Articolo 2 della Legge 9 agosto 1967, n. 772
Articolo 1
Versione
21 settembre 1967
Art. 2.
Agli oneri di lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1966 e di lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1967 si provvede, rispettivamente, con riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 settembre 1967