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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 623/2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato domiciliatario MARCO LO SCALZO, con studio in San
Marco 3911, Venezia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato domiciliatario MICHELE VIETTI, con studio in via
Marco Polo n. 8, Conegliano (TV)
(C.F. ), assistita e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avvocato CATERINA TAMBURINI e dall'avvocato domiciliatario
FABIO FORMENTIN, con studio in via Capuccina n. 22, Venezia-Mestre
C.F. ) contumace Controparte_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 4 marzo 2024, n. 687.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA
PRINCIPALE DI MERITO: - riformare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Venezia n. 687/24 e, per l 'effetto, previo accertamento del diritto dell'Avv. ad essere riconosciuto quale beneficiario Pt_1 delle polizze della de cuius nella misura indicata in testamento, condannare a corrispondere all'Avv. Controparte_3 Pt_1
l'importo di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al
[...] saldo. Onorari e spese del giudizio di 1° e 2° grado, nonché quelli sostenuti nella procedura di mediazione, oltre rimborso forfetario al
15% ed accessori di legge, interamente rifusi. IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi di conferma nel merito dell'impugnata sentenza, riformare comunque la sentenza n. 687/24 del Tribunale di
Venezia nella parte in cui l 'attore è stato condannato alla refusione integrale delle spese legali a favore di entrambe le parti costituite e, per l 'effetto, disporre la compensazione, integrale o parziale, tra le parti costituite delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI D'INTESA voglia la Controparte_1
Corte Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria: In via principale: respingere l'avversa impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 687 del 4/3/2024 resa inter partes dal
Tribunale di Venezia;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da - dichiarare Parte_1 tenute e condannare le sole signore e Controparte_2 Parte_2 al pagamento in favore dell'appellante delle somme richieste alla
Compagnia; - ovvero dichiarare tenute e condannare le signore e a restituire all'Assicurazione Controparte_2 Parte_2
pag. 2/14 qualsivoglia somma di denaro che, in denegata ipotesi, venisse condannata a pagare all'appellante; In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
CONCLUSIONI DI : voglia l'Ill.ma Corte Parte_2
d'Appello di Venezia disattesa ogni contraria istanza, rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal Sig. Pt_1 avverso la sentenza n. 687/2024 emessa dal Tribunale di
[...]
Venezia in data 9.02.2024 nella causa r.g. 4380/2021 per l'effetto, definitivamente, pronunciando, confermare integralmente anche in punto di condanna alle spese la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 4 marzo 2024 n. 687/2024 il Tribunale di
Venezia ha rigettato la domanda proposta dall'avvocato Parte_1 nei confronti d' per il pagamento del Controparte_1 capitale previsto dalle polizze assicurative sulla vita n. 500300881/02
e 50031439/08 stipulate da , deceduta il 5.11.2016. La Persona_1 prima polizza era stata stipulata il 4.9.2007 e modificata il 20.4.2015 indicando come beneficiarie e;
la Controparte_2 Parte_2 seconda era stata stipulata il 27.8.2009 e modificata il 21.9.2009, indicando come beneficiaria . Parte_2
1.1 , con il testamento dell'11.1.2016 (doc. 1 Persona_1 fascicolo primo grado dell'appellante), aveva revocato il precedente testamento del 19.4.2015 e disposto che - detratto il necessario per pag. 3/14 pagare il T.F.R. di – il residuo venisse così Controparte_2 distribuito: alla Chiesa Evangelista Luterana di Venezia euro
30.000,00; alla cugina euro 10.000,00; all'avvocato Persona_2 euro 30.000,00; alla nipote le somme Parte_1 Parte_2 rimanenti intestate alla de cuius presso Banca Intesa Sanpaolo e i mobili dell'appartamento.
1.2 L'avvocato aveva allegato che, con il secondo Parte_1 testamento, avesse disposto di tutte le sue sostanze Persona_1 patrimoniali, revocando anche le assicurazioni sulla vita stipulate a favore di terzo. La compagnia di assicurazione aveva invece liquidato le polizze assicurative ai beneficiari designati dai contratti.
Costituendosi in giudizio, la compagnia aveva ribadito la legittimità della propria decisone e chiesto la chiamata in causa di Pt_2
e , in favore delle quali aveva liquidato le
[...] Controparte_2 prestazioni assicurative. Solo la prima beneficiaria si era costituita, insistendo per il rigetto della domanda.
1.3 Secondo il Tribunale:
- il beneficiario del contratto di assicurazione per il caso di morte acquista ex art. 1920, comma 3, c.c. un diritto proprio che trova la propria fonte nel contratto;
- la somma investita in titoli assicurativi era uscita dal patrimonio della de cuius e non era entrata a far parte dell'asse ereditario;
- l'art. 1920 c.c. consente di collegare il contratto di assicurazione sulla vita alla successione, prevedendo che la revoca dell'indicazione del beneficiario possa essere fatta con dichiarazione scritta negoziale o testamentaria. La revoca va interpretata con i criteri degli artt.
pag. 4/14 1362 s. c.c. e non con le norme in tema di successione, sicché non è applicabile il criterio del favor testamenti;
- è significativo che, in occasione del primo testamento, la contraente aveva anche operato una richiesta di variazione del beneficiario della polizza, indicando il nominativo pure di Pt_2
, dimostrando di essere consapevole della distinzione fra piano
[...] contrattuale e piano successorio;
- che, in difetto di alcun richiamo alle designazioni contenute nel contratto, va escluso che la disposizione testamentaria integri un'univoca volontà di revoca o designazione di altri soggetti, rispetto alla precedente designazione.
2. L'appellante chiede l'integrale riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Venezia, avendo il giudice erroneamente escluso che l'atto di ultima volontà di dell'11.1.2016 Persona_1 valesse come nuova designazione dei beneficiari delle due polizze sulla vita. In qualità di co-beneficiario delle polizze assicurative di
, ha insistito per la condanna d' Persona_1 Controparte_1 al pagamento in proprio favore della somma di euro 30.000,00.
[...]
2.1 Con il primo motivo di appello l'avvocato Parte_1 deduce che il Tribunale abbia errato nel ritenere che, al momento del decesso di , la somma di euro 125.889,90, pari Persona_1 all'importo investito nelle polizze assicurative, fosse uscita dal patrimonio della de cuius e, dunque, non rientrasse nell'asse ereditario. Secondo l'appellante, al momento del decesso, le somme erano uscite dall'asse ereditario ma non dal patrimonio, con la conseguenza che aveva potuto disporne, per Persona_1
pag. 5/14 testamento, in forza della facoltà di modifica dei beneficiari di polizza assicurativa prevista dall'art. 1921 c.c..
3.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1362 s. c.c.. Il Tribunale avrebbe disatteso i criteri ermeneutici di interpretazione delle disposizioni testamentarie negando che in esse potesse ravvisarsi una designazione esplicita o una revoca esplicita dei beneficiari previsti nei contratti di assicurazione. L'appellante sostiene che, stante l'esigua somma giacente nel conto corrente di al momento della Persona_1 redazione del testamento, pari a euro 9.948,68 (doc. 2, pag. 1 fascicolo primo grado dell'appellante), l'atto di ultima volontà, implicando necessariamente l'impiego dell'intero patrimonio, risultava oggettivamente incompatibile con la precedente designazione dei beneficiari delle polizze e valeva, pertanto, quale precisa e univoca volontà di modifica degli stessi.
3.3 Con il terzo motivo di appello l'avvocato si Parte_1 duole della violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.. Il
Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la chiara consapevolezza, da parte della de cuius, della distinzione dei due piani contrattuale- assicurativo e successorio-testamentario, valorizzando il fatto che
, in occasione del precedente testamento del 19.4.2015, Persona_1 avesse provveduto anche alla separata modifica dei beneficiari della polizza vita;
modifica che non era invece seguita alla redazione del testamento del 2016. Parte appellante deduce che il primo giudice avrebbe disatteso la volontà testamentaria ed escluso arbitrariamente la possibilità che si fosse avvalsa di una delle modalità Persona_1
pag. 6/14 di revoca della designazione dei beneficiari della polizza previste dall'art. 1921 c.c..
3.4 Con il quarto motivo l'appellante rileva come il Tribunale non abbia preso in considerazione l'erroneo operato d'
[...]
la quale ha liquidato le polizze assicurative alle Controparte_1 beneficiarie contrattuali senza verificare la coerenza tra quanto stipulato nei contratti e le ultimi disposizioni testamentarie di
[...]
. Per_1
3.5 Con il quinto motivo, nell'ipotesi di conferma della decisione, l'appellante chiede che sia riformato il capo sulle spese di lite, sussistendo giusti motivi, ravvisabili nella “discutibilità della fattispecie”, per compensare le spese ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c..
4. chiede, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda dell'avvocato la condanna di e di Parte_1 Parte_2
, terze chiamate in quanto beneficiate delle polizze Controparte_2 assicurative, al pagamento delle somme eventualmente disposte a favore dell'appellante o alla restituzione di quanto la banca dovesse corrispondere all'appellante. La terza chiamata insiste Parte_2 per la conferma della sentenza. è rimasta Controparte_2 contumace.
5. L'appello non merita accoglimento. I primi quattro motivi d'impugnazione possono riassumersi in un'unica sostanziale censura:
pag. 7/14 l'avvocato critica ritiene che le disposizioni testamentarie di Pt_1
abbiano comportato la revoca delle precedenti Persona_1 designazioni dei beneficiari delle polizze vita.
5.1 Il contratto di assicurazione sulla vita è un negozio inter vivos con effetti post mortem dove la morte segna il momento dal quale si consolida, ovvero diviene efficace, il diritto già acquistato iure proprio dal beneficiario in forza della designazione operata dall'assicurato; diritto che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante. Posto che l'acquisto del diritto da parte del beneficiario discende dalla designazione (art. 1920, comma 3, c.c.), la relativa dichiarazione deve essere comunicata all'assicuratore, che deve adempiere l'obbligazione, e ciò ai fini dell'opponibilità della designazione effettuata dal disponente.
Considerando che si tratta di un "diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione", per esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza del diritto, la nomina del beneficiario o la revoca della nomina a favore di un altro beneficiario non possono essere desunte da una volontà implicita o effettuata per atti equipollenti ma devono risultare in termini espliciti e nelle forme scritte e comunicate all'assicuratore previste per la designazione del terzo ex artt. 1920 e
1921 c.c., anche per via testamentaria, con specifica attribuzione della somma assicurata, a favore di una determinata persona (Cass., sez. III, 15.4.2021, n. 9448). Nulla esclude, come non lo ha escluso il
Tribunale, che la designazione o la modifica dei beneficiari possa avvenire per testamento, ma tale facoltà, per un consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve essere esercitata e risultare in modo inequivoco (Cass., s.u., sent. 30.4.2021, n. 11421 e Cass., sez. 3, ord. n. 11101 del 2023). Ne discende che, in difetto di alcun pag. 8/14 riferimento alla designazione formulata nel contratto, la disposizione testamentaria non può di per sé integrare univoca manifestazione della volontà di revoca (Cass., sez. VI, ord., 15.10.2018, n. 25635 e
Cass., sez. II, sent., 21.12.2016, n. 26606).
5.2 Il testamento dell'11.1.2016 di non contiene Persona_3 alcun cenno alle polizze vita stipulate con Controparte_1
a favore di e , limitandosi a disporre di Controparte_2 Parte_2 somme “da prelevare” o “intestate” alla de cuius, con verosimile riferimento, pertanto, alle somme giacenti in conto corrente. I canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 s. c.c.., che escludono il criterio del favor testamenti, consentono di ritenere che , con la Persona_1 stesura del testamento del 2016, si sia limitata a revocare il precedente testamento e a disporre delle somme specificamente indicate, senza che ciò debba intendersi come atto di disposizione di tutte le proprie sostanze, compreso il capitale investito in polizze assicurative.
6. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale non ha ritenuto che <
“uscite” dal patrimonio della de cuius e che, quindi, la stessa non ne potesse disporre>>. Il primo giudice ha correttamente ritenuto che le somme investite nei titoli assicurativi, in assenza di una inequivoca volontà in senso contrario, siano rimaste separate dal restante patrimonio. Al momento del decesso, le disposizioni testamentarie, che nulla prevedevano circa le sorti delle polizze, sono rimaste prive di rilevanza rispetto agli effetti del contratto di assicurazione sicché la somma di euro 125.889,90 doveva essere destinata alle beneficiarie indicate nel contratto.
pag. 9/14 7. Con il secondo motivo l'appellante intende dimostrare l'implicita volontà di modifica dei beneficiari delle polizze adducendo che, stante l'esigua somma giacente sul conto corrente di
[...]
al momento del testamento, pari a euro 9.948,68, i lasciti Per_1 disposti, ben più consistenti, dovevano intendersi necessariamente come disposizione dell'intero patrimonio comprensivo del capitale delle polizze vita. La giacenza delle somme in conto corrente al momento della redazione del testamento è irrilevante, rimanendo incerto il momento della morte e con esso la somma da distribuire concretamente. Ritenere, come deduce l'appellante, che il testamento olografo contenga la disposizione dell'intero patrimonio di
[...]
, comprensivo delle polizze vita, e, per ciò solo, la modifica Per_1 implicita dei beneficiari delle stesse, non trova adeguati riscontri.
Dalla documentazione depositata emerge che ha Persona_1 sottoscritto due polizze assicurative sulla vita, l'una il 4.9.2007 (doc.
1 fascicolo primo grado dell'appellata) e l'altra il 27.8.2009 (doc. 3 fascicolo primo grado dell'appellata); il 21.9.2009 ha richiesto la variazione della seconda polizza indicando come beneficiaria la nipote
(doc. 4 fascicolo primo grado dell'appellata); il Parte_2
19.4.2015 ha redatto un primo testamento, di cui non è stata prodotta copia in giudizio;
il 20.4.2015 ha richiesto la variazione della prima polizza, indicando come beneficiarie la badante Controparte_2
e la nipote (doc. 2 fascicolo primo grado Parte_2 dell'appellata); l'11.1.2016 ha redatto l'ultimo testamento (doc. 1 fascicolo primo grado dell'appellante). Il comportamento di
[...]
denota, agli effetti degli artt. 1362 s. c.c., una chiara Per_1 consapevolezza di come operano le assicurazioni sulla vita e gli effetti che conseguono alla loro stipula. L'assenza nel testamento di pag. 10/14 riferimenti alla sorte delle polizze vita, alla somma investita e alla sua attribuzione alle persone nominate, non consente di sostenere che vi sia stata, da parte di la volontà di nominare nuovi Persona_1 beneficiari delle polizze l'avvocato la Chiesa Evangelica Pt_1
Luterana di Venezia e la cugina in aggiunta a Persona_2 CP_2
e .
[...] Parte_2
8. Per le stesse ragioni deve essere respinto anche il terzo motivo di appello. Il fatto che avesse redatto il primo Persona_1 testamento (19.4.2015) e il giorno successivo richiesto una variazione della prima polizza (20.4.2015) conferma la consapevolezza, in capo all'assicurata, della distinzione fra contratto di assicurazione e testamento e la libera scelta, già in allora, di non aver provveduto con il testamento alla variazione della polizza, richiesta poi separatamente alla banca il giorno successivo. Non vi è ragione per ritenere che con il successivo testamento del 2016, redatto neanche un anno dopo al primo, avesse inteso Persona_1 revocare implicitamente la designazione contrattuale delle beneficiarie delle polizze. Deve affermarsi che la revoca della designazione, ove voluta, sarebbe intervenuta con una separata richiesta di modifica o con una espressa dichiarazione contenuta nel testamento, attribuendo la somma investita alle persone ivi nominate.
9. Il quarto motivo d'appello si risolve in una ripetizione dei precedenti. Non essendo intervenuta una revoca implicita, ad opera del testamento, della designazione dei beneficiari contrattuali delle polizze, la decisione d' appare corretta. La Controparte_1
pag. 11/14 banca ha esaminato e interpretato correttamente l'atto di ultima volontà dell'assicurata, che nulla disponeva in merito alle polizze.
10. Nemmeno il quinto motivo di appello sulle spese di lite è accoglibile, essendo stato correttamente applicato il principio della soccombenza. Non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese prescritti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua formulazione modificata dal d.l. n. 132 del 2014 nonché dalla pronuncia della Corte
Costituzionale 19.4.2018 n. 77. Esclusa l'assoluta novità della questione trattata, non si ravvisa nemmeno un mutamento della giurisprudenza, la quale, anzi, esige che la modifica della designazione dei beneficiari di polizza assicurativa sulla vita, pur potendo avvenire per testamento ex art. 1921 c.c., deve risultare in modo inequivoco con specifico riferimento alla designazione contrattuale, garantendo che sia chiara la volontà dell'assicurato di modificare la precedente designazione.
11. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'avvocato L'appellante Parte_1 deve farsi carico anche delle spese della terza chiamata, perché
l'estensione del contraddittorio non era manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Il riparto delle spese di lite segue il principio di causazione unitamente a quello di soccombenza (Cass., III, ord.,
7.3.2024, n. 6144). Considerando le tre fasi svolte, i compensi sono determinabili nella somma di euro 6.946,00 per ciascuna parte, nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (euro 26.001,00 – euro
52.000,00).
pag. 12/14 12. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
13. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
ed avverso la
[...] Controparte_4 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Venezia 4 marzo 2024 n. 687, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_1 favore d' e di , delle Controparte_1 Parte_2 spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna delle due parti nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligato al versamento di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, N.
115;
pag. 13/14 4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 623/2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato domiciliatario MARCO LO SCALZO, con studio in San
Marco 3911, Venezia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato domiciliatario MICHELE VIETTI, con studio in via
Marco Polo n. 8, Conegliano (TV)
(C.F. ), assistita e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avvocato CATERINA TAMBURINI e dall'avvocato domiciliatario
FABIO FORMENTIN, con studio in via Capuccina n. 22, Venezia-Mestre
C.F. ) contumace Controparte_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 4 marzo 2024, n. 687.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA
PRINCIPALE DI MERITO: - riformare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Venezia n. 687/24 e, per l 'effetto, previo accertamento del diritto dell'Avv. ad essere riconosciuto quale beneficiario Pt_1 delle polizze della de cuius nella misura indicata in testamento, condannare a corrispondere all'Avv. Controparte_3 Pt_1
l'importo di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al
[...] saldo. Onorari e spese del giudizio di 1° e 2° grado, nonché quelli sostenuti nella procedura di mediazione, oltre rimborso forfetario al
15% ed accessori di legge, interamente rifusi. IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi di conferma nel merito dell'impugnata sentenza, riformare comunque la sentenza n. 687/24 del Tribunale di
Venezia nella parte in cui l 'attore è stato condannato alla refusione integrale delle spese legali a favore di entrambe le parti costituite e, per l 'effetto, disporre la compensazione, integrale o parziale, tra le parti costituite delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI D'INTESA voglia la Controparte_1
Corte Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria: In via principale: respingere l'avversa impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 687 del 4/3/2024 resa inter partes dal
Tribunale di Venezia;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da - dichiarare Parte_1 tenute e condannare le sole signore e Controparte_2 Parte_2 al pagamento in favore dell'appellante delle somme richieste alla
Compagnia; - ovvero dichiarare tenute e condannare le signore e a restituire all'Assicurazione Controparte_2 Parte_2
pag. 2/14 qualsivoglia somma di denaro che, in denegata ipotesi, venisse condannata a pagare all'appellante; In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
CONCLUSIONI DI : voglia l'Ill.ma Corte Parte_2
d'Appello di Venezia disattesa ogni contraria istanza, rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal Sig. Pt_1 avverso la sentenza n. 687/2024 emessa dal Tribunale di
[...]
Venezia in data 9.02.2024 nella causa r.g. 4380/2021 per l'effetto, definitivamente, pronunciando, confermare integralmente anche in punto di condanna alle spese la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 4 marzo 2024 n. 687/2024 il Tribunale di
Venezia ha rigettato la domanda proposta dall'avvocato Parte_1 nei confronti d' per il pagamento del Controparte_1 capitale previsto dalle polizze assicurative sulla vita n. 500300881/02
e 50031439/08 stipulate da , deceduta il 5.11.2016. La Persona_1 prima polizza era stata stipulata il 4.9.2007 e modificata il 20.4.2015 indicando come beneficiarie e;
la Controparte_2 Parte_2 seconda era stata stipulata il 27.8.2009 e modificata il 21.9.2009, indicando come beneficiaria . Parte_2
1.1 , con il testamento dell'11.1.2016 (doc. 1 Persona_1 fascicolo primo grado dell'appellante), aveva revocato il precedente testamento del 19.4.2015 e disposto che - detratto il necessario per pag. 3/14 pagare il T.F.R. di – il residuo venisse così Controparte_2 distribuito: alla Chiesa Evangelista Luterana di Venezia euro
30.000,00; alla cugina euro 10.000,00; all'avvocato Persona_2 euro 30.000,00; alla nipote le somme Parte_1 Parte_2 rimanenti intestate alla de cuius presso Banca Intesa Sanpaolo e i mobili dell'appartamento.
1.2 L'avvocato aveva allegato che, con il secondo Parte_1 testamento, avesse disposto di tutte le sue sostanze Persona_1 patrimoniali, revocando anche le assicurazioni sulla vita stipulate a favore di terzo. La compagnia di assicurazione aveva invece liquidato le polizze assicurative ai beneficiari designati dai contratti.
Costituendosi in giudizio, la compagnia aveva ribadito la legittimità della propria decisone e chiesto la chiamata in causa di Pt_2
e , in favore delle quali aveva liquidato le
[...] Controparte_2 prestazioni assicurative. Solo la prima beneficiaria si era costituita, insistendo per il rigetto della domanda.
1.3 Secondo il Tribunale:
- il beneficiario del contratto di assicurazione per il caso di morte acquista ex art. 1920, comma 3, c.c. un diritto proprio che trova la propria fonte nel contratto;
- la somma investita in titoli assicurativi era uscita dal patrimonio della de cuius e non era entrata a far parte dell'asse ereditario;
- l'art. 1920 c.c. consente di collegare il contratto di assicurazione sulla vita alla successione, prevedendo che la revoca dell'indicazione del beneficiario possa essere fatta con dichiarazione scritta negoziale o testamentaria. La revoca va interpretata con i criteri degli artt.
pag. 4/14 1362 s. c.c. e non con le norme in tema di successione, sicché non è applicabile il criterio del favor testamenti;
- è significativo che, in occasione del primo testamento, la contraente aveva anche operato una richiesta di variazione del beneficiario della polizza, indicando il nominativo pure di Pt_2
, dimostrando di essere consapevole della distinzione fra piano
[...] contrattuale e piano successorio;
- che, in difetto di alcun richiamo alle designazioni contenute nel contratto, va escluso che la disposizione testamentaria integri un'univoca volontà di revoca o designazione di altri soggetti, rispetto alla precedente designazione.
2. L'appellante chiede l'integrale riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Venezia, avendo il giudice erroneamente escluso che l'atto di ultima volontà di dell'11.1.2016 Persona_1 valesse come nuova designazione dei beneficiari delle due polizze sulla vita. In qualità di co-beneficiario delle polizze assicurative di
, ha insistito per la condanna d' Persona_1 Controparte_1 al pagamento in proprio favore della somma di euro 30.000,00.
[...]
2.1 Con il primo motivo di appello l'avvocato Parte_1 deduce che il Tribunale abbia errato nel ritenere che, al momento del decesso di , la somma di euro 125.889,90, pari Persona_1 all'importo investito nelle polizze assicurative, fosse uscita dal patrimonio della de cuius e, dunque, non rientrasse nell'asse ereditario. Secondo l'appellante, al momento del decesso, le somme erano uscite dall'asse ereditario ma non dal patrimonio, con la conseguenza che aveva potuto disporne, per Persona_1
pag. 5/14 testamento, in forza della facoltà di modifica dei beneficiari di polizza assicurativa prevista dall'art. 1921 c.c..
3.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1362 s. c.c.. Il Tribunale avrebbe disatteso i criteri ermeneutici di interpretazione delle disposizioni testamentarie negando che in esse potesse ravvisarsi una designazione esplicita o una revoca esplicita dei beneficiari previsti nei contratti di assicurazione. L'appellante sostiene che, stante l'esigua somma giacente nel conto corrente di al momento della Persona_1 redazione del testamento, pari a euro 9.948,68 (doc. 2, pag. 1 fascicolo primo grado dell'appellante), l'atto di ultima volontà, implicando necessariamente l'impiego dell'intero patrimonio, risultava oggettivamente incompatibile con la precedente designazione dei beneficiari delle polizze e valeva, pertanto, quale precisa e univoca volontà di modifica degli stessi.
3.3 Con il terzo motivo di appello l'avvocato si Parte_1 duole della violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.. Il
Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la chiara consapevolezza, da parte della de cuius, della distinzione dei due piani contrattuale- assicurativo e successorio-testamentario, valorizzando il fatto che
, in occasione del precedente testamento del 19.4.2015, Persona_1 avesse provveduto anche alla separata modifica dei beneficiari della polizza vita;
modifica che non era invece seguita alla redazione del testamento del 2016. Parte appellante deduce che il primo giudice avrebbe disatteso la volontà testamentaria ed escluso arbitrariamente la possibilità che si fosse avvalsa di una delle modalità Persona_1
pag. 6/14 di revoca della designazione dei beneficiari della polizza previste dall'art. 1921 c.c..
3.4 Con il quarto motivo l'appellante rileva come il Tribunale non abbia preso in considerazione l'erroneo operato d'
[...]
la quale ha liquidato le polizze assicurative alle Controparte_1 beneficiarie contrattuali senza verificare la coerenza tra quanto stipulato nei contratti e le ultimi disposizioni testamentarie di
[...]
. Per_1
3.5 Con il quinto motivo, nell'ipotesi di conferma della decisione, l'appellante chiede che sia riformato il capo sulle spese di lite, sussistendo giusti motivi, ravvisabili nella “discutibilità della fattispecie”, per compensare le spese ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c..
4. chiede, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda dell'avvocato la condanna di e di Parte_1 Parte_2
, terze chiamate in quanto beneficiate delle polizze Controparte_2 assicurative, al pagamento delle somme eventualmente disposte a favore dell'appellante o alla restituzione di quanto la banca dovesse corrispondere all'appellante. La terza chiamata insiste Parte_2 per la conferma della sentenza. è rimasta Controparte_2 contumace.
5. L'appello non merita accoglimento. I primi quattro motivi d'impugnazione possono riassumersi in un'unica sostanziale censura:
pag. 7/14 l'avvocato critica ritiene che le disposizioni testamentarie di Pt_1
abbiano comportato la revoca delle precedenti Persona_1 designazioni dei beneficiari delle polizze vita.
5.1 Il contratto di assicurazione sulla vita è un negozio inter vivos con effetti post mortem dove la morte segna il momento dal quale si consolida, ovvero diviene efficace, il diritto già acquistato iure proprio dal beneficiario in forza della designazione operata dall'assicurato; diritto che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante. Posto che l'acquisto del diritto da parte del beneficiario discende dalla designazione (art. 1920, comma 3, c.c.), la relativa dichiarazione deve essere comunicata all'assicuratore, che deve adempiere l'obbligazione, e ciò ai fini dell'opponibilità della designazione effettuata dal disponente.
Considerando che si tratta di un "diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione", per esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza del diritto, la nomina del beneficiario o la revoca della nomina a favore di un altro beneficiario non possono essere desunte da una volontà implicita o effettuata per atti equipollenti ma devono risultare in termini espliciti e nelle forme scritte e comunicate all'assicuratore previste per la designazione del terzo ex artt. 1920 e
1921 c.c., anche per via testamentaria, con specifica attribuzione della somma assicurata, a favore di una determinata persona (Cass., sez. III, 15.4.2021, n. 9448). Nulla esclude, come non lo ha escluso il
Tribunale, che la designazione o la modifica dei beneficiari possa avvenire per testamento, ma tale facoltà, per un consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve essere esercitata e risultare in modo inequivoco (Cass., s.u., sent. 30.4.2021, n. 11421 e Cass., sez. 3, ord. n. 11101 del 2023). Ne discende che, in difetto di alcun pag. 8/14 riferimento alla designazione formulata nel contratto, la disposizione testamentaria non può di per sé integrare univoca manifestazione della volontà di revoca (Cass., sez. VI, ord., 15.10.2018, n. 25635 e
Cass., sez. II, sent., 21.12.2016, n. 26606).
5.2 Il testamento dell'11.1.2016 di non contiene Persona_3 alcun cenno alle polizze vita stipulate con Controparte_1
a favore di e , limitandosi a disporre di Controparte_2 Parte_2 somme “da prelevare” o “intestate” alla de cuius, con verosimile riferimento, pertanto, alle somme giacenti in conto corrente. I canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 s. c.c.., che escludono il criterio del favor testamenti, consentono di ritenere che , con la Persona_1 stesura del testamento del 2016, si sia limitata a revocare il precedente testamento e a disporre delle somme specificamente indicate, senza che ciò debba intendersi come atto di disposizione di tutte le proprie sostanze, compreso il capitale investito in polizze assicurative.
6. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale non ha ritenuto che <
“uscite” dal patrimonio della de cuius e che, quindi, la stessa non ne potesse disporre>>. Il primo giudice ha correttamente ritenuto che le somme investite nei titoli assicurativi, in assenza di una inequivoca volontà in senso contrario, siano rimaste separate dal restante patrimonio. Al momento del decesso, le disposizioni testamentarie, che nulla prevedevano circa le sorti delle polizze, sono rimaste prive di rilevanza rispetto agli effetti del contratto di assicurazione sicché la somma di euro 125.889,90 doveva essere destinata alle beneficiarie indicate nel contratto.
pag. 9/14 7. Con il secondo motivo l'appellante intende dimostrare l'implicita volontà di modifica dei beneficiari delle polizze adducendo che, stante l'esigua somma giacente sul conto corrente di
[...]
al momento del testamento, pari a euro 9.948,68, i lasciti Per_1 disposti, ben più consistenti, dovevano intendersi necessariamente come disposizione dell'intero patrimonio comprensivo del capitale delle polizze vita. La giacenza delle somme in conto corrente al momento della redazione del testamento è irrilevante, rimanendo incerto il momento della morte e con esso la somma da distribuire concretamente. Ritenere, come deduce l'appellante, che il testamento olografo contenga la disposizione dell'intero patrimonio di
[...]
, comprensivo delle polizze vita, e, per ciò solo, la modifica Per_1 implicita dei beneficiari delle stesse, non trova adeguati riscontri.
Dalla documentazione depositata emerge che ha Persona_1 sottoscritto due polizze assicurative sulla vita, l'una il 4.9.2007 (doc.
1 fascicolo primo grado dell'appellata) e l'altra il 27.8.2009 (doc. 3 fascicolo primo grado dell'appellata); il 21.9.2009 ha richiesto la variazione della seconda polizza indicando come beneficiaria la nipote
(doc. 4 fascicolo primo grado dell'appellata); il Parte_2
19.4.2015 ha redatto un primo testamento, di cui non è stata prodotta copia in giudizio;
il 20.4.2015 ha richiesto la variazione della prima polizza, indicando come beneficiarie la badante Controparte_2
e la nipote (doc. 2 fascicolo primo grado Parte_2 dell'appellata); l'11.1.2016 ha redatto l'ultimo testamento (doc. 1 fascicolo primo grado dell'appellante). Il comportamento di
[...]
denota, agli effetti degli artt. 1362 s. c.c., una chiara Per_1 consapevolezza di come operano le assicurazioni sulla vita e gli effetti che conseguono alla loro stipula. L'assenza nel testamento di pag. 10/14 riferimenti alla sorte delle polizze vita, alla somma investita e alla sua attribuzione alle persone nominate, non consente di sostenere che vi sia stata, da parte di la volontà di nominare nuovi Persona_1 beneficiari delle polizze l'avvocato la Chiesa Evangelica Pt_1
Luterana di Venezia e la cugina in aggiunta a Persona_2 CP_2
e .
[...] Parte_2
8. Per le stesse ragioni deve essere respinto anche il terzo motivo di appello. Il fatto che avesse redatto il primo Persona_1 testamento (19.4.2015) e il giorno successivo richiesto una variazione della prima polizza (20.4.2015) conferma la consapevolezza, in capo all'assicurata, della distinzione fra contratto di assicurazione e testamento e la libera scelta, già in allora, di non aver provveduto con il testamento alla variazione della polizza, richiesta poi separatamente alla banca il giorno successivo. Non vi è ragione per ritenere che con il successivo testamento del 2016, redatto neanche un anno dopo al primo, avesse inteso Persona_1 revocare implicitamente la designazione contrattuale delle beneficiarie delle polizze. Deve affermarsi che la revoca della designazione, ove voluta, sarebbe intervenuta con una separata richiesta di modifica o con una espressa dichiarazione contenuta nel testamento, attribuendo la somma investita alle persone ivi nominate.
9. Il quarto motivo d'appello si risolve in una ripetizione dei precedenti. Non essendo intervenuta una revoca implicita, ad opera del testamento, della designazione dei beneficiari contrattuali delle polizze, la decisione d' appare corretta. La Controparte_1
pag. 11/14 banca ha esaminato e interpretato correttamente l'atto di ultima volontà dell'assicurata, che nulla disponeva in merito alle polizze.
10. Nemmeno il quinto motivo di appello sulle spese di lite è accoglibile, essendo stato correttamente applicato il principio della soccombenza. Non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese prescritti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua formulazione modificata dal d.l. n. 132 del 2014 nonché dalla pronuncia della Corte
Costituzionale 19.4.2018 n. 77. Esclusa l'assoluta novità della questione trattata, non si ravvisa nemmeno un mutamento della giurisprudenza, la quale, anzi, esige che la modifica della designazione dei beneficiari di polizza assicurativa sulla vita, pur potendo avvenire per testamento ex art. 1921 c.c., deve risultare in modo inequivoco con specifico riferimento alla designazione contrattuale, garantendo che sia chiara la volontà dell'assicurato di modificare la precedente designazione.
11. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'avvocato L'appellante Parte_1 deve farsi carico anche delle spese della terza chiamata, perché
l'estensione del contraddittorio non era manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Il riparto delle spese di lite segue il principio di causazione unitamente a quello di soccombenza (Cass., III, ord.,
7.3.2024, n. 6144). Considerando le tre fasi svolte, i compensi sono determinabili nella somma di euro 6.946,00 per ciascuna parte, nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (euro 26.001,00 – euro
52.000,00).
pag. 12/14 12. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
13. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
ed avverso la
[...] Controparte_4 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Venezia 4 marzo 2024 n. 687, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_1 favore d' e di , delle Controparte_1 Parte_2 spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna delle due parti nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligato al versamento di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, N.
115;
pag. 13/14 4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
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