese legali e peritali sono previste dalla Sezione E della Convenzione, tuttavia tale Sezione non è assicurata dalla ma dalla Ciò PT Controparte_10
risulta dal doc. 8 prodotto da nel quale alla prima pagina viene riportato che la PT
Sezione E “spese legali e peritali” fa capo alla Parimenti Controparte_11 nella seconda pagina del documento n.8 è prevista la precisa ripartizioni delle sezioni e dei rischi della Convenzione. In tale definizione è indicata come compagnia di assicurazione per la Sezione E “spese legali e peritali” la Controparte_10
Va, dunque, esclusa la condanna della a tenere indenne il dalle PT _3
somme da questi dovute a titolo di c.t.u. e di spese legali in favore degli attori.
2.7. Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto dai coniugi CP_12
esso va accolto limitatamente al mancato riconoscimento degli interessi
[...]
compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore della
. CP_1
Ed invero, in materia di obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma annualmente rivalutata deve calcolarsi l'importo corrispondente al danno derivante dal ritardo nel suo pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilità che da esso sarebbero conseguite, la cui prova può essere data anche mediante presunzioni, e che è liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale.
Dal momento della pubblicazione della sentenza, invece, poiché il debito si converte in debito di valuta, la rivalutazione non è più dovuta ma, sino all'effettivo pagamento, devono essere corrisposti gli interessi moratori in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1224 c.c., comma 1 (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez.
III, 31/05/2017, n. 13718 e i richiami giurisprudenziali in essa contenuti).
Nella specie il giudice ha liquidato l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno all'attualità, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, ma non ha calcolato gli interessi compensativi.
Ne deriva che sull'importo liquidato di €75.000 sono dovuti gli interessi compensativi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione monetaria in base ai dati Istat.
29 Pertanto l'importo deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno
(05.04.2001) e gli interessi calcolati al saggio legale sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto sino alla decisione di primo grado.
In parziale riforma della sentenza impugnata, il dr. va quindi _3
condannato al pagamento, in favore della , degli interessi sulla somma di CP_1
€75.000,00 da calcolarsi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca della causazione del danno (05.04.2001) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto sino alla sentenza di primo grado.
Contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale il Giudice ha liquidato la componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, atteso che tabelle di Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale.
L'attrice non ha invece dimostrato di aver subito, dal punto di vista dinamico- relazionale, patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato, tanto da giustificare una personalizzazione del danno.
Deve rammentarsi che nella liquidazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (come visto, il sistema del cd. punto variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano) copre tutte le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire.
Tali conseguenze ordinarie costituiscono una conseguenza normale del danno e non giustificano, quindi, alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non rilevando in senso contrario la circostanza che le conseguenze della menomazione incidano sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali della persona, in quanto tali conseguenze sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 11/11/2019, n.
28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass., 7/11/2014,
n. 23778), solo le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, "ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base
30 del danno biologico", con la precisazione che ciò che rileva, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma il fatto che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria "perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (Cass., n. 28988/2019, cit.).
Nel caso di specie, sotto tale ultimo aspetto non è stato dimostrato - e prima ancora allegato - che l'attrice abbia subito dal punto di vista dinamico-relazionale patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata.
Quanto, invece, al mancato riconoscimento del danno biologico in favore del
, la sentenza impugnata ha compiutamente motivato sulle ragioni della sua CP_2 esclusione e l'appello incidentale non si confronta affatto con tale motivazione.
2.8. Le considerazioni sin qui svolte determinano il rigetto dell'appello incidentale proposto da . Controparte_3
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede la soccombenza del rispetto alle domande proposte dai coniugi , il primo va _3 Persona_7
condannato alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi sostenute dai secondi, confermandosi per il primo grado la liquidazione contenuta nella sentenza impugnata e liquidando quelle del presente grado come da dispositivo.
Nei rapporti tra la e il la modestissima riduzione della domanda PT _3
di manleva giustifica la compensazione delle spese in ragione di un terzo, condannandosi la al pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite di PT
entrambi i gradi.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado vanno poste a carico del _3
Il rigetto dell'appello incidentale proposto dal comporta il versamento, _3
da parte del predetto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
31
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, con citazione notificata il Parte_1
13.04.2018, nonché sugli appelli incidentali proposti da CP_1 CP_2
e , avverso la sentenza n. 564/2018 del Tribunale di
[...] Controparte_3
Cosenza, pubblicata il 09.03.2018, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna al pagamento, in favore di degli interessi sulla Controparte_3 CP_1 somma di €75.000,00 da calcolarsi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca della causazione del danno (05.04.2001) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto sino alla sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo;
b) dispone che la compagnia assicuratrice Parte_1
tenga indenne dal pagamento di tutte le
[...] Controparte_3 somme da questi dovute ai coniugi a titolo di risarcimento del danno;
Persona_7
c) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_3
da e nei due gradi del giudizio liquidandole: per il CP_1 CP_2 primo grado in €10.500,00 per compensi e per il secondo grado in €7.160,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
d) condanna alla Parte_1
rifusione dei due terzi delle spese processuali sostenute da nei Controparte_3 due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in €7.000,00 per compensi e per il secondo grado in €3.072,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, compensando il restante terzo;
e) pone le spese della c.t.u. di primo grado a carico di . Controparte_3
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_3
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conSIlio dell'08.04.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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