Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 giugno 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 aprile 2018 |
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- 1. regressione libertà Archivihttps://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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- fondamento·
- provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione·
- esclusione·
- interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità·
- genitore d'intenzione cittadino italiano·
- princìpi fondamentali della costituzione e delle fonti internazionali e sovranazionali·
- riconoscimento dell’efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero·
- rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile non determinato da vizi formali·
- sussistenza·
- controversia di stato·
- rilevanza·
- legittimazione passiva·
- modalità con cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria·
- criteri di valutazione·
- contrarietà
Versioni del testo
- Art. 1.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternita' e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non e' mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonche' altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. - Art. 2.
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalita' idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternita' creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternita' difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile e' consentita anche ai minori. - Art. 3.
Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.