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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8795 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 22249/2025
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 22249 DELL'ANNO 2025 TRA
<< >> Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_1
(C.F. ) entrambi res.ti in
[...] Parte_1 C.F._1
Settala, Via Trento n. 23 e (C.F. Parte_3
) res.te in Settala, Via Percali n. 3, tutti elett.te dom.ti in Milano, C.F._3
C.so Plebisciti 1 presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Chiocci (C.F.
, fax 02733559, pec C.F._4
e Monica Chiocci (C.F. Email_1
, pec patrocinato/a C.F._5 Email_2 dall'Avv. CHIOCCI MONICA CHIOCCI MASSIMILIANO ( ) C.F._4
CORSO PLEBISCITI, 1 20129 MILANO;
E
<< >> con sede legale in Settala CP_1 Parte_4 P.IVA_1
(MI), Via Trento n. 7, C.F. / P.IVA in persona del legale rappresentante P.IVA_1 rappresentata e difesa come da ultima procura versata in atti, dall'Avv. DO GATTONE (C.F. – PEC: C.F._6
, del Foro di Milano, presso lo studio dei quali Email_3
è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via A. Oriani 2;
Oggi in data 18/11/2025-innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> -Per la parte attrice ompare l'Avv. CHIOCCI MONICA e la Parte_5 parte (C.F. ); Parte_3 C.F._3
-Per parte convenuta intimata Controparte_2
<< >> nessuno compare in data odierna;
P.IVA_1
Il Giudice invita l'unico legale (di parte locatrice intimante) oggi comparso a discutere la causa. La difesa comparsa procede alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando il legale comparso ad allontanarsi dall'aula di udienza. Milano il 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che la difesa patrocinante si è allontanata e non risulta, allo stato, immediatamente reperibile, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 18/11/2025. Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>>
RG n. 22249/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) entrambi Parte_1 C.F._1
res.ti in Settala, Via Trento n. 23 e (C.F. Parte_3
) res.te in Settala, Via Percali n. 3, tutti elett.te dom.ti in C.F._3
Milano, C.so Plebisciti 1 presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Chiocci (C.F.
, fax 02733559, pec C.F._4
e Monica Chiocci (C.F. Email_1
, pec patrocinato/a C.F._5 Email_2
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> dall'Avv. CHIOCCI MONICA CHIOCCI MASSIMILIANO
( ) CORSO PLEBISCITI, 1 20129 MILANO;
; C.F._4
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< > con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Settala (MI), Via Trento n. 7, C.F./P.IVA in persona del legale P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. DO
GATTONE (C.F. – PEC: C.F._6
, del Foro di Milano, presso lo studio dei Email_3 quali è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via A. Oriani 2;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte con citazione notificata via CP_3 pec il 12 maggio 2025 , e intimava lo Pt_2 Parte_1 Parte_3 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> sfratto per morosità nei confronti della conduttrice Controparte_2 relativamente all'unità immobiliare sita in Settala, Via Trento n. 37 (censita al NCEU al foglio 11, mapp. 88, sub 701, cat. C 01), di 13 vani composti da cabine estetiche, bagni, spogliatoi oltre parcheggio antistante, per i canoni non corrisposti da ottobre 2024 a maggio 2025 per complessivi € 9.760,00, oltre € 70,00 per fornitura d'acqua ed € 150,00 per il 50% dell'imposta di registro e così in totale € 9.980,00. Con comparsa 10 giugno 2025 si costituiva in giudizio la Società intimata che, senza contestare la sussistenza della morosità ed il suo ammontare, proponeva opposizione asserendo esservi stati guasti all'impianto di climatizzazione-riscaldamento, la non conformità della caldaia, nonché genericamente prospettando “infiltrazioni” nonchè “vizi strutturali dell'immobile” che avrebbero “diminuito significativamente il godimento della cosa locata”, chiedendo il rigetto della domanda proposta. All'udienza del 11 giugno 2025 il Giudice, rilevato che l'opposizione non appariva allo stato fondata su prova scritta, ordinava alla il rilascio Controparte_2 dell'immobile per cui è causa disponendo per l'incombente la data del 11.07.2025; veniva altresì disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e fissata l'udienza del 12 novembre 2025 ed invitate le parti a percorrere la procedura di mediazione. Si costituiva la parte intimante > e concludeva chiedendo di:….. rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, dato atto che la morosità persiste e che si è ulteriormente aggravata per complessivi € 16.230,00, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione di cui trattasi per inadempimento della con conseguente conferma del Controparte_2 provvedimento di rilascio dell'immobile locato sito in Settala, Via Trento n. 37. Con vittoria di spese e compensi professionali, e con condanna altresì della controparte ex art. 96 III comma c.p.c.”. Si costituiva tardivamente (solo il 11/11/2025) la controparte intimata (senza nulla CP_2 produrre a proprio riscontro e senza fornire alcuna documentazione a conforto della propria prospettazione) con proprio atto difensivo genericamente avversando la ricostruzione della parte intimante articolando conclusioni difformi anche nel merito così come espressamente rassegnate in atti: nel merito…. rigettare la richiesta di risoluzione di diritto del contratto di locazione ex art. 4 del contratto di locazione formulata dai locatori, per tutti i motivi sopra illustrati, in fatto ed in diritto, considerata ed accertata l'impossibilità di utilizzo e/o di godimento dell'immobile locato da parte della società conduttrice e, Controparte_2 dunque, la legittimità della sospensione del pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori;
⎯ rigettare la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione formulata da controparte, per tutti i motivi sopra illustrati in fatto ed in diritto;
⎯ rigettare la richiesta di condanna per canoni scaduti ed a scadere, spese condominiali, imposta di registro ed interessi formulata dai Ricorrenti nei confronti di ed ogni altra domanda formulata da controparte di eventuale Controparte_2 compensazione con le somme già versate dal conduttore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa;
⎯ rigettare la richiesta di emissione di
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> ordinanza di ingiunzione ex art. 423 c.p.c. formulata da controparte per canoni, oneri accessori e per saldo deposito cauzionale, in quanto illegittima e/o infondata, per tutti i motivi illustrati in fatto ed in diritto;
⎯ respingere e/o rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, tenendo indenne l'odierna convenuta da ogni avversaria pretesa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento, oltre accessori di legge…; Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva. Così all'udienza del 12/11/2025….La difesa di parte eccepisce la tardività della Pt_3 costituzione avversaria Controparte_2
11/11/2025) e ne contesta in ogni caso radicalmente il contenuto e si oppone alla richiesta di CTU in quanto inammissibile per quanto di natura eminentemente esplorativa. Rappresenta che ad oggi non sono intervenuti da parte Controparte_2 pagamenti nemmeno in acconto sul maggior dovuto e che la morosità complessiva della
<> ad oggi è di complessivi €#17.480,00# (per canoni e spese maturati e non CP_1 saldati); rappresenta inoltre che nemmeno è avvenuta la liberazione e rilascio dell'immobile come da ordinanza del 11/06/2025 …. Il legale di parte intimata Controparte_2
<> oggi comparso si riporta agli atti.
[...]
Il Giudice quindi --all'esito della camera di consiglio-- così provvedeva in pari data 12/11/2025 …vista la procura versata in atti ….
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>>
…Procura speciale che non appare riferibile alla Controparte_2
<< > concede a parte intimata ed al suo difensore Avv. GATTONE P.IVA_1
3 Cfr. Cass. 23136/2024….Al difetto di procura consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> DO ( termine perentorio per il rilascio di regolare e valida C.F._6 procura speciale alle liti sino al 14/11/2025 (da fare pervenire in PCT) con anche deposito della aggiornata visura CCIAA della parte intimata. Fissa nuova udienza innanzi a sé al 18/11/2025 ore 10.30 e ss stessi incombenti…..
Veniva quindi (nel termine fissato) depositata nuova procura alle liti al legale di parte intimata.
effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10706 del 10.5.2006; Cass. n. 11551 del 4.6.2015; Cass. n. 58 del 07.1.2016;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> All'esito dell'ultima udienza alla quale non compariva la parte intimata il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene che la vertenza oggi trattata sia già matura per la decisione alla luce del materiale documentale qui acquisito agli atti e della applicazione del principio di non contestazione ex art. 115, I comma, cpc. La parte intimata resistente peraltro non ha proposto4 istanze istruttorie orali di CP_2 alcun genere né ha da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare5 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 4 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017
………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
5 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, 12002/2014, 17214/2016, 30100/2018, 363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). La procedura di mediazione, intrapresa ad istanza dei dinanzi Parte_5 all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano (procedura 2120/2025 Rg. A.M.), si è conclusa con esito negativo al primo incontro del 22 luglio 2025 “stante l'impossibilità a raggiungere alcun accordo” (cfr. verbale doc. 6), non avendo il legale rappresentante della Società intimata partecipato personalmente né conferito CP_2 specifica procura al proprio legale. E' dato fattuale oggettivo che la società intimata, nonostante l'ordinanza di rilascio, non abbia riconsegnato le chiavi e continui ad occupare e detenere l'immobile. L'inadempimento della è pacifico non essendo stata Controparte_2 contestata né la sussistenza della morosità né tanto meno il suo ammontare, pari, al momento della notifica dell'intimazione, ad € 9.980,00 (morosità anche ulteriormente aggravatasi di
€6.250,00 per il mancato versamento dei canoni maturati da giugno a ottobre 2025, per un totale, all'atto della memoria integrativa di €16.230,00. Peraltro all'art. 8 dl contratto di locazione nel contratto di locazione successivamente stipulato in data 11.4.2022 con la parte conduttrice dichiarava “di aver Controparte_2
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti alle proprie esigenze, in buono stato di conservazione e manutenzione e si impegna a mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia e a provvedere alle manutenzioni/riparazioni ordinarie di cui all'art. 1576 e 1609 c.c. riguardanti gli impianti mentre le riparazioni straordinarie restano a carico del locatore” (art. 8). All'art. 4 la clausola del “solve et repete” prevista in contratto (art. 4) statuisce che “il conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute”; pertanto nessuno dei lamentati vizi (peraltro ancora ad oggi solo prospettati in astratto ma mai in alcuna sede concretamente provati ed anche del tutto sforniti e privi anche solo di mere allegazioni di parte intimata onerata a loro sostegno) avrebbe comunque impedito al conduttore di lecitamente e validamente CP_2 sospendere la sua prestazione, con il conseguente effetto preclusivo della avversaria proposizione di domande e/o eccezioni da parte intimata ove la stessa prima non abbia dimostrato di essere in regola con il pagamento del convenuto canone di locazione. Il contratto di locazione intercorso tra le parti è stato compiutamente e documentalmente allegato in atti dalla parte intimante. Il titolo contrattuale in essere tra le parti è quindi compiutamente documentato in atti;
parimenti a fronte della puntuale allegazione a cura di parte intimante degli inadempimenti di parte conduttrice resistente e della conseguente morosità maturata dalla medesima parte del conduttore, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite e delle spese condominiali accessorie gravanti sulla parte conduttrice resistente, non risultano in atti documenti (bancari o contabili) di segno contrario e che contrastino la puntuale, diffusa ed articolata ricostruzione (anche contabile) della parte proprietaria locatrice. Del resto in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. In assenza di materiale e di oggettive evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa comprovata ricostruzione (bancaria o contabile) ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione contabile dei fatti offerta dalla parte conduttrice oggi resistente intimata la domanda risolutoria della parte locatrice formulata a carico di parte conduttrice (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti parziali> ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere. In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> Infatti “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Peraltro, per contro, la conduttrice nemmeno ha come da suo onere (anche all'ultima udienza tenutasi il 12/11/2025) specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato6 (ex art. 6 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> 115, I comma, c.p.c.) quanto dedotto in via di fatto dalla controparte locatrice, sicchè parte
, anche in ossequio al generale principio dispositivo7 della prova, nemmeno CP_2
parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
7 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> avrebbe mai potuto ritualmente valersi8 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Va pertanto rigettata la opposizione proposta dalla parte intimata conduttrice-resistente e, per l'effetto, il Tribunale accerta e dichiara la risoluzione Controparte_2 del contratto di locazione intercorso tra le parti in data 11.04.2022 (registrato all'Agenzia delle Entrate il 18.05.2022 al n. 2165 serie 3T) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Settala, Via Trento n. 37 (censito al NCEU al foglio 11, mapp. 88, sub 701, cat. C 01) atteso il grave, colpevole e reiterato inadempimento contrattuale imputabile, in via esclusiva, alla parte conduttrice resistente. Per l'effetto va condannata la parte a rilasciare libero CP_2
e sgombero da sé con conferma in questa sede della data di esecuzione per il rilascio già fissata al 11/07/2025 (come da ordinanza ex art. 665 cpc del 11/06/2025). In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
Si ritiene che sussistano poi gli estremi per la pronunzia ex art. 96, al III e al IV comma, cpc. L'art. 96 cpc, comma 3, che si ritiene applicabile9 alla fattispecie (cfr. Cass. 3830/2021), prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 cit. articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018/2020). La responsabilità aggravata ai sensi del 3° comma della norma in esame, non richiede, a arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
8 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 9 Sul punto, va ribadito che "La condanna ex art. 96 cpc, comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente" Cass. 27623/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160). Ne consegue l'infondatezza della doglianza, non essendo necessario alcun accertamento circa la sussistenza dell'elemento del dolo o della colpa grave, come invece sostiene parte ricorrente;
è infatti del tutto sufficiente la valutazione della pretestuosità della condotta processuale tenuta dalla parte. Il giudice di merito, pertanto, ha correttamente applicato la norma di cui all'ar. 96 c.p.c., comma 3.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> differenza di quella di cui ai precedenti due commi, la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. E' stato precisato che sia la malafede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9912). Si ritiene che la funzione prevalente della condanna ai sensi del 3° comma sia punitiva e sanzionatoria, calibrabile su una frazione o su un multiplo delle spese di lite (Cass. civ., sez. III, ord., 4 luglio 2019, n. 17902). La questione è stata anche delibata dalla Corte Costituzionale che, con la decisione n. 152 del 2016 ha ritenuto che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 cpc comma 3, impugnato, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 cost, in quanto stabilisce che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anzichè dell'Erario. Introducendo tale disposizione, la L. n. 69 del 2009 ha constatato che l'istituto della responsabilità aggravata (regolato nell'art. 96 cpc commi 1 e 2), pur rappresentando in astratto un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, quindi, uno strumento efficace di deflazione del contenzioso, nella prassi applicativa, risultava scarsamente utilizzato a causa dell'oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno derivante dall'illecito processuale. La previsione de qua ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso. La novella del 2009, nell'estendere a tutti i gradi di giudizio lo strumento deflattivo delineato dall'abrogato art. 385 cpc, comma 4, per la sola fase di legittimità, non presenta connotati di irragionevolezza, ma riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare il beneficiario di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta. E' stato chiarito che la condanna a norma del 3° comma è volta infatti a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22405 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, ord., 30 marzo 2018, n. 7901 e Cass. civ., sez. III, ord., 27 febbraio 2019, n. 5725). La manifesta pretestuosità della condotta processuale di parte conduttrice e la assoluta infondatezza della tesi difensiva sostenuta appaiono giustificare la condanna della parte intimata al pagamento delle spese legali di procedura come pure la condanna ex CP_2 art. 96 cpc, comma 3 (condanna peraltro sollecitata dalla parte intimante ricorrente). Conclusivamente ritiene il Tribunale che la parte intimata conduttrice abbia CP_2 adottato un comportamento processuale (anche con memoria tardiva e del tutto sfornita di prova documentale nemmeno offerta in produzione) che integri la fattispecie di cui all'art. 96 comma 3 del c.p.c. e che pertanto debba essere condannata al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata e che si ritiene di ragionevolmente quantificare in una ulteriore somma pari a quella liquidata in dispositivo cui in questa sede si rinvia (cfr. Cass. n. 26435 del 20/11/2020, n. 17902 del 04/07/2019, n. 22258/2020). Segue poi come per legge (96 quarto comma cpc …Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000…) anche la ulteriore condanna di parte ex art. 96, IV comma cpc, al CP_2 pagamento della ancora ulteriore somma da versare in favore della delle Ammende Pt_6
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione10 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 10 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito11, deve ritenersi allo stato assorbita12.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 22249/2025, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Rigetta la opposizione proposta dalla parte intimata conduttrice-resistente ( ) e, per l'effetto, accerta e Controparte_2 P.IVA_1 dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti in data 11.04.2022 (registrato all'Agenzia delle Entrate – DPMI2 UT Gorgonzola il 18.5.2022 al n. 2165 serie 3T) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Settala, Via Trento n. 37 (censito al NCEU al foglio 11, mapp. 88, sub 701, cat. C 01) atteso il grave, colpevole e reiterato inadempimento contrattuale imputabile, in via esclusiva, alla parte conduttrice resistente;
-Condanna, per l'effetto, la parte conduttrice resistente intimata
[...]
( ), a rilasciare libero e sgombero da sé, persone Controparte_2 P.IVA_1
e cose l'immobile come identificato in atti, rimettendo lo stesso nella piena disponibilità anche materiale della controparte con conferma --in questa sede-- della data di inizio della esecuzione forzata per rilascio già fissata al 11/07/2025 (come da ordinanza ex art. 665 cpc del 11/06/2025);
deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 11 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
12 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> -Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate e non già qui espressamente accolte;
-Condanna parte intimata-conduttrice resistente Controparte_2
( ), alla refusione, in favore della controparte, delle spese legali della
[...] P.IVA_1 mediazione per €#643,52# nonchè delle spese legali della presente procedura, qui di seguito liquidate in complessivi €#4.000,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. effettivamente versato, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Condanna parte intimata-conduttrice resistente Controparte_2
( al pagamento, in favore di controparte ricorrente ed ex art. 96, III
[...] P.IVA_1 comma cpc, della ulteriore somma di €#2.000,00#;
-Condanna altresì, come per legge, la parte Controparte_2
( al pagamento --ex art. 96, IV comma, cpc-- dell'ulteriore importo di P.IVA_1
€#2.000,00# da versare in favore della Cassa delle Ammende;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>>
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 22249 DELL'ANNO 2025 TRA
<< >> Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_1
(C.F. ) entrambi res.ti in
[...] Parte_1 C.F._1
Settala, Via Trento n. 23 e (C.F. Parte_3
) res.te in Settala, Via Percali n. 3, tutti elett.te dom.ti in Milano, C.F._3
C.so Plebisciti 1 presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Chiocci (C.F.
, fax 02733559, pec C.F._4
e Monica Chiocci (C.F. Email_1
, pec patrocinato/a C.F._5 Email_2 dall'Avv. CHIOCCI MONICA CHIOCCI MASSIMILIANO ( ) C.F._4
CORSO PLEBISCITI, 1 20129 MILANO;
E
<< >> con sede legale in Settala CP_1 Parte_4 P.IVA_1
(MI), Via Trento n. 7, C.F. / P.IVA in persona del legale rappresentante P.IVA_1 rappresentata e difesa come da ultima procura versata in atti, dall'Avv. DO GATTONE (C.F. – PEC: C.F._6
, del Foro di Milano, presso lo studio dei quali Email_3
è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via A. Oriani 2;
Oggi in data 18/11/2025-innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> -Per la parte attrice ompare l'Avv. CHIOCCI MONICA e la Parte_5 parte (C.F. ); Parte_3 C.F._3
-Per parte convenuta intimata Controparte_2
<< >> nessuno compare in data odierna;
P.IVA_1
Il Giudice invita l'unico legale (di parte locatrice intimante) oggi comparso a discutere la causa. La difesa comparsa procede alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando il legale comparso ad allontanarsi dall'aula di udienza. Milano il 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che la difesa patrocinante si è allontanata e non risulta, allo stato, immediatamente reperibile, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 18/11/2025. Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>>
RG n. 22249/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) entrambi Parte_1 C.F._1
res.ti in Settala, Via Trento n. 23 e (C.F. Parte_3
) res.te in Settala, Via Percali n. 3, tutti elett.te dom.ti in C.F._3
Milano, C.so Plebisciti 1 presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Chiocci (C.F.
, fax 02733559, pec C.F._4
e Monica Chiocci (C.F. Email_1
, pec patrocinato/a C.F._5 Email_2
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> dall'Avv. CHIOCCI MONICA CHIOCCI MASSIMILIANO
( ) CORSO PLEBISCITI, 1 20129 MILANO;
; C.F._4
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< > con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Settala (MI), Via Trento n. 7, C.F./P.IVA in persona del legale P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. DO
GATTONE (C.F. – PEC: C.F._6
, del Foro di Milano, presso lo studio dei Email_3 quali è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via A. Oriani 2;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte con citazione notificata via CP_3 pec il 12 maggio 2025 , e intimava lo Pt_2 Parte_1 Parte_3 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> sfratto per morosità nei confronti della conduttrice Controparte_2 relativamente all'unità immobiliare sita in Settala, Via Trento n. 37 (censita al NCEU al foglio 11, mapp. 88, sub 701, cat. C 01), di 13 vani composti da cabine estetiche, bagni, spogliatoi oltre parcheggio antistante, per i canoni non corrisposti da ottobre 2024 a maggio 2025 per complessivi € 9.760,00, oltre € 70,00 per fornitura d'acqua ed € 150,00 per il 50% dell'imposta di registro e così in totale € 9.980,00. Con comparsa 10 giugno 2025 si costituiva in giudizio la Società intimata che, senza contestare la sussistenza della morosità ed il suo ammontare, proponeva opposizione asserendo esservi stati guasti all'impianto di climatizzazione-riscaldamento, la non conformità della caldaia, nonché genericamente prospettando “infiltrazioni” nonchè “vizi strutturali dell'immobile” che avrebbero “diminuito significativamente il godimento della cosa locata”, chiedendo il rigetto della domanda proposta. All'udienza del 11 giugno 2025 il Giudice, rilevato che l'opposizione non appariva allo stato fondata su prova scritta, ordinava alla il rilascio Controparte_2 dell'immobile per cui è causa disponendo per l'incombente la data del 11.07.2025; veniva altresì disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e fissata l'udienza del 12 novembre 2025 ed invitate le parti a percorrere la procedura di mediazione. Si costituiva la parte intimante > e concludeva chiedendo di:….. rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, dato atto che la morosità persiste e che si è ulteriormente aggravata per complessivi € 16.230,00, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione di cui trattasi per inadempimento della con conseguente conferma del Controparte_2 provvedimento di rilascio dell'immobile locato sito in Settala, Via Trento n. 37. Con vittoria di spese e compensi professionali, e con condanna altresì della controparte ex art. 96 III comma c.p.c.”. Si costituiva tardivamente (solo il 11/11/2025) la controparte intimata (senza nulla CP_2 produrre a proprio riscontro e senza fornire alcuna documentazione a conforto della propria prospettazione) con proprio atto difensivo genericamente avversando la ricostruzione della parte intimante articolando conclusioni difformi anche nel merito così come espressamente rassegnate in atti: nel merito…. rigettare la richiesta di risoluzione di diritto del contratto di locazione ex art. 4 del contratto di locazione formulata dai locatori, per tutti i motivi sopra illustrati, in fatto ed in diritto, considerata ed accertata l'impossibilità di utilizzo e/o di godimento dell'immobile locato da parte della società conduttrice e, Controparte_2 dunque, la legittimità della sospensione del pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori;
⎯ rigettare la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione formulata da controparte, per tutti i motivi sopra illustrati in fatto ed in diritto;
⎯ rigettare la richiesta di condanna per canoni scaduti ed a scadere, spese condominiali, imposta di registro ed interessi formulata dai Ricorrenti nei confronti di ed ogni altra domanda formulata da controparte di eventuale Controparte_2 compensazione con le somme già versate dal conduttore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa;
⎯ rigettare la richiesta di emissione di
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> ordinanza di ingiunzione ex art. 423 c.p.c. formulata da controparte per canoni, oneri accessori e per saldo deposito cauzionale, in quanto illegittima e/o infondata, per tutti i motivi illustrati in fatto ed in diritto;
⎯ respingere e/o rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, tenendo indenne l'odierna convenuta da ogni avversaria pretesa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento, oltre accessori di legge…; Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva. Così all'udienza del 12/11/2025….La difesa di parte eccepisce la tardività della Pt_3 costituzione avversaria Controparte_2
11/11/2025) e ne contesta in ogni caso radicalmente il contenuto e si oppone alla richiesta di CTU in quanto inammissibile per quanto di natura eminentemente esplorativa. Rappresenta che ad oggi non sono intervenuti da parte Controparte_2 pagamenti nemmeno in acconto sul maggior dovuto e che la morosità complessiva della
<> ad oggi è di complessivi €#17.480,00# (per canoni e spese maturati e non CP_1 saldati); rappresenta inoltre che nemmeno è avvenuta la liberazione e rilascio dell'immobile come da ordinanza del 11/06/2025 …. Il legale di parte intimata Controparte_2
<> oggi comparso si riporta agli atti.
[...]
Il Giudice quindi --all'esito della camera di consiglio-- così provvedeva in pari data 12/11/2025 …vista la procura versata in atti ….
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…Procura speciale che non appare riferibile alla Controparte_2
<< > concede a parte intimata ed al suo difensore Avv. GATTONE P.IVA_1
3 Cfr. Cass. 23136/2024….Al difetto di procura consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> DO ( termine perentorio per il rilascio di regolare e valida C.F._6 procura speciale alle liti sino al 14/11/2025 (da fare pervenire in PCT) con anche deposito della aggiornata visura CCIAA della parte intimata. Fissa nuova udienza innanzi a sé al 18/11/2025 ore 10.30 e ss stessi incombenti…..
Veniva quindi (nel termine fissato) depositata nuova procura alle liti al legale di parte intimata.
effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10706 del 10.5.2006; Cass. n. 11551 del 4.6.2015; Cass. n. 58 del 07.1.2016;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> All'esito dell'ultima udienza alla quale non compariva la parte intimata il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene che la vertenza oggi trattata sia già matura per la decisione alla luce del materiale documentale qui acquisito agli atti e della applicazione del principio di non contestazione ex art. 115, I comma, cpc. La parte intimata resistente peraltro non ha proposto4 istanze istruttorie orali di CP_2 alcun genere né ha da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare5 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 4 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017
………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
5 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, 12002/2014, 17214/2016, 30100/2018, 363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). La procedura di mediazione, intrapresa ad istanza dei dinanzi Parte_5 all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano (procedura 2120/2025 Rg. A.M.), si è conclusa con esito negativo al primo incontro del 22 luglio 2025 “stante l'impossibilità a raggiungere alcun accordo” (cfr. verbale doc. 6), non avendo il legale rappresentante della Società intimata partecipato personalmente né conferito CP_2 specifica procura al proprio legale. E' dato fattuale oggettivo che la società intimata, nonostante l'ordinanza di rilascio, non abbia riconsegnato le chiavi e continui ad occupare e detenere l'immobile. L'inadempimento della è pacifico non essendo stata Controparte_2 contestata né la sussistenza della morosità né tanto meno il suo ammontare, pari, al momento della notifica dell'intimazione, ad € 9.980,00 (morosità anche ulteriormente aggravatasi di
€6.250,00 per il mancato versamento dei canoni maturati da giugno a ottobre 2025, per un totale, all'atto della memoria integrativa di €16.230,00. Peraltro all'art. 8 dl contratto di locazione nel contratto di locazione successivamente stipulato in data 11.4.2022 con la parte conduttrice dichiarava “di aver Controparte_2
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti alle proprie esigenze, in buono stato di conservazione e manutenzione e si impegna a mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia e a provvedere alle manutenzioni/riparazioni ordinarie di cui all'art. 1576 e 1609 c.c. riguardanti gli impianti mentre le riparazioni straordinarie restano a carico del locatore” (art. 8). All'art. 4 la clausola del “solve et repete” prevista in contratto (art. 4) statuisce che “il conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute”; pertanto nessuno dei lamentati vizi (peraltro ancora ad oggi solo prospettati in astratto ma mai in alcuna sede concretamente provati ed anche del tutto sforniti e privi anche solo di mere allegazioni di parte intimata onerata a loro sostegno) avrebbe comunque impedito al conduttore di lecitamente e validamente CP_2 sospendere la sua prestazione, con il conseguente effetto preclusivo della avversaria proposizione di domande e/o eccezioni da parte intimata ove la stessa prima non abbia dimostrato di essere in regola con il pagamento del convenuto canone di locazione. Il contratto di locazione intercorso tra le parti è stato compiutamente e documentalmente allegato in atti dalla parte intimante. Il titolo contrattuale in essere tra le parti è quindi compiutamente documentato in atti;
parimenti a fronte della puntuale allegazione a cura di parte intimante degli inadempimenti di parte conduttrice resistente e della conseguente morosità maturata dalla medesima parte del conduttore, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite e delle spese condominiali accessorie gravanti sulla parte conduttrice resistente, non risultano in atti documenti (bancari o contabili) di segno contrario e che contrastino la puntuale, diffusa ed articolata ricostruzione (anche contabile) della parte proprietaria locatrice. Del resto in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. In assenza di materiale e di oggettive evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa comprovata ricostruzione (bancaria o contabile) ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione contabile dei fatti offerta dalla parte conduttrice oggi resistente intimata la domanda risolutoria della parte locatrice formulata a carico di parte conduttrice (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti parziali> ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere. In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> Infatti “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Peraltro, per contro, la conduttrice nemmeno ha come da suo onere (anche all'ultima udienza tenutasi il 12/11/2025) specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato6 (ex art. 6 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> 115, I comma, c.p.c.) quanto dedotto in via di fatto dalla controparte locatrice, sicchè parte
, anche in ossequio al generale principio dispositivo7 della prova, nemmeno CP_2
parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
7 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> avrebbe mai potuto ritualmente valersi8 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Va pertanto rigettata la opposizione proposta dalla parte intimata conduttrice-resistente e, per l'effetto, il Tribunale accerta e dichiara la risoluzione Controparte_2 del contratto di locazione intercorso tra le parti in data 11.04.2022 (registrato all'Agenzia delle Entrate il 18.05.2022 al n. 2165 serie 3T) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Settala, Via Trento n. 37 (censito al NCEU al foglio 11, mapp. 88, sub 701, cat. C 01) atteso il grave, colpevole e reiterato inadempimento contrattuale imputabile, in via esclusiva, alla parte conduttrice resistente. Per l'effetto va condannata la parte a rilasciare libero CP_2
e sgombero da sé con conferma in questa sede della data di esecuzione per il rilascio già fissata al 11/07/2025 (come da ordinanza ex art. 665 cpc del 11/06/2025). In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
Si ritiene che sussistano poi gli estremi per la pronunzia ex art. 96, al III e al IV comma, cpc. L'art. 96 cpc, comma 3, che si ritiene applicabile9 alla fattispecie (cfr. Cass. 3830/2021), prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 cit. articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018/2020). La responsabilità aggravata ai sensi del 3° comma della norma in esame, non richiede, a arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
8 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 9 Sul punto, va ribadito che "La condanna ex art. 96 cpc, comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente" Cass. 27623/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160). Ne consegue l'infondatezza della doglianza, non essendo necessario alcun accertamento circa la sussistenza dell'elemento del dolo o della colpa grave, come invece sostiene parte ricorrente;
è infatti del tutto sufficiente la valutazione della pretestuosità della condotta processuale tenuta dalla parte. Il giudice di merito, pertanto, ha correttamente applicato la norma di cui all'ar. 96 c.p.c., comma 3.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> differenza di quella di cui ai precedenti due commi, la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. E' stato precisato che sia la malafede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9912). Si ritiene che la funzione prevalente della condanna ai sensi del 3° comma sia punitiva e sanzionatoria, calibrabile su una frazione o su un multiplo delle spese di lite (Cass. civ., sez. III, ord., 4 luglio 2019, n. 17902). La questione è stata anche delibata dalla Corte Costituzionale che, con la decisione n. 152 del 2016 ha ritenuto che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 cpc comma 3, impugnato, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 cost, in quanto stabilisce che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anzichè dell'Erario. Introducendo tale disposizione, la L. n. 69 del 2009 ha constatato che l'istituto della responsabilità aggravata (regolato nell'art. 96 cpc commi 1 e 2), pur rappresentando in astratto un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, quindi, uno strumento efficace di deflazione del contenzioso, nella prassi applicativa, risultava scarsamente utilizzato a causa dell'oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno derivante dall'illecito processuale. La previsione de qua ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso. La novella del 2009, nell'estendere a tutti i gradi di giudizio lo strumento deflattivo delineato dall'abrogato art. 385 cpc, comma 4, per la sola fase di legittimità, non presenta connotati di irragionevolezza, ma riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare il beneficiario di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta. E' stato chiarito che la condanna a norma del 3° comma è volta infatti a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22405 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, ord., 30 marzo 2018, n. 7901 e Cass. civ., sez. III, ord., 27 febbraio 2019, n. 5725). La manifesta pretestuosità della condotta processuale di parte conduttrice e la assoluta infondatezza della tesi difensiva sostenuta appaiono giustificare la condanna della parte intimata al pagamento delle spese legali di procedura come pure la condanna ex CP_2 art. 96 cpc, comma 3 (condanna peraltro sollecitata dalla parte intimante ricorrente). Conclusivamente ritiene il Tribunale che la parte intimata conduttrice abbia CP_2 adottato un comportamento processuale (anche con memoria tardiva e del tutto sfornita di prova documentale nemmeno offerta in produzione) che integri la fattispecie di cui all'art. 96 comma 3 del c.p.c. e che pertanto debba essere condannata al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata e che si ritiene di ragionevolmente quantificare in una ulteriore somma pari a quella liquidata in dispositivo cui in questa sede si rinvia (cfr. Cass. n. 26435 del 20/11/2020, n. 17902 del 04/07/2019, n. 22258/2020). Segue poi come per legge (96 quarto comma cpc …Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000…) anche la ulteriore condanna di parte ex art. 96, IV comma cpc, al CP_2 pagamento della ancora ulteriore somma da versare in favore della delle Ammende Pt_6
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione10 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 10 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito11, deve ritenersi allo stato assorbita12.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 22249/2025, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Rigetta la opposizione proposta dalla parte intimata conduttrice-resistente ( ) e, per l'effetto, accerta e Controparte_2 P.IVA_1 dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti in data 11.04.2022 (registrato all'Agenzia delle Entrate – DPMI2 UT Gorgonzola il 18.5.2022 al n. 2165 serie 3T) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Settala, Via Trento n. 37 (censito al NCEU al foglio 11, mapp. 88, sub 701, cat. C 01) atteso il grave, colpevole e reiterato inadempimento contrattuale imputabile, in via esclusiva, alla parte conduttrice resistente;
-Condanna, per l'effetto, la parte conduttrice resistente intimata
[...]
( ), a rilasciare libero e sgombero da sé, persone Controparte_2 P.IVA_1
e cose l'immobile come identificato in atti, rimettendo lo stesso nella piena disponibilità anche materiale della controparte con conferma --in questa sede-- della data di inizio della esecuzione forzata per rilascio già fissata al 11/07/2025 (come da ordinanza ex art. 665 cpc del 11/06/2025);
deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 11 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
12 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 22249 2025 -sentenza-pagina 1 di 20>> -Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate e non già qui espressamente accolte;
-Condanna parte intimata-conduttrice resistente Controparte_2
( ), alla refusione, in favore della controparte, delle spese legali della
[...] P.IVA_1 mediazione per €#643,52# nonchè delle spese legali della presente procedura, qui di seguito liquidate in complessivi €#4.000,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. effettivamente versato, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Condanna parte intimata-conduttrice resistente Controparte_2
( al pagamento, in favore di controparte ricorrente ed ex art. 96, III
[...] P.IVA_1 comma cpc, della ulteriore somma di €#2.000,00#;
-Condanna altresì, come per legge, la parte Controparte_2
( al pagamento --ex art. 96, IV comma, cpc-- dell'ulteriore importo di P.IVA_1
€#2.000,00# da versare in favore della Cassa delle Ammende;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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