Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella iscritta al n. 15470/2024 RG
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Odierna e Parte_1
Alfonso Leperino;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro;
resistente
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante ha allegato di lavorare alle dipendenze di parte resistente e di prestare servizio presso il P. O. di Frattamaggiore, con inquadramento nella Categoria D0, profilo professionale di “Collaboratore
Professionale Sanitario - infermiere”; di avere partecipato allo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini, oltre l'orario di lavoro ordinario, per il periodo dal maggio 2021 al febbraio 2022, come risulta anche dalle buste paga e dai cartellini marcatempo in atti, ma di non aver percepito il compenso orario di € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020. Si è costituita parte resistente deducendo l'infondatezza della domanda per il periodo lavorativo relativo all'anno 2022 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per il periodo relativo all'anno 2021 stante il pagamento delle somme spettanti, come da busta paga inerente al mese di gennaio 2025.
Parte ricorrente ha chiesto nelle note di trattazione dichiararsi la cessata materia del contendere.
Non è in contestazione tra le parti in causa lo svolgimento da parte del ricorrente delle prestazioni previste dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020, per il periodo indicato in ricorso.
La suddetta disposizione prevede nella formulazione vigente ratione temporis:
464. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel
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Deve, inoltre, rilevarsi che il comma 467 – richiamato dalla suddetta disposizione ha previsto:
467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di
544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Deve pertanto accertarsi che non può essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per la prestazione espletata nell'anno 2022, in quanto è stata prevista una spesa aggiuntiva per l'attuazione del menzionato comma 464 solo per l'anno 2021.
La prestazione espletata nell'anno 2021.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 2013) afferma “che la materia del contendere può ritenersi cessata solo quando, nel corso del processo, sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, che avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 19-11-1996 n. 9808).”
Nel merito, la documentazione relativa al pagamento in corso di causa e l'istanza formulata da entrambe le parti inerente alla declaratoria della cessata materia del contendere, determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura di 1/3 in
2 ragione della misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente parte seguono il principio di soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta la domanda diretta alla condanna al pagamento del compenso previsto dall'art. 1, comma
464, Legge n. 178/2020 per la prestazione espletata nell'anno 2022;
- dichiara la cessata materia del contendere in merito alla domanda diretta alla condanna al pagamento del compenso previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020 per la prestazione espletata nell'anno 2021;
- liquida le spese di lite in €1.200,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, compensandole nella misura di 1/3 e condannando il resistente al pagamento della rimanente parte delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso il 14.02.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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