Legge 22 maggio 1978, n. 194

Commentari454

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  • 1Interruzione di gravidanza e causalità omissiva
    Silvia Pennacchia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Nota a sentenza Cass. Pen., Sez. V, 31 agosto 2017, n. 39771 La sentenza La Sezione Quinta della Cassazione Penale ha recentemente ribadito il principio di diritto in base al quale ” anche nell'ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole umana certezza ; tale apprezzamento va compiuto tenendo conto, da un lato, delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate e, dall'altro, delle contingenze del caso concreto“, al fine di poter determinare se l'azione doverosa avrebbe avuto chances concrete di salvare il bene protetto o di annullare il rischio della …

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  • 2Incidente stradale e responsabilità per procurato parto prematuro
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 3Scheda n. 14 - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.)
    Tribunale Di Vicenza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con …

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  • 4Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, l’Europa e noi di Maria Rosaria Marella
    Maria Rosaria Marella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    1. Roe v. Wade appartiene alla storia americana, ma non solo. È stato come l'epicentro di un movimento tellurico che ha cambiato (per sempre) la vita delle donne e la cultura giuridica occidentali. Attorno e in seguito a quella decisione si sono prodotte svolte nel diritto europeo – dalla sentenza della Corte costituzionale italiana del 1975[2] alla parziale depenalizzazione realizzata dalla legge tedesca del 1976, fino alla nostra legge 194/78 - che hanno riguardato tutte noi. E dunque Roe è anche parte della nostra storia. E il suo overruling non ci riguarda solo come mero fatto di cronaca e neppure come un episodio (infelice) nella storia della cultura giuridica americana. D'altra …

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  • 5Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I penalisti: Vincenzo Militello intervista Massimo Donini, Luciano Eusebi e Domenico Pulitanò
    Paola Filippi Gabriella Luccioli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I penalisti: Vincenzo Militello intervista Massimo Donini, Luciano Eusebi e Domenico Pulitanò Con le tre interviste oggi pubblicate si chiude il ciclo di approfondimenti che Giustizia Insieme ha riservato al dialogo Habermas-Günter, tratto dal settimanale tedesco Die zeit. Si chiude, così come si era aperto, con le note introduttive di Vincenzo Militello, oggi nella veste di intervistatore di tre suoi illustri colleghi dell'accademia penalistica. La sensazione è quella di avere offerto delle testimonianze che hanno saputo cogliere dai due pensatori tedeschi spunti, riflessioni, provocazioni e prospettive di altissimo …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2019, n. 12193
    Provvedimento: 12193-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION E SEZIONI UNITE CIVILI Com posta da - Pri mo Presidente - G iova n n i MAM MON E stra niero Stefa no SCHIRO' - Presidente d i Sezione - Fel ice MANNA - P reside nte d i Sezione - R . G . N . 1 0 1 0 1/ 2 0 1 7 cro n .)'I )g2 E n rica D'ANTONIO - Consigl iere - U P - Luigi Giova n n i LOMBARDO - Consigl iere - 6/ 1 1/20 1 8 Maria Giovanna SAMBITO - Consigliere - In co.so di diffusione del A l berto GIUSTI - Consigl iere - pn,>sente prowed:mento Una RUBINO - Consigl iere - omettere le generalità e G u ido M E RCOLINO - Consigliere Re I . - 9i: élitli dati identificativi, a norn18 c1ei!'art. 52 d.i�lS. …
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    • fondamento·
    • provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione·
    • esclusione·
    • interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità·
    • genitore d'intenzione cittadino italiano·
    • princìpi fondamentali della costituzione e delle fonti internazionali e sovranazionali·
    • riconoscimento dell’efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero·
    • rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile non determinato da vizi formali·
    • sussistenza·
    • controversia di stato·
    • rilevanza·
    • legittimazione passiva·
    • modalità con cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria·
    • criteri di valutazione·
    • contrarietà

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2015, n. 25767
    Provvedimento: 25767 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Responsabilità IN NOME DEL POPOLO ITALIANO medica da LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nascita indesiderata SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 29913/2008 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 25767 Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Primo Pres.te f.f. Rep. 1421 -Presidente Sezione Dott. MARIO FINOCCHIARO Ud. 22/09/2015 Presidente Sezione - Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Est. Consigliere Dott. RENATO BERNABAI C.U. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE - Dott. ANGELO SPIRITO Rel. Consigliere - - Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere Consigliere - Dott. ANTONIO GRECO ha pronunciato la seguente SENTENZA In caso di diffusione del …
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    • responsabilità medica da nascita indesiderata·
    • diritto del nato disabile al risarcimento del danno·
    • ammissibilità e prova contraria·
    • fondamento·
    • onere probatorio del genitore che agisce per i danni·
    • contenuto·
    • sussistenza·
    • presunzioni semplici·
    • esclusione·
    • responsabilità civile·
    • chirurgica·
    • professionisti·
    • attività medico

  • 3Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5153
    Provvedimento: R.G. n. 17570/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di RO, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17570 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, presa in decisione con ordinanza del 10.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e vertente TRA nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] (CF: Parte_2 C.F._2 ), agendo iure proprio nonchè in qualità di genitore esercente la responsabilità [...] genitoriale delle figlie minori nata a [...] il [...] ( …
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    • responsabilità contrattuale·
    • prescrizione quinquennale·
    • Artrogriposi Multipla Congenita (AMC)·
    • art. 1228 cod. civ.·
    • danno non patrimoniale·
    • piede torto congenito·
    • responsabilità sanitaria·
    • danno da nascita indesiderata·
    • art. 1218 cod. civ.·
    • malpractice medica·
    • onere della prova·
    • danno patrimoniale·
    • prescrizione decennale·
    • consenso informato·
    • diagnosi prenatale

  • 4Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2024
    Provvedimento: L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile nella seguente composizione: 1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente 2) dott. Alessandra Piliego - Consigliere 3) dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 739 c.p.c. promosso da e , nella loro qualità di genitoric esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sul minore (n. a Kiev il 21.7.2020) iscritto innanzi a questa Persona_1 Corte con il nr. di R.G. 897/24, avverso il decreto emesso in composizione collegiale dal Tribunale di Bari n data 2.7.2024 e comunicato in data 8.7.2024; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato; lette le note di trattazione …
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    • maternità surrogata·
    • giurisdizione civile·
    • D.P.R. n. 396/2000·
    • legge n. 218/1995·
    • ordine pubblico internazionale·
    • interesse del minore·
    • trascrizione atto di nascita·
    • adozione in casi particolari·
    • riconoscimento status filiationis·
    • reclamo ex art. 739 c.p.c.

  • 5Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2024, n. 1560
    Provvedimento: N. R.G. 871/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: Dott. Giuseppe Ferreri Presidente Dott. Nicola La Mantia Consigliere Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 871/2022 promossa da: (C.F. E_ ), con il patrocinio degli avv. Andrea Pellegrini e Dario Zimmardi, P.IVA_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA EMERICO AMARI 32 90139 PALERMO. APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 LAUDADIO SABINO, elettivamente …
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    • assicurazione responsabilità civile·
    • art. 1228 c.c.·
    • azione di rivalsa·
    • danno da perdita parentale·
    • danno non patrimoniale·
    • colpa grave·
    • responsabilità medica·
    • art. 651 c.p.p.·
    • giudicato penale·
    • art. 16 CGA polizza assicurativa
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternita' e tutela la vita umana dal suo inizio.
    L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non e' mezzo per il controllo delle nascite.
    Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonche' altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
  • Art. 2.
    I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
    a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
    b) informandola sulle modalita' idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
    c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternita' creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
    d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
    I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternita' difficile dopo la nascita.
    La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile e' consentita anche ai minori.
  • Art. 3.
    Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
    Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.